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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1968/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BENFENATI BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4
BOLOGNA presso il difensore avv. BENFENATI BRUNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MIARI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CARSO 2 42100 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. MIARI VALERIA.
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI CP_2 P.IVA_2
GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA, elettivamente domiciliato in
VIALE BRIANZA, 30 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, il 5 e 6 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., ritualmente notificato, la società
in persona del suo socio accomandatario, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, l'avv. per Controparte_1 sentire “accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta al contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con nel Parte_1 contenzioso contro per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto declarare la CP_3 responsabilità professionale dell'avv. , per tutti i motivi dedotti in fatto e Controparte_1 diritto, condannando la stessa a risarcire alla società attrice, la somma di € 160.600,00 o altra diversa somma dovesse risultare all'esito della vertenza anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. - Accertare e dichiarare l'indebita ritenzione di somme di denaro da parte dell'avv. , e, per l'effetto, condannarla alla Controparte_1 restituzione della somma di € 2969,92 - Accertare e dichiarare la temerarietà della lite in ordine alla procedura esecutiva perpetrata a danno di abusando del processo e Parte_1 per l'effetto condannare l'avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Controparte_1 dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
In particolare, la società attrice aveva dedotto la responsabilità della professionista convenuta, addebitandole l'omessa impugnazione della sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Modena all'esito del procedimento n. RG 7338/2008, nella parte in cui era pagina 2 di 14 stata dichiarata la sua responsabilità, a titolo di concorrenza sleale, in base alla inveritiera circostanza della titolarità della qualità di socia della società OU s.r.l. ritenuta, a sua volta, beneficiaria dell'attività di sviamento di clientela ascrittole, nonché
l'inammissibile e improvvida allegazione, per la prima volta, nel giudizio di appello, della sussistenza, tra le suddette società, di un rapporto di agenzia, e, infine, la mancata comunicazione del deposito e della notifica della sentenza n 853/2018 con cui la Corte
d'Appello di Bologna aveva successivamente confermato la pronuncia di primo grado, precludendole, in tal modo, la tempestiva proposizione del ricorso per Cassazione.
La convenuta si era ritualmente costituita in giudizio, chiedendo “In via preliminare : 1 –
Disporre, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., la trasformazione del rito in rito sommario, data la non complessità della lite. In via principale : 2 – Respingere la domanda di Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. 3 – Respingere in
[...] particolare le domande nuove, in quanto inammissibili. In via subordinata : 4 – Nella denegata ipotesi di condanna dell'Avv. al risarcimento del danno nei confronti di CP_1
dire tenuta e condannare la GN RI Parte_1 [...]
, a tenere manlevata la assicurata rispetto alle Controparte_4 statuizioni di condanna, in forza di polizza RC professionale n. BLUE054808, fatti salvi valori di franchigia. In ogni caso :
5 - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 6 – Dichiarare che le domande attoree sono state proposte temerariamente e di conseguenza dichiarare tenute condannare al risarcimento dei danni Parte_1 equitativamente quantificati a favore di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96, I co.
c.p.c.”.
La MP si era Controparte_4 costituita in giudizio, chiedendo “nel merito: rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia della domanda svolta da parte attrice, anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ricondurre comunque nell'alveo ed pagina 3 di 14 entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva laddove sarà riproposta dalla parte convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, previa acquisizione degli atti del procedimento
“presupposto”, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1304/2023, resa in data 3/11/2023, ha : 1) rigettato “le domande, proposte dall'attrice, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento al contratto d'opera professionale e a norma dell'art. 96 c.p.c.”; 2) condannato “la convenuta a restituire, per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 2.969,92 (al lordo della ritenuta di acconto del 20%), oltre interessi dal dovuto al soddisfo”; 3) rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice”;
4) dichiarato “assorbite le domande della convenuta nei confronti della terza chiamata”, dichiarando, infine, “compensate, fra tutte le parti, le spese di lite”.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, l'avv. e la Controparte_1 MP proponendo impugnazione avverso la suddetta Controparte_4 sentenza.
