Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 20/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del referendario SA OR, ai sensi dell’art.
151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 17 novembre 2025, ha pronunciato, a scioglimento della riserva, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32002 del registro di Segreteria promosso dal sig. B.C. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Perruolo (c.f.: [...]) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del predetto difensore
(carmineperruolo@pec.it), quale risultante dal “Reginde”, nonché per quanto occorrer possa, nel caso il predetto indirizzo fosse inaccessibile, con domicilio fisico presso la segreteria della Corte dei conti;
Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio con memoria della Direzione di Amministrazione – Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale –
3^ Sezione, in persona del Direttore Int. p.t.;
E CONTRO
SENTENZA N. 20/2026 INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
LO AG (c.f.: [...]– PEC:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R.
Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;
Resistenti Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l’Avv. Carmine Perruolo per il ricorrente e l’Avv. AG per l’INPS; nessuno presente per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, seppur costituito.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024, il sig. B.C., appuntato dei carabinieri in congedo e transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, chiedeva di accertare e dichiarare, previo esperimento di CTU, la sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di trauma con lesione dei tendini flessori del 1°, 2°, 3° dito della mano dx e del nervo mediano omolaterale”, con determinazione della relativa ascrivibilità alla categoria/tabella prevista ex lege, quale presupposto necessario ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.
Precisava che la patologia era frutto di un sinistro, verificatosi in data 02.02.2007 quando il ricorrente riportava un trauma alla mano destra durante le operazioni di sgombero della OMISSIS di pesanti lastroni di marmo facenti parte del carico di un autocarro andato perduto per strada.
Evidenziava, quindi, che:
- alla postazione di “Guardia Medica” di OMISSIS l’infermità veniva certificata come
“trauma con lesione dei tendini flessori 1-2-3-dito mano dx”;
- la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di OMISSIS, con il processo verbale mod.
OMISSIS, diagnosticava l’infermità “esiti di trauma con lesione dei tendini flessori del 1°,
2°, 3° dito della mano destra e del nervo mediano omolaterale”;
- per la suddetta patologia veniva giudicato temporaneamente non idoneo al s.m.i. e d’Istituto e in tale posizione rimaneva sino al 31.10.2008, data in cui la C.M.O. di OMISSIS, con il verbale n. OMISSIS, giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente al s.m.i., ma idoneo al transito nei ruoli civili e ascriveva l’infermità alla Tab. A 8^ Cat.;
- in data 27.04.2007, ritenendo la patologia connessa ai fatti di servizio suindicati, presentava domanda (oggetto di successiva integrazione) per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della suddetta patologia connessa ai fatti di servizio suindicati;
- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nell’adunanza del OMISSIS, formulava, con riferimento all’infermità a carico della mano, il seguente parere negativo (n. OMISSIS): “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l’incidente non ha causato trauma avente capacità lesiva, causale e concausale, efficiente e determinante tale da superare le condizioni personali di carenze costituzionali del soggetto”;
- con successiva deliberazione (n. OMISSIS), il Comitato, in sede di riesame, confermava il precedente parere;
- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, con decreto n. OMISSIS, sulla base dei pareri del Comitato n. OMISSIS e n. OMISSIS, rigettava la domanda;
- il T.A.R. Calabria, con sentenza n. OMISSIS, respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego della P.A.;
- in data 09/09/2022 formulava istanza di riesame del provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, ai fini della pensione privilegiata, in merito alla quale l’Amministrazione comunicava, con nota del 14.09.2022, di non dover provvedere, riguardando la stessa un provvedimento perfetto ed efficace.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente agiva giudizialmente contro il diniego opposto dall’Amministrazione, in ciò anche supportato dai pareri dei consulenti di parte (dott.
OMISSIS del 24.11.2022 e dott. OMISSIS del 24.08.2016), evidenziando la superficialità e la carenza dell’attività istruttoria svolta dagli organi accertatori, avendo gli stessi omesso e/o superficialmente valutato la documentazione relativa alla fattispecie (sia quella medica, sia quella relativa ai fatti che si sono posti a causa o concausa dell’infermità contratta).
II. In data 14 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il quale, in via pregiudiziale:
- ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto sulla sussistenza o meno della causa di servizio si è già pronunciato il T.A.R. Calabria;
- ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la domanda del ricorrente attiene al riconoscimento dell’equo indennizzo, posto che è stato impugnato il provvedimento negativo n. OMISSIS.
Nel merito, ha evidenziato la correttezza del proprio operato secondo la normativa vigente
(d.P.R. n. 461/2001, integrato dal d.lgs. n. 66/2010), poiché la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo è stata respinta in conformità al parere negativo vincolante, reso dal Comitato di Verifica per la Cause di Servizio dopo l’esame e la valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio e di tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.
Ha precisato, altresì, che, nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha fornito alcun elemento, tale da costituire, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, rischio specifico dell’evento morboso.
III. In data 16 ottobre 2024 la difesa del ricorrente ha depositato memoria integrativa, con la quale ha contestato le deduzioni del Comando dei Carabinieri, insistendo per l’accoglimento delle richieste avanzate nel ricorso, comprese quelle istruttorie.
IV. Con ordinanza n. 30/2024, all’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 31 ottobre 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S., con rinvio dell’udienza di discussione alla data del 27 marzo 2025.
V. Con memoria depositata in data 12 marzo 2025 si è costituito l’I.N.P.S., il quale, ritenendo che il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l’organo competente a esprimersi, in via definitiva, in ordine al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con parere insindacabile nel merito in sede giurisdizionale, e, in considerazione della genericità delle contestazioni sollevate dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso, opponendosi all’istanza istruttoria in quanto superflua e finalizzata ad eludere l’adempimento degli oneri probatori gravanti sul ricorrente.
VI. In data 24 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha depositato memoria integrativa, con la quale ha contestato le deduzioni dell’I.N.P.S., insistendo per l’accoglimento delle richieste avanzate nel ricorso, comprese quelle istruttorie.
VII. All’esito dell’udienza del 27 marzo 2025, con ordinanza n. 7/2025, data la natura squisitamente tecnica della questione sottoposta al vaglio di questo Giudice, è stato disposto un supplemento istruttorio per acquisire sulla controversa questione di cui è causa il parere dell’U.O. Medicina Legale dell’ULSS n. 2 CA RE sul seguente quesito:
“Dica il CTU, letti gli atti e i documenti ci causa, esaminata la documentazione sanitaria, sottoposto a visita il ricorrente, compiuti i necessari accertamenti di carattere specialistico, autorizzato il CTU ad assumere informazioni e ad estrarre copia di documentazione sanitaria anche presso enti pubblici e/o privati: 1) se l’infermità “esiti di trauma con lesione dei tendini flessori del 1°, 2°, 3° dito della mano dx e del nervo mediano omolaterale”, come meglio descritta in atti e sofferta dal ricorrente, possa eziologicamente ritenersi dipendente da causa di servizio, quale causa o concausa efficiente e determinante; 2) in caso affermativo, se e di quale classificazione sia suscettibile detta infermità, secondo la Tab. A annessa alla L.
834/1981”. La discussione del giudizio è stata rinviata, con la medesima ordinanza, all’udienza 17 novembre 2025, ore 09:30, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.
VIII. In data 6 ottobre 2025, è stato depositato il parere medico legale definitivo dell’U.O.
ULSS 2 CA RE.
IX. Con memoria, depositata in data 2 novembre 2025, il ricorrente ha chiesto una rinnovazione delle operazioni medico-legale, con affidamento dell’incarico ad un diverso CTU, e, in subordine, il confronto tra il CTU e il CTP.
X. All’odierna udienza, l’Avv. Perruolo e l’Avv. AG hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Va affermata la giurisdizione della Corte dei conti in merito all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di trauma con lesione dei tendini flessori del 1°, 2°, 3° dito della mano dx e del nervo mediano omolaterale” lamentata nel ricorso, quale presupposto per la liquidazione della pensione privilegiata, e va, conseguentemente, respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Come condivisibilmente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. II centrale di Appello, sent. n. 29/2022), il rilevato difetto di giurisdizione si fonda sull’inesatto presupposto che il ricorrente avesse adito la Corte dei conti al fine di ottenere il ribaltamento della valutazione di insussistenza della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in vista del riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.
Ove tale fosse stato il petitum, non v’è dubbio che la controversia sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice del rapporto, in quanto il beneficio, siccome volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l’Amministrazione e del servizio prestato, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto (cfr. Cass., ord. 21605/2019).
Tuttavia, l’obiettivo dichiaratamente perseguito dal ricorrente è il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e del conseguente diritto a pensione privilegiata (cfr. conclusioni del ricorso e l’istanza presentata in via amministrativa, riportate nella parte in fatto).
