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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10616 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44647 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 01/06/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TERREI KATIUSCIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/03/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LIGORIO FABIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
07/04/1979 contraeva in FRASCATI matrimonio concordatario con esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Controparte_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 07/07/2025 compariva personalmente la ricorrente unitamente ai difensori di ambo le parti e il giudice delegato,
preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 07/04/1979.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44647/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3 istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 01/06/1955) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 06/03/1949) relativamente al matrimonio contratto in data
07/04/1979, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Frascati, al n. 42, parte II, serie A, anno 1979;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44647 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 01/06/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TERREI KATIUSCIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/03/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LIGORIO FABIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
07/04/1979 contraeva in FRASCATI matrimonio concordatario con esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Controparte_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 07/07/2025 compariva personalmente la ricorrente unitamente ai difensori di ambo le parti e il giudice delegato,
preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 07/04/1979.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44647/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3 istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 01/06/1955) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 06/03/1949) relativamente al matrimonio contratto in data
07/04/1979, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Frascati, al n. 42, parte II, serie A, anno 1979;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi