Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 536/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. TRAVERSO CARLO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Premesso che: con ricorso depositato in data 5.5.2022, ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 301 2022 00000317 69 000, notificatole in data 29.3.2022 dall CP_1
e relativo alla somma di € 4.379,60 quali contributi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo ottobre 2018 – maggio 2019, interessi e sanzioni;
a fondamento dell'opposizione ha sostenuto l'erroneità delle conclusioni a cui sono addivenuti i funzionari dell riportate nel Verbale unico di accertamento Controparte_2
e notificazione n. AL00000/2019-891-01 del 23.10.2019, sul quale si basa la pretesa contributiva dell'ente previdenziale;
in particolare, ha negato che tra la stessa cooperativa da una parte e e dall'altra siano intercorsi rapporti di lavoro subordinato nei Controparte_3 CP_4 periodi oggetto di accertamento ispettivo;
ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
1
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e sostenuto CP_1 la correttezza dell'accertamento prodromico all'emissione dell'avviso di addebito opposto svolto dall , concludendo con richiesta di rigetto del ricorso. Controparte_5
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'avviso di addebito n. 301 2022 00000317 69 000
(doc. 1 ric e res.), formato il 24.3.2022 e notificato all'opponente il 29.3.2022, avente ad oggetto contributi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti con riferimento al periodo
10/2018 – 05/2019, trovi il proprio fondamento nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
AL00000/2019-891-01 del 23.10.2019 (doc. 3 res.).
Nel predetto verbale si legge che “Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che il soggetto ispezionato ha stipulato in data 29.09.2017 un contratto di Appalto di servizi di pulizia con
Insieme per il Sacro Cuore – Società Cooperativa Sociale di LE ER … con validità annuale e rinnovo automatico alla scadenza, avente ad oggetto lo svolgimento, a favore della cooperativa, dei servizi di pulizia.
In data 27 maggio 2019 è stato effettuato accesso ispettivo presso la sede operativa della
Cooperativa Insieme per il Sacro Cuore, luogo di lavoro oggetto dell'appalto, dove è stata trovata intenta al lavoro la SI.ra dal 2 gennaio 2019, che Parte_3 svolge dal 7 gennaio 2019 mansioni di addetta alle pulizie delle aule e dei servizi dell'istituto scolastico, dal lunedì al venerdì con orario dalle 16 alle 19.30, unitamente alla socia artigiana SI.ra … Controparte_6
Dagli accertamenti esperiti, consistiti nell'esame incrociato delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, nell'esame della documentazione agli atti (contratti di lavoro, contratto di appalto e relative fatture, libro unico del lavoro) è emerso che dal 7 gennaio 2019 la socia CP_4 svolge in mensa oltre all'attività di pulizia dei locali, oggetto del contratto di appalto, anche quella di somministrazione dei pasti (impiattamento) sia per gli alunni della scuola primaria che per la secondaria, dal lunedì al venerdì con orario dalle 12.30 alle 14 circa … Tale servizio non è ricompreso nel contratto di appalto ma è una specifica direttiva data dalla cooperativa alla lavoratrice.
Le succitate attività (pulizie locali ed impiattamento) in passato sono state svolte con le stesse modalità dalla lavoratrice SI.ra … socia artigiana della , Controparte_3 Parte_1 dalla data di assunzione 1 ottobre 2018 fino alla cessazione, avvenuta in data 31.12.2018 …
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Per quanto concerne la qualificazione di soci artigiani, formalmente adottata da codesta
Cooperativa nei confronti delle lavoratrici succitate, gli accertamenti svolti hanno evidenziato che i loro rapporti di lavoro si sono svolti secondo le modalità tipiche che contraddistinguono i rapporti di lavoro subordinato, infatti dette lavoratrici non disponevano di alcuna attrezzatura di lavoro, era la che forniva loro mezzi, strumenti e materiali, essi dovevano rispettare l'orario di Parte_1 lavoro.