In particolare, la società appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) eccesso di pronuncia e carenza di motivazione per avere il primo Giudice affermato, contrariamente al vero, che “se è vero come è vero – che legale Parte_1 rappresentante socia illimitatamente responsabile di non coincide con Parte_1 Pt_1
persona fisica e che se è vero come è vero che e non
[...] Parte_1 Parte_1
(persona fisica) era agente di allora solo la prima ( e non la seconda CP_3 Parte_1
( ) può aver appreso utilizzato e messo a disposizione di OU SR tutte le Pt_1 informazioni riservate relative all'attività di , assumendo l'irrilevanza che Parte_2
“tali atti siano stati materialmente compiuti da perché appunto i soggetti Parte_1 pagina 4 di 14 sono giuridicamente distinti”; 2) travisamento di atti e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui è stata attribuita alla società la responsabilità Parte_1 per atti non integranti alcuna concotta anticoncorrenziale e, comunque, compiuti da terzi;
3) errore di interpretazione di un fatto determinante e sussunzione nella norma di cui all'art. 2236 c.c., nella parte in cui “la Corte d'Appello si è convinta di quella qualità societaria - e cioè della partecipazione di in OU - per ritenerla – sol Parte_1 per questo fatto - centro di imputazione degli interessi derivanti da atti di concorrenza sleale presuntivamente commessi da terzi”; 4) mancata proposizione del ricorso per cassazione, avendo la professionista convenuta omesso di notiziare tempestivamente il cliente dell'avvenuto deposito e soprattutto dell'avvenuta notifica della sentenza n
834/2018 della Corte di Appello di Bologna”, nonché ritenuto “che il termine del ricorso per Cassazione fosse di 30 giorni e non di 60”, assumendo che la procedura esecutiva,
“conclusa nell'anno 2018 con la vendita dell'immobile pignorato, di proprietà di Pt_1
con alto grado di probabilità, in presenza delle corrette eccezioni svolte in appello,
[...] avrebbe potuto essere sospesa……., con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di ipotetico raggiungimento di un accordo transattivo maggiormente favorevole alla debitrice, con salvataggio dell'immobile pignorato”.
La società appellante ha, quindi, concluso chiedendo “in riforma parziale della sentenza n 1304/2023 del Tribunale di Reggio Emilia emessa il 3 novembre 2023 e notificata il 6 novembre 2023, Accertare e dichiarare il grave vizio di ultrapetizione del Tribunale di
Reggio Emilia in relazione alle motivazioni/decisioni afferenti la pregressa vicenda processuale, che ha determinato il rigetto integrale delle domande svolte da questa difesa, ritenute assorbite tutte nelle suddette;
accertare e dichiarare la carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza qui appellata e per l'effetto
Dichiarare il grave inadempimento della convenuta appellata al contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con nel contenzioso Parte_1 contro , per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale CP_3 di Reggio Emilia, da ritenersi integralmente richiamati, unitamente ai motivi dedotti nel presente atto e per l'ulteriore effetto declarare la responsabilità professionale dell'avv.
, condannando la stessa a risarcire alla società appellante, la somma di € Controparte_1 pagina 5 di 14 160600,00 o altra diversa somma dovesse risultare all'esito della vertenza anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. Confermata per l'ulteriore capo di giudizio di condanna di controparte. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituita in giudizio l'appellata rassegnando le seguenti conclusioni : “In via preliminare 1 - Dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello in quanto carente dei requisiti di cui all'Art. 342 c.p.c. e in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'Art. 348 bis c.p.c. In via principale 2 –
Respingere l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque Parte_1 non provato. In via subordinata 3 – Nella denegata ipotesi di condanna dell'Avv. CP_1 al risarcimento del danno nei confronti di dire tenuta e condannare la Parte_1
GN RI , Controparte_4
a tenere manlevata la assicurata rispetto alle statuizioni di condanna, in forza di polizza
RC professionale n. BLUE054808, fatti salvi valori di franchigia. In ogni caso 4 - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di appello”.
Si è costituita in giudizio anche la MP , la quale contestando CP_4
l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avverso gravame in quanto improcedibile, irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1304-2023 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado;
in via subordinata e nel merito : rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia della domanda svolta da parte attrice, anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ricondurre comunque nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva laddove sarà riproposta dalla parte convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi pagina 6 di 14 compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in data 4/2/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa acquisizione delle comparse e memorie conclusionali ritualmente depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto dalla società non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, giova anzitutto precisare che il presente giudizio ha ad oggetto la dedotta responsabilità professionale dell'appellata Avv. , a sua volta, assicurata, Controparte_1 per tale titolo, presso la MP terza chiamata in causa CP_4
Si ritiene altrettanto opportuno individuare gli specifici profili di responsabilità allegati dall'attrice/appellante a sostegno delle domande formulate in primo grado e, conseguentemente, dei motivi di gravame in esame.
Come esposto in premessa, la società attrice, odierna appellante, ha, ab initio, contestato alla professionista convenuta/appellata di non aver censurato la richiamata sentenza del
Tribunale di Modena, poi confermata dalla Corte d'Appello di Bologna e, successivamente, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, nella parte in cui la declaratoria della sua responsabilità per attività di concorrenza sleale a beneficio della società OU s.r.l. sarebbe stata fondata sulla inveritiera titolarità in capo alla medesima anziché in capo a in proprio, quale persona Parte_3 Parte_1 fisica, di una quota di partecipazione al capitale della suddetta beneficiaria.
Quale secondo profilo di responsabilità professionale, l'attrice/appellante ha imputato all'Avv. di aver inopinatamente e negligentemente dedotto in causa, per la prima CP_1 volta, con l'atto di appello avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Modena, la pagina 7 di 14 sussistenza di un rapporto di agenzia fra le società e OU s.r.l. che la Parte_1
Corte di Appello ha poi valorizzato per motivare il rigetto dell'impugnazione.
Infine, la società ha addebitato alla menzionata professionista di non averle Parte_1
(tempestivamente) comunicato l'avvenuto deposito e la notifica della suddetta sentenza d'appello, precludendole, così, la facoltà di proporre ricorso per Cassazione.
Individuati nei suddetti termini i profili di responsabilità professionale, va pure precisato che l'avv. aveva assistito la società nella parte conclusiva del giudizio CP_1 Parte_1 di primo grado dalla stessa società promosso innanzi al Tribunale di Modena nei confronti della società per il pagamento di compensi di agenzia. Controparte_5
Nel corso di tale giudizio, la convenuta aveva, a sua volta, proposto domanda Parte_2 riconvenzionale, ex art. 2598 c.c., per risarcimento danni da concorrenza sleale per sviamento di clientela da parte di a favore della società OU s.r.l. Parte_1
Il Tribunale di Modena aveva rigettato la domanda formulata della società e Parte_1 aveva, invece, accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta , Parte_2 condannando la prima al risarcimento dei conseguenti danni, affermando, inter alia, che la società attrice era socia della beneficiaria OU s.r.l.
Successivamente, in pendenza del giudizio di appello, la società , in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado, aveva sottoposto a pignoramento un immobile di proprietà della soccombente la quale, con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 CP_1 aveva, a sua volta, interposto appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte d'appello di Bologna ha poi rigettato l'impugnazione, affermando, in modo ancora una volta errato, la sussistenza del suddetto rapporto societario, nonché, esattamente, del rapporto di agenzia, a dimostrazione della sussistenza in capo alla società di un concreto interesse a compiere l'attività di sviamento di clientela Parte_1
a favore della società OU e in danno di Parte_2
La decisione assunta dalla Corte d'Appello di Bologna è, infine, divenuta definitiva per mancata impugnazione in Cassazione.
pagina 8 di 14 Fatte queste premesse, va rilevato come, nel corso del giudizio di primo grado, la convenuta avv. avesse, nel merito, ricusato ogni addebito, assumendo, sotto i CP_1 primi due profili, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della titolarità o meno, in capo alla società del rapporto societario con OU s.r.l. e, inoltre, che Parte_1
l'esistenza del rapporto di agenzia tra le suddette società era stata comunque già allegata dalla società Parte_2
Quanto al terzo profilo di responsabilità, la menzionata professionista, aveva sostenuto di aver tempestivamente notiziato la società , nella persona del suo socio Pt_1 accomandatario , dell'avvenuto deposito della sentenza della Corte Parte_1
d'appello e che, a seguito di ciò, la predetta società si era rivolta ad altro professionista anche per valutare, come di fatto accaduto, soluzioni transattive del presente contenzioso.
Orbene, come noto, in tema di responsabilità professionale “forense”, la Suprema Corte, con orientamento ormai costante e consolidato, ha affermato che tale responsabilità
“presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma per la condanna al risarcimento dei danni è necessario non solo l'accertamento della responsabilità, ma anche il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno, nonché la prova delle conseguenze dannose risarcibili
(art. 1223 c.c.).
La mancata prova del danno comporta il rigetto della domanda di risarcimento (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/02/2025, n. 3370).
In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che “la sola condotta negligente non è sufficiente a determinare automaticamente un danno risarcibile in re ipsa.
È, infatti, necessario che il cliente dimostri il pregiudizio effettivo subito a causa della colpa del legale, non potendo il principio della probabilità sostituire il criterio della certezza del danno (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2025, n. 13857), sottolineando, altresì, come “la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisca per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2024, n. 24670). pagina 9 di 14 Quindi, il principio secondo cui la valutazione della colpa dell'avvocato deve essere effettuata in base a una valutazione prognostica ex ante si applica sia nei casi di responsabilità omissiva, sia in quelli di responsabilità commissiva, dove si contesta l'utilità delle azioni professionali intraprese (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/11/2024,
n. 29330).
Detto questo, il primo e il secondo motivo di impugnazione, al di là della loro alquanto farraginosa articolazione, sono infondati.
Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi come le allegazioni e deduzioni svolte, in parte qua, dall'odierna appellante afferiscano più propriamente ai fatti e alle questioni oggetto del contenzioso anticoncorrenziale sopra evocato, anziché alla presente materia del contendere come in precedenza precisata.
Ad ogni modo, la società imputa alla professionista appellata di non aver Pt_1 censurato l'errore rinvenibile nella sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che era socia di OU SR (mentre tale relazione intercorreva tra Parte_1 Pt_1
, persona fisica, e la società OU SR) e di avere allegato, per la prima volta,
[...] con l'atto di appello, che tra le due società intercorreva un rapporto di agenzia.
Quanto al primo profilo di responsabilità (rapporto societario), la dedotta omissione o erroneità della prestazione professionale risulta, a tacer d'altro, del tutto ininfluente ai fini dell'esito del giudizio “presupposto”.
Infatti, il Tribunale di Modena, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra le due società, ha positivamente accertato l'illecito utilizzo da parte della società a Parte_1 beneficio della nuova preponente OU s.r.l. e, quindi, in danno di , di Parte_2 dati e informazioni aziendali riservati (nominativi clienti;
date e tipologie dei corsi di formazione ecc.), appresi nel corso e nell'ambito del pregresso rapporto di agenzia con quest'ultima, contattando, nell'interesse di OU, i clienti della ex preponente con metodi non conformi ai principi di correttezza professionale.
L'illecito anticoncorrenziale ascritto all'odierna appellante con statuizioni esenti da censura e, tra l'altro, ormai passate in giudicato, è, per ciò, consistito nella condotta sopra descritta, la cui attuazione non presuppone necessariamente l'esistenza tra l'autore pagina 10 di 14 ed il suo beneficiario di un sottostante rapporto societario, potendo essere compiuta anche da soggetto extraneus.
Infatti, “i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto;
con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (come dall'ex dipendente) di una azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.” (v., ad es.
Tribunale Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 11/01/2008, n. 258).
Costituisce, per ciò, concorrenza sleale per sviamento di clientela (ex art. 2598 n. 3 c.c.), in violazione delle regole di correttezza professionale, la sistematica utilizzazione da parte di ex collaboratori di informazioni riservate acquisite nel precedente rapporto, quali la lista della clientela, ed aver proposto ad essi condizioni contrattuali più favorevoli.
E di tale illecito ne rispondono, in concorso tra loro, il soggetto beneficiario e il soggetto che, nell'interesse di quest'ultimo, ha materialmente posto in essere la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente da relazioni e partecipazioni societarie reciproche, purchè sorretta da specifico interesse.
Ne consegue che la circostanza che l'appellante non fosse legata alla beneficiaria
OU s.r.l. da rapporto societario non è, di per sé, idonea a mandarla esente dalla responsabilità ascrittale, avendo essa, peraltro per il tramite di sua socia Parte_1 accomandataria, contribuito in maniera rilevante, se non addirittura essenziale, al considerevole sviamento di clientela in danno della vecchia preponente a vantaggio della nuova.
Quanto all'interesse rilevante sotteso a siffatta condotta, sul punto è sufficiente rilevare come, una volta cessato il rapporto di agenzia con nel giro di circa due Controparte_5 mesi, la è diventata agente di OU s.r.l. Parte_1
pagina 11 di 14 E' per ciò evidente che, qualora l'Avv. avesse svolto la censura di cui, qui, si CP_1 contesta l'omissione, la valutazione del Tribunale di Modena in punto di concorrenza sleale per sviamento di clientela, secondo un giudizio prognostico controfattuale, non sarebbe in alcun modo mutata, atteso che la declaratoria di condanna non è stata fondata sull'erroneamente ritenuto rapporto societario, bensì, come detto, sull'indebito uso di informazioni, conoscenze e dati acquisiti durante il precedente rapporto di agenzia con al fine di permettere il trasferimento, verso OU, di clienti già di Parte_2 [...]
. Pt_2
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante lamenta altresì l'allegazione, assseritamente improvvida, da parte dell'allora proprio difensore, concernente il nuovo rapporto di agenzia instauratosi tra essa e la società OU.
L'assunto difensivo in esame è, tuttavia, infondato, atteso che risulta per tabulas che la suddetta circostanza era stata esplicitamente dedotta in causa da con la Parte_2 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, sicchè il suo apprezzamento da parte della Corte d'appello appare del tutto legittimo e, in ogni caso, non ascrivibile ad una condotta professionale negligente, imprudente o imperita del suo difensore.
Ne consegue che l'eventuale ulteriore gravame avverso la sentenza di condanna per concorrenza sleale, di cui l'appellante, con ulteriore motivo di impugnazione, lamenta la mancata proposizione per omessa tempestiva comunicazione del deposito e notifica della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, anche se tempestivamente interposto, sempre secondo il prognostico giudizio controfattuale sopra sviluppato, non avrebbe condotto alla cassazione della predetta condanna.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve dunque ritenersi che la prestazione professionale tenuta dall'odierna appellata, sotto il profilo eziologico-causale, non ha avuto alcuna decisiva e pregiudizievole ricaduta sulle valutazioni operate dai Giudici, non essendo stata raggiunta prova sufficiente che l'esito complessivo della causa presupposta sarebbe stato diverso e più favorevole alla società ove l'avv. Parte_1
avesse compiuto le condotte di cui si lamenta l'omissione ovvero non avesse CP_1 posto in essere quelle asseritamente errate nei termini in cui sono state ad essa addebitate. pagina 12 di 14 Le argomentazioni e statuizioni che precedono assorbono e rendono, quindi, superflua la delibazione dei restanti motivi di appello nonché della domanda di garanzia proposta dall'appellata nei confronti della propria MP assicurativa.
Pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, in difetto di ulteriori gravami, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente giudizio d'appello, seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della società appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono, nella fattispecie in esame, le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 1304/2023, resa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia in data 3/11/2023, così assorbita la domanda di garanzia formulata dall'appellata nei confronti della MP CP_4
CONDANNA
pagina 13 di 14 la società appellante al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.850,00 ciascuna, per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA la società appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L.
n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera d Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 5 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1968/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BENFENATI BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4
BOLOGNA presso il difensore avv. BENFENATI BRUNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MIARI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CARSO 2 42100 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. MIARI VALERIA.
