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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1048 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa EL AT ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1048 /2024, promossa con ricorso depositato in data 14/02/2024 da nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TACCOGNA ROSA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI SOTTO PAOLA E LO CURTO MANUELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ex art 127 ter c.p.c. aventi scadenza in data
02.10.2025.
Tramite fogli di note per trattazione scritta le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente, con note depositate in data 02.10.2025
• Si contesta la memoria avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie • Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso, e nell'ordine di esibizione anche degli estratti c/c bancari non depositati da controparte.
• Stante il comportamento assunto dalla controparte, come sopra rappresentato, la scrivente difesa chiede che il resistente sia condannato ex art. 96 c.p.c., per aver la parte, pur sapendo di essere nel torto, ha comunque resiste in giudizio con mala fede, potendosi avvedere con la minima diligenza dell'infondatezza delle proprie ragioni, ha ugualmente resiste in giudizio, per aver altresì riportato affermazioni smentite dal contenuto della sentenza, omesso il deposito documenti – spese e estratti c/c bancari-aver affermato circostanze smentite dalle dichiarazione redditi e dagli estratti conti depositati).
Per parte resistente, come da note depositate in data 02.10.2025
i) rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
ii) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'Ing. e la Controparte_1
Dott.ssa contratto in data 14 febbraio 2009 presso il Comune di US IN Parte_1
(MI), con regime patrimoniale della separazione dei beni, come da annotazione nei Registri dello Stato
Civile del Comune di US IN-Anno 2009, Parte II, Serie A, n. 2;
iii) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US IN di procedere all'annotazione della sentenza definitiva di divorzio a margine dell'atto di matrimonio suddetto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 898/1970 e s.m.i. iv) disporre che la casa familiare, costituita dall'immobile sito in US IN via delle Rose n. 20, di proprietà esclusiva dell'Ing. venga assegnata alla Dott.ssa che la Controparte_1 Parte_1 abiterà insieme ai figli minori, e fino a diverso accordo tra le parti;
Per_1 Persona_2
Per_ v) affidare i figli minori e , in via condivisa, a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; Per_ vi) disporre il collocamento prevalente dei figli minori, e presso la madre;
Per_1 vii) disporre che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante la settimana il padre potrà cenare con i figli in un giorno fissato tra i genitori e i figli compatibilmente con gli impegni extra-scolastici dei minori;
potrà poi concordare direttamente con i figli un altro incontro settimanale dedicato a ciascuno di loro;
viii) disporre che durante il periodo estivo ciascun genitore potrà stare con i figli tre settimane, di cui due consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i periodi di vacanze natalizie e pasquali saranno suddivisi a metà e i genitori si alterneranno anno per anno nei suddetti periodi;
ix) disporre a carico dell'Ing. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite Controparte_1 versamento dell'importo mensile di euro 600,00= ciascuno e così complessivi euro 1.200,00= o del diverso importo che risulterà di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
x) disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie dei figli, secondo le modalità e i termini indicati nel Protocollo adottato del Tribunale di Monza, previo accordo sulle spese ove previsto, nella misura del 55% a carico del padre e 45% a carico della madre;
xi) disporre che l'assegno unico per i figli venga assegnato al genitore collocatario;
xii) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e dunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
xiii) disporre un percorso di mediazione familiare, ex art. 473 10 bis c.p.c., invitando le parti a rivolgersi a un mediatore familiare al fine di comporre la conflittualità genitoriale.
Con riserva di ogni più ampia e ulteriore istanza, trattazione, produzione e deduzione, di merito e istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione consegue alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi emessa, nel medesimo procedimento, con sentenza del 06.12.2024 (sent. n. 3020/24 – pubbl. in data 16.12.2024).
Vista la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, la causa era stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
Deve dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che la domanda di divorzio
è fondata.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Quanto alle ulteriori questioni, il legale di parte ricorrente aveva iscritto a ruolo ulteriore ed autonomo procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, giacché il mancato perfezionamento di alcune delle condizioni di cui alla sentenza di separazione aveva determinato, secondo la ricorrente, uno squilibrio nell'assetto di interessi delle parti, in particolare in punto di casa familiare e assegno per il contributo al mantenimento. Tuttavia, all'udienza dell'11.09.2025 l'Avv. Taccogna ha dichiarato di rinunciare al giudizio di modifica insistendo nelle sue conclusioni in questa sede.
Per quanto attiene al giudizio di separazione, rileva che la procedura era stata definita sostanzialmente tramite accordo tra le parti;
invero, il Tribunale accoglieva e recepiva le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegnazione temporanea della casa familiare a sino a che le parti non avranno individuato un immobile di Parte_1 comune gradimento da acquistare da parte di e da mettere a disposizione della ricorrente e dei figli con un esborso CP_1 massimo da pare di di euro 270.000,00. Il padre si impegna a lasciare la casa coniugale entro un mese, CP_1 traferendosi dai propri genitori, al fine di evitare di pagare un affitto nelle more dell'investimento immobiliare che dovrà Per_ affrontare, la casa dei nonni paterni può ospitare e Per_1
3. Le parti concordano che per il mese in cui rimarrà presso la casa familiare prosegua a pagare tutte le spese già CP_1 sostenute sin d'ora; dal 4 luglio, termine ultimo per l'uscita dalla casa familiare, il padre corrisponderà a a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 1.200,00 (600,00 euro per ogni figlio) da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza da giugno 2025.
L'assegno di mantenimento non subirà variazioni anche successivamente all'acquisto dell'immobile per i figli da parte di
e alla possibile successiva instaurazione di un collocamento paritetico. CP_1
Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise nella misura del 45% a carico della madre e al 55% a carico del padre.