Le modalità secondo le quali sono state utilizzate le predette lavoratrici non sono riconducibili a quell'autonomia tipica dell'artigianato che, mantenendo la propria identità di impresa, si riunisce in cooperativa con altri artigiani, con le sue stesse prerogative, per implementare le singole potenzialità imprenditoriali, né di questo si è riscontrata la volontà.
Inoltre, non è stata riscontrata qualsivoglia forma di partecipazione all'attività della Cooperativa e al rischio d'impresa dei singoli “soci”; infatti, non risulta che i medesimi abbiano preso parte ad assemblee, né che abbiano avuto accesso a informazioni riguardanti l'andamento economico della cooperativa e, infine, non hanno mai svolto lavori per propri committenti.
In sintesi, la organizzava, dirigeva e controllava l'attività delle lavoratrici in parola le Parte_1 quali, assoggettati al potere direttivo, venivano utilizzate come lavoratrici dipendenti.
Per i motivi sopra esposti, le lavoratrici citate sono da considerarsi a tutti gli effetti dipendenti di codesta Cooperativa, che viene diffidata, entro i termini e con le modalità di seguito specificate a comunicare al Centro per l'Impiego l'assunzione delle citate lavoratrici e a consegnare alle stesse la lettera di assunzione o copia della comunicazione di assunzione sottoscritta contenente le corrette informazioni relative al rapporto di lavoro instaurato.
Con separato verbale, trasmesso all e all , viene quantificato l'imponibile contributivo CP_1 CP_7 che non è stato denunciato agli Enti medesimi.”.
È noto che, a prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, nelle controversie di opposizione ad avviso di addebito, l' dev'essere considerato attore sostanziale, con la CP_1 conseguenza che sull'ente grava, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa impositiva (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 22862/2010 secondo cui "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP_ sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia Pt_4 probatoria").
Nella specie, si ritiene che l'onere della prova incombente sull non sia stato Controparte_8 adeguatamente assolto in ragione di quanto emerso in sede di istruttoria testimoniale.
In merito, va preliminarmente chiarito, in aderenza all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che “nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente
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ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati” (Cassazione civile sez. lav.,
08/02/2011, n.3051; conf. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2015, n.14123).
Resta ferma, in ogni caso, la valutazione circa l'attendibilità del testimone.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che SInifica che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto, e nella specie deve tenersi conto dell'esistenza di un interesse indiretto e di fatto ad un determinato esito della lite in capo alle lavoratrici della cui posizione previdenziale e contributiva si tratta.
Ciò chiarito, sono state escusse in corso di causa entrambe le lavoratrici che, secondo quanto indicato dagli ispettori, avrebbero intrattenuto, rispettivamente, con la cooperativa opponente rapporti di lavoro subordinato non denunciati, nella formale veste di socie-artigiane CP_3
da ottobre a dicembre 2018 e da gennaio a maggio 2019).
[...] CP_4
ha dichiarato di aver lavorato presso la Scuola Sacro Cuore di LE Controparte_3
ER da ottobre a dicembre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 14 circa per effettuare il servizio mensa, occupandosi di “impiattare e servire i pasti ai bambini della scuola elementare e ai ragazzi della scuola media”, oltre che del “lavaggio dei locali mensa”, insieme ad altra ragazza, volontaria, non dipendente della , e di aver altresì lavorato dalle Parte_1 Pt_1 ore 15.30-16.00, “quando i ragazzi finivano le lezioni”, per fare “le pulizie dei bagni e delle aule”. La stessa ha precisato che l'orario di lavoro le era stato comunicato dalla SInora ( Per_1 [...]
– madre del Presidente della cooperativa opponente, , e socia Persona_2 Controparte_9 della cooperativa), che si era messa d'accordo con la scuola e che le aveva anche mostrato le aule, dicendole ogni quanto dovevano essere pulite.
si è limitata a confermare quanto già dichiarato agli ispettori, ossia di aver iniziato a CP_4 lavorare per la cooperativa opponente dal 7 gennaio 2019 presso la scuola Sacro Cuore di LE
CP_ ER, occupandosi di fare le pulizie nelle aule, insieme alla collega , che vi lavorava già da settembre 2018, del servizio di impiattamento dei pasti per i bambini della scuola elementare e dei ragazzi della scuola media, insieme ad una insegnante volontaria, e del riordino e della pulizia
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dei locali mensa, con orario dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30, ricevendo indicazioni di lavoro da . Per_1
Tuttavia, le altre testimoni, anch'esse socie artigiane della cooperativa, sentite nel corso dell'istruttoria giudiziale hanno fornito informazioni del tutto diverse circa la gestione delle commesse e l'organizzazione del lavoro: ha riferito che “la cooperativa organizzava Testimone_1
i soci lavoratori in gruppi da due. Normalmente, si andava a fare le pulizie in gruppi da due. Non avevamo un orario di lavoro fisso, dipendeva da noi, dai nostri impegni e dal lavoro che dovevamo fare. Una volta terminate le pulizie giornaliere presso i clienti assegnati eravamo libere di tornare a casa. Ogni coppia di lavoratrici organizzava autonomamente le modalità di lavoro e gli orari di lavoro. E' vero che ogni singola socia lavoratrice si occupava anche di procacciare nuovi clienti. Ad esempio, io avevo contattato per un lavoro il SInor IT, un'agenzia che fa prestiti qui in
Alessandria, che credo sia tutt'ora cliente della cooperativa. E' vero che la cooperativa Faro svolgeva e penso svolga ancora servizi di pulizia presso la scuola Sacro Cuore di LE
ER. Mi è capitato più volte di effettuare delle sostituzioni di colleghe che lavoravano presso la scuola Sacro Cuore, mi occupavo di pulire le aule, di pulire i pavimenti della mensa, dei corridoi e di pulire i bagni. Lavoravo lì dalle 16,00 in avanti. Tutte le socie lavoratrici erano convocate a partecipare alle assemblee dei soci per l'approvazione del bilancio e anche in altre occasioni. Ad esempio, nel caso in cui si otteneva un nuovo appalto e c'era da decidere a chi affidare il lavoro o quando c'erano problemi tra le socie lavoratrici. Non c'era bisogno di ottenere alcuna autorizzazione per le eventuali assenze dal lavoro per le ferie o per i permessi, ci limitavamo a darne comunicazione alla cooperativa per organizzare l'attività. E' vero che ogni socia lavoratrice della versava i propri contributi autonomamente. Non so se il compenso Parte_2 riconosciuto alle singole lavoratrici dipendesse da quanto la cooperativa percepiva per il loro specifico lavoro, credo che ognuna percepiva il compenso in base a quello che faceva per il proprio pacchetto clienti.”; ha riferito che “Nella cooperativa Faro si creano gruppi di Tes_2 lavoro di due persone. Ogni gruppo deve occuparsi di un pacchetto clienti, ma lo fa autorganizzandosi. Ogni gruppo stabilisce gli orari di lavoro. Le socie lavoratrici non hanno un orario di lavoro fisso. E' vero che l'attività lavorativa giornaliera delle socie lavoratrici della
[...]
è determinata dalle eSIenze e dal numero dei clienti, ma una volta terminate Parte_2 le pulizie giornaliere presso il proprio pacchetto clienti, ogni socia lavoratrice termina la propria attività. E' vero che ogni gruppo di lavoro composto da due socie organizza autonomamente le proprie modalità lavorative ed operative. E' vero che le socie si occupano di reperire le commesse ed i clienti e si occupano anche di tenere i rapporti con i clienti stessi. Io stessa ho portato due grandi condomini di Alessandria tra i clienti della cooperativa. … le socie lavoratrici della
[...]
non devono ottenere l'autorizzazione per eventuali assenze, ferie o permessi, Parte_2 ma comunichiamo la nostra assenza dal lavoro unicamente per favorire l'organizzazione dell'attività lavorativa… il compenso percepito dalle socie lavoratrici della cooperativa varia
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secondo la misura del corrispettivo percepito dal committente dell'appalto presso il quale lavorano le singole socie”.
Peraltro, di analogo tenore risulta anche la deposizione di , che è stata socia Controparte_6 artigiana della cooperativa opponente nello stesso periodo di e , Controparte_3 CP_4 lavorando con le medesime presso l'Istituto Sacro Cuore di LE ER, come emerge anche dalle dichiarazioni rese dalle stesse, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale:
“quando ho lavorato al Sacro Cuore per la ho lavorato in coppia con Parte_2 un'altra persona. Ognuna di noi gestiva autonomamente le attività di pulizia. E' vero però che la scuola ci aveva assegnato un orario per fare il lavoro, al di fuori dell'orario scolastico. E' vero che le socie lavoratrici non avevano un orario di lavoro fisso, a meno che, come nel mio caso, l'orario non fosse richiesto e fissato dal committente. E' vero che l'attività lavorativa giornaliera delle socie lavoratrici della era determinata dalle eSIenze dei vari clienti. E' vero che una volta terminate Pt_1 le pulizie giornaliere presso il proprio pacchetto clienti, ogni socia lavoratrice terminava la propria attività. E' vero che la singola socia o i gruppi di lavoro composti da più socie organizzavano autonomamente le modalità lavorative ed operative. E' vero che tutte le socie si occupavano di reperire le commesse ed i clienti. Nel mio caso, io avevo trovato un appalto per degli uffici in
LE ER tramite il preside SInor dell'Istituto Sacro Cuore. So che la mia collega Per_3 Tes_
, che lavorava con me presso l'Istituto Sacro Cuore si occupava anche della pulizia della mensa e di sparecchiare i tavoli dopo che i bambini avevano finito di mangiare. Ricordo le SInore
e , erano socie lavoratrici anche loro, le ricordo bene perché Controparte_3 CP_4 facevano parte del mio gruppo di lavoro. E' vero che le loro modalità di lavoro erano uguali alle mie nei termini già dichiarati nell'interrogatorio. E' vero che sono stata convocata dalla cooperativa per l'assemblea di bilancio preventivo e per l'assemblea di bilancio consuntivo. Ricordo che detti la mia delega alla collega SInora . La SInora partecipava regolarmente alle Persona_4 CP_4 assemblee. … le socie lavoratrici della non dovevano ottenere Parte_2
l'autorizzazione per eventuali assenze, ferie e permessi, ma comunicavano la loro assenza dal lavoro unicamente per favorire la propria sostituzione. E' vero che ogni socia lavoratrice della
[...]
versava autonomamente i propri contributi. E' vero che il compenso Parte_2 Co dipendeva dall'appalto e dal lavoro prestato”; quanto alla dichiarazione resa agli ispettori dell , ha dichiarato: “Riconosco innanzitutto come mie le firme apposte sul documento che mi si rammostra e confermo le dichiarazioni di cui mi è stata data lettura. Specifico però che l'attività Tes_ lavorativa svolta in mensa dalle socie della cooperativa ed si limitava alla pulizia CP_3 Tes_ della sala mensa e a sparecchiare i tavoli dopo i pasti dei bambini … per averlo appreso da ed e in base al fatto che questa era la richiesta del committente”. CP_3
Si osserva che il contratto stipulato tra Insieme per il Sacro Cuore e , in Parte_2 qualità di appaltatrice, è denominato “Contratto di appalto del servizi di pulizia” ed indica quale oggetto “il servizio di pulizia dei locali scolastici dell'Istituto Sacro Cuore” (doc. 14 res.).
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Rileva, poi, quanto emerso nel corso del procedimento iscritto al n. RG 1873/2021, instaurato dalla cooperativa opponente nei confronti dell e relativo alla opposizione alle Controparte_5 ordinanze ingiunzioni emesse in conseguenza del medesimo accertamento posto a fondamento della pretesa impositiva dell di cui si discute in questa sede, anch'esso incardinato presso CP_1 questo Tribunale di Alessandria e conclusosi con sentenza n. 808/2024, pubblicata il 06/11/2024 e passata in giudicato, in cui si legge: “Già la teste aveva difatti evidenziato che: Testimone_1
- sul cap. 2) dedotto in ricorso: in “ ” <<si formavano delle parte_1 squadre di solito n. persone e si lavora in autonomia la>> prendeva <<in parte_1 appalto varie pulizie di vari condomini ogni condominio>> era <
<
<<il presidente a chi dare l in modo da equilibrare gli appalti conferiti ciascuna coppia di>lavoratori; la retribuzione>> variava <<ai soci chi si>>;
- sul cap. 3): <
- sul cap. 4): <
- sul cap. 7): ella avevo <<reperito degli appalti in tal caso>> aveva <
- sul cap. 8): ella era <<andata qualche volta a fare delle sostituzioni>>;
- sul cap. 9): ella sapeva che “ ” aveva <<svolto pulizie solo nella parte_1 scuola del sacro cuore quelle volte che>> aveva <
Pt_1
- sul cap. 10): veniva <<fatta sottoscrivere anche una domanda di ammissione alla cooperativa>>;
- infine, a specifica domanda: che <
Palesando per gli effetti, quantomeno in linea generale, un'autonomia decisionale, anche collegiale, nella distribuzione degli incarichi, una flessibilità di orario ed un potere contrattuale di
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procacciamento di appalti di servizi, incompatibile con un effettivo stato di soggezione lavorativa da una figura datoriale e viceversa perfettamente compatibile con quello di socio lavoratore di una società cooperativa.
Ma con espresso riferimento ai periodi di contestata assunzione irregolare delle lavoratrici e , particolarmente pregnanti risultano le dichiarazioni Controparte_3 CP_4 testimoniali da afferenti, precipuamente, le lavoratrici medesime (e come già Controparte_6 illustrato oltremodo conformi, nella sostanza, con quelle in sede ispettiva rilasciate a verbale di sommarie informazioni).
La teste in oggetto, difatti, risulta aver dichiarato:
- sul cap. 2) dedotto in ricorso: <<conosco la perch ne sono stata socia dal parte_1 settembre al giugno in faro tutti i soci lavoravano piena autonomia gruppi si formavano base all io lavoravo presso sacro cuore di casale monferrato facevo pulizie tes_ insieme a due colleghe tali e era una scuola dell piano terreno ci cp_3 eravamo organizzati cos superiore vi primaria dove per>, le mie colleghe sopra dette;
di ripartirci i piani lo abbiamo deciso noi in piena autonomia, Pt_1 poteva anche capitare che ci aiutassimo sui diversi piani dell'Istituto se qualcuna aveva delle difficoltà; per l'Istituto eravamo in due;
io abito vicino all , quindi tra le varie socie era ovvio Pt_4 che vi potessi andare io;
nel caso delle colleghe non lo so;
l'incarico presso un determinato luogo lo decidevamo in riunione in base agli appalti ricevuti;
la riunione era con tutti i soci;
in quella sede si decideva;
io ho comunicato che per me il Sacro Cuore di LE ER andava benissimo perché era vicino a casa mia;
nella riunione si era deciso di conseguenza;
per mia esperienza non vi è mai stato disaccordo tra i soci per aggiudicarsi un luogo dove svolgere il lavoro piuttosto che un altro;
vi era comunque un Presidente, il Sig. , ma non è mai stato necessario un suo CP_9 intervento>>;
- sul cap. 3): <<il presidente a chi dare l in modo da equilibrare gli appalti conferiti ciascuna coppia di>19.30, quando non vi erano più i ragazzini;
io dovevo cercare di finire entro quell'orario; tre ore bastavano;
non mi è mai successo di finire prima, ma avrei anche potuto farlo;