Al riguardo, deve richiamarsi la costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha, in più occasioni, affermato il principio per cui è devoluta alla Corte dei conti, non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (cfr. Cass., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).
2. Va, altresì, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, formulata dal Comando Generale dei Carabinieri in ragione della sussistenza di una pronuncia del TAR Calabria sulla medesima questione.
In giurisprudenza (cfr. per tutte, Cass. Civ., SS.UU., 24.2.2014, n. 4325; Cdc, sez. II app.,
20.6.2024, n. 163) è pacifico, infatti, che la cognizione in ordine alla dipendenza della causa di servizio venga effettuata dalla Corte dei conti in funzione della propria giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, sicché deve escludersi, per principio, la configurabilità di un’ipotesi di bis in idem in relazione al giudizio di dipendenza da causa di servizio.
Questo Giudice rileva, altresì, la diversità dell’oggetto del giudizio instaurato innanzi al TAR Calabria – Sezione Prima - rispetto all’oggetto del giudizio che si svolge innanzi alla Corte dei conti in materia pensionistica. Il primo, infatti, è risultato incentrato sulle corrette determinazioni dell’Amministrazione in ordine alla spettanza o meno dell’equo indennizzo, non dimostrandosi così ostativo a una pronuncia del Giudice contabile avente riflessi sul rapporto previdenziale della questione in trattazione, costituita dalla dipendenza da causa di servizio dell’infermità del ricorrente in funzione della pensione privilegiata.
3. Venendo al merito, nella fattispecie occorre stabilire se la patologia descritta da parte ricorrente (“esiti di trauma con lesione dei tendini flessori del 1°, 2°, 3° dito della mano dx e del nervo mediano omolaterale”) e presa in considerazione dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio possa essere considerata dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, comportare l’erogazione di un trattamento pensionistico di privilegio.
Con i pareri del OMISSIS e del OMISSIS, il Comitato di Verifica ha escluso che l’infermità in questione potesse derivare da fatti di servizio, essendo collegata, piuttosto, a fattori di ordine costituzionale.
Tali valutazioni medico legali si fondano sul fatto che “le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l’incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva, causale o concausale, efficiente e determinante tale da superare le condizioni personali di carenze costituzionali del soggetto”, trattandosi di infermità la cui etiopatogenesi, secondo gli attuali orientamenti scientifici, deve individuarsi nei suddetti fattori.
Le conclusioni del Comitato di verifica sono state confermate nel parere dell’U.O. Medicina Legale dell’ULSS n. 2 CA RE reso, in riscontro al quesito posto dall’ordinanza n.
7/2025, che ha escluso la sussistenza di un nesso causale o concausale efficiente e determinante tra gli eventi, avvenuti in data 02.02.2007 con la dinamica descritta in atti e confermata dall’interessato, e le lesività lamentate da parte ricorrente.
In particolare, il CTU, incaricato da questo Giudice di procedere a valutazione medico-legale in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ha svolto le operazioni peritali alla presenza del dott. OMISSIS, in qualità di consulente del ricorrente (presente da remoto mediante collegamento telematico), attraverso la visita diretta del sig. B..
All’esito di tali operazioni, in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza n.
7/2025, ha depositato ampia e accurata relazione, che prende in considerazione tutti i fatti rilevanti e adotta un approccio metodologico non suscettibile di censura. Non assume rilevanza, ai fini della validità del parere, il vizio di forma riscontrato dalla difesa del ricorrente, atteso che il documento risulta, nella sua versione definitiva e integrale, correttamente firmato (digitalmente) in data 03.10.2025 e depositato presso la Segreteria della Sezione il giorno 06.10.2025.
Esaminata tutta la documentazione medica disponibile nel fascicolo allegato all’incarico e considerato l’esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali, l’organo di consulenza si è espresso, con motivato parere, sottoposto anche alla cognizione preliminare delle parti, nei termini che seguono: “Al fine di rispondere al presente quesito, appare utile ricordare come, in data 02.02.2007, mentre si trovava in servizio, il periziando eseguiva una manovra di rimozione di alcune lastre di marmo, dal peso riferito di circa 150 kg, dalla carreggiata stradale. In tale occasione, secondo quanto riferito dal Sig. B., una lastra di marmo sarebbe scivolata dalla presa, causandogli lo schiacciamento della mano tra la stessa e il manto stradale.