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI CP_2 P.IVA_2
GIOVANNI e dell'avv. BRUNETTI MARIACHIARA, elettivamente domiciliato in
VIALE BRIANZA, 30 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, il 5 e 6 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., ritualmente notificato, la società
in persona del suo socio accomandatario, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, l'avv. per Controparte_1 sentire “accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta al contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con nel Parte_1 contenzioso contro per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto declarare la CP_3 responsabilità professionale dell'avv. , per tutti i motivi dedotti in fatto e Controparte_1 diritto, condannando la stessa a risarcire alla società attrice, la somma di € 160.600,00 o altra diversa somma dovesse risultare all'esito della vertenza anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. - Accertare e dichiarare l'indebita ritenzione di somme di denaro da parte dell'avv. , e, per l'effetto, condannarla alla Controparte_1 restituzione della somma di € 2969,92 - Accertare e dichiarare la temerarietà della lite in ordine alla procedura esecutiva perpetrata a danno di abusando del processo e Parte_1 per l'effetto condannare l'avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Controparte_1 dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
In particolare, la società attrice aveva dedotto la responsabilità della professionista convenuta, addebitandole l'omessa impugnazione della sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Modena all'esito del procedimento n. RG 7338/2008, nella parte in cui era pagina 2 di 14 stata dichiarata la sua responsabilità, a titolo di concorrenza sleale, in base alla inveritiera circostanza della titolarità della qualità di socia della società OU s.r.l. ritenuta, a sua volta, beneficiaria dell'attività di sviamento di clientela ascrittole, nonché
l'inammissibile e improvvida allegazione, per la prima volta, nel giudizio di appello, della sussistenza, tra le suddette società, di un rapporto di agenzia, e, infine, la mancata comunicazione del deposito e della notifica della sentenza n 853/2018 con cui la Corte
d'Appello di Bologna aveva successivamente confermato la pronuncia di primo grado, precludendole, in tal modo, la tempestiva proposizione del ricorso per Cassazione.
La convenuta si era ritualmente costituita in giudizio, chiedendo “In via preliminare : 1 –
Disporre, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., la trasformazione del rito in rito sommario, data la non complessità della lite. In via principale : 2 – Respingere la domanda di Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. 3 – Respingere in
[...] particolare le domande nuove, in quanto inammissibili. In via subordinata : 4 – Nella denegata ipotesi di condanna dell'Avv. al risarcimento del danno nei confronti di CP_1
dire tenuta e condannare la GN RI Parte_1 [...]
, a tenere manlevata la assicurata rispetto alle Controparte_4 statuizioni di condanna, in forza di polizza RC professionale n. BLUE054808, fatti salvi valori di franchigia. In ogni caso :
5 - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 6 – Dichiarare che le domande attoree sono state proposte temerariamente e di conseguenza dichiarare tenute condannare al risarcimento dei danni Parte_1 equitativamente quantificati a favore di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96, I co.
c.p.c.”.
La MP si era Controparte_4 costituita in giudizio, chiedendo “nel merito: rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia della domanda svolta da parte attrice, anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ricondurre comunque nell'alveo ed pagina 3 di 14 entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva laddove sarà riproposta dalla parte convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, previa acquisizione degli atti del procedimento
“presupposto”, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1304/2023, resa in data 3/11/2023, ha : 1) rigettato “le domande, proposte dall'attrice, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento al contratto d'opera professionale e a norma dell'art. 96 c.p.c.”; 2) condannato “la convenuta a restituire, per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 2.969,92 (al lordo della ritenuta di acconto del 20%), oltre interessi dal dovuto al soddisfo”; 3) rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice”;
4) dichiarato “assorbite le domande della convenuta nei confronti della terza chiamata”, dichiarando, infine, “compensate, fra tutte le parti, le spese di lite”.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, l'avv. e la Controparte_1 MP proponendo impugnazione avverso la suddetta Controparte_4 sentenza.
In particolare, la società appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) eccesso di pronuncia e carenza di motivazione per avere il primo Giudice affermato, contrariamente al vero, che “se è vero come è vero – che legale Parte_1 rappresentante socia illimitatamente responsabile di non coincide con Parte_1 Pt_1
persona fisica e che se è vero come è vero che e non
[...] Parte_1 Parte_1
(persona fisica) era agente di allora solo la prima ( e non la seconda CP_3 Parte_1
( ) può aver appreso utilizzato e messo a disposizione di OU SR tutte le Pt_1 informazioni riservate relative all'attività di , assumendo l'irrilevanza che Parte_2
“tali atti siano stati materialmente compiuti da perché appunto i soggetti Parte_1 pagina 4 di 14 sono giuridicamente distinti”; 2) travisamento di atti e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui è stata attribuita alla società la responsabilità Parte_1 per atti non integranti alcuna concotta anticoncorrenziale e, comunque, compiuti da terzi;
3) errore di interpretazione di un fatto determinante e sussunzione nella norma di cui all'art. 2236 c.c., nella parte in cui “la Corte d'Appello si è convinta di quella qualità societaria - e cioè della partecipazione di in OU - per ritenerla – sol Parte_1 per questo fatto - centro di imputazione degli interessi derivanti da atti di concorrenza sleale presuntivamente commessi da terzi”; 4) mancata proposizione del ricorso per cassazione, avendo la professionista convenuta omesso di notiziare tempestivamente il cliente dell'avvenuto deposito e soprattutto dell'avvenuta notifica della sentenza n
834/2018 della Corte di Appello di Bologna”, nonché ritenuto “che il termine del ricorso per Cassazione fosse di 30 giorni e non di 60”, assumendo che la procedura esecutiva,
“conclusa nell'anno 2018 con la vendita dell'immobile pignorato, di proprietà di Pt_1
con alto grado di probabilità, in presenza delle corrette eccezioni svolte in appello,
[...] avrebbe potuto essere sospesa……., con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di ipotetico raggiungimento di un accordo transattivo maggiormente favorevole alla debitrice, con salvataggio dell'immobile pignorato”.
