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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 837/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Luca Proietti Toppi e Antonio Parte_1
Gulluni, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teresa CP_1
Teti, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 610/2024, pubblicata il 19.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, premesso di non essere titolare di alcun Parte_1 reddito personale;
di essere separata giudizialmente senza alcun assegno di mantenimento;
di avere presentato, in data 13.3.2023, domanda per il conseguimento dell'assegno sociale, che era stata CP_ respinta dall' con nota del 6.4.2023 comunicata il 12.4.2023, per insussistenza dello stato di bisogno, in quanto “da verifica all'agenzia delle entrate risulta nel 2022 donazione di fabbricati
1 CP_ per un valore superiore a 200 mila euro…”; conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- nel merito: accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
condannare al pagamento a favore della CP_1 ricorrente dei ratei arretrati della prestazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Deduceva, in diritto, che, con riferimento al requisito reddituale comprovante lo stato di bisogno, erano rilevanti i redditi (non il patrimonio) effettivamente percepiti dal solo richiedente l'assegno sociale, ove legalmente separato. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva che la possedeva redditi superiori a quelli previsti dalla legge, motivo per il quale non poteva Pt_1 esserle riconosciuto il diritto a beneficiare dell'assegno sociale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che la non aveva dimostrato Pt_1 documentalmente di essere legalmente separata e la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge per poter beneficiare dell'assegno sociale, anche in considerazione del fatto che, con atto notarile del 14.9.2022, la stessa aveva donato al figlio degli immobili, per un valore di €
233.511,00, dichiarando di “essere coniugata in regime di comunione legale dei beni”.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per avere il Tribunale Parte_1 erroneamente ritenuto, sulla base di un errore materiale contenuto nel ricorso di primo grado, che l'odierna appellante non avesse dimostrato di essere legalmente separata. Ha, quindi, documentato, mediante il deposito del certificato di stato civile, di essere coniugata ed ha allegato che nella domanda presentata per ottenere l'assegno sociale aveva indicato di essere coniugata con CP_2
[...]
CP_ Ha, inoltre, ribadito l'illegittimità del rigetto della domanda amministrativa da parte dell' non essendo previsto alcun motivo per il diniego dell'assegno sociale in caso di donazione di immobili di qualsiasi valore economico.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 610/2024 resa inter partes dal Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica: In via principale: dato atto del chiaro ed evidente errore, riformare la sentenza impugnata in questa sede e per l'effetto accogliere
2 il ricorso in primo grado annullando il provvedimento di diniego del richiesto assegno sociale”, con vittoria di spese e competenze. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, riproponendo le argomentazioni presentate in primo grado, in ordine all'assenza di allegazione e prova dei requisiti reddituali richiesti.
Con memoria depositata il 21.5.2025, la ha dedotto di avere presentato una nuova domanda Pt_1
CP_ amministrativa, in data 30.1.2024, rigettata dall' con la stessa motivazione relativa al rigetto della domanda oggetto del presente giudizio;
di avere impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di
Roma, con ricorso depositato il 20.3.2024, che è stato rigettato;
che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1637/2025 del 21.5.2025, ha accolto l'appello, riconoscendole il diritto a percepire l'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa, e condannando l' al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori.
Ha, quindi, chiesto, a fronte di tale sentenza intervenuta nel corso del presente giudizio, che le venga riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.3.2023, con CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei sino a gennaio 2024, oltre accessori.
Autorizzato il deposito della documentazione relativa alla situazione reddituale dell'appellante e del proprio coniuge, all'udienza del 5.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierna appellante: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1° gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
3 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Gli unici requisiti richiesti ai fini della concessione dell'assegno sociale sono, quindi, l'età, la cittadinanza italiana, la residenza e il possesso di redditi (propri e del coniuge) non superiori al limite stabilito dalla legge. CP_ L' ha respinto la domanda della presentata il 13.3.2023, perché: “da verifica Pt_1 all'agenzia delle entrate risulta nel 2022 donazione di fabbricati per un valore superiore a 200 mila euro. Non si riconosce lo stato di bisogno”.
Dalla documentazione depositata in atti, inoltre, risulta che la è coniugata con Pt_1 CP_2
(domanda amministrativa del 13.3.2023, all. 1 al ricorso di primo grado;
certificato
[...] anagrafico di stato, all. 1 al ricorso in appello).
1.1. Osserva il Collegio che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale e, in quanto tale, è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per
4 fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38, comma 1, lett. b), L.
448/2011).
La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano anche gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa L. n. 335/1995, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti, è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
Sempre in base alla legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (cfr. in particolare: Cass. n. 14513/2020; n. 22755/2024, in tema di assegno sociale spettante al coniuge separato).
