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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1312/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'avv. Alfio D'Urso Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1 dalla , con l'avv. Claudia Pasquale Controparte_2
Appellato
E
(C.F.: ) con l'Avv. Massimo Controparte_3 C.F._2
Bersani;
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 13742/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la domanda verso ha accolto la domanda nei confronti di e, per Controparte_3 Parte_1 l'effetto, previo accertamento della cessazione in data 12.7.2007, del contratto di locazione
1 stipulato tra l' e la Sig.ra avente ad oggetto l'immobile ad uso cantina CP_1 Controparte_4
n. 15 sito in Roma alla Via della Mendola n. 190 - Vill. 11, Piano S1, Int. 15, ha condannato all'immediato rilascio, in favore dell' , del predetto immobile libero Parte_1 CP_1 da cose e persone, al pagamento in favore dell' , e per esso della della CP_1 Controparte_2 somma di Euro 10.906,07, di cui Euro 595,67 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti dalla Sig.ra alla data del decesso ed Euro 10.145,96 a titolo di Controparte_4 indennità di occupazione dal mese di agosto 2007 al mese di luglio 2018, fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite tra tutti le parti costituite;
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Preliminarmente va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132
c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo “svolgimento del processo”. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Con ricorso ritualmente notificato l' in persona del l.r.p.t. rappresentato dalla CP_1
affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'ente Controparte_2 previdenziale, ha citato in giudizio i signori e Parte_1 Controparte_3 quali eredi di , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e Controparte_4 dichiarare che il contratto sottoscritto tra l' e la Sig.ra avente ad CP_1 Controparte_4 oggetto l'immobile ad uso cantina n. 15 sito in Roma alla Via della Mendola n. 190 - Vill. 11, Piano S1, Int. 15 ha cessato i suoi effetti in seguito al decesso dell'originaria conduttrice Sig.ra avvenuto in data 12.07.2007; 2. accertare e dichiarare che i Sig.ri Controparte_4 [...]
e , in qualità di figli ed eredi della Sig.ra Parte_1 Controparte_3 CP_4
non hanno provveduto alla riconsegna dell'immobile oggetto di causa in seguito al decesso
[...] della madre e che quindi lo occupano senza titolo a far data dal 13.07.2007, o da diversa data ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare i resistenti all'immediato rilascio, in favore dell' , del predetto immobile libero da cose e persone;
3. condannare i resistenti, in solido tra CP_1 loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dell' , e per esso della CP_1 [...]
della somma di Euro 10.906,07, di cui Euro 595,67 a titolo di canoni di locazione Controparte_2 ed oneri acces-sori non corrisposti dalla Sig.ra alla data del decesso, ed Controparte_4
Euro 10.145,96 a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2007 al mese di luglio 2018, oltre alle successive somme maturate e maturande fino all'effettivo rilascio, ovvero per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle sin-gole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda CTU;
4. in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante, alla luce delle risultanze processuali, dovesse accertare che i resistenti sono subentrati nel contratto di locazione originariamente stipulato dalla Sig.ra di-chiarare lo stesso risolto per grave inadempimento colposo e/o doloso Controparte_4 dei conduttori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e seguenti e dell'art. 5 L. 392/78, atteso il comportamento di questi ultimi che hanno determinato l'alterazione definitiva del rapporto sinallagmatico, stante l'ingente e persi-stente morosità maturata. Conseguentemente condannare i resistenti all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto immobile libero da persone e CP_1 cose, per l'effetto condannare, inoltre, i resistenti, in solido tra loro o ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'Ente ricorrente o per esso la della somma di Controparte_2
Euro 10.906,07 dovuta a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori maturati alla data del
31.07.2018, oltre conguagli oneri accessori ancora da rendicontare, alle successive somme maturate e maturande fino all'effettivo rilascio, ovvero per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletando CTU;
5. il tutto con vittoria di spese e compensi professionali (…)”. Instauratosi il contraddittorio si è costituito, oltre i dieci giorni prima dell'udienza, il sig.