La società appellante ha, quindi, concluso chiedendo “in riforma parziale della sentenza n 1304/2023 del Tribunale di Reggio Emilia emessa il 3 novembre 2023 e notificata il 6 novembre 2023, Accertare e dichiarare il grave vizio di ultrapetizione del Tribunale di
Reggio Emilia in relazione alle motivazioni/decisioni afferenti la pregressa vicenda processuale, che ha determinato il rigetto integrale delle domande svolte da questa difesa, ritenute assorbite tutte nelle suddette;
accertare e dichiarare la carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza qui appellata e per l'effetto
Dichiarare il grave inadempimento della convenuta appellata al contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con nel contenzioso Parte_1 contro , per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale CP_3 di Reggio Emilia, da ritenersi integralmente richiamati, unitamente ai motivi dedotti nel presente atto e per l'ulteriore effetto declarare la responsabilità professionale dell'avv.
, condannando la stessa a risarcire alla società appellante, la somma di € Controparte_1 pagina 5 di 14 160600,00 o altra diversa somma dovesse risultare all'esito della vertenza anche in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. Confermata per l'ulteriore capo di giudizio di condanna di controparte. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituita in giudizio l'appellata rassegnando le seguenti conclusioni : “In via preliminare 1 - Dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello in quanto carente dei requisiti di cui all'Art. 342 c.p.c. e in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'Art. 348 bis c.p.c. In via principale 2 –
Respingere l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque Parte_1 non provato. In via subordinata 3 – Nella denegata ipotesi di condanna dell'Avv. CP_1 al risarcimento del danno nei confronti di dire tenuta e condannare la Parte_1
GN RI , Controparte_4
a tenere manlevata la assicurata rispetto alle statuizioni di condanna, in forza di polizza
RC professionale n. BLUE054808, fatti salvi valori di franchigia. In ogni caso 4 - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di appello”.
Si è costituita in giudizio anche la MP , la quale contestando CP_4
l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avverso gravame in quanto improcedibile, irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1304-2023 oggetto dell'avverso gravame;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado;
in via subordinata e nel merito : rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia della domanda svolta da parte attrice, anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ricondurre comunque nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva laddove sarà riproposta dalla parte convenuta, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi pagina 6 di 14 compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in data 4/2/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa acquisizione delle comparse e memorie conclusionali ritualmente depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto dalla società non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, giova anzitutto precisare che il presente giudizio ha ad oggetto la dedotta responsabilità professionale dell'appellata Avv. , a sua volta, assicurata, Controparte_1 per tale titolo, presso la MP terza chiamata in causa CP_4
Si ritiene altrettanto opportuno individuare gli specifici profili di responsabilità allegati dall'attrice/appellante a sostegno delle domande formulate in primo grado e, conseguentemente, dei motivi di gravame in esame.
Come esposto in premessa, la società attrice, odierna appellante, ha, ab initio, contestato alla professionista convenuta/appellata di non aver censurato la richiamata sentenza del
Tribunale di Modena, poi confermata dalla Corte d'Appello di Bologna e, successivamente, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, nella parte in cui la declaratoria della sua responsabilità per attività di concorrenza sleale a beneficio della società OU s.r.l. sarebbe stata fondata sulla inveritiera titolarità in capo alla medesima anziché in capo a in proprio, quale persona Parte_3 Parte_1 fisica, di una quota di partecipazione al capitale della suddetta beneficiaria.
Quale secondo profilo di responsabilità professionale, l'attrice/appellante ha imputato all'Avv. di aver inopinatamente e negligentemente dedotto in causa, per la prima CP_1 volta, con l'atto di appello avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Modena, la pagina 7 di 14 sussistenza di un rapporto di agenzia fra le società e OU s.r.l. che la Parte_1
Corte di Appello ha poi valorizzato per motivare il rigetto dell'impugnazione.
Infine, la società ha addebitato alla menzionata professionista di non averle Parte_1
(tempestivamente) comunicato l'avvenuto deposito e la notifica della suddetta sentenza d'appello, precludendole, così, la facoltà di proporre ricorso per Cassazione.