4. Il padre potrà tenere con sé i figli, in questa fase transitoria e sino agli approfondimenti del servizio sociale rispetto alla possibilità di introdurre un collocamento paritetico, con le seguenti modalità: fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina, a scuola chiusa
i figli andranno dal padre il venerdì dopo pranzo sino al lunedì dopo pranzo;
la settimana che si conclude con il week-end di spettanza paterna almeno un pernottamento, la settimana che si conclude con il week-end di spettanza materna almeno due pernottamenti: questa organizzazione varrà durante il periodo estivo quando i ragazzi non hanno i libri scolastici;
con
l'inizio della scuola i genitori, di buon senso, valuteranno se mantenere questa organizzazione o migliorarla per consentire ai figli minor fatica rispetto agli spostamenti.
Durante l'estate 2024, i genitori concordano che i figli stiano una settimana a giugno con la madre, una settimana a luglio col padre e due settimane non consecutive nel mese di agosto compatibilmente con gli altri impegni ludici/sportivi dei figli.
I genitori si comunicheranno reciprocamente, ed entro il 1° luglio, i luoghi di vacanza del mese di agosto e le precise distribuzioni delle settimane. In caso di sovrapposizione per esigenze lavorative, prevarrà la scelta della madre.
5. Le parti concordano che i servizi sociali proseguano negli incarichi già conferiti, in particolare attivino una mediazione familiare tra i genitori e sostengano le parti nell'individuare la migliore organizzazione per i figli anche valutando un collocamento paritetico o quasi paritetico.
6. Le parti rinunciano sin d'ora alla domanda di addebito, alle istanze istruttorie e alla richiesta di assegno di mantenimento per Parte_1 7. Le parti concordano che l'A.U. resti assegnato al 100% a ” Parte_1
Particolarmente, il Collegio nulla aveva ad opporre rispetto alle decisioni relative all'esercizio delle genitorialità e alle modalità di gestione dei minori, posto che il servizio di US IN non evidenziava elementi di criticità rispetto all'esercizio della bi-genitorialità.
Rispetto all'attuale fase processuale relativa alla pronuncia di divorzio, si osserva quanto segue.
I. Sulle modalità di affidamento dei figli minori.
Per quanto attiene alle questioni relative all'esercizio della genitorialità non risultano intervenuti mutamenti nelle situazioni di fatto tali da far propendere verso una revisione delle determinazioni precedentemente assunte.
Invero, dalla relazione di aggiornamento depositata dai servizi sociali di US IN in data
12.08.2025 non sono stati riscontrati elementi di grave pregiudizio a carico dei minori, ritenendo in ogni caso importante proseguire con il lavoro di presa in carico psicologica del nucleo, al fine di superare le difficoltà comunicative tra i genitori impattanti sulla serenità del rapporto padre-figli, unitamente ad altri fattori quali aspetti di rigidità paterni e tendenza alla minimizzazione del problema da parte materna.
Altresì, all'udienza dell'11.09.2025 i genitori non hanno espresso particolari remore rispetto alle questioni genitoriali, fatta eccezione per il padre che ha mostrato il proprio dispiacere per le scarse frequentazioni con i figli, circostanza dovuta anche al fatto che lo stesso non ha ancora provveduto a reperire una propria ed autonoma abitazione, continuando così a risiedere presso l'abitazione dei propri genitori, luogo ove i minori non hanno piacere di pernottare.
In ogni caso, non si ravvedono gli estremi per derogare al principio generale di esercizio congiunto della genitorialità di cui all'art. 337 ter c.c., che consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore.
Nel caso che ci occupa, oltre a non aver i genitori richiesto una diversa modalità di affidamento, dalle relazioni in atti è emerso che i genitori, sebbene ognuno con le proprie fragilità, hanno positivamente intrapreso i percorsi indicati dai Servizi Sociali al fine di anteporre il benessere dei figli minori alla conflittualità di coppia. Per_ Deve pertanto confermarsi l'affidamento di e in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
II. Sulle modalità di collocamento dei figli minori.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti è emerso che non ha ancora CP_1 provveduto a reperire un'autonoma soluzione abitativa, in grado di poter accogliere ed ospitare i minori, continuando a risiedere presso l'abitazione dei propri genitori.
Tale circostanza, oltre ad avere determinato un affievolimento del regime di vista padre-figli, impone di confermare il collocamento dei minori in forma prevalente presso l'abitazione materna, essendo allo stato la soluzione maggiormente rispondente ai loro interessi morali e materiali.
III. Sull'assegnazione della casa ex-coniugale. Sul punto, appare rilevante il mancato perfezionamento degli accordi di separazione, ove si prevedeva che l'immobile adibito a casa familiare sarebbe stato posto in vendita in quanto eccessivamente oneroso nella gestione e che col ricavato avrebbe acquistato un altro immobile da destinare alla madre e CP_1 ai figli.
Sebbene non sia dato al Tribunale indagare sul mancato adempimento dei predetti accordi, né appare rilevante e opportuno ai fini dell'assegnazione addebitare a una delle parti la responsabilità di ciò, nell'odierno procedimento, dato atto che non vi è la disponibilità di altro immobile, non si può che confermare l'assegnazione della casa coniugale a la quale vi potrà continuare ad abitare Parte_1 unitamente ai figli minori.
IV. Sul regime di visite padre-figli.
Richiamata la disamina di cui alla relazione di aggiornamento depositata dai servizi sociali di US
IN in data 12.08.2025, dalla quale appunto, come già anticipato, emerge che non sono stati riscontrati elementi di grave pregiudizio a carico dei minori, il Collegio ritiene opportuno confermare il regime di visite e di incontri tra il padre e i figli come da accordi raggiunti in sede di separazione, in quanto in linea di massimi compatibili con le esigenze e con gli interessi dei minori.
Dalle indagini espletate dai servizi sociali è emersa una certa insoddisfazione da parte del padre rispetto ai modesti tempi di visita trascorsi con i figli.
Tuttavia, il servizio ha voluto sottolineare come, rispetto al passato, vi sia stata una maggiore apertura di Per_
e nel voler instaurare delle visite con il padre, frequentazione che, a parere degli operatori, Per_1 potrebbe ampliarsi se il padre reperisse un'autonoma abitazione e si adeguasse maggiormente ad alcune istanza di in termini di una maggiore esclusività del rapporto. Per_1
Per_ In ogni caso, considerata l'età dei minori, che vede adolescente con buona capacità di discernimento e prossima alla maggiore età, dispone che, qualora i figli dovessero mostrare maggiore apertura Per_1
e accettazione rispetto alle nuove condizioni del nucleo familiare, le stesse potranno avvenire in maniera libera e secondo liberi accordi tra il padre e i figli.
V. Sul monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali.
Sebbene in corso di causa non siano state riscontrate particolari situazioni di pericolo e di pregiudizio per il benessere dei minori, il Tribunale ritiene di dover confermare il mandato di monitoraggio al servizio sociale, allo stato individuato presso il comune di US IN, al fine di rafforzare il percorso di riavvicinamento tra il padre e i figli e per garantire, in ogni caso, un supporto alla genitorialità.
I servizi saranno altresì obbligati a comunicare all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori. Per_ Tale monitoraggio dovrà avere, per una durata di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, e per sino al raggiungimento della maggiore età. Per_1
VI. Sull'assegno per il contributo al mantenimento dei figli minori. Quanto al mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
Nell'assetto economico delle odierne parti appare rilevante il mancato adempimento dell'accordo di separazione relativo alla vendita dell'attuale abitazione coniugale finalizzato al reperimento di un nuovo immobile con minori costi di gestione.
Primariamente, rileva che non è dato al Tribunale disporre coattivamente la vendita di un immobile al fine di un nuovo acquisto, essendo tale fattispecie rimessa unicamente alla libertà negoziale delle parti.
In secondo lugo, rileva da un lato che tale questione ha determinato un peso economico per Parte_1 la quale continua ad essere onerata e aggravata dalle spese di gestione della casa familiare, e dall'altro lato che gli scarsi tempi di permanenza dei figli presso il padre comportano per la madre un costo maggiore per la sussistenza dei figli, banalmente anche in tema di spesa alimentare.
Deve dunque disporsi una revisione del quantum dell'assegno corrisposto dal padre per il contributo al mantenimento dei figli.
Rispetto ai redditi delle parti, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di farmacista, a tempo indeterminato con contratto part-time, presso una ditta multinazionale con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.300,00. ha dato atto di non essere intenzionata a richiedere il passaggio al rapporto di lavoro full-time Parte_1 in quanto tale regime le sottrarrebbe tempo alla gestione dei figli, oltre a ritenere che la sua richiesta non sarebbe facilmente assorbibile dall'azienda datrice di lavoro.
Dalla documentazione reddituale allegata al ricorso introduttivo, per l'anno di imposta 2022, si evince un reddito annuo lordo da lavoro dipendente pari ad euro 19.676,00 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, comporta un netto mensile di euro 1.440,00. Con riguardo alla documentazione più recente, per l'anno di imposta 2024 (cfr. doc. nr. 12 dep. in data
02.07.2025) si evince un reddito annuo lordo pari ad euro 22.264,18 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, comporta un netto mensile di euro circa 1.500,00,
In ogni caso, dai cedolini allegati è esposto uno stipendio mensile variabile tra i 1.200,00 e i 1.500,00 euro al mese;
ha dichiarato di percepire integralmente l'A.U. nella misura di euro 100,00 mensili.
Quanto alle consistenti somme di denaro sopportate dalla ricorrente per la gestione dell'abitazione familiare, la stessa con nota di deposito documentale del 02.07.2025 ha allegato una bolletta del gas, per un periodo compreso tra il 01.12.2024 e il 31.01.2025, di un importo pari ad euro 1.162.64.
Oltre a ciò, la ricorrente non ha documentato, se non nel modulo spese dalla stessa compilato, ulteriori costi relativi alla gestione dell'abitazione familiare;
non ha allegato altri oneri quali spese per Parte_1 finanziamenti, mutui o similari. ha dichiarato di lavorare come quadro nell'azienda di famiglia - Monvil Beton S.r.l. – la cui attività CP_1 principale è quella di estrazione di sabbia finalizzata alla produzione di calcestruzzo, con uno stipendio mensile di 3.820,00 su dodici mesi;
ha dichiarato di avere investimenti per 225.000,00 euro, residuo degli investimenti iniziali, che gli comportano una rendita, tra interessi e cedole, di circa 500,00/600,00 euro al mese così come dichiarato all'udienza dell'11.09.2025.
Rispetto a ciò, la difesa attorea con note scritte del 02.10.2025 ha contestato tale ricostruzione di CP_1 assumendo che dall'analisi dei suoi conti correnti si evidenziano, per alcuni mesi, dei derivati mensili più alti, ad esempio per euro:
• 822,69 il 20.02.2025;
• 796,57 il 21.05.2025;
• 655,00 il 21.10.20254
• 828,77 il 20.11.2024;
• 865,00 il 02.12.2024;
• 995,00 il 30.12.2024.
Ebbene la contestazione attorea appare priva di rilevanza in quanto, sebbene sia evidente e non contestato che il resistente in alcuni mesi abbia percepito degli interessi/cedole maggiori rispetto a quanto dichiarato, rileva che facendo una media degli interessi su dodici mensilità si evince una media mensile pari a circa
600,00 euro, in linea con quanto dichiarato dal resistente.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024 di (cfr. doc. dep. in data CP_1
03.09.2025) risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 67.128,00 che, al netto delle imposte e suddiviso su dodici mensilità, corrisponde a circa 3.700,00 euro mensili, in linea con le dichiarazioni rese dalla parte.