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, prevede, quindi, come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (Cass. n. 24954/2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della L. n.
335/1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere
5 anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (Cass. n. 14513/2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (Cass. n.
24954/2021).
Tali principi sono stati ribaditi anche da Cass. n. 7235/2023, che, con riferimento a una fattispecie del tutto analoga al caso in esame, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, come nel caso deciso da Cass. n. 24954/2021, derivava da una scelta volontaria, avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito, ha evidenziato che, nel caso esaminato, non era in discussione “che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno”.
2. Nel caso di specie, la nella domanda amministrativa presentata il 13.3.2023 ha Pt_1 dichiarato, con riferimento ai redditi relativi all'anno 2023, che né lei né il marito posseggono “altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia”. Ed CP_ infatti, l' con il provvedimento del 6.4.2023, ha respinto la sua domanda, non riconoscendole lo stato di bisogno a causa della donazione di fabbricati per un valore superiore a 200 mila euro, effettuata dalla nel 2022, e non, invece, per il superamento del limite reddituale stabilito Pt_1 dalla legge.
Inoltre, su richiesta del Collegio, parte appellante ha depositato, in data 2.10.2025, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà della e del marito, dalle quali emerge che Pt_1 CP_2 costoro, per gli anni dal 2022 al 2024, non hanno presentato la propria dichiarazione dei redditi in quanto non tenuti per il mancato raggiungimento del reddito minimo previsto dalla legge. CP_ A fronte di tali allegazioni, spettava all' dimostrare, anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, che la condotta dell'odierna appellante abbia avuto quei connotati fraudolenti che potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno sociale, non essendo sufficiente, a
6 tal fine, il solo fatto della donazione immobiliare effettuata dalla al proprio figlio nell'anno Pt_1 precedente alla domanda amministrativa.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'assegno sociale, a decorrere dall'1.4.2023, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, e, per CP_ l'effetto, deve essere condannato l' al pagamento dei relativi ratei dall'1.4.2023 al 31.1.2024
(data del riconoscimento della prestazione economica a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1637/2025), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv. Gian Luca Proietti Toppi e Antonio Gulluni, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a decorrere dall'1.4.2023, e, per Parte_1
CP_ l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei dall'1.4.2023 al 31.1.2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 quanto al primo grado, e in € 2.200,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
7
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 837/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Luca Proietti Toppi e Antonio Parte_1
Gulluni, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teresa CP_1
Teti, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 610/2024, pubblicata il 19.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.7.2023, premesso di non essere titolare di alcun Parte_1 reddito personale;
di essere separata giudizialmente senza alcun assegno di mantenimento;
di avere presentato, in data 13.3.2023, domanda per il conseguimento dell'assegno sociale, che era stata CP_ respinta dall' con nota del 6.4.2023 comunicata il 12.4.2023, per insussistenza dello stato di bisogno, in quanto “da verifica all'agenzia delle entrate risulta nel 2022 donazione di fabbricati
1 CP_ per un valore superiore a 200 mila euro…”; conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- nel merito: accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
condannare al pagamento a favore della CP_1 ricorrente dei ratei arretrati della prestazione dell'assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Deduceva, in diritto, che, con riferimento al requisito reddituale comprovante lo stato di bisogno, erano rilevanti i redditi (non il patrimonio) effettivamente percepiti dal solo richiedente l'assegno sociale, ove legalmente separato. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva che la possedeva redditi superiori a quelli previsti dalla legge, motivo per il quale non poteva Pt_1 esserle riconosciuto il diritto a beneficiare dell'assegno sociale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che la non aveva dimostrato Pt_1 documentalmente di essere legalmente separata e la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge per poter beneficiare dell'assegno sociale, anche in considerazione del fatto che, con atto notarile del 14.9.2022, la stessa aveva donato al figlio degli immobili, per un valore di €
233.511,00, dichiarando di “essere coniugata in regime di comunione legale dei beni”.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per avere il Tribunale Parte_1 erroneamente ritenuto, sulla base di un errore materiale contenuto nel ricorso di primo grado, che l'odierna appellante non avesse dimostrato di essere legalmente separata. Ha, quindi, documentato, mediante il deposito del certificato di stato civile, di essere coniugata ed ha allegato che nella domanda presentata per ottenere l'assegno sociale aveva indicato di essere coniugata con CP_2
[...]
CP_ Ha, inoltre, ribadito l'illegittimità del rigetto della domanda amministrativa da parte dell' non essendo previsto alcun motivo per il diniego dell'assegno sociale in caso di donazione di immobili di qualsiasi valore economico.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 610/2024 resa inter partes dal Tribunale civile di Roma, in composizione monocratica: In via principale: dato atto del chiaro ed evidente errore, riformare la sentenza impugnata in questa sede e per l'effetto accogliere
2 il ricorso in primo grado annullando il provvedimento di diniego del richiesto assegno sociale”, con vittoria di spese e competenze. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, riproponendo le argomentazioni presentate in primo grado, in ordine all'assenza di allegazione e prova dei requisiti reddituali richiesti.