Individuati nei suddetti termini i profili di responsabilità professionale, va pure precisato che l'avv. aveva assistito la società nella parte conclusiva del giudizio CP_1 Parte_1 di primo grado dalla stessa società promosso innanzi al Tribunale di Modena nei confronti della società per il pagamento di compensi di agenzia. Controparte_5
Nel corso di tale giudizio, la convenuta aveva, a sua volta, proposto domanda Parte_2 riconvenzionale, ex art. 2598 c.c., per risarcimento danni da concorrenza sleale per sviamento di clientela da parte di a favore della società OU s.r.l. Parte_1
Il Tribunale di Modena aveva rigettato la domanda formulata della società e Parte_1 aveva, invece, accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta , Parte_2 condannando la prima al risarcimento dei conseguenti danni, affermando, inter alia, che la società attrice era socia della beneficiaria OU s.r.l.
Successivamente, in pendenza del giudizio di appello, la società , in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado, aveva sottoposto a pignoramento un immobile di proprietà della soccombente la quale, con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 CP_1 aveva, a sua volta, interposto appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte d'appello di Bologna ha poi rigettato l'impugnazione, affermando, in modo ancora una volta errato, la sussistenza del suddetto rapporto societario, nonché, esattamente, del rapporto di agenzia, a dimostrazione della sussistenza in capo alla società di un concreto interesse a compiere l'attività di sviamento di clientela Parte_1
a favore della società OU e in danno di Parte_2
La decisione assunta dalla Corte d'Appello di Bologna è, infine, divenuta definitiva per mancata impugnazione in Cassazione.
pagina 8 di 14 Fatte queste premesse, va rilevato come, nel corso del giudizio di primo grado, la convenuta avv. avesse, nel merito, ricusato ogni addebito, assumendo, sotto i CP_1 primi due profili, l'irrilevanza, ai fini del decidere, della titolarità o meno, in capo alla società del rapporto societario con OU s.r.l. e, inoltre, che Parte_1
l'esistenza del rapporto di agenzia tra le suddette società era stata comunque già allegata dalla società Parte_2
Quanto al terzo profilo di responsabilità, la menzionata professionista, aveva sostenuto di aver tempestivamente notiziato la società , nella persona del suo socio Pt_1 accomandatario , dell'avvenuto deposito della sentenza della Corte Parte_1
d'appello e che, a seguito di ciò, la predetta società si era rivolta ad altro professionista anche per valutare, come di fatto accaduto, soluzioni transattive del presente contenzioso.
Orbene, come noto, in tema di responsabilità professionale “forense”, la Suprema Corte, con orientamento ormai costante e consolidato, ha affermato che tale responsabilità
“presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma per la condanna al risarcimento dei danni è necessario non solo l'accertamento della responsabilità, ma anche il nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno, nonché la prova delle conseguenze dannose risarcibili
(art. 1223 c.c.).
La mancata prova del danno comporta il rigetto della domanda di risarcimento (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/02/2025, n. 3370).
In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che “la sola condotta negligente non è sufficiente a determinare automaticamente un danno risarcibile in re ipsa.
È, infatti, necessario che il cliente dimostri il pregiudizio effettivo subito a causa della colpa del legale, non potendo il principio della probabilità sostituire il criterio della certezza del danno (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2025, n. 13857), sottolineando, altresì, come “la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisca per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2024, n. 24670). pagina 9 di 14 Quindi, il principio secondo cui la valutazione della colpa dell'avvocato deve essere effettuata in base a una valutazione prognostica ex ante si applica sia nei casi di responsabilità omissiva, sia in quelli di responsabilità commissiva, dove si contesta l'utilità delle azioni professionali intraprese (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/11/2024,
n. 29330).
Detto questo, il primo e il secondo motivo di impugnazione, al di là della loro alquanto farraginosa articolazione, sono infondati.
Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi come le allegazioni e deduzioni svolte, in parte qua, dall'odierna appellante afferiscano più propriamente ai fatti e alle questioni oggetto del contenzioso anticoncorrenziale sopra evocato, anziché alla presente materia del contendere come in precedenza precisata.
Ad ogni modo, la società imputa alla professionista appellata di non aver Pt_1 censurato l'errore rinvenibile nella sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che era socia di OU SR (mentre tale relazione intercorreva tra Parte_1 Pt_1
, persona fisica, e la società OU SR) e di avere allegato, per la prima volta,
[...] con l'atto di appello, che tra le due società intercorreva un rapporto di agenzia.
Quanto al primo profilo di responsabilità (rapporto societario), la dedotta omissione o erroneità della prestazione professionale risulta, a tacer d'altro, del tutto ininfluente ai fini dell'esito del giudizio “presupposto”.
Infatti, il Tribunale di Modena, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra le due società, ha positivamente accertato l'illecito utilizzo da parte della società a Parte_1 beneficio della nuova preponente OU s.r.l. e, quindi, in danno di , di Parte_2 dati e informazioni aziendali riservati (nominativi clienti;
date e tipologie dei corsi di formazione ecc.), appresi nel corso e nell'ambito del pregresso rapporto di agenzia con quest'ultima, contattando, nell'interesse di OU, i clienti della ex preponente con metodi non conformi ai principi di correttezza professionale.
