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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.579/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n.50/2024 pubblicata in data 14/03/2024 promossa con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Bondeno (FE) via Bonati n. 33 presso e nello studio dell'avv. Andrea Pancaldi che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Roberto Pancaldi come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Ester Cascio e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Per_1
APPELLATO
OGGETTO: Indebito pensionistico
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 10.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del CP_ lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1
compensava le spese giudiziali.
In tale ricorso l'odierno appellante chiedeva che venisse dichiarato nullo, ovvero illegittimo, inefficace, e perciò revocato il provvedimento del 13/07/2022 avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig.
cat. VOART n. 33032931” notificato dall' in data Parte_1 CP_2
02/08/2022, con il quale l' deducendo che si trattasse di somme CP_2 incumulabili con i redditi derivanti da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 14 comma 3 del dl n. 4/2019, gli aveva intimato il pagamento della somma di €
16.915,31 a titolo di indebito pensionistico.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata l'illegittimità della richiesta di di CP_2 restituzione dell'importo di € 16.915,31 e che venisse dichiarato il diritto dell' a trattenere a carico dello stesso, a titolo di indebito pensionistico, CP_2 solamente l'importo di € 4.195,56 pari al reddito netto dallo stesso percepito per l'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze de Parte_2
dal 01/10/2021 al 31/07/2022.
CP_ Domandava, perciò, la condanna di a rideterminare in tale somma l'importo dovuto in restituzione dallo stesso e a restituirgli le somme eccedenti tale indebito pensionistico, asseritamente illegittimamente trattenute, pari al momento del deposito del ricorso al complessivo importo di € 6.624,16 oltre l'importo della trattenuta operata sul rateo pensionistico del mese di novembre
2023, oltre agli importi delle eventuali successive trattenute che effettate in corso di causa sino alla decisione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e a ripristinare il trattamento pensionistico dovuto.
Esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze de
[...]
con mansioni di progettazione, Parte_3
organizzazione, direzione personale e realizzazione arredamenti, dal 02/07/2018 sino alla data del 01/7/2021 di collocamento in pensione, con la c.d. Per_2
, di aver ricevuto richiesta dalla di prestare attività di
[...] Parte_2
affiancamento dei neo-assunti per impartire loro la necessaria formazione professionale, di aver ricevuto rassicurazioni dal consulente del lavoro della che il rapporto lavorativo non avrebbe in alcun modo influito Parte_2
2 sul trattamento pensionistico erogatogli dall' e di essere, quindi, stato CP_2 assunto dalla per svolgere l'attività di tutor dei neo assunti Parte_2
dal 01/10/2021.
Esponeva di avere ricevuto in data 13 luglio 2022 la suddetta comunicazione di indebito e che non appena aveva ricevuto tale avviso aveva cessato di fatto di prestare attività lavorativa e che in data 13/09/2022 era receduto volontariamente dal rapporto di lavoro.
Precisava di aver percepito nel suddetto periodo lavorativo retribuzioni ed indennità per complessivi € 4.195,56 netti e che l' gli aveva sospeso dal CP_2
mese di agosto 2022 sino al 31/12/2022 il pagamento dei ratei di pensione e che il versamento dei ratei di pensione era ripreso dall' dal 01/01/2023 con una CP_2 trattenuta mensile del 20% sull'importo lordo sino alla concorrenza dell'importo di € 16.915,31.
Sosteneva l'illegittimità del suddetto provvedimento affermando che l'art. 14 del D.L. 4/2019 sanciva il divieto di cumulo della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente (od autonomo entro la soglia di € 5.000,00 lordi annui) ma non prevedeva quali fossero le conseguenze in caso di violazione di tale divieto e che il divieto di cumulo, per il tenore letterale della norma, doveva essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, solamente il reddito di lavoro e la pensione con la conseguenza che la pensione avrebbe dovuto essere decurtata dell'importo del solo reddito percepito dal pensionato per l'attività di lavoro prestata. CP_ Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto delle domande svolte da sostenendo che la sospensione della pensione "quota 100" e la richiesta Pt_1
di restituzione delle somme fossero legittime e chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Il tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'errata interpretazione dell'art. 14 comma 3 del dl 4/2019, l'invalidità e l'inefficacia sanzionatoria della circolare CP_ n.117/2019 e l'incumulabilità della pensione con il solo reddito netto da lavoro subordinato percepito dal pensionato . Parte_1
Evidenziava che l'art. 14 comma 3 del dl n.4/2019 non prevedeva la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma si limitava a stabilire il divieto
3 di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente nel limite di euro 5000,00 lordi annui. CP_ Sosteneva che neppure la circolare 117/2019 affermava che la violazione del disposto normativo andasse sanzionato con la ripetizione dei ratei per l'intero anno solare e che la nozione di non cumulabilità doveva interpretarsi in senso letterale nel senso di escludere che la pensione anticipata potesse sommarsi con il reddito da lavoro per cui il reddito da lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma andava detratto dalla pensione anticipata dando luogo ad un indebito di pari importo soggetto a recupero. CP_ Affermava che, quindi, avrebbe dovuto ripetere dallo stesso solo euro
4.195,56 e non la maggior somma di euro 16.915,31.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 14 al comma 3 del dl n. 4/2019, l'invalidità ed inefficacia CP_ sanzionatoria della circolare 117/2019 e la non cumulabilità del reddito da lavoro con i ratei di pensione limitatamente ai mesi di svolgimento dell'attività lavorativa.
Deduceva che nessuna norma sanciva la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno solare.
Affermava, quindi, che al limite la sanzione della sospensione dell'erogazione della pensione poteva riguardare solo le mensilità in cui sussisteva la violazione e ciò in quanto il pensionato nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro aveva diritto di beneficiare del trattamento pensionistico.
CP_ Sosteneva, quindi, che avrebbe potuto al più chiedere la restituzione dei ratei di pensione netti percepiti nel periodo in cui aveva prestato attività lavorativa.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 10 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. I due motivi di appello stante la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la norma che disciplina la presente fattispecie.
L'art. 14 comma 3 del dl n. 4/2019 prevede che: “
3. La pensione di cui al comma
1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
4 fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con
i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Si precisa, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato.
In particolare con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che : È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l.
28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”
La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto
a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
"quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il
5 principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018
e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
"quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione
e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali
e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
Si rileva, poi, che la tesi di parte appellante secondo cui il divieto di cumulo di
6 cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità.
La restituzione delle somme non costituisce, infatti, una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa a differenza di quanto sostenuto dall'appellante.
In merito a questo aspetto si è, poi, di recente espressamente pronunciata la
Suprema Corte ( Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata
l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”
In particolare la Suprema Corte ha così motivato: “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto,
è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del
2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura
7 pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente CP_2
che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita
8 totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”
Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp att cpc e del resto questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024.
Da quanto sopra esposto deriva che i due motivi di appello sono infondati e che, pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si ritiene che, stante la particolarità della questione giuridica su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco e il fatto che la
Suprema Corte ha deciso sullo specifico tema solo in data successiva al deposito dell'appello, debbano essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante la situazione reddituale dell'appellante non sussistono i presupposti processuali per il versamento a carico dello stesso di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.579/2024 così provvede:
9 1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 10 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.579/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n.50/2024 pubblicata in data 14/03/2024 promossa con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Bondeno (FE) via Bonati n. 33 presso e nello studio dell'avv. Andrea Pancaldi che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Roberto Pancaldi come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Ester Cascio e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Per_1
APPELLATO
OGGETTO: Indebito pensionistico
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 10.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del CP_ lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1
compensava le spese giudiziali.
In tale ricorso l'odierno appellante chiedeva che venisse dichiarato nullo, ovvero illegittimo, inefficace, e perciò revocato il provvedimento del 13/07/2022 avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig.
cat. VOART n. 33032931” notificato dall' in data Parte_1 CP_2
02/08/2022, con il quale l' deducendo che si trattasse di somme CP_2 incumulabili con i redditi derivanti da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 14 comma 3 del dl n. 4/2019, gli aveva intimato il pagamento della somma di €
16.915,31 a titolo di indebito pensionistico.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata l'illegittimità della richiesta di di CP_2 restituzione dell'importo di € 16.915,31 e che venisse dichiarato il diritto dell' a trattenere a carico dello stesso, a titolo di indebito pensionistico, CP_2 solamente l'importo di € 4.195,56 pari al reddito netto dallo stesso percepito per l'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze de Parte_2
dal 01/10/2021 al 31/07/2022.
CP_ Domandava, perciò, la condanna di a rideterminare in tale somma l'importo dovuto in restituzione dallo stesso e a restituirgli le somme eccedenti tale indebito pensionistico, asseritamente illegittimamente trattenute, pari al momento del deposito del ricorso al complessivo importo di € 6.624,16 oltre l'importo della trattenuta operata sul rateo pensionistico del mese di novembre
2023, oltre agli importi delle eventuali successive trattenute che effettate in corso di causa sino alla decisione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e a ripristinare il trattamento pensionistico dovuto.
Esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze de
[...]
con mansioni di progettazione, Parte_3
organizzazione, direzione personale e realizzazione arredamenti, dal 02/07/2018 sino alla data del 01/7/2021 di collocamento in pensione, con la c.d. Per_2
, di aver ricevuto richiesta dalla di prestare attività di
[...] Parte_2
affiancamento dei neo-assunti per impartire loro la necessaria formazione professionale, di aver ricevuto rassicurazioni dal consulente del lavoro della che il rapporto lavorativo non avrebbe in alcun modo influito Parte_2
2 sul trattamento pensionistico erogatogli dall' e di essere, quindi, stato CP_2 assunto dalla per svolgere l'attività di tutor dei neo assunti Parte_2
dal 01/10/2021.
