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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4593/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BALZANO LUCA C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MAMELI GABRIELLA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che
1) Gli odierni ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale per diversi anni;
dalla predetta unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Per_2
06.04.2016; 2) La famiglia viveva in Sestu nella via Verdi 9 in un appartamento di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
3) Dopo alcuni anni di serena convivenza i sopranominati ricorrenti hanno interrotto definitivamente la relazione e la sig.ra e andata via dalla casa adibita a casa familiare per trasferirsi a CP_1
Selargius con i bambini. In tale occasione le parti hanno regolamentato tra loro l'organizzazione e la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
4) La sig.ra e funzionario presso un'agenzia regionale;
Controparte_1
5) il Sig. e agente di commercio e svolge attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia; Pt_1
6) I nominati ricorrenti hanno quindi interesse a chiedere al Tribunale una pronuncia che regoli ogni aspetto riguardante i minori;
7) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse al presente ricorso.
8) Le parti chiedono, altresì, che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte e rinunciano alla comparizione personale, dichiarando sin d'ora che non si vogliono riconciliare.
PIANO GENITORIALE Il minore frequenta la scuola media a Selargius dal lunedì al venerdì; frequenta la scuola Per_1
calcio tre giorni alla settimana oltre le partite.
La minore frequenta invece la scuola primaria Selargius dal lunedì al venerdì, con orario Per_2
prolungato, ovvero con orario pomeridiano fino alle 16:30 il martedì e il giovedì; pratica il basket due giorni alla settimana.
Durante le vacanze scolastiche frequentano il campo estivo;
entrambi i genitori li portano in vacanza e talvolta in viaggio;
col padre sono andati anche all'estero in più di una occasione;
***
Tanto premesso, i sigg.ri e come in atti, rappresentati, difesi e Controparte_1 Parte_1
domiciliati
RICORRONO CONGIUNTAMENTE
all'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale, affinché Voglia fissare la data di udienza di prima comparizione delle parti e di ogni altro incombente previsto dalla legge, designare il Giudice
relatore, dimettendo sin d'ora le seguenti:
CONCLUSIONI
1. I figli minori, e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni Per_1 Per_2
di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, la scelta di attività sportive e ricreative, i viaggi di istruzione e svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente.
2. l minori avranno collocazione abitativa abituale presso la madre, anche ai fini anagrafici e la loro residenza sarà a Selargius nella via Gorizia 6.
3. Il padre potrà stare con i figli: - tutte le settimane il martedì quando il padre andrà a prelevare entrambi i figli a scuola, starà con loro tutta la sera occupandosi delle varie incombenze ivi compreso accompagnarli agli allenamenti sportivi, seguire gli impegni scolastici ecc., e pernotteranno presso il padre che il giorno dopo li accompagnerà a scuola a Selargius;
- a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola a Selargius, sempre rispettando le incombenze di cui al precedente punto;
- sempre a settimane alterne, nelle settimane in cui staranno con la madre dal venerdì al lunedì, il padre starà con i figli anche il giovedì, quando il padre andrà a prelevare entrambi i figli a scuola,
starà con loro tutta la sera occupandosi delle varie incombenze come sopra richiamate e pernotteranno presso il padre che il giorno dopo li accompagnerà a scuola a Selargius;
Fatta salva la possibilità di modificare di comune accordo, anche per periodi prolungati, orari e/giorni di visita stabiliti in base agli impegni professionali di ciascuno dei genitori, previo avviso telefonico all'altro genitore.
4. Durante le vacanze estive, si manterranno i turni ordinari di cui al precedente punto 2), ad eccezione del mese di agosto allorquando i genitori terranno i figli a settimane alterne, dal primo venerdì sera del mese di agosto al venerdì successivo (iniziando per il corrente anno la dal CP_1
01 al 08 agosto), e così via alterandosi di anno in anno.
5. Salvo diverso accordo fra i genitori i minori staranno con il padre o la madre ogni anno alternando la notte della Vigilia di Natale e il giorno di Natale, la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno,
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; (per il corrente anno trascorreranno la vigilia di Natale
con la mamma e il 25 mattina il padre andrà a prenderli, alternandosi di anno in anno;
il 31 dicembre staranno staranno col padre e il 1 gennaio con la mamma;
il giorno di Pasqua staranno con la mamma e il lunedì dell'Angelo col padre);
6. Entrambi i genitori, previo preavviso scritto (anche via sms) di almeno tre mesi e accordo con l'altro genitore, potranno trascorrere con i minori, in deroga al normale calendario dei turni, una vacanza della durata massima di due settimane in qualsiasi periodo dell'anno, purché non incida sull'andamento scolastico dei bambini.
7. L'assegno unico erogato dall'INPS attualmente dell'importo di € 114,00 verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
8. Per quanto riguarda le spese straordinarie, il padre e la madre vi provvederanno nella misura del
50% ciascuno. Tali spese, previamente concordate tra i coniugi e documentate, salvo ragioni di urgenza, comprendono: spese mediche, spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, mensa,
acquisto di libri e materiale didattico, retta, gite scolastiche), spese ludiche e sportive, (incluse iscrizioni ai corsi, attrezzatura sportiva etc., retta campi estivi), e, in ogni caso, tutte le spese straordinarie così come disciplinate dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017
che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare. Il rimborso delle spese, qualora anticipate da un genitore, dovrà avvenire con cadenza mensile;
ogni genitore dovrà organizzarsi di avere un guardaroba adeguato con l'abbigliamento necessario per i figli;
9. Le parti si impegnano a mantenere buoni e significativi rapporti tra i figli, gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10.Le parti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i minori.
11.I genitori si obbligano sin d'ora a prestarsi il reciproco consenso per il rilascio del passaporto anche per i figli e;
l'espatrio dei minori verrà concordato all'occorrenza in maniera Per_1 Per_2
anticipata tra i genitori.
12.Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le Parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione. Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 07.07.2025
Il Presidente
Giorgio Latti