2 nella qualità di erede della madre, e di effettivo Parte_1 Controparte_4 occupante dell'immobile sito in Roma, via della Mendola n. 190, oggetto del presente giudizio, eccependo la pendenza tra le parti di un giudizio presupposto – n.r.g.a.c.c. 82933 del 2014- nonché la prescrizione della pretesa economica azionata. Si è costituita tempestivamente la sig.ra
[...] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo rinunziato Controparte_3 all'eredità della madre a dicembre 2018, con atto depositato nel giudizio R.G. 82993/2014, non trovandosi nella disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, adibito a cantina, di cui è causa. A fronte di ciò l' come rappresentato in atti ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni CP_1 con particolare riferimento sia a quella di sospensione del giudizio (in quanto concerne questione non pregiudicante il presente giudizio e riguarda un immobile distinto da quello indicato dalla controparte. Segnatamente, trattasi di cantina concessa in locazione con separato contratto che non costituisce pertinenza dell'immobile ad uso abitativo concesso in locazione con il diverso contratto di locazione dedotto da e, comunque, non prodotto in giudizio) sia quella Parte_1 di prescrizione (poiché tardiva quella di . Si è opposto altresì alla Parte_1 eccezione e deduzione di inammissibilità della domanda rivolta nei confronti dell'altra parte poiché, a far tempo dal decesso della madre, ha avuto la disponibilità Controparte_3 della cantina, nulla comprovando le risultanze della certificazione anagrafica allegata. Come detto trattasi di cantina. Peraltro, la rinunzia all'eredità è stata effettuata dopo sette anni dal decesso del conduttore e, in tutti questi anni, la chiamata all'eredità è rimasta nella disponibilità materiale della cantina e non ha mai provveduto a riconsegnarla. L' non aveva, all'atto del rilascio della CP_1 procura del presente giudizio, contezza della rinunzia all'eredità depositata a dicembre 2018 nel giudizio R.G. 82993/2014. Chiede, pertanto, la compensazione delle spese laddove il Tribunale ritenesse fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della predetta figlia di Parte_2
Insiste per la vittoria di spese di lite ed, in subordine, in caso di accoglimento delle
[...] eccezioni della parte convenuta tempestivamente costituita, la compensazione delle spese di lite. Disposta, sull'accordo delle parti, la remissione in termini della convenuta Controparte_3 ex. art. 253 c.p.c., rispetto ai documenti ed alle eccezioni ed alle decadenze previste
[...] all'art. 416 c.p.c., non essendo stato rispettato il termine a comparire prescritto all'art. 415 c.p.c. di giorni trenta rispetto all'odierna udienza (la notifica è stata ricevuta in data 8.06.2019), dichiarata la tardività della costituzione di con conseguente pronuncia di Parte_1 decadenza sia rispetto all'eccezione preliminare di merito di prescrizione sia con riguardo alla documentazione prodotta che, in quanto inammissibile, è stata stralciata;
disposta l'acquisizione in giudizio della documentazione prodotta dalle parte attrice e dall'altra parte convenuta, con allegazione ai rispettivi fascicoli nei termini prescritti dalla legge;
tentata, invano, preliminarmente la conciliazione tra le parti, all'udienza del 29.6.2019, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ed, al termine della camera di consiglio, è stata pronunciata la lettura del dispositivo, con motivi riservati. La richiesta ex art. 295 c.p.c. va rigettata non avendo il convenuto, tardivamente, costituito provato gli asseriti assunti (la documentazione allegata – da ritenersi inammissibile- in ogni caso non consentiva di provare la sussistenza di un altro giudizio, pendente tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto il medesimo contratto di locazione ed immobile).”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “In limine litis, osserva il Tribunale in termini generali che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad Autorità munita di iurisdictio) e validità o proseguibilità del processo (competenza del Giudice, capacità- legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) debbono sussistere, prima della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito. Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, consistente nell'esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere, dal cd. interesse ad agire e
3 dalla cd. legittimazione ad agire) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, da parte dell'Autorità adita, del potere giurisdizionale di decidere o della competenza a conoscere la controversia determina una pronuncia sul processo che rende, a rigore, superflua l'analisi degli ulteriori presupposti processuali (competenza e capacità-legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) nonché degli ulteriori requisiti intrinseci della domanda. Nel caso in esame la censura attinente al difetto di legittimazione passiva della signora Controparte_3
è fondata, essendo comprovata la rinunzia all'eredità della madre. Costituisce ius
[...] receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, mentre non attiene alla legittimazione ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (v. ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756 conf. a Cass. 5.11.1997, n. 10843). Ne consegue che trattasi di questione di legitimatio ad causam nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (v. Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756). Ciò premesso, nella fattispecie, s'impone, a parere del Tribunale il rigetto della domanda formulata dalla parte attrice nei confronti della signora
[...] in quanto, pur sussistendo sulla base della prospettazione attorea, la legitimatio Controparte_3 passiva ad causam della stessa, a fronte della specifica contestazione mossa da quest'ultima, non è rimasto anche aliunde provato che la convenuta fosse l'effettiva titolare passiva del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, non comparendo ella nel contratto di locazione registrato come conduttrice bensì la madre, di cui la stessa ha rinunciato all'eredità a dicembre del 2018. Né l' CP_1 ha, altrimenti, provato che la figlia fosse nel possesso e nel godimento dell'immobile. Nel preminente rilievo di difetto di legittimazione e titolarità rapporto da parte dell'attrice resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie e/o subordinate, anche logicamente, sollevate dalle parti, tra cui la prescrizione maturata (v. in ogni caso, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008). V. La domanda di risoluzione del contratto per finita locazione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Le emergenze documentali danno conto che: -il signor
[...] avesse conseguito iure successionis il subentro nella posizione della madre nel Parte_1 contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, stipulato in data 16.8.1986; - il medesimo avesse il godimento dell'immobile sito in Roma alla Via Mendola n.190, adibito a cantina (fatto questo non contestato e, dunque, pacifico ex art. 115 c.p.c.). Orbene ritiene il Tribunale che la domanda principale – da giudicarsi ammissibile e procedibile - nel merito debba essere accolta poiché il contratto ad uso diverso ha concluso i suoi effetti ed è cessato in seguito al decesso della conduttrice (v. certificato anagrafico in atti). L'immobile va, dunque, rilasciato nel termine ex art. 56 l. equo canone indicato in dispositivo. Il sig. quale erede della madre è tenuto, inoltre, CP_3 al pagamento dei canoni di locazione indicati come maturati e non corrisposti dalla dante causa, essendo egli decaduto dall'eccezione di prescrizione e non avendo dimostrato il versamento degli
4 importi dovuti a titolo di canoni di locazione ed accessori nel periodo in contestazione. Per l'effetto, il medesimo va condannato al rilascio ed, altresì, al pagamento della somma di euro
10.906,07, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo (di cui Euro 595,67 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti dalla Sig.ra alla data Controparte_4 del decesso ed Euro 10.145,96 a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2007 al mese di luglio 2018). Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597), della peculiarità della fattispecie, dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti, per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, Parte_1 mentre ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al CP_1 pagamento di spese, diritti e onorari;
l'altra appellata è Controparte_3 rimasta contumace.
4.- Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza in quanto il giudice avrebbe errato nel dichiarare tempestiva la sola costituzione dell'altra convenuta Controparte_3 le posizioni dei convenuti sarebbero uguali e, dunque, le cause inscindibili, considerata anche la richiesta di condanna in solido. L'appellante eccepisce la mancanza dell'accordo di tutte le parti alla remissione in termini per la convenuta, in quanto presenziava in udienza senza Parte_1 procuratore o sostituto, per cui la sua presenza non sarebbe stata valida.