Da un confronto con le ultime buste paga depositate, lo stipendio netto mensile oscilla tra i 3.100,00 e i
3.500,00 euro, non considerata la tredicesima mensilità. Rispetto alla propria condizione abitativa, il resistente a far data dalla separazione vive presso l'abitazione dei genitori e risulta pertanto esonerato da spese di alloggio quali affitto, utenze, oneri condominiali. non ha allegato ulteriori spese per finanziamenti, mutui o altri oneri similari. CP_1
Quanto alle spese relative alla gestione dell'abitazione familiare, per la quale le parti non hanno esposto costi di mutuo, sebbene la ricorrente non abbia allegato particolare documentazione al riguardo, rileva che lo stesso all'udienza del 04.06.2024, ha confermato l'onerosità del predetto immobile, avendo CP_1 dichiarato che “prescindere dalla assegnazione da separati è una casa economicamente dispendiosa, circa 7/8.000,00 euro di bollette all'anno, necessita di una domestica (la casa misura 400 mq su 4 piani), ha un giardino di cui mi sono sempre occupato io, altrimenti ci vuole un giardiniere anche per tagliare gli alberi ed essendo zona vincolata necessita del sopralluogo da parte del fitopatologo del Comune. Le potature poi sono a carico del proprietario.
C'è un ascensore interno che comporta una spesa annua di 1.200,00 per manutenzione.”
Risultano dunque fatti pacifici e non contestati gli ingenti costi derivanti dalla gestione della abitazione ex familiare.
Alla luce del mancato adempimento dell'impegno assunto in sede di separazione relativo all'acquisito di un nuovo immobile con spese di gestione minori, e vista l'attuale conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, occorre in tale sede considerare tutte le spese di gestione dell'immobile ai fini della rimodulazione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Rileva inoltre che rispetto allo sperato progetto ampliativo delle visite padre-figli, preso in considerazione in sede di accordi di separazione (tanto è vero che si impegnava a mantenere l'assegno concordato CP_1 anche in caso di collocamento paritetico), l'ampliamento non si è verificato e la gestione dei figli è rimasta sostanzialmente in capo alla sola madre.
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che dovrà versare a a titolo di assegno per il CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , la somma complessiva di euro 1.550,00 (775,00 euro Per_1
a figlio), per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone a carico del padre il 55% delle spese straordinarie come da protocollo in uso del Tribunale di Monza, confermando sul punto gli accordi delle parti in sede di separazione.
VII. Sull'A.U. erogato dall' CP_2
Visti i tempi di permanenza dei minori presso la madre, maggiori rispetto a quelli previsti con il padre, dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Sulla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parte ricorrente tramite note scritte depositate in data 02.10.2025 chiede condannarsi la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave, e più precisamente per aver riportato in maniera travisata il punto nr. 3 della sentenza di separazione.
Ad avviso del Collegio la richiesta attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata. Rileva che la difesa di parte resistente, nei propri scritti e oralmente in udienza, rispetto al predetto nr. 3 avrebbe affermato che lo stesso statuiva che “le parti si sarebbero accordate a che il contributo al mantenimento per
i figli non avrebbe subito variazioni né in proporzione delle visite padre- figli né in ipotesi di acquisto della casa da parte di
, mentre dal tenore letterale dello stesso, come in sentenza, si enuncia che “L'assegno di CP_1 mantenimento non subirà variazioni successivamente all'acquisto dell'immobile per i figli da parte di e alla possibile successiva instaurazione di un collocamento paritetico”. CP_1
La difesa della ricorrente insiste affinché ciò sia dichiarato un esplicito tentativo di indurre in errore il
Tribunale tramite una artificiosa reinterpretazione di un punto della sentenza, e non quale semplice interpretazione di parte di una statuizione.
Tale assunto non può trovare accoglimento rilevato che la versione proposta da parte resistente rappresenta una sua libera interpretazione dell'accordo separativo, oggetto del presente procedimento.
Non risulta pertanto che parte ricorrente abbia posto in essere comportamenti denotati da mala fede tali da integrare gli elementi costitutivi della norma di cui all'art. 96 c.p.c.
IX. Spese di lite.
Il presente giudizio si è denotato da una iniziale consensualizzazione in fase di separazione giudiziale e, in fase di divorzio, dalla permanente concorde volontà rispetto alle questioni genitoriali.
Oggetto del contendere unicamente le questioni di natura economica, laddove le parti sono rimaste entrambe parzialmente soccombenti in punto di determinazione dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli minori.
Per questo motivo, deve dichiararsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 14/02/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a US IN (MI) in data 14.09.2009 (e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di US IN (MI) atto n. 2, parte II, serie A, anno
2009);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di US IN (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970;
III. Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
IV. Assegna la casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, a , la quale vi continuerà a Parte_1 vivere unitamente ai figli;
V. Quanto al regime di visite padre-figli, conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
VI. Dispone che il servizio sociale competente per territorio, allo stato individuato presso il comune di
US IN, prosegua nel monitoraggio del nucleo al fine di rafforzare il percorso di riavvicinamento tra il padre e i figli e per garantire, in ogni caso, un supporto alla genitorialità.
I servizi saranno altresì obbligati a comunicare all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori. Per_ Tale monitoraggio dovrà avere, per una durata di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, e per sino al raggiungimento della maggiore età. Per_1
VII. Con decorrenza da settembre 2025 dispone che versi a a titolo di assegno per il CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , la somma complessiva di euro 1.550,00 (775,00 euro Per_1
a figlio), per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 55% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
IX. Rigetta la richiesta attorea di condanna ex art. 96 c.p.c. per la parte resistente.
X. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al servizio sociale di US IN
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa EL AT ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1048 /2024, promossa con ricorso depositato in data 14/02/2024 da nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TACCOGNA ROSA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI SOTTO PAOLA E LO CURTO MANUELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ex art 127 ter c.p.c. aventi scadenza in data
02.10.2025.
