Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3221/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3221/2021 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , in persona del legale rapp.te p.t., parte Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Cambi ( ) e dall'Avv. C.F._1
Michela Giannerini ( ), come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il loro studio in Montemurlo (PO), Via
Montalese 470 - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società nonché quantificato il danno contrattuale derivante, Parte_2 in relazione al contratto di noleggio a lungo termine del veicolo Fiat Doblò targato BL475SD di proprietà di di cui in premessa, condannare la convenuta al paga- Parte_1 Parte_2 mento alla comparente, quale proprietario del veicolo medesimo, della somma di € 5337,44 o di quella di- versa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, a fronte del canone di locazione di maggio '19, dei danni riportati dal veicolo, delle penali contrattuali come specificato in premessa, del costo per la sostituzione chiave di accensione se non riconse- gnata, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso e fino all'ef- fettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
E
1
( ), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta C.F._3
, con domicilio eletto presso la pec dell'Avv. Daniele Raveggi - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “rigettare la domanda attrice per i motivi di fatto e di diritto esposti. Con vittoria di spese”
Noleggio
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione (d'ora innanzi “ ”), premesso Parte_1 Parte_1
che: aveva noleggiato alla veicolo Fiat Doblò combi Pl Parte_2
1.6 MTJ 105sx, tg. BL475SD, come da contratto di noleggio a lungo termine stipulato dal
27.7.2018 al 26.7.2021, per la tariffa mensile di € 650,00; la convenuta non aveva pagato il canone di maggio 2019 e non aveva provveduto alla restituzione del veicolo, abbandonan- dolo incustodito, né restituito la chiave di accensione dello stesso;
successivamente aveva recuperato l'autoveicolo con un carro attrezzi e aveva constatato che lo stesso aveva riportato danneggiamenti da eventi atmosferici, quali grandine, quantificati in complessivi € 2.687,44; con raccomandata del 29.6.2019 aveva richiesto, avvalendosi della clausola prevista dall'art.
IV del contratto di locazione a lungo termine, l'applicazione di una penale di € 1.000,00 per ciascun inadempimento posto in essere da controparte, il primo relativo al mancato paga- mento dei canoni di noleggio e il secondo relativo all'abbandono del veicolo e alla mancata restituzione della chiave. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accogli- mento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta (d'ora innanzi Parte_2
”) eccepiva che: in data 5.7.2018 aveva corrisposto all'attrice un acconto di € Pt_2
4.000,00; dal mese di agosto 2018 al mese di aprile 2019 aveva corrisposto la somma di €
650,00 mensili per un totale di € 5.850,00; l'attrice non aveva imputato ai canoni mensili la somma versata di € 4.000,00, pertanto non sussisteva alcun credito da essa vantato, bensì il
2 proprio diritto alla restituzione di € 3.780,00; l'attrice, in data 25.5.2019, aveva bloccato elettronicamente il veicolo in grave violazione contrattuale;
con riferimento ai danni asseriti, non vi era prova della data o del momento in cui si fossero verificati e, inoltre, il fenomeno atmosferico che avrebbe causato il danno, trattandosi di grandine, sarebbe rientrato nel caso fortuito. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
La domanda di parte attrice deve trovare parziale accoglimento, nei termini che se- guono.
In merito allo svolgersi dei fatti, in primo luogo si osserva l'attrice lamenta il mancato pagamento del canone relativo al mese di maggio 2019. Tale circostanza non è stata smentita da parte convenuta, ed anzi trova conferma dal conteggio effettuato a pagg. n. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Invero, ammette di aver corrisposto, per il periodo in cui ha avuto esecu- Pt_2
zione il contratto di noleggio, la somma di € 5.850,00, comprensiva dei canoni dal mese di agosto 2018 al mese di aprile 2019; escludendo, quindi, di aver corrisposto la rata relativa a maggio 2019. Inoltre, afferma che avrebbe maturato un credito pari ad € Parte_1
6.500,00 a fronte di € 5.850,00 effettivamente versati, confermando nuovamente di non aver pagato una rata del noleggio.
Parte attrice asserisce che la convenuta non ha provveduto al pagamento della rata di maggio 2019 e non ha provveduto alla restituzione del veicolo, abbandonandolo incustodito, senza restituirne la chiave di accensione. La convenuta, invece, fornisce un'altra versione dei fatti, sostenendo che il veicolo sarebbe stato bloccato elettronicamente a distanza da a seguito del mancato pagamento del canone. Parte_1
Tale ricostruzione appare veritiera e trova conferma nelle mail allegate dalla conve- nuta (docc. 3, 4) del 6 maggio e 25 maggio 2019 dove si legge esplicitamente che Pt_3 avrebbe provveduto al blocco del veicolo (“faccio presente che i mezzi alle 17 saranno
[...] fermati”; “… hanno deciso di fermare i mezzi…”). Trova, inoltre, conferma dall'esame della teste escussa all'udienza del 07/11/2024, la quale afferma: “la macchina non si Tes_1
3 apriva neppure. Abbiamo telefonato al sig. e poi in azienda, parlando con che Parte_4 Tes_2 seguiva all'epoca i mezzi e che ha ipotizzato la disattivazione, già minacciata dalla ”. Parte_1
Ciò posto, la risoluzione per inadempimento del contratto ex art. 1453 c.c. è un rime- dio che l' Ordinamento appresta al creditore nel caso in cui il debitore non adempia alla propria obbligazione. Occorre, tuttavia, rammentare che, ai sensi dell'art. 1455 del c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Sul punto, è stato in Giurisprudenza osservato che “nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è necessario considerare il peso oggettivo della mancata presta- zione sull'equilibrio contrattuale, dovendo altresì, dal punto di vista soggettivo, considerare l'inte- resse del creditore alla prestazione mancata. Si precisa, dunque, che ciò che rileva è l'importanza dell'inadempimento con riferimento all'interesse del creditore da valutarsi non solo con riferimento alla sua entità, criterio in sé astratto ed avente la funzione di impedire uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, ma anche in concreto tenuto conto di elementi soggettivi che pure incidono sull'importanza dell'inadempimento.” (Cass., II, 16/06/2015, n. 12417).
È stato più di recente ulteriormente precisato che “l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. non si identifica con l'interesse alla risoluzione, ma consiste nell'interesse all'adempimento. Infatti, posto che l'art. 1455 c.c. parla genericamente di "interesse" della parte non inadempiente, in apicibus la lettera della norma potrebbe essere interpretata in due sensi alternativi: quale interesse alla risolu- zione del contratto, oppure quale interesse alla esecuzione del contratto. La prima interpretazione, tuttavia, renderebbe la norma superflua. Se, infatti, si intendesse l'art. 1455 c.c. nel senso che l'ina- dempimento rilevante ai fini della risoluzione è quello di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte alla risoluzione, si finirebbe per rendere l'art. 1455 c.c. un ovvio pa- ralogismo: e cioè che ha diritto a chiedere la risoluzione la parte che ha interesse alla risoluzione.
Tuttavia, quando una norma consente più letture alternative, va preferita quella in grado di conferire al testo della legge un senso, piuttosto che quella in base alla quale la norma non avrebbe senso alcuno. Pertanto, l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie.” (Cass., III, Ord., 20/02/2018, n. 4022).
Si rileva quindi che il mancato pagamento di una sola rata del noleggio non possa comportare la risoluzione del contratto, atteso lo scarso peso oggettivo della mancata
4 prestazione sull'equilibrio contrattuale, anche avendo riguardo alla durata del contratto (dal
2018 al 2021), e al comportamento di parte convenuta, che aveva sempre adempiuto rego- larmente fino a quel momento.
Alla luce di questo inquadramento, dev'essere parzialmente rigettata la domanda di parte attrice, in quanto la dedotta morosità si è limitata ad un solo canone, per cui la viola- zione contestata non assurge a quel minimo di gravità tale da determinare lo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 1455 del c.c..
Non vi è, inoltre, prova che parte attrice abbia diffidato a adempiere in un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, come prevede l'art. 1454 del c.c..
Dalla documentazione in atti emerge che il contratto di noleggio all'art. III punto 2, prevede che “se il locatario non paga il canone di noleggio entro la scadenza di pagamento secondo la fattura, le parti contraenti concordano che il locatore potrà addebitargli interessi di mora pari allo 0,05% al giorno” (cfr. trad. ass. contratto, p. 2).