Secondo la parte, il giudice avrebbe dovuto esaminare le eccezioni del convenuto e, CP_3 quindi, sospendere il giudizio perché connesso con l'altro, avente Rg n. 82993/2014, in cui erano presenti entrambi i fratelli e l' ; in ogni caso, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione CP_3 CP_1 di prescrizione avanzata dall'appellante.
Il motivo è privo di pregio. Giova premettere che le posizioni dei fratelli non sono inscindibili. Invero, l'appellata CP_3 ha rinunciato all'eredità della madre, originaria conduttrice, nel mese di Controparte_3 dicembre 2018, prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Dunque, la stessa non è legittimata passiva in questo giudizio in qualità di successore a titolo universale della originaria conduttrice. Al contempo, questa Corte ritiene di condividere la valutazione del giudice di prime cure sulle diverse posizioni dei convenuti circa la tempestività della costituzione in giudizio in primo grado. Infatti, l'appellata in data 17.05.2019 notificava all'odierno CP_1 appellante il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 447 bis c.p.c. per l'udienza fissata al 26.06.2019, nel rispetto del termine assegnato ex art. 415 c.p.c.. La costituzione del avveniva solo il 25.06.2019, dunque, il giorno immediatamente precedente Parte_1 all'udienza fissata per il 26.06.2019. Diversamente, l'atto introduttivo veniva notificato alla in data 27.05.2019 mediante notifica postale. Il ricorso, però, veniva Controparte_3 consegnato alla resistente solo in data 08.06.2019, in violazione del rispetto dei termini a comparire per la prima udienza. La si costituiva in giudizio il 14.06.2019. Controparte_3 All'udienza del 26.06.2019, chiedeva preliminarmente la fissazione di un'altra prima udienza ovvero, in caso di accordo con le altre parti, di essere rimessa nei termini per la produzione documentale. La difesa di , presente all'udienza, non si opponeva alla rimessione in termini CP_1 richiesta. Il Giudice di prime cure rimetteva in termini la convenuta e la abilitava al deposito di ulteriori documenti in udienza. L'odierno appellante, invece, compariva personalmente senza procuratore. Alla luce dei rilievi che precedono, questa Corte ritiene di condividere i rilievi del Tribunale sulla tardività della costituzione in giudizio di non essendo stato rispettato il termine a Parte_1 comparire prescritto all'art. 415 c.p.c. di giorni trenta rispetto all'odierna udienza.
5 Con il secondo motivo la parte censura la decisione del Tribunale di Roma con cui ha ritenuto risolto il contratto di locazione alla morte di conduttrice originaria, in CP_4 CP_4 quanto la cantina, oggetto del contratto, sarebbe da ritenere una pertinenza dell'immobile principale, appartamento sito in Via della Mendola n. 189/190, Scala A, Piano 3, Interno 6, condotto in locazione dalla Il contratto, diversamente, sarebbe continuato in capo CP_4 all'appellante, unico erede a seguito della rinuncia all'eredità della sorella. Inoltre, l'appellante avrebbe esercitato l'opzione per l'acquisto e, dunque, non sarebbe stato possibile dichiarare la cessazione del contratto.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si rileva che la questione relativa all'esercizio del diritto di opzione è oggetto di altro e separato giudizio ancora sub iudice. In ogni caso, questo Giudice ritiene di condividere i rilievi del Tribunale che hanno condotto ad affermare la risoluzione del contratto, che qui si intendono riprodotte;
per di più, alcun altro esito sarebbe stato ipotizzabile considerate le numerose morosità che hanno dato luogo ad un grave inadempimento del conduttore – il quale non ha dimostrato il versamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione ed accessori nel periodo in contestazione, idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale e, dunque, a dichiarare sciolto il vincolo.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dall' ; in CP_1 particolare, sarebbero prescritti i crediti relativi ai canoni di locazione non corrisposti dalla alla data del decesso avvenuto il 12.07.2007; sarebbero prescritti, altresì, i canoni fino CP_4 al mese di aprile 2014, quinto anno antecedente alla notifica del ricorso introduttivo. Il motivo è privo di pregio e deve essere rigettato. Questa Corte rileva che ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte interessata. Dunque, in ossequio all'art. 416 c.p.c. il convenuto può costituirsi dieci giorni prima dalla data dell'udienza e in quel contesto sollevare eccezioni processuali e di merito. Questo Giudice condivide la valutazione del Tribunale sulla tardiva costituzione dell'appellante; di conseguenza, l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata in questa sede, eludendo i termini decadenziali previsti dal Codice di procedura civile.
