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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/08/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9172/2021 R.G. vertente tra:
e (Avv. SIMONE GIOVANNI) Parte_1 Controparte_1
- OPPONENTI -
E
(Avv. ABBATTISTA ANGELO Controparte_2
MICHELE)
- OPPOSTA -
NONCHE'
(Avv. BORDIGA FRANCESCO) Controparte_3 CP_4
- TERZO INTERVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli opponenti in epigrafe hanno promosso opposizione avverso il d.i. n. 5516/2021, chiedendo: “nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare la nullità totale della Fidejussione concessa dagli opponenti sub art. 17 del Finanziamento, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta, per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, in via gradata, - nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata la nullità totale della Fidejussione concessa dagli opponenti, accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole della Fidejussione medesima coincidenti con lo schema A.B.I. e, perciò, contrarie alla normativa antitrust;
- accertare e dichiarare la decadenza del termine ex art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dall'obbligo fidejussorio;
- per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta opposta, per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, in via ulteriormente gradata, - accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza del Finanziamento medesimo, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, nonché dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta opposta o, in subordine, rideterminare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti, giusta epurazione di tutte le somme illegittimamente addebitate, alla stregua di quanto esposto in narrativa;
… ”.
Costituendosi, la GIA' ha chiesto il CP_2 Controparte_2 rigetto della spiegata opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 7.12.2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale del d.i. opposto.
Si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del Controparte_5 credito oggetto di contesa, aderendo alle conclusioni di parte opposta.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una CTU. All'udienza dell'8.7.2025 è stato trattenuto in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione va rigettata per quanto di ragione.
2.1. La dedotta nullità assoluta della fideiussione sottoscritta dagli opponenti per violazione dell'art. 2 lett. a) l. 287/1990, in quanto conformate sul modello ABI del 2003 ritenuto in contrasto con la normativa antitrust perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del del 2.5.2005, non può trovare accoglimento.
Infatti, l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita in violazione della disciplina sulla concorrenza all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni grava sulla parte che ne ha eccepito la nullità
(art. 2697 co. 2 c.c.).
Nel caso che ci occupa, la fideiussione (specifica) prestata dai due opponenti risale al 25.11.2014, ma gli stessi non hanno fornito la prova dell'esistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 287/1990.
Nell'ottobre 2002 l'ABI concordava uno schema negoziale tipo per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie, che provvedeva a comunicare alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 l. n.
287/1990. La Banca d'Italia interpellava l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rilasciava parere negativo in merito allo schema ABI, sicché l'8.11.2003 la Banca d'Italia avviava l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 l. n. 287/1990 e inviava ad un campione di sette banche una richiesta di informazioni, volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI. Accertato che ''i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria'' (v. par. 60 provv. della Banca d'Italia), la stessa Banca d'Italia, quale autorità di controllo, procedeva a verificare se l'uniformità delle singole clausole fosse giustificata con l'esigenza di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche, ovvero se la diffusione generalizzata di talune clausole potesse produrre effetti anticoncorrenziali in quanto inducesse una completa uniformità in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Dalla verifica effettuata, per quanto qui interessa, la Banca d'Italia deduceva l'illegittimità di tre clausole (presenti nell'atto fideiussorio per cui è causa) perché introducevano uno squilibrio ingiustificato per il garante, ed esattamente le clausole dello schema ABI di cui: all'art. 2, che disponeva la
''reviviscenza'' della garanzia dopo l'estinzione del debito principale;
all'art. 6, che introduceva la deroga al termine ex art. 1957 c.c.; all'art. 8, che estendeva la garanzia della banca agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Un aspetto del provvedimento dell'autorità di controllo che deve essere evidenziato e quello per cui, sebbene al momento dell'istruttoria della Banca d'Italia lo schema negoziale tipo non fosse ancora stato diffuso dall'ABI, la Banca d'Italia accertava l'esistenza di una consolidata prassi bancaria, preesistente rispetto allo schema ABI, che determinava la sostanziale uniformità delle condizioni generali di fideiussione omnibus applicate dagli istituti bancari. L'intesa preesiste allo schema negoziale e l'istruttoria, svolta dalla
Banca d'Italia con riferimento a quello specifico schema negoziale ABI, consentiva di rilevare la violazione antitrust che. Dunque, emerge che l'allora autorità di controllo analizzò i testi contrattuali di fideiussione inviati da un campione di banche e rilevò così l'applicazione uniforme delle condizioni generali applicate in violazione della disciplina sulla concorrenza.
Alla luce di tale ricostruzione storica, evincibile dal provvedimento n. 55/2005, si ritiene insufficiente, ai fini della prova, la produzione di tale provvedimento, in quanto l'istruttoria alla base di tale provvedimento, come visto, copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo.
In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'Italia, non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005.
Invero, per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 (cd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema ABI (nello stesso senso, Cass. n. 1170/2025 per cui
“la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;”).
In ogni caso, va osservato che, come visto, nella specie non si è in presenza di una fideiussione omnibus, ma di una fideiussione specifica in relazione ad un contratto di mutuo, sicché non si è in presenza di un contratto che costituisce applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge
287/1990. Difatti, come noto, con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva, con l'introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 comma 3 l.
287/1990.
Quindi, come esposto dalla Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Ciò significa che, qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della
Banca d'Italia n. 55/2005 (cfr. Cass. n. 1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) … ; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
”).
Tuttavia, nel caso di specie, non si è in presenza di una fideiussione omnibus ma di una fideiussione acclusa ad un unico rapporto di finanziamento e, quindi, non una fideiussione a garanzia di una serie indeterminata, con indicazione dell'esposizione massima garantita, di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito (si noti peraltro che le clausole 2 e 8 dello schema ABI del 2003 non sono state inserite nell'atto di fideiussione che ci occupa).
In altri termini, non essendo qualificabile il rapporto di garanzia dedotto in giudizio nei termini di fideiussione omnibus, va rilevata l'impossibilità di riscontrare nel merito la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una eventuale censura di invalidità delle clausole dedotte nei termini indicati dai fideiussori.
Difatti, gli opponenti non hanno né allegato, né tantomeno provato la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.
2.2. Gli opponenti lamentano la capitalizzazione degli interessi per effetto dell'applicazione del c.d. ammortamento alla francese.
In tesi generale, gli interessi corrispettivi si devono applicare soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre, riguardo al mutuo in questione, gli interessi di mora si devono applicare soltanto sul debito scaduto.
Quanto agli interessi corrispettivi, il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese, che è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti (cfr. Cass. n. 7382/2025; Cass. n.
27823/2023; Cass. n. 34677/2022; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020).
Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
La difesa degli opponenti ha pure dedotto che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi applicato, vale a dire semplice o composto, rende indeterminato il TAN del contratto.
La dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto (artt. 117 TUB e 1346 c.c.) non sussiste. Invero, anche se nel contratto in esame l'indicazione dell'aliquota del tasso corrispettivo (variabile) non è accompagnata dall'espressa indicazione del regime finanziario degli interessi, va però rilevato che nello stesso contratto, oltre ad essere prevista la durata dell'ammortamento, il tipo di tasso (cioè, variabile), il
TAN ed il TAEG, la modalità mensile di rimborso (rate mensili composte di capitale ed interessi) e la base giornaliera (365), è previsto il tipo di ammortamento è alla francese con rata costante. Tale tipo di ammortamento è notoriamente, come visto, un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, nel senso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, proprio secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Quindi, il regolamento contrattuale contiene un riferimento al tipo di ammortamento del mutuo che appunto prevede il regime composto degli interessi (né varrebbe obiettare che il mutuatario non è dotato di conoscenze tecniche tali da poter desumere dal riferimento all'ammortamento alla francese con rata costante il regime finanziario degli interessi, poiché ciò è certamente possibile se si assume che il mutuatario possa comprendere la differenza tra regime semplice e regime composto degli interessi).
D'altronde, il ctu ha chiarito che “il regime di rimborso previsto nel piano di ammortamento alla francese, come annunciato a pag. 3 del contratto di finanziamento (cfr. all. n. 4 della parte opposta) è quello definito in matematica finanziaria di “capitalizzazione composta” in quanto rientrano in detto regime tutti i piani di ammortamento che prevedono il pagamento periodico degli interessi maturati sul capitale mutuato e non il pagamento degli interessi insieme al capitale alla scadenza di quest'ultimo (in questo caso di parla di
“regime finanziario di capitalizzazione semplice”)” (pg. 13) e, rispondendo alle osservazioni del ctp degli opponenti, che “qualsiasi piano di ammortamento che prevede il pagamento periodico degli interessi maturati sul capitale prestato e non il pagamento degli stessi alla scadenza fissata per la restituzione del capitale è definito in matematica finanziaria “regime finanziario di capitalizzazione composta”; quindi, una volta previsto il pagamento periodico delle rate comprensive di capitale ed interessi è immanente/insito nella pattuizione la “definizione” del regime finanziario. Quindi il piano di ammortamento in esame prevedendo il pagamento mensile degli interessi maturati sul capitale residuo ricade nella definizione matematica di “regime finanziario di capitalizzazione composta”, inteso, negli effetti, anche “piano di ammortamento alla francese”” (pg. 21).
2.3. Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in favore della
[...]
e non della cessionaria intervenuta, poiché, in Controparte_2 assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie (cfr. Cass. 22424/2009; Cass. 6418/1986), ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.
Il pagamento va disposto in favore dell' e non della cessionaria intervenuta, Controparte_6 poiché, in assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie (cfr. Cass. 22424/2009; Cass. 6418/1986), ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi, minimi per la fase decisoria, previsti dal
D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal
DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM), con aumento del 5% per lo scaglione superiore ad € 520.000,00 ex art. 6 D.M. n. 55/2014. Nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria le spese di lite vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo i primi determinato l'intervento in giudizio della seconda.
Analogamente, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore della CP_2
GIA' he si liquidano in euro 20.343,75 per compenso professionale, Controparte_2 oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti, così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bari, il 04/08/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma