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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/12/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 985/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 985/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 11.6.2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.09.2025
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 elett.te dom.ti in Palmanova, alla via Loredan n. 6/B 33057 presso lo studio dell'Avv. CARUSO GIORGIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- ATTORI
E
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 CP_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste C.F , P.IVA_2 presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia;
Oggetto: risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice il 9.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
quali eredi della madre ,
[...] CP_4 Parte_5 Parte_3
e , quali eredi di , e , Parte_4 CP_5 Parte_6 Parte_7
e quali eredi di , hanno agito in
[...] Parte_8 Persona_1 giudizio nei confronti della Repubblica federale di Germania, chiedendo il risarcimento dei danni, iure hereditario, per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, durante la Seconda guerra Cont mondiale, nei confronti di e nonché di Parte_9 Parte_10
e , rispettivamente genitori e fratelli di Parte_11 Parte_6
, e CP_4 CP_5 Per_1
La Repubblica di Germania non si è costituita in giudizio, pertanto, CP_1 ne va dichiarata la contumacia.
L'Ambasciata tedesca ha, invero, fatto pervenire nota a verbale 24/2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica), in cui è stato dedotto che:
- 2 -
- il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
- “tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana
(acta iure imperii)”;
- “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di
Germania e la Repubblica Italiana”;
- “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il
Governo della Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”;
- nella nota a verbale n. 2/15 l'Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania aveva esposto dettagliatamente la sua posizione giuridica e segnalato espressamente che una ripresa o prosecuzione di procedimenti nonché l'ammissione di nuovi ricorsi contro la
Repubblica Federale di Germania, basati su violazioni del diritto umanitario internazionale, da parte del Terzo Reich, durante la seconda guerra mondiale, nonché l'adozione di misure di esecuzione forzata derivanti da sentenza italiane o straniere nel quadro di tali procedimenti rappresenterebbero una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania (punto della Nota verbale del 2/15)”.
L'Ambasciata, nella predetta nota, ha chiesto, infine, che il Governo della
Repubblica Italiana garantisca, tramite l'Avvocatura dello Stato o con altri modi ritenuti adeguati, che “la posizione giuridica esposta (…) trovi considerazione nei procedimenti ripresi o avviati contro la Repubblica
Federale di Germania dinnanzi ai tribunali italiani”.
- 3 -
Si è, da ultimo, costituito, nel presente giudizio, il Controparte_2
, il quale ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza del
[...]
Tribunale di Gorizia, ritenendo competente il Tribunale di Trieste, in virtù del foro erariale, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
, la prescrizione e la decadenza con riguardo al credito fatto valere,
[...]
l'intervenuta estinzione per rinuncia, con contegno concludente del dante causa, all'esercizio del diritto stesso, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata nell'an e nel quantum. In via gradata, la difesa erariale ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare, dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte, le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nelle note scritte depositate il 9.6.2024, con conferma della propria ordinanza del 28.9.2024, alla cui motivazione si rinvia.
Con riferimento alla questione della possibile immunità dello Stato estero, basti richiamare il principio espresso dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 3642/2024, secondo cui “La proponibilità, contro la Repubblica
Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro
l'umanità nei confronti di cittadini italiani (…) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2
e 24 Cost.”.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Ciò posto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura dello Stato, atteso Controparte_1
- 4 -
che l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo
(con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni (cfr., in tal senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 23669 del 21/08/2025).
E' stato, inoltre, chiarito che la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all'azione risarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del
[...]
– neppure sulla base della disposizione del Controparte_2 comma 6 del succitato art. 43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 23669 del
21/08/2025).
Quanto all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di adito, si rileva che l'eccezione è stata espressamente rigettata con ordinanza del
19.2.2024, avverso la quale non è stato proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Va, invece, accolta l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa erariale.
Al riguardo, si premette che le allegazioni e le deduzioni svolte nell'atto di citazione appaiono inequivocabilmente volte a dedurre – nell'ambito dell'odierno giudizio – una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato: la parte attrice, in effetti, ha allegato e dedotto come Parte_9 ed i suoi familiari siano stati vittime di un crimine di guerra e contro l'umanità perpetrato dai militari dell'Esercito del Terzo Reich.
- 5 -
Tali fattispecie, quindi, sono pacificamente sussumibili entro l'istituto giuridico dell'illecito civile, sia pure derivante da fatti costituenti reato, il quale – nell'ambito dell'ordinamento italiano – è compiutamente disciplinato dagli artt. 2043 e ss. cod. civ. ed in particolare, per quanto attiene alla disciplina della prescrizione, dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Sulla base delle allegazioni di parte attrice, con riferimento a Parte_9
e rientrati in Italia in data 1-3 settembre 1945, si
[...] Parte_12 ritiene che i fatti contestati integrino il reato di riduzione in schiavitù (art. 600
c.p.), come dedotto dalla difesa erariale.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – il reato in esame si è estinto per prescrizione in data
12.3.2019, con il decorso di quindici anni, decorrenti dall'11.3.2004, data di deposito della sentenza della Corte di cassazione n. 5044, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3642/2024.
Si ritiene, infatti, che la prescrittibilità dell'azione trovi fondamento nel tenore letterale dell'art. 43 c. 6 del decreto-legge n. 36 del 2022 - entrato in vigore in data antecedente all'introduzione del presente giudizio - che ha fatto salva la decorrenza degli «ordinari termini di prescrizione».
Analogamente, va accolta l'eccezione di prescrizione anche con riferimento alle azioni risarcitorie proposte dagli attori per i danni subiti da Pt_6
, deceduto in data 23 settembre 1944 a Schworstadte, e
[...] Parte_11
rispetto alla quale non vi è certezza della data della morte.
[...]
Ed invero, dagli atti emerge che la stessa sia stata internata prima nel lager di
Auschwitz, successivamente a Ravensbruck e, infine, il 27.10.1944, in quello di Neuengamme (v. doc. 14 e 21), dove, presumibilmente, nel corso della prigionia, morì, non avendo fatto rientro in Italia, come i genitori.
Orbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere integrato il reato di omicidio ex art. 575 c.p., troverebbe, in ogni caso applicazione il termine di
- 6 -
prescrizione di 15 anni, sulla base dell'art. 157 c. 1 n. 2 c.p., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore dalla L. 251/2005, sicché il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi estinto, essendo ampiamento decorso il termine di prescrizione, decorrente dall'11.3.2004.
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della particolare complessità della questione e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Repubblica federale di Germania;
2) rigetta la domanda attorea, essendo il diritto degli attori al risarcimento del danno prescritto;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, l'1.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 985/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 11.6.2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.09.2025
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 elett.te dom.ti in Palmanova, alla via Loredan n. 6/B 33057 presso lo studio dell'Avv. CARUSO GIORGIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- ATTORI
E
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. Controparte_2
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 CP_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste C.F , P.IVA_2 presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia;
Oggetto: risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice il 9.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
quali eredi della madre ,
[...] CP_4 Parte_5 Parte_3
e , quali eredi di , e , Parte_4 CP_5 Parte_6 Parte_7
e quali eredi di , hanno agito in
[...] Parte_8 Persona_1 giudizio nei confronti della Repubblica federale di Germania, chiedendo il risarcimento dei danni, iure hereditario, per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, durante la Seconda guerra Cont mondiale, nei confronti di e nonché di Parte_9 Parte_10
e , rispettivamente genitori e fratelli di Parte_11 Parte_6
, e CP_4 CP_5 Per_1
La Repubblica di Germania non si è costituita in giudizio, pertanto, CP_1 ne va dichiarata la contumacia.
L'Ambasciata tedesca ha, invero, fatto pervenire nota a verbale 24/2023 (che qui rileva soltanto come conferma dell'avvenuta notificazione, ma non anche ai fini della definizione del giudizio, non essendo qualificabile in termini di atto processuale, visto che anche per le rappresentanze degli Stati esteri sussiste, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., l'obbligo di difesa tecnica), in cui è stato dedotto che:
- 2 -
- il tentativo di notificarle “atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961”;
- “tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana
(acta iure imperii)”;
- “tali atti giudiziari sovrani sono in contrasto con l'articolo 2 dell'Accordo del 2 giugno 1961 fra la Repubblica Federale di
Germania e la Repubblica Italiana”;
- “il Governo della Repubblica Federale di Germania si aspetta che il
Governo della Repubblica Italiana adempia agli obblighi di diritto internazionale statuiti dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 3 febbraio 2012”;
- nella nota a verbale n. 2/15 l'Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania aveva esposto dettagliatamente la sua posizione giuridica e segnalato espressamente che una ripresa o prosecuzione di procedimenti nonché l'ammissione di nuovi ricorsi contro la
Repubblica Federale di Germania, basati su violazioni del diritto umanitario internazionale, da parte del Terzo Reich, durante la seconda guerra mondiale, nonché l'adozione di misure di esecuzione forzata derivanti da sentenza italiane o straniere nel quadro di tali procedimenti rappresenterebbero una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania (punto della Nota verbale del 2/15)”.
L'Ambasciata, nella predetta nota, ha chiesto, infine, che il Governo della
Repubblica Italiana garantisca, tramite l'Avvocatura dello Stato o con altri modi ritenuti adeguati, che “la posizione giuridica esposta (…) trovi considerazione nei procedimenti ripresi o avviati contro la Repubblica
Federale di Germania dinnanzi ai tribunali italiani”.
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Si è, da ultimo, costituito, nel presente giudizio, il Controparte_2
, il quale ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza del
[...]
Tribunale di Gorizia, ritenendo competente il Tribunale di Trieste, in virtù del foro erariale, il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
, la prescrizione e la decadenza con riguardo al credito fatto valere,
[...]
l'intervenuta estinzione per rinuncia, con contegno concludente del dante causa, all'esercizio del diritto stesso, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata nell'an e nel quantum. In via gradata, la difesa erariale ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare, dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte, le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nelle note scritte depositate il 9.6.2024, con conferma della propria ordinanza del 28.9.2024, alla cui motivazione si rinvia.
Con riferimento alla questione della possibile immunità dello Stato estero, basti richiamare il principio espresso dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 3642/2024, secondo cui “La proponibilità, contro la Repubblica
Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro
l'umanità nei confronti di cittadini italiani (…) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2
e 24 Cost.”.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Ciò posto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura dello Stato, atteso Controparte_1
- 4 -
che l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo
(con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni (cfr., in tal senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 23669 del 21/08/2025).
E' stato, inoltre, chiarito che la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all'azione risarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del
[...]
– neppure sulla base della disposizione del Controparte_2 comma 6 del succitato art. 43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 23669 del
21/08/2025).
Quanto all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di adito, si rileva che l'eccezione è stata espressamente rigettata con ordinanza del
19.2.2024, avverso la quale non è stato proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Va, invece, accolta l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa erariale.
Al riguardo, si premette che le allegazioni e le deduzioni svolte nell'atto di citazione appaiono inequivocabilmente volte a dedurre – nell'ambito dell'odierno giudizio – una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato: la parte attrice, in effetti, ha allegato e dedotto come Parte_9 ed i suoi familiari siano stati vittime di un crimine di guerra e contro l'umanità perpetrato dai militari dell'Esercito del Terzo Reich.
- 5 -
Tali fattispecie, quindi, sono pacificamente sussumibili entro l'istituto giuridico dell'illecito civile, sia pure derivante da fatti costituenti reato, il quale – nell'ambito dell'ordinamento italiano – è compiutamente disciplinato dagli artt. 2043 e ss. cod. civ. ed in particolare, per quanto attiene alla disciplina della prescrizione, dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Sulla base delle allegazioni di parte attrice, con riferimento a Parte_9
e rientrati in Italia in data 1-3 settembre 1945, si
[...] Parte_12 ritiene che i fatti contestati integrino il reato di riduzione in schiavitù (art. 600
c.p.), come dedotto dalla difesa erariale.
Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – il reato in esame si è estinto per prescrizione in data
12.3.2019, con il decorso di quindici anni, decorrenti dall'11.3.2004, data di deposito della sentenza della Corte di cassazione n. 5044, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3642/2024.
Si ritiene, infatti, che la prescrittibilità dell'azione trovi fondamento nel tenore letterale dell'art. 43 c. 6 del decreto-legge n. 36 del 2022 - entrato in vigore in data antecedente all'introduzione del presente giudizio - che ha fatto salva la decorrenza degli «ordinari termini di prescrizione».
Analogamente, va accolta l'eccezione di prescrizione anche con riferimento alle azioni risarcitorie proposte dagli attori per i danni subiti da Pt_6
, deceduto in data 23 settembre 1944 a Schworstadte, e
[...] Parte_11
rispetto alla quale non vi è certezza della data della morte.
[...]
Ed invero, dagli atti emerge che la stessa sia stata internata prima nel lager di
Auschwitz, successivamente a Ravensbruck e, infine, il 27.10.1944, in quello di Neuengamme (v. doc. 14 e 21), dove, presumibilmente, nel corso della prigionia, morì, non avendo fatto rientro in Italia, come i genitori.
Orbene, nel caso di specie, anche a voler ritenere integrato il reato di omicidio ex art. 575 c.p., troverebbe, in ogni caso applicazione il termine di
- 6 -
prescrizione di 15 anni, sulla base dell'art. 157 c. 1 n. 2 c.p., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore dalla L. 251/2005, sicché il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi estinto, essendo ampiamento decorso il termine di prescrizione, decorrente dall'11.3.2004.
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della particolare complessità della questione e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Repubblica federale di Germania;
2) rigetta la domanda attorea, essendo il diritto degli attori al risarcimento del danno prescritto;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, l'1.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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