Con memoria depositata il 21.5.2025, la ha dedotto di avere presentato una nuova domanda Pt_1
CP_ amministrativa, in data 30.1.2024, rigettata dall' con la stessa motivazione relativa al rigetto della domanda oggetto del presente giudizio;
di avere impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di
Roma, con ricorso depositato il 20.3.2024, che è stato rigettato;
che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1637/2025 del 21.5.2025, ha accolto l'appello, riconoscendole il diritto a percepire l'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa, e condannando l' al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori.
Ha, quindi, chiesto, a fronte di tale sentenza intervenuta nel corso del presente giudizio, che le venga riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.3.2023, con CP_ condanna dell' al pagamento dei ratei sino a gennaio 2024, oltre accessori.
Autorizzato il deposito della documentazione relativa alla situazione reddituale dell'appellante e del proprio coniuge, all'udienza del 5.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierna appellante: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1° gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
3 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Gli unici requisiti richiesti ai fini della concessione dell'assegno sociale sono, quindi, l'età, la cittadinanza italiana, la residenza e il possesso di redditi (propri e del coniuge) non superiori al limite stabilito dalla legge. CP_ L' ha respinto la domanda della presentata il 13.3.2023, perché: “da verifica Pt_1 all'agenzia delle entrate risulta nel 2022 donazione di fabbricati per un valore superiore a 200 mila euro. Non si riconosce lo stato di bisogno”.
Dalla documentazione depositata in atti, inoltre, risulta che la è coniugata con Pt_1 CP_2
(domanda amministrativa del 13.3.2023, all. 1 al ricorso di primo grado;
certificato
[...] anagrafico di stato, all. 1 al ricorso in appello).
1.1. Osserva il Collegio che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale e, in quanto tale, è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per
4 fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38, comma 1, lett. b), L.
448/2011).
La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano anche gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa L. n. 335/1995, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti, è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
Sempre in base alla legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (cfr. in particolare: Cass. n. 14513/2020; n. 22755/2024, in tema di assegno sociale spettante al coniuge separato).
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, prevede, quindi, come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (Cass. n. 24954/2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della L. n.
335/1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere
5 anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (Cass. n. 14513/2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (Cass. n.
24954/2021).
Tali principi sono stati ribaditi anche da Cass. n. 7235/2023, che, con riferimento a una fattispecie del tutto analoga al caso in esame, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, come nel caso deciso da Cass. n. 24954/2021, derivava da una scelta volontaria, avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito, ha evidenziato che, nel caso esaminato, non era in discussione “che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno”.
2. Nel caso di specie, la nella domanda amministrativa presentata il 13.3.2023 ha Pt_1 dichiarato, con riferimento ai redditi relativi all'anno 2023, che né lei né il marito posseggono “altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia”. Ed CP_ infatti, l' con il provvedimento del 6.4.2023, ha respinto la sua domanda, non riconoscendole lo stato di bisogno a causa della donazione di fabbricati per un valore superiore a 200 mila euro, effettuata dalla nel 2022, e non, invece, per il superamento del limite reddituale stabilito Pt_1 dalla legge.
Inoltre, su richiesta del Collegio, parte appellante ha depositato, in data 2.10.2025, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà della e del marito, dalle quali emerge che Pt_1 CP_2 costoro, per gli anni dal 2022 al 2024, non hanno presentato la propria dichiarazione dei redditi in quanto non tenuti per il mancato raggiungimento del reddito minimo previsto dalla legge. CP_ A fronte di tali allegazioni, spettava all' dimostrare, anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, che la condotta dell'odierna appellante abbia avuto quei connotati fraudolenti che potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno sociale, non essendo sufficiente, a
6 tal fine, il solo fatto della donazione immobiliare effettuata dalla al proprio figlio nell'anno Pt_1 precedente alla domanda amministrativa.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'assegno sociale, a decorrere dall'1.4.2023, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, e, per CP_ l'effetto, deve essere condannato l' al pagamento dei relativi ratei dall'1.4.2023 al 31.1.2024
(data del riconoscimento della prestazione economica a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1637/2025), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv. Gian Luca Proietti Toppi e Antonio Gulluni, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a decorrere dall'1.4.2023, e, per Parte_1
CP_ l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei dall'1.4.2023 al 31.1.2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 quanto al primo grado, e in € 2.200,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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