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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RIZZI RICCARDO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15597/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70213010112013 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70213010112013 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7021301011/2013, emesso dalla Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, relativo a IRAP, IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2008, per un valore complessivo della controversia pari a euro 30.632,48, chiedendone la declaratoria di nullità.
Il ricorrente ha esposto che, in data 27 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al proprio datore di lavoro un atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 375.864,22, assumendo l'esistenza di un credito erariale nei suoi confronti. A seguito di verifiche, il ricorrente ha dichiarato di avere appreso che tale pretesa trae origine dall'avviso di accertamento in oggetto, che afferma di non avere mai ricevuto.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto di avere rivestito, nella società Società_1 esclusivamente la qualità di socio accomandante, con quota del 5%, senza avere mai svolto ruoli gestori o amministrativi, contestando, pertanto, l'imputazione personale della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che l'avviso di accertamento è risultato regolarmente notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2013 mediante raccomandata A/R n. 76365457053-7,
e che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio ha, inoltre, documentato che la pretesa tributaria è stata ripetutamente azionata e rinnovata nel tempo attraverso una serie di intimazioni di pagamento e cartelle, tutte ritualmente notificate o comunque perfezionate per compiuta giacenza, ed in particolare:
intimazione di pagamento n. TK7IPPN000972017, notificata il 18 aprile 2017;
intimazione di pagamento n. TK7IPPD006462017, notificata il 13 dicembre 2017;
ulteriori intimazioni notificate negli anni successivi, sino all'intimazione n. 09720239048856767, notificata in data 11 dicembre 2023.
Inoltre, l'avviso di accertamento n. TK7021301011/2013 è stato oggetto di contenzioso promosso dalla società, definito con sentenza n. 21991/49/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata il 3 ottobre 2016 e divenuta definitiva il 3 aprile 2017, favorevole all'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti è risultato che l'avviso di accertamento n. TK7021301011/2013 è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2013, con conseguente piena conoscenza legale dell'atto impositivo.
Ne deriva che il ricorso proposto nel settembre 2024 è risultato tardivo, essendo decorso ampiamente il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
In ogni caso, anche a prescindere dal profilo di inammissibilità, le censure del ricorrente non trovano fondamento nel merito.
L'atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2024 non si è fondato su un unico titolo, bensì su una pluralità di atti impositivi e di riscossione, tra cui:
cartelle emesse per la riscossione della quota del 5% del debito societario imputabile al ricorrente quale socio accomandante;
iscrizioni a ruolo effettuate in pendenza di giudizio e successivamente alla definitività della sentenza favorevole all'Ufficio;
plurime intimazioni di pagamento regolarmente notificate o perfezionate per compiuta giacenza.
Tali atti hanno dimostrato che la pretesa erariale è stata costantemente portata a conoscenza del ricorrente e che non si è trattato di una pretesa sconosciuta.
È risultato, inoltre, che la posizione del ricorrente è stata rideterminata dall'Ufficio, con estromissione parziale per alcune poste e conferma della responsabilità limitata alla quota del 5%, coerentemente con la qualità di socio accomandante, circostanza che ha escluso qualsiasi indebita estensione della responsabilità personale.
Alla luce di tali elementi, l'avviso di accertamento impugnato è risultato legittimamente notificato e la pretesa tributaria è risultata ritualmente reiterata nel tempo mediante atti interruttivi.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES CL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RIZZI RICCARDO, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15597/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70213010112013 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70213010112013 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7021301011/2013, emesso dalla Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, relativo a IRAP, IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2008, per un valore complessivo della controversia pari a euro 30.632,48, chiedendone la declaratoria di nullità.
Il ricorrente ha esposto che, in data 27 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al proprio datore di lavoro un atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 375.864,22, assumendo l'esistenza di un credito erariale nei suoi confronti. A seguito di verifiche, il ricorrente ha dichiarato di avere appreso che tale pretesa trae origine dall'avviso di accertamento in oggetto, che afferma di non avere mai ricevuto.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto di avere rivestito, nella società Società_1 esclusivamente la qualità di socio accomandante, con quota del 5%, senza avere mai svolto ruoli gestori o amministrativi, contestando, pertanto, l'imputazione personale della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che l'avviso di accertamento è risultato regolarmente notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2013 mediante raccomandata A/R n. 76365457053-7,
e che il ricorso è stato proposto ben oltre il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio ha, inoltre, documentato che la pretesa tributaria è stata ripetutamente azionata e rinnovata nel tempo attraverso una serie di intimazioni di pagamento e cartelle, tutte ritualmente notificate o comunque perfezionate per compiuta giacenza, ed in particolare:
intimazione di pagamento n. TK7IPPN000972017, notificata il 18 aprile 2017;
intimazione di pagamento n. TK7IPPD006462017, notificata il 13 dicembre 2017;
ulteriori intimazioni notificate negli anni successivi, sino all'intimazione n. 09720239048856767, notificata in data 11 dicembre 2023.
Inoltre, l'avviso di accertamento n. TK7021301011/2013 è stato oggetto di contenzioso promosso dalla società, definito con sentenza n. 21991/49/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata il 3 ottobre 2016 e divenuta definitiva il 3 aprile 2017, favorevole all'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti è risultato che l'avviso di accertamento n. TK7021301011/2013 è stato regolarmente notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2013, con conseguente piena conoscenza legale dell'atto impositivo.
Ne deriva che il ricorso proposto nel settembre 2024 è risultato tardivo, essendo decorso ampiamente il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
In ogni caso, anche a prescindere dal profilo di inammissibilità, le censure del ricorrente non trovano fondamento nel merito.
L'atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2024 non si è fondato su un unico titolo, bensì su una pluralità di atti impositivi e di riscossione, tra cui:
cartelle emesse per la riscossione della quota del 5% del debito societario imputabile al ricorrente quale socio accomandante;
iscrizioni a ruolo effettuate in pendenza di giudizio e successivamente alla definitività della sentenza favorevole all'Ufficio;
plurime intimazioni di pagamento regolarmente notificate o perfezionate per compiuta giacenza.
Tali atti hanno dimostrato che la pretesa erariale è stata costantemente portata a conoscenza del ricorrente e che non si è trattato di una pretesa sconosciuta.
È risultato, inoltre, che la posizione del ricorrente è stata rideterminata dall'Ufficio, con estromissione parziale per alcune poste e conferma della responsabilità limitata alla quota del 5%, coerentemente con la qualità di socio accomandante, circostanza che ha escluso qualsiasi indebita estensione della responsabilità personale.
Alla luce di tali elementi, l'avviso di accertamento impugnato è risultato legittimamente notificato e la pretesa tributaria è risultata ritualmente reiterata nel tempo mediante atti interruttivi.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.000,00.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES CL