L'illecito anticoncorrenziale ascritto all'odierna appellante con statuizioni esenti da censura e, tra l'altro, ormai passate in giudicato, è, per ciò, consistito nella condotta sopra descritta, la cui attuazione non presuppone necessariamente l'esistenza tra l'autore pagina 10 di 14 ed il suo beneficiario di un sottostante rapporto societario, potendo essere compiuta anche da soggetto extraneus.
Infatti, “i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto;
con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (come dall'ex dipendente) di una azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.” (v., ad es.
Tribunale Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 11/01/2008, n. 258).
Costituisce, per ciò, concorrenza sleale per sviamento di clientela (ex art. 2598 n. 3 c.c.), in violazione delle regole di correttezza professionale, la sistematica utilizzazione da parte di ex collaboratori di informazioni riservate acquisite nel precedente rapporto, quali la lista della clientela, ed aver proposto ad essi condizioni contrattuali più favorevoli.
E di tale illecito ne rispondono, in concorso tra loro, il soggetto beneficiario e il soggetto che, nell'interesse di quest'ultimo, ha materialmente posto in essere la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente da relazioni e partecipazioni societarie reciproche, purchè sorretta da specifico interesse.
Ne consegue che la circostanza che l'appellante non fosse legata alla beneficiaria
OU s.r.l. da rapporto societario non è, di per sé, idonea a mandarla esente dalla responsabilità ascrittale, avendo essa, peraltro per il tramite di sua socia Parte_1 accomandataria, contribuito in maniera rilevante, se non addirittura essenziale, al considerevole sviamento di clientela in danno della vecchia preponente a vantaggio della nuova.
Quanto all'interesse rilevante sotteso a siffatta condotta, sul punto è sufficiente rilevare come, una volta cessato il rapporto di agenzia con nel giro di circa due Controparte_5 mesi, la è diventata agente di OU s.r.l. Parte_1
pagina 11 di 14 E' per ciò evidente che, qualora l'Avv. avesse svolto la censura di cui, qui, si CP_1 contesta l'omissione, la valutazione del Tribunale di Modena in punto di concorrenza sleale per sviamento di clientela, secondo un giudizio prognostico controfattuale, non sarebbe in alcun modo mutata, atteso che la declaratoria di condanna non è stata fondata sull'erroneamente ritenuto rapporto societario, bensì, come detto, sull'indebito uso di informazioni, conoscenze e dati acquisiti durante il precedente rapporto di agenzia con al fine di permettere il trasferimento, verso OU, di clienti già di Parte_2 [...]
. Pt_2
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante lamenta altresì l'allegazione, assseritamente improvvida, da parte dell'allora proprio difensore, concernente il nuovo rapporto di agenzia instauratosi tra essa e la società OU.
L'assunto difensivo in esame è, tuttavia, infondato, atteso che risulta per tabulas che la suddetta circostanza era stata esplicitamente dedotta in causa da con la Parte_2 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, sicchè il suo apprezzamento da parte della Corte d'appello appare del tutto legittimo e, in ogni caso, non ascrivibile ad una condotta professionale negligente, imprudente o imperita del suo difensore.
Ne consegue che l'eventuale ulteriore gravame avverso la sentenza di condanna per concorrenza sleale, di cui l'appellante, con ulteriore motivo di impugnazione, lamenta la mancata proposizione per omessa tempestiva comunicazione del deposito e notifica della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, anche se tempestivamente interposto, sempre secondo il prognostico giudizio controfattuale sopra sviluppato, non avrebbe condotto alla cassazione della predetta condanna.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve dunque ritenersi che la prestazione professionale tenuta dall'odierna appellata, sotto il profilo eziologico-causale, non ha avuto alcuna decisiva e pregiudizievole ricaduta sulle valutazioni operate dai Giudici, non essendo stata raggiunta prova sufficiente che l'esito complessivo della causa presupposta sarebbe stato diverso e più favorevole alla società ove l'avv. Parte_1
avesse compiuto le condotte di cui si lamenta l'omissione ovvero non avesse CP_1 posto in essere quelle asseritamente errate nei termini in cui sono state ad essa addebitate. pagina 12 di 14 Le argomentazioni e statuizioni che precedono assorbono e rendono, quindi, superflua la delibazione dei restanti motivi di appello nonché della domanda di garanzia proposta dall'appellata nei confronti della propria MP assicurativa.
Pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, in difetto di ulteriori gravami, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, le spese del presente giudizio d'appello, seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della società appellante.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono, nella fattispecie in esame, le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 1304/2023, resa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia in data 3/11/2023, così assorbita la domanda di garanzia formulata dall'appellata nei confronti della MP CP_4
CONDANNA
pagina 13 di 14 la società appellante al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.850,00 ciascuna, per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA la società appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L.
n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera d Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 5 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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