Risulta a questo punto utile ricordare che nella relazione di servizio redatta dalla Compagnia Carabinieri di OMISSIS, non vi è menzione della dinamica descritta dal periziando circa il trauma da schiacciamento a carico della mano, essendo unicamente riportato che lo stesso, durante le operazioni, accusava un “leggero dolore alla mano destra, per cui tale operazione non veniva compiutamente terminata”.
Non essendo dunque nota la precisa dinamica dell’evento, al fine di valutare l’idoneità della forza lesiva che ha agito sul distretto anatomico interessato, occorre necessariamente desumerla dalle risultanze anatomiche dimostrate durante gli accertamenti medici eseguiti nella prossimità temporale dell’evento.
Dalla lettura complessiva della documentazione sanitaria disponibile, risulta, invero, poco probabile attribuire la lesione dei tendini allo schiacciamento sotto una lastra del peso riferito di circa 150kg. Infatti, una lesione da schiacciamento dotata di efficienza causale nel determinismo di una lesione tendinea a livello del polso avrebbe, con ogni verosimiglianza, prodotto effetti ben maggiori di quelli documentati nella documentazione medica disponibile, visto anche il peso dell’oggetto contundente. Infatti, nella visita eseguita presso la Guardia Medica di OMISSIS a distanza di neppure 12 ore dal trauma, veniva segnalata unicamente sintomatologia algica e disestesica e una non meglio precisata lesione dei tendini flessori di I-II-III dito con impossibilità alla flessione. Non erano invece riportate nell’obiettività né tumefazioni, né escoriazione né segni deponenti per una contusione e il Sanitario che ebbe a visitare il Sig. B. prescrisse unicamente antidolorifici e controllo specialistico con elettromiografia, nel sospetto di ripercussioni nervose a carico del distretto del polso. Non vi erano, inoltre, almeno da quanto desumibile dal referto della Guardia Medica, sospetti di fratture ossee, tant’è che il Medico non consigliò l’esecuzione di accertamenti strumentali rivolti ad escludere tale evenienza.
Va inoltre segnalato che, nell’eventualità di una lesione tendinea causata da un trauma da schiacciamento tra il manto stradale e una lastra di marmo dal rilevante peso, si prospettano due possibili meccanismi patogenetici sottesi alla lesione tendinea, peraltro non mutualmente esclusivi: il primo è costituito da un meccanismo di compressione di entità tale da poter determinare la lesione di una struttura ligamentosa, estremamente resistente, quali i tendini. In tale scenario, tuttavia, ci si dovrebbe aspettare, con criterio probabilistico elevato, prima di lesioni a carico dell’apparato tendineo, dotato di una certa
“flessibilità”, la formazione di lesioni fratturative a carico delle ossa del polso e/o della mano, distretti anatomici per altro composti da strutture ossee complesse e delicate. Il secondo meccanismo potenzialmente associato alle lesioni tendine è quello lacerativo da taglio: quest’ultimo può derivare da agenti lesivi estrinseci o intrinseci (strutture anatomiche rigide e taglienti, quali eventuali monconi ossei fratturativi). Tale evenienza pare tuttavia escludibile considerando che il mezzo lesivo era costituito da un oggetto contundente, privo di spigoli taglienti, e soprattutto che non vi è evidenza documentale di soluzioni di continuo della cute né di fratture ossee.
Nel caso di specie, peraltro, gli accertamenti eseguiti non hanno documentato delle lesioni
(parziali o totali) dei tendini flessori, bensì un quadro di inspessimento espressione di una verosimile condizione infiammatoria aspecifica e non necessariamente di origine traumatica. A ciò si aggiunga che tale quadro infiammatorio è stato riscontrato a livello del polso, aspetto che risulta scarsamente compatibile con la dinamica di uno schiacciamento avvenuto durante il sollevamento di una lastra di marmo. Infatti, sulla base della dinamica descritta, appare più verosimile l’ipotesi che un’eventuale caduta della lastra andasse ad attingere la mano e livello del carpo/metacarpo o al più delle falangi e non, verosimilmente, del polso.
Nel complesso, dunque, appare improbabile attribuire l’interessamento tendineo rilevato nel corso delle varie visite eseguite dal periziando a un meccanismo traumatico da schiacciamento. In altre parole, benché il mezzo contundente (lastra di marmo) coinvolto nell’evento abbia di per sé caratteristiche (peso rilevante) idonee a produrre lesioni come quelle riscontrate, l’assenza di lesività concomitanti alle strutture ossee o tegumentarie, porta a ritenere poco probabile che la causa di dette lesioni sia da ricondursi eziologicamente a un trauma da schiacciamento. Non solo, ma anche qualora si ritenesse che il quadro tendinitico possa essere ascrivibile ad un trauma “da sforzo”, appare francamente poco probabile che il coinvolgimento abbia riguardato solo i tendini flessori delle prima tre dita, quando sarebbe stato più probabile l’interessamento anche del IV e V dito maggiormente coinvolti nella fase di presa e sostegno della lastra rispetto al pollice.
In relazione alla lamentata sofferenza nervo mediano, si rilevano alcune perplessità circa una sua possibile origine traumatica tenuto conto che gli accertamenti ecografici eseguiti hanno rilevato l’ispessimento dei tendini senza riscontro di ulteriori elementi radiologici di natura traumatica (es. edema, stravasi ematici etc.), che possano giustificare una compressione acuta del nervo mediano.
La sintomatologia accusata attualmente dal paziente, peraltro, risulta del tutto giustificata e compatibile con un quadro di sofferenza cronica del nervo mediano, anche in assenza di lesioni tendinee sottese”.
Dall’esame del parere espresso si evincono sia la serietà e la completezza dell’indagine complessivamente eseguita, sia la correttezza della discussione medico-legale svolta, che trovano ampia giustificazione nelle precise e ragionevoli argomentazioni addotte, alle quali, per relationem, è dato rinviare, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 settembre 2021, n. 25671).
Le valutazioni compiute dall’incaricato organo peritale, sorrette da un percorso argomentativo razionale e dagli elementi informativi contenuti nel fascicolo, nonché dalla visita diretta del ricorrente, sono tali, ad avviso di questo Giudicante, da meritare condivisione, non risultando efficacemente contraddette dalle deduzioni attoree, le quali risultano inidonee a determinare un diverso convincimento. Anche nelle note difensive, depositate in vista dell’odierna udienza, invero, la prospettazione attorea risulta frutto di mere critiche al parere del CTU intese a evidenziarne lo scarso supporto motivazionale, il quale, al contrario, per quanto sopra osservato, risulta lucido, razionale e tecnicamente valido, poiché supportato dalle risultanze dell’accertamento medico legale diretto sulla persona del sig. B. e dalla documentazione sanitaria riportata, per sommi capi, nella stessa relazione medico-legale. Peraltro, diversamente da quanto rappresentato, da ultimo, dal patrocinio del ricorrente, il CTU ha escluso che i fatti di servizio abbiano influito, nemmeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sull’insorgenza o decorso della patologia in questione, avendo lo stesso organo di consulenza accertato che la sintomatologia accusata dal paziente risulta del tutto giustificata e compatibile con un quadro di sofferenza cronica del nervo mediano, anche in assenza di lesioni tendinee sottese.
Né la congruità della motivazione del parere, che si rivela immune da vizi logici, può ritenersi cedevole o infirmata dalle osservazioni critiche mosse dal CTP in data 15.09.2025, essendo state, queste ultime, ampiamente esaminate ed affrontate dal CTU alle pagine 23 e seguenti della relazione, con motivazioni che, ancora una volta, sono assolutamente coerenti con l’impianto dell’elaborato peritale.
E ciò soprattutto con riferimento al rapporto di causalità tra la patologia e i fatti di servizio.
In proposito, appare convincente e ben motivato, ad avviso di questo Giudice, il parere dell’U.O. Medicina legale nella parte in cui evidenzia che: “Preliminarmente si sottolinea come le conclusioni a cui si è giunti si sono basate sulle informazioni desunte dalla documentazione presente in atti unitamente a quanto affermato e confermato dall’interessato in occasione dell’accertamento peritale. Si riportano alcune delle peculiarità rilevate:
1) La visita eseguita presso la guardia medica l’indomani del trauma riportava un “trauma con lesione dei tendini flessori I II e III dito mano destra”, formulazione diagnostica che parrebbe essersi basata solo su elementi clinico-anamnestici vista l’assoluta mancanza di qualsiasi esame strumentale atto a dimostrare non solo l’effettiva sussistenza di una lesione anatomica, ma anche la sua tipologia ed entità.
2) Particolare il fatto che la prima diagnosi di lesione post-traumatica tendinea da strappo venga formulata in occasione di una visita ortopedica eseguita a quasi 5 mesi dall’evento traumatico, senza trovare, però, conferma strumentale nell’ecografia eseguita circa 10 giorni prima, la quale rilevava un quadro di ispessimento dei tendini flessori che presentavano struttura debolmente ipoecogena. Non vi era alcuna menzione di versamento peritendineo né di soluzioni di continuità, ancorché parziali o intratendinee, dei tendini stessi;
3) Il versamento peritendineo (segno tipico dei quadri acuti) compare solo dopo 6 mesi dal trauma in un’ecografia del polso datata agosto del 2007.
Appare, quindi, evidente come gli elementi desunti dalla documentazione presente in atti non consentano di poter ritener soddisfatti non solo il criterio cronologico, ma anche della continuità fenomenologica”.
Quanto, poi, alla diagnosi di “trauma da schiacciamento”, il CTU ha definitivamente chiarito che “l’obiettività rilevata sul Sig. B. non appare imputabile a un quadro post-traumatico da schiacciamento della mano”, precisando, in ordine alla diversa ipotesi diagnostica, sostenuta dal CTP, di “lesione da sforzo”, che “nel caso di specie, le evidenze strumentali
(sia ecografie che RM) non hanno mai mostrato stiramenti o lacerazioni tendinee a livello dei tendini flessori, bensì un quadro di ispessimento ed ipoecogenicità. Peraltro, la prima ecografia eseguita non mostrava neppur i segni tipici di un quadro francamente acuto, restituendo invece un quadro compatibile con una degenerazione tendinea cronica, visto il riscontro di una diffusa ipoecogenicità ed ispessimento, in assenza di evidenze di edema o di segni di acuzie. Vieppiù che anche in occasione della visita eseguita a poche ore dal trauma, non vi è alcuna menzione di segni oggettivi di acuzie, venendo semplicemente segnalato un quadro di “pregresso [NDR: senza specificazione circa le tempistiche] trauma con lesione dei tendini flessori I-II e III dito mano destra” ed obiettivava una situazione clinica di deficit funzionale e nervoso in assenza di una descrizione di elementi riconducibili a condizioni acute (es. edema o infiammazione evidente)”.
Non appare condivisibile, pertanto, l’obiezione formulata dal patrocinio del ricorrente, secondo cui il CTU avrebbe basato le sue argomentazioni solo ed esclusivamente sull’esclusione del trauma da schiacciamento, avendo lo stesso debitamente affrontato, sia nella bozza di relazione che nella risposta alle osservazioni del CTP, la questione della lesione da sforzo, indicando le ragioni per le quali tale ipotesi non è rinvenibile nella fattispecie in esame. Né può ritenersi improprio il richiamo, contenuto nella relazione peritale, a studi sulle lesioni tipicamente associate al tipo di sforzo sostenuto dal ricorrente (come desumibile dalla dinamica dallo stesso raccontata), essendo finalizzato a chiarire le ragioni per le quali l’atto di prensione trigiditale (pollice-indice-medio) non è ritenuto compatibile con l’afferramento di oggetti di dimensioni e peso rilevanti.
In conclusione, le conclusioni del CTU appaiono adeguatamente motivate, oltreché suffragate dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell’accertamento diretto e, come tali, pienamente convincenti al fine di escludere il nesso di causalità o di concausalità tra le lesività riscontrate a carico dei tendini flessori delle dita e del nervo mediano di destra del sig. B. e i fatti di servizio verificatisi.
Per le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente, quale presupposto per l’ottenimento della pensione privilegiata, e, per l’effetto, respinge integralmente il ricorso in epigrafe. Assorbita ogni altra questione.
4. Non essendo emersi profili meritevoli di approfondimenti aggiuntivi, né incongruenze nel contenuto del parere medico-legale reso dal CTU, non può essere accolta la richiesta, formulata dal patrocinio del ricorrente nella memoria di udienza depositata in data 02.11.2025 e reiterata in udienza, di un supplemento istruttorio o peritale.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del 10.2.2016).
La parziale soccombenza delle amministrazioni resistenti, con riferimento alle eccezioni preliminari, e la complessità della questione trattata, che ha richiesto un approfondimento istruttorio che ne consentisse una ponderata decisione, rappresentano motivo sufficiente per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa SA OR
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Depositata in Segreteria il 20/01/2026 Il Funzionario preposto
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AD OL
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice
SA OR
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto
(f.to digitalmente)
AD OL