Quindi, l'unica sanzione prevista dal contratto di noleggio per l'inadempimento è la messa in mora. Non è prevista alcuna clausola risolutiva espressa che ricollega la risoluzione del contratto al mancato adempimento di un solo canone. Di conseguenza, risulta ingiustifi- cato il comportamento tenuto da parte attrice di bloccare elettronicamente l'auto, dato che – come già argomentato – il contratto non poteva essere risolto unilateralmente.
Non coglie nel segno l'asserzione di parte convenuta di aver corrisposto la cifra di €
3.780,00 in più rispetto al dovuto, lamentando che non avrebbe imputato ai Parte_1 canoni mensili la somma versata di € 4.000,00. Infatti, come si legge all'art. III punto 3 della traduzione asseverata del contratto di noleggio, l'emolumento di € 4.000,00 è da imputare come “caparra non restituibile… che servirà da cauzione per eventuali casi di danneggiamento del veicolo da parte del locatario”. Dalla interpretazione letterale della clausola emerge che tale somma debba essere più correttamente qualificata quale deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale è invero una somma di denaro che la parte versa al momento della stipula del contratto di noleggio. Essendo a titolo precauzionale, questa somma viene solamente bloccata dal noleggiatore ed incassata solo al verificarsi di determinate clausole indicate nel contratto. Nello specifico, la funzione del deposito cauzionale è quella di
5 permettere alla parte (in questo caso la società di noleggio) di avere a disposizione una prov- vista sufficiente a coprire eventuali danni subiti per il noleggio del bene da parte dell'utiliz- zatore immediatamente, senza dover intraprendere eventuali azioni per il risarcimento del danno e salva in ogni caso la richiesta di ristoro del maggior pregiudizio subito.
Orbene, è noto che il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell'even- tuale obbligazione di risarcimento del danno. Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero agevol- mente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Dalla evidenziata funzione del deposito cauzionale si desume che l'obbligazione del locatore di restituirlo sorge al termine del noleggio, non appena sia avvenuta la riconsegna del bene, di talché, ove l'accipiens invece lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione (Cass. n. 9442/2010).
Fermo quindi quanto sopra rilevato, al fine della legittima ritenzione del deposito stesso, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare i danni subiti.
Il pagamento della somma di € 4.000,00 non può, quindi, essere imputato ai canoni mensili, per cui non è possibile effettuare alcuna compensazione con i canoni non versati.
Si deve, comunque, condannare parte convenuta al pagamento del canone di noleggio non versato, pari ad € 650,00 con interessi di mora di cui al contratto di noleggio.
Con riferimento agli asseriti danni causati dalla grandine, si ritiene che nulla sia do- vuto in quanto non è stato dimostrato, né è possibile dimostrare, il momento in cui questi si sono verificati.
Infatti, non è dato sapere se il fenomeno atmosferico che avrebbe causato i danni si sia verificato nel momento in cui la aveva ancora la disponibilità del veicolo o dopo Pt_2 il blocco di quest'ultimo. Peraltro, il blocco dell'autovettura ha tolto a parte convenuta la disponibilità del mezzo e ha reso impossibile per la stessa “proteggere il veicolo contro danneggiamenti, perdita, distruzione o furti”, come previsto dall'art. II punto 3.
6 Per quanto riguarda, invece, la restituzione della chiave, parte convenuta non nega di non aver restituito la chiave, potendosi quindi considerare tale circostanza pacifica.
Si ritiene, quindi, che vada applicata la penale di cui all'art. IV punto 4 del contratto, per la mancata restituzione della chiave, condannando parte convenuta al pagamento della somma di € 1.000,00.
Il deposito cauzionale deve essere restituito a , atteso che non vi sono motivi Pt_2
che possano giustificare la sua ritenzione, né e possibile sostenere che costituisca una penale, atteso che le stesse condizioni contrattuali di noleggio sottoscritte dalle parti tengono ben distinti il “deposito cauzionale” (art. III punto 3) e le “penali” (art. IV punto 4).
Trattandosi di liquidare obbligazioni di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario, nella misura prevista nel contratto.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente esple- tate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del va- lore corrispondente a quello per cui è causa (cioè a quanto liquidato dal Giudice), e vengono liquidate in complessivi € 2552 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo legale rappre- Parte_2
sentante pro-tempore, a pagare a , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, € 1.650,00 oltre agli interessi di cui al contratto di noleggio, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappre- Parte_2
sentante pro-tempore, alle spese di giudizio, per € 2.552,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 06.05.2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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