non dovevamo fornire nessun report, in Cooperativa, sulle ore di lavoro effettivamente svolte>>;
- sul cap. 6): << si occupava anche di giardinaggio, mi sembra, ma non ne sono sicura;
Pt_1 giardinaggio io non l'avrei mai fatto, non avevo le competenze>>; - sul cap. 7): <<noi soci potevamo reperire gli appalti io tramite che era il preside dell ho reperito appalto per_3 per un ufficio in casale monferrato via paleologi non ricordo numero lui produce grappe e questa attivit aveva trovato l sono andata a fare le pulizie ed venuta una volta>Tes_ anche la mia collega;
ci sarebbe potuto andare comunque chiunque;
per l'ufficio di , Per_3 oltre me, non si era proposto nessuno>>;
- sul cap. 9): <<noi soci potevamo reperire gli appalti io tramite che era il preside dell ho reperito appalto per_3 per un ufficio in casale monferrato via paleologi non ricordo numero lui produce grappe e questa attivit aveva trovato l sono andata a fare le pulizie ed venuta una volta>>;
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- sul cap. 10): <<si formavano delle parte_1 squadre di solito n. persone e si lavora in autonomia la>, mi ha spiegato il funzionamento della stessa, cosa era il socio lavoratore, mi ha Parte_1 presentato il resto del gruppo;
mi ha fatto leggere diversi documenti;
io ho firmato qualcosa, ma non mi ricordo nello specifico, se non, una volta, una lettera , in quanto iscritta come CP_1 artigiana, lavoratore autonomo;
ho firmato una domanda di ammissione a socio>>; Tes_
- sul cap. 11): << era quella collega che io chiamo;
di non ricordo il CP_4 CP_3 cognome;
tra di noi parlavamo sempre;
loro hanno svolto il lavoro con le mie stesse identiche modalità>>;
- sul cap. 15): <<si formavano delle parte_1 squadre di solito n. persone e si lavora in autonomia la>- sul cap. 19): <<in parte_1 appalto varie pulizie di vari condomini ogni condominio>>;
- sul cap. 20): <<la coppia per ogni eventuale appalto poi questa>>;
- infine, a specifica domanda: <<per quell il presidente della cooperativa>>.
Con precipua conferma di quel quadro di autonomina organizzativa e, addirittura, di compartecipazione al rischio di impresa (percentuale retributiva sugli appalti), insuscettibile di qualificazione alcuna come di lavoro subordinato.”.
Sulla scorta di tanto, il Tribunale ha concluso che “Anche prescindendo dalla circostanza (per quanto irrilevante ex art. 6, comma 3, L. n.° 689/1981 in punto responsabilità solidale sussidiaria di
“ ”; sul punto, ex pluribus, Cass. civ., Sez. Lav., n.° 145/2015) per Parte_1 cui nemmeno le testi e hanno effettivamente individuato come, Controparte_3 CP_4 presunta, figura datoriale il ricorrente (viceversa identificandola nella di lui Controparte_9 madre ), l'irriducibile contrasto tra le deposizioni delle medesime e quelle, in Persona_2 particolare, di (oltremodo di particolare attendibilità soggettiva non solo in quanto Controparte_6 conformi, come più volte detto, alle dichiarazioni in precedenza rilasciate in sede ispettiva, ma anche perché, al momento di sua assunzione testimoniale, non più nell'organico della Cooperativa stessa), rende per gli effetti il quadro probatorio a supporto delle contestazioni sollevate dalla resistente Amministrazione insufficiente a fondarne giudizio di loro stessa sussistenza.”.
Sulla base di quanto esposto, l'opposizione dev'essere accolta e deve essere dichiarato che nulla
è dovuto dalla cooperativa opponente all in forza dell'avviso di addebito opposto. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell nella misura CP_1 indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla in favore dell in Parte_2 CP_1 forza dell'avviso di addebito n. 301 2022 00000317 69 000;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.626,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 43,00 per c.u., da distrarsi in favore dell'avv.
Traverso Carlo.
Alessandria, 3.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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