Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1004
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato al ricorrente in data antecedente, rendendo il ricorso proposto tardivo rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle censure

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria sia stata ritualmente reiterata nel tempo attraverso una pluralità di atti impositivi e di riscossione, dimostrando la costante portanza a conoscenza del ricorrente e la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento. La responsabilità del ricorrente è stata limitata alla quota del 5% quale socio accomandante, escludendo indebite estensioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1004
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1004
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo