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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
Oggi 4 marzo 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di all'avv. GRAMMATICO Parte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2025/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Grammatico ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai
2 sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
L'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti ha valutato sussistenti le condizioni per riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della L. 104/1992, concludendo: “Per quanto già riferito, si può affermare che al Sig.
di anni 68 di Marsala (TP), per le infermità di cui è portatore, è da dichiarare Parte_1
soggetto con handicap e a Egli è attribuibile il dettato dell'art. 3 comma 3.
(Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici).
Decorrenza: Dalla data della presentazione della domanda amministrativa.”
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo alla ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno
22.3.2024, data della presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
3 Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 a partire dal giorno 22.3.2024.
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo,
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal giorno 22.3.2024;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 4.3.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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