Tramite fogli di note per trattazione scritta le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente, con note depositate in data 02.10.2025
• Si contesta la memoria avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie • Si insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso, e nell'ordine di esibizione anche degli estratti c/c bancari non depositati da controparte.
• Stante il comportamento assunto dalla controparte, come sopra rappresentato, la scrivente difesa chiede che il resistente sia condannato ex art. 96 c.p.c., per aver la parte, pur sapendo di essere nel torto, ha comunque resiste in giudizio con mala fede, potendosi avvedere con la minima diligenza dell'infondatezza delle proprie ragioni, ha ugualmente resiste in giudizio, per aver altresì riportato affermazioni smentite dal contenuto della sentenza, omesso il deposito documenti – spese e estratti c/c bancari-aver affermato circostanze smentite dalle dichiarazione redditi e dagli estratti conti depositati).
Per parte resistente, come da note depositate in data 02.10.2025
i) rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
ii) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'Ing. e la Controparte_1
Dott.ssa contratto in data 14 febbraio 2009 presso il Comune di US IN Parte_1
(MI), con regime patrimoniale della separazione dei beni, come da annotazione nei Registri dello Stato
Civile del Comune di US IN-Anno 2009, Parte II, Serie A, n. 2;
iii) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US IN di procedere all'annotazione della sentenza definitiva di divorzio a margine dell'atto di matrimonio suddetto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 898/1970 e s.m.i. iv) disporre che la casa familiare, costituita dall'immobile sito in US IN via delle Rose n. 20, di proprietà esclusiva dell'Ing. venga assegnata alla Dott.ssa che la Controparte_1 Parte_1 abiterà insieme ai figli minori, e fino a diverso accordo tra le parti;
Per_1 Persona_2
Per_ v) affidare i figli minori e , in via condivisa, a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; Per_ vi) disporre il collocamento prevalente dei figli minori, e presso la madre;
Per_1 vii) disporre che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante la settimana il padre potrà cenare con i figli in un giorno fissato tra i genitori e i figli compatibilmente con gli impegni extra-scolastici dei minori;
potrà poi concordare direttamente con i figli un altro incontro settimanale dedicato a ciascuno di loro;
viii) disporre che durante il periodo estivo ciascun genitore potrà stare con i figli tre settimane, di cui due consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i periodi di vacanze natalizie e pasquali saranno suddivisi a metà e i genitori si alterneranno anno per anno nei suddetti periodi;
ix) disporre a carico dell'Ing. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite Controparte_1 versamento dell'importo mensile di euro 600,00= ciascuno e così complessivi euro 1.200,00= o del diverso importo che risulterà di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
x) disporre che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie dei figli, secondo le modalità e i termini indicati nel Protocollo adottato del Tribunale di Monza, previo accordo sulle spese ove previsto, nella misura del 55% a carico del padre e 45% a carico della madre;
xi) disporre che l'assegno unico per i figli venga assegnato al genitore collocatario;
xii) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e dunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
xiii) disporre un percorso di mediazione familiare, ex art. 473 10 bis c.p.c., invitando le parti a rivolgersi a un mediatore familiare al fine di comporre la conflittualità genitoriale.
Con riserva di ogni più ampia e ulteriore istanza, trattazione, produzione e deduzione, di merito e istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione consegue alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi emessa, nel medesimo procedimento, con sentenza del 06.12.2024 (sent. n. 3020/24 – pubbl. in data 16.12.2024).
Vista la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, la causa era stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
Deve dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che la domanda di divorzio
è fondata.
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Quanto alle ulteriori questioni, il legale di parte ricorrente aveva iscritto a ruolo ulteriore ed autonomo procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, giacché il mancato perfezionamento di alcune delle condizioni di cui alla sentenza di separazione aveva determinato, secondo la ricorrente, uno squilibrio nell'assetto di interessi delle parti, in particolare in punto di casa familiare e assegno per il contributo al mantenimento. Tuttavia, all'udienza dell'11.09.2025 l'Avv. Taccogna ha dichiarato di rinunciare al giudizio di modifica insistendo nelle sue conclusioni in questa sede.
Per quanto attiene al giudizio di separazione, rileva che la procedura era stata definita sostanzialmente tramite accordo tra le parti;
invero, il Tribunale accoglieva e recepiva le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegnazione temporanea della casa familiare a sino a che le parti non avranno individuato un immobile di Parte_1 comune gradimento da acquistare da parte di e da mettere a disposizione della ricorrente e dei figli con un esborso CP_1 massimo da pare di di euro 270.000,00. Il padre si impegna a lasciare la casa coniugale entro un mese, CP_1 traferendosi dai propri genitori, al fine di evitare di pagare un affitto nelle more dell'investimento immobiliare che dovrà Per_ affrontare, la casa dei nonni paterni può ospitare e Per_1
3. Le parti concordano che per il mese in cui rimarrà presso la casa familiare prosegua a pagare tutte le spese già CP_1 sostenute sin d'ora; dal 4 luglio, termine ultimo per l'uscita dalla casa familiare, il padre corrisponderà a a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 1.200,00 (600,00 euro per ogni figlio) da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza da giugno 2025.
L'assegno di mantenimento non subirà variazioni anche successivamente all'acquisto dell'immobile per i figli da parte di
e alla possibile successiva instaurazione di un collocamento paritetico. CP_1
Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise nella misura del 45% a carico della madre e al 55% a carico del padre.
4. Il padre potrà tenere con sé i figli, in questa fase transitoria e sino agli approfondimenti del servizio sociale rispetto alla possibilità di introdurre un collocamento paritetico, con le seguenti modalità: fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina, a scuola chiusa
i figli andranno dal padre il venerdì dopo pranzo sino al lunedì dopo pranzo;
la settimana che si conclude con il week-end di spettanza paterna almeno un pernottamento, la settimana che si conclude con il week-end di spettanza materna almeno due pernottamenti: questa organizzazione varrà durante il periodo estivo quando i ragazzi non hanno i libri scolastici;
con
l'inizio della scuola i genitori, di buon senso, valuteranno se mantenere questa organizzazione o migliorarla per consentire ai figli minor fatica rispetto agli spostamenti.
Durante l'estate 2024, i genitori concordano che i figli stiano una settimana a giugno con la madre, una settimana a luglio col padre e due settimane non consecutive nel mese di agosto compatibilmente con gli altri impegni ludici/sportivi dei figli.
I genitori si comunicheranno reciprocamente, ed entro il 1° luglio, i luoghi di vacanza del mese di agosto e le precise distribuzioni delle settimane. In caso di sovrapposizione per esigenze lavorative, prevarrà la scelta della madre.
5. Le parti concordano che i servizi sociali proseguano negli incarichi già conferiti, in particolare attivino una mediazione familiare tra i genitori e sostengano le parti nell'individuare la migliore organizzazione per i figli anche valutando un collocamento paritetico o quasi paritetico.
6. Le parti rinunciano sin d'ora alla domanda di addebito, alle istanze istruttorie e alla richiesta di assegno di mantenimento per Parte_1 7. Le parti concordano che l'A.U. resti assegnato al 100% a ” Parte_1
Particolarmente, il Collegio nulla aveva ad opporre rispetto alle decisioni relative all'esercizio delle genitorialità e alle modalità di gestione dei minori, posto che il servizio di US IN non evidenziava elementi di criticità rispetto all'esercizio della bi-genitorialità.
Rispetto all'attuale fase processuale relativa alla pronuncia di divorzio, si osserva quanto segue.
I. Sulle modalità di affidamento dei figli minori.
Per quanto attiene alle questioni relative all'esercizio della genitorialità non risultano intervenuti mutamenti nelle situazioni di fatto tali da far propendere verso una revisione delle determinazioni precedentemente assunte.
Invero, dalla relazione di aggiornamento depositata dai servizi sociali di US IN in data
12.08.2025 non sono stati riscontrati elementi di grave pregiudizio a carico dei minori, ritenendo in ogni caso importante proseguire con il lavoro di presa in carico psicologica del nucleo, al fine di superare le difficoltà comunicative tra i genitori impattanti sulla serenità del rapporto padre-figli, unitamente ad altri fattori quali aspetti di rigidità paterni e tendenza alla minimizzazione del problema da parte materna.
Altresì, all'udienza dell'11.09.2025 i genitori non hanno espresso particolari remore rispetto alle questioni genitoriali, fatta eccezione per il padre che ha mostrato il proprio dispiacere per le scarse frequentazioni con i figli, circostanza dovuta anche al fatto che lo stesso non ha ancora provveduto a reperire una propria ed autonoma abitazione, continuando così a risiedere presso l'abitazione dei propri genitori, luogo ove i minori non hanno piacere di pernottare.
In ogni caso, non si ravvedono gli estremi per derogare al principio generale di esercizio congiunto della genitorialità di cui all'art. 337 ter c.c., che consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore.
Nel caso che ci occupa, oltre a non aver i genitori richiesto una diversa modalità di affidamento, dalle relazioni in atti è emerso che i genitori, sebbene ognuno con le proprie fragilità, hanno positivamente intrapreso i percorsi indicati dai Servizi Sociali al fine di anteporre il benessere dei figli minori alla conflittualità di coppia. Per_ Deve pertanto confermarsi l'affidamento di e in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
II. Sulle modalità di collocamento dei figli minori.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti è emerso che non ha ancora CP_1 provveduto a reperire un'autonoma soluzione abitativa, in grado di poter accogliere ed ospitare i minori, continuando a risiedere presso l'abitazione dei propri genitori.
Tale circostanza, oltre ad avere determinato un affievolimento del regime di vista padre-figli, impone di confermare il collocamento dei minori in forma prevalente presso l'abitazione materna, essendo allo stato la soluzione maggiormente rispondente ai loro interessi morali e materiali.
III. Sull'assegnazione della casa ex-coniugale. Sul punto, appare rilevante il mancato perfezionamento degli accordi di separazione, ove si prevedeva che l'immobile adibito a casa familiare sarebbe stato posto in vendita in quanto eccessivamente oneroso nella gestione e che col ricavato avrebbe acquistato un altro immobile da destinare alla madre e CP_1 ai figli.
Sebbene non sia dato al Tribunale indagare sul mancato adempimento dei predetti accordi, né appare rilevante e opportuno ai fini dell'assegnazione addebitare a una delle parti la responsabilità di ciò, nell'odierno procedimento, dato atto che non vi è la disponibilità di altro immobile, non si può che confermare l'assegnazione della casa coniugale a la quale vi potrà continuare ad abitare Parte_1 unitamente ai figli minori.
IV. Sul regime di visite padre-figli.
Richiamata la disamina di cui alla relazione di aggiornamento depositata dai servizi sociali di US
IN in data 12.08.2025, dalla quale appunto, come già anticipato, emerge che non sono stati riscontrati elementi di grave pregiudizio a carico dei minori, il Collegio ritiene opportuno confermare il regime di visite e di incontri tra il padre e i figli come da accordi raggiunti in sede di separazione, in quanto in linea di massimi compatibili con le esigenze e con gli interessi dei minori.
Dalle indagini espletate dai servizi sociali è emersa una certa insoddisfazione da parte del padre rispetto ai modesti tempi di visita trascorsi con i figli.
Tuttavia, il servizio ha voluto sottolineare come, rispetto al passato, vi sia stata una maggiore apertura di Per_
e nel voler instaurare delle visite con il padre, frequentazione che, a parere degli operatori, Per_1 potrebbe ampliarsi se il padre reperisse un'autonoma abitazione e si adeguasse maggiormente ad alcune istanza di in termini di una maggiore esclusività del rapporto. Per_1
Per_ In ogni caso, considerata l'età dei minori, che vede adolescente con buona capacità di discernimento e prossima alla maggiore età, dispone che, qualora i figli dovessero mostrare maggiore apertura Per_1
e accettazione rispetto alle nuove condizioni del nucleo familiare, le stesse potranno avvenire in maniera libera e secondo liberi accordi tra il padre e i figli.
V. Sul monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali.
Sebbene in corso di causa non siano state riscontrate particolari situazioni di pericolo e di pregiudizio per il benessere dei minori, il Tribunale ritiene di dover confermare il mandato di monitoraggio al servizio sociale, allo stato individuato presso il comune di US IN, al fine di rafforzare il percorso di riavvicinamento tra il padre e i figli e per garantire, in ogni caso, un supporto alla genitorialità.
I servizi saranno altresì obbligati a comunicare all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori. Per_ Tale monitoraggio dovrà avere, per una durata di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, e per sino al raggiungimento della maggiore età. Per_1
VI. Sull'assegno per il contributo al mantenimento dei figli minori. Quanto al mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
Nell'assetto economico delle odierne parti appare rilevante il mancato adempimento dell'accordo di separazione relativo alla vendita dell'attuale abitazione coniugale finalizzato al reperimento di un nuovo immobile con minori costi di gestione.
Primariamente, rileva che non è dato al Tribunale disporre coattivamente la vendita di un immobile al fine di un nuovo acquisto, essendo tale fattispecie rimessa unicamente alla libertà negoziale delle parti.
In secondo lugo, rileva da un lato che tale questione ha determinato un peso economico per Parte_1 la quale continua ad essere onerata e aggravata dalle spese di gestione della casa familiare, e dall'altro lato che gli scarsi tempi di permanenza dei figli presso il padre comportano per la madre un costo maggiore per la sussistenza dei figli, banalmente anche in tema di spesa alimentare.
Deve dunque disporsi una revisione del quantum dell'assegno corrisposto dal padre per il contributo al mantenimento dei figli.
Rispetto ai redditi delle parti, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di farmacista, a tempo indeterminato con contratto part-time, presso una ditta multinazionale con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.300,00. ha dato atto di non essere intenzionata a richiedere il passaggio al rapporto di lavoro full-time Parte_1 in quanto tale regime le sottrarrebbe tempo alla gestione dei figli, oltre a ritenere che la sua richiesta non sarebbe facilmente assorbibile dall'azienda datrice di lavoro.
Dalla documentazione reddituale allegata al ricorso introduttivo, per l'anno di imposta 2022, si evince un reddito annuo lordo da lavoro dipendente pari ad euro 19.676,00 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, comporta un netto mensile di euro 1.440,00. Con riguardo alla documentazione più recente, per l'anno di imposta 2024 (cfr. doc. nr. 12 dep. in data
02.07.2025) si evince un reddito annuo lordo pari ad euro 22.264,18 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, comporta un netto mensile di euro circa 1.500,00,
In ogni caso, dai cedolini allegati è esposto uno stipendio mensile variabile tra i 1.200,00 e i 1.500,00 euro al mese;
ha dichiarato di percepire integralmente l'A.U. nella misura di euro 100,00 mensili.
Quanto alle consistenti somme di denaro sopportate dalla ricorrente per la gestione dell'abitazione familiare, la stessa con nota di deposito documentale del 02.07.2025 ha allegato una bolletta del gas, per un periodo compreso tra il 01.12.2024 e il 31.01.2025, di un importo pari ad euro 1.162.64.
Oltre a ciò, la ricorrente non ha documentato, se non nel modulo spese dalla stessa compilato, ulteriori costi relativi alla gestione dell'abitazione familiare;
non ha allegato altri oneri quali spese per Parte_1 finanziamenti, mutui o similari. ha dichiarato di lavorare come quadro nell'azienda di famiglia - Monvil Beton S.r.l. – la cui attività CP_1 principale è quella di estrazione di sabbia finalizzata alla produzione di calcestruzzo, con uno stipendio mensile di 3.820,00 su dodici mesi;
ha dichiarato di avere investimenti per 225.000,00 euro, residuo degli investimenti iniziali, che gli comportano una rendita, tra interessi e cedole, di circa 500,00/600,00 euro al mese così come dichiarato all'udienza dell'11.09.2025.
Rispetto a ciò, la difesa attorea con note scritte del 02.10.2025 ha contestato tale ricostruzione di CP_1 assumendo che dall'analisi dei suoi conti correnti si evidenziano, per alcuni mesi, dei derivati mensili più alti, ad esempio per euro:
• 822,69 il 20.02.2025;
• 796,57 il 21.05.2025;
• 655,00 il 21.10.20254
• 828,77 il 20.11.2024;
• 865,00 il 02.12.2024;
• 995,00 il 30.12.2024.
Ebbene la contestazione attorea appare priva di rilevanza in quanto, sebbene sia evidente e non contestato che il resistente in alcuni mesi abbia percepito degli interessi/cedole maggiori rispetto a quanto dichiarato, rileva che facendo una media degli interessi su dodici mensilità si evince una media mensile pari a circa
600,00 euro, in linea con quanto dichiarato dal resistente.
Dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024 di (cfr. doc. dep. in data CP_1
03.09.2025) risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 67.128,00 che, al netto delle imposte e suddiviso su dodici mensilità, corrisponde a circa 3.700,00 euro mensili, in linea con le dichiarazioni rese dalla parte.