Esponeva di avere ricevuto in data 13 luglio 2022 la suddetta comunicazione di indebito e che non appena aveva ricevuto tale avviso aveva cessato di fatto di prestare attività lavorativa e che in data 13/09/2022 era receduto volontariamente dal rapporto di lavoro.
Precisava di aver percepito nel suddetto periodo lavorativo retribuzioni ed indennità per complessivi € 4.195,56 netti e che l' gli aveva sospeso dal CP_2
mese di agosto 2022 sino al 31/12/2022 il pagamento dei ratei di pensione e che il versamento dei ratei di pensione era ripreso dall' dal 01/01/2023 con una CP_2 trattenuta mensile del 20% sull'importo lordo sino alla concorrenza dell'importo di € 16.915,31.
Sosteneva l'illegittimità del suddetto provvedimento affermando che l'art. 14 del D.L. 4/2019 sanciva il divieto di cumulo della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente (od autonomo entro la soglia di € 5.000,00 lordi annui) ma non prevedeva quali fossero le conseguenze in caso di violazione di tale divieto e che il divieto di cumulo, per il tenore letterale della norma, doveva essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, solamente il reddito di lavoro e la pensione con la conseguenza che la pensione avrebbe dovuto essere decurtata dell'importo del solo reddito percepito dal pensionato per l'attività di lavoro prestata. CP_ Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto delle domande svolte da sostenendo che la sospensione della pensione "quota 100" e la richiesta Pt_1
di restituzione delle somme fossero legittime e chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Il tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'errata interpretazione dell'art. 14 comma 3 del dl 4/2019, l'invalidità e l'inefficacia sanzionatoria della circolare CP_ n.117/2019 e l'incumulabilità della pensione con il solo reddito netto da lavoro subordinato percepito dal pensionato . Parte_1
Evidenziava che l'art. 14 comma 3 del dl n.4/2019 non prevedeva la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma si limitava a stabilire il divieto
3 di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente nel limite di euro 5000,00 lordi annui. CP_ Sosteneva che neppure la circolare 117/2019 affermava che la violazione del disposto normativo andasse sanzionato con la ripetizione dei ratei per l'intero anno solare e che la nozione di non cumulabilità doveva interpretarsi in senso letterale nel senso di escludere che la pensione anticipata potesse sommarsi con il reddito da lavoro per cui il reddito da lavoro percepito nell'arco di tempo individuato dalla norma andava detratto dalla pensione anticipata dando luogo ad un indebito di pari importo soggetto a recupero. CP_ Affermava che, quindi, avrebbe dovuto ripetere dallo stesso solo euro
4.195,56 e non la maggior somma di euro 16.915,31.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 14 al comma 3 del dl n. 4/2019, l'invalidità ed inefficacia CP_ sanzionatoria della circolare 117/2019 e la non cumulabilità del reddito da lavoro con i ratei di pensione limitatamente ai mesi di svolgimento dell'attività lavorativa.
Deduceva che nessuna norma sanciva la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno solare.
Affermava, quindi, che al limite la sanzione della sospensione dell'erogazione della pensione poteva riguardare solo le mensilità in cui sussisteva la violazione e ciò in quanto il pensionato nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro aveva diritto di beneficiare del trattamento pensionistico.
CP_ Sosteneva, quindi, che avrebbe potuto al più chiedere la restituzione dei ratei di pensione netti percepiti nel periodo in cui aveva prestato attività lavorativa.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 10 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. I due motivi di appello stante la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la norma che disciplina la presente fattispecie.
L'art. 14 comma 3 del dl n. 4/2019 prevede che: “
3. La pensione di cui al comma
1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
4 fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con
i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Si precisa, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato.
In particolare con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che : È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l.
28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”
La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto
a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
"quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il
5 principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018
e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
"quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione
e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali
e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
Si rileva, poi, che la tesi di parte appellante secondo cui il divieto di cumulo di
6 cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità.
La restituzione delle somme non costituisce, infatti, una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa a differenza di quanto sostenuto dall'appellante.
In merito a questo aspetto si è, poi, di recente espressamente pronunciata la
Suprema Corte ( Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata
l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”
In particolare la Suprema Corte ha così motivato: “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto,
è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del
2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura
7 pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente CP_2
che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita
8 totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”
Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp att cpc e del resto questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024.
Da quanto sopra esposto deriva che i due motivi di appello sono infondati e che, pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si ritiene che, stante la particolarità della questione giuridica su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco e il fatto che la
Suprema Corte ha deciso sullo specifico tema solo in data successiva al deposito dell'appello, debbano essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante la situazione reddituale dell'appellante non sussistono i presupposti processuali per il versamento a carico dello stesso di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.579/2024 così provvede:
9 1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 10 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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