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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati:
CO ET Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(C.F. ), difeso in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in via digitale presso il proprio indirizzo PEC Email_1 ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente Rilevato che:
-con ricorso ex art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, l'Avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento degli onorari professionali maturati e non CP_1 corrisposti per l'assistenza dallo stesso prestata in favore della resistente nel giudizio avanti la Corte di Appello di Milano (iscritto al n. 1373/202 R.G.A.);
-la resistente, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita;
-con atto depositato in data 6 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese di lite integralmente compensate;
Ritenuto che:
-l'accettazione della rinuncia agli atti non è necessaria quando la parte non è costituita in giudizio (v. Cass. Civ., Sez. I, 24.3.2011, n. 6850; Cass. Civ., 1.2.1995, n. 1168);
-ricorrono nella fattispecie le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per l'accoglimento dell'istanza, sulla quale è tenuto a pronunciarsi il Collegio con provvedimento avente natura formale di sentenza, per il suo carattere definitivo e decisorio;
-nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della parte non costituita;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, visto l'art. 306 c.p.c.,
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla sulle spese.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Cristina Ravera
Il Presidente
CO ET
pag. 2/2
CO ET Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(C.F. ), difeso in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in via digitale presso il proprio indirizzo PEC Email_1 ricorrente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente Rilevato che:
-con ricorso ex art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, l'Avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento degli onorari professionali maturati e non CP_1 corrisposti per l'assistenza dallo stesso prestata in favore della resistente nel giudizio avanti la Corte di Appello di Milano (iscritto al n. 1373/202 R.G.A.);
-la resistente, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita;
-con atto depositato in data 6 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese di lite integralmente compensate;
Ritenuto che:
-l'accettazione della rinuncia agli atti non è necessaria quando la parte non è costituita in giudizio (v. Cass. Civ., Sez. I, 24.3.2011, n. 6850; Cass. Civ., 1.2.1995, n. 1168);
-ricorrono nella fattispecie le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per l'accoglimento dell'istanza, sulla quale è tenuto a pronunciarsi il Collegio con provvedimento avente natura formale di sentenza, per il suo carattere definitivo e decisorio;
-nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della parte non costituita;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, visto l'art. 306 c.p.c.,
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla sulle spese.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Cristina Ravera
Il Presidente
CO ET
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