Da un confronto con le ultime buste paga depositate, lo stipendio netto mensile oscilla tra i 3.100,00 e i
3.500,00 euro, non considerata la tredicesima mensilità. Rispetto alla propria condizione abitativa, il resistente a far data dalla separazione vive presso l'abitazione dei genitori e risulta pertanto esonerato da spese di alloggio quali affitto, utenze, oneri condominiali. non ha allegato ulteriori spese per finanziamenti, mutui o altri oneri similari. CP_1
Quanto alle spese relative alla gestione dell'abitazione familiare, per la quale le parti non hanno esposto costi di mutuo, sebbene la ricorrente non abbia allegato particolare documentazione al riguardo, rileva che lo stesso all'udienza del 04.06.2024, ha confermato l'onerosità del predetto immobile, avendo CP_1 dichiarato che “prescindere dalla assegnazione da separati è una casa economicamente dispendiosa, circa 7/8.000,00 euro di bollette all'anno, necessita di una domestica (la casa misura 400 mq su 4 piani), ha un giardino di cui mi sono sempre occupato io, altrimenti ci vuole un giardiniere anche per tagliare gli alberi ed essendo zona vincolata necessita del sopralluogo da parte del fitopatologo del Comune. Le potature poi sono a carico del proprietario.
C'è un ascensore interno che comporta una spesa annua di 1.200,00 per manutenzione.”
Risultano dunque fatti pacifici e non contestati gli ingenti costi derivanti dalla gestione della abitazione ex familiare.
Alla luce del mancato adempimento dell'impegno assunto in sede di separazione relativo all'acquisito di un nuovo immobile con spese di gestione minori, e vista l'attuale conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, occorre in tale sede considerare tutte le spese di gestione dell'immobile ai fini della rimodulazione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Rileva inoltre che rispetto allo sperato progetto ampliativo delle visite padre-figli, preso in considerazione in sede di accordi di separazione (tanto è vero che si impegnava a mantenere l'assegno concordato CP_1 anche in caso di collocamento paritetico), l'ampliamento non si è verificato e la gestione dei figli è rimasta sostanzialmente in capo alla sola madre.
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che dovrà versare a a titolo di assegno per il CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , la somma complessiva di euro 1.550,00 (775,00 euro Per_1
a figlio), per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone a carico del padre il 55% delle spese straordinarie come da protocollo in uso del Tribunale di Monza, confermando sul punto gli accordi delle parti in sede di separazione.
VII. Sull'A.U. erogato dall' CP_2
Visti i tempi di permanenza dei minori presso la madre, maggiori rispetto a quelli previsti con il padre, dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Sulla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parte ricorrente tramite note scritte depositate in data 02.10.2025 chiede condannarsi la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave, e più precisamente per aver riportato in maniera travisata il punto nr. 3 della sentenza di separazione.
Ad avviso del Collegio la richiesta attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata. Rileva che la difesa di parte resistente, nei propri scritti e oralmente in udienza, rispetto al predetto nr. 3 avrebbe affermato che lo stesso statuiva che “le parti si sarebbero accordate a che il contributo al mantenimento per
i figli non avrebbe subito variazioni né in proporzione delle visite padre- figli né in ipotesi di acquisto della casa da parte di
, mentre dal tenore letterale dello stesso, come in sentenza, si enuncia che “L'assegno di CP_1 mantenimento non subirà variazioni successivamente all'acquisto dell'immobile per i figli da parte di e alla possibile successiva instaurazione di un collocamento paritetico”. CP_1
La difesa della ricorrente insiste affinché ciò sia dichiarato un esplicito tentativo di indurre in errore il
Tribunale tramite una artificiosa reinterpretazione di un punto della sentenza, e non quale semplice interpretazione di parte di una statuizione.
Tale assunto non può trovare accoglimento rilevato che la versione proposta da parte resistente rappresenta una sua libera interpretazione dell'accordo separativo, oggetto del presente procedimento.
Non risulta pertanto che parte ricorrente abbia posto in essere comportamenti denotati da mala fede tali da integrare gli elementi costitutivi della norma di cui all'art. 96 c.p.c.
IX. Spese di lite.
Il presente giudizio si è denotato da una iniziale consensualizzazione in fase di separazione giudiziale e, in fase di divorzio, dalla permanente concorde volontà rispetto alle questioni genitoriali.
Oggetto del contendere unicamente le questioni di natura economica, laddove le parti sono rimaste entrambe parzialmente soccombenti in punto di determinazione dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli minori.
Per questo motivo, deve dichiararsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 14/02/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a US IN (MI) in data 14.09.2009 (e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di US IN (MI) atto n. 2, parte II, serie A, anno
2009);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di US IN (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970;
III. Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
IV. Assegna la casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, a , la quale vi continuerà a Parte_1 vivere unitamente ai figli;
V. Quanto al regime di visite padre-figli, conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
VI. Dispone che il servizio sociale competente per territorio, allo stato individuato presso il comune di
US IN, prosegua nel monitoraggio del nucleo al fine di rafforzare il percorso di riavvicinamento tra il padre e i figli e per garantire, in ogni caso, un supporto alla genitorialità.
I servizi saranno altresì obbligati a comunicare all'A.G. competente, tempestivamente e senza indugio, eventuali condizioni di pericolo e di pregiudizio per i minori. Per_ Tale monitoraggio dovrà avere, per una durata di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, e per sino al raggiungimento della maggiore età. Per_1
VII. Con decorrenza da settembre 2025 dispone che versi a a titolo di assegno per il CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento dei figli e , la somma complessiva di euro 1.550,00 (775,00 euro Per_1
a figlio), per dodici mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 55% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
IX. Rigetta la richiesta attorea di condanna ex art. 96 c.p.c. per la parte resistente.
X. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al servizio sociale di US IN
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT ON