5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza per la parte costituta e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n. 13742/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata costituita, che si liquidano in complessivi euro 1.984,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 26.3.2025
Consigliere Anna Maria Giampaolino Presidente Franco Petrolati
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1312/2020 vertente
TRA
, (C.F.: ) con l'avv. Alfio D'Urso Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1 dalla , con l'avv. Claudia Pasquale Controparte_2
Appellato
E
(C.F.: ) con l'Avv. Massimo Controparte_3 C.F._2
Bersani;
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 13742/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato la domanda verso ha accolto la domanda nei confronti di e, per Controparte_3 Parte_1 l'effetto, previo accertamento della cessazione in data 12.7.2007, del contratto di locazione
1 stipulato tra l' e la Sig.ra avente ad oggetto l'immobile ad uso cantina CP_1 Controparte_4
n. 15 sito in Roma alla Via della Mendola n. 190 - Vill. 11, Piano S1, Int. 15, ha condannato all'immediato rilascio, in favore dell' , del predetto immobile libero Parte_1 CP_1 da cose e persone, al pagamento in favore dell' , e per esso della della CP_1 Controparte_2 somma di Euro 10.906,07, di cui Euro 595,67 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti dalla Sig.ra alla data del decesso ed Euro 10.145,96 a titolo di Controparte_4 indennità di occupazione dal mese di agosto 2007 al mese di luglio 2018, fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo;
ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite tra tutti le parti costituite;
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Preliminarmente va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132
c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo “svolgimento del processo”. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Con ricorso ritualmente notificato l' in persona del l.r.p.t. rappresentato dalla CP_1
affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'ente Controparte_2 previdenziale, ha citato in giudizio i signori e Parte_1 Controparte_3 quali eredi di , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e Controparte_4 dichiarare che il contratto sottoscritto tra l' e la Sig.ra avente ad CP_1 Controparte_4 oggetto l'immobile ad uso cantina n. 15 sito in Roma alla Via della Mendola n. 190 - Vill. 11, Piano S1, Int. 15 ha cessato i suoi effetti in seguito al decesso dell'originaria conduttrice Sig.ra avvenuto in data 12.07.2007; 2. accertare e dichiarare che i Sig.ri Controparte_4 [...]
e , in qualità di figli ed eredi della Sig.ra Parte_1 Controparte_3 CP_4
non hanno provveduto alla riconsegna dell'immobile oggetto di causa in seguito al decesso
[...] della madre e che quindi lo occupano senza titolo a far data dal 13.07.2007, o da diversa data ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare i resistenti all'immediato rilascio, in favore dell' , del predetto immobile libero da cose e persone;
3. condannare i resistenti, in solido tra CP_1 loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dell' , e per esso della CP_1 [...]
della somma di Euro 10.906,07, di cui Euro 595,67 a titolo di canoni di locazione Controparte_2 ed oneri acces-sori non corrisposti dalla Sig.ra alla data del decesso, ed Controparte_4
Euro 10.145,96 a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2007 al mese di luglio 2018, oltre alle successive somme maturate e maturande fino all'effettivo rilascio, ovvero per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle sin-gole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda CTU;
4. in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante, alla luce delle risultanze processuali, dovesse accertare che i resistenti sono subentrati nel contratto di locazione originariamente stipulato dalla Sig.ra di-chiarare lo stesso risolto per grave inadempimento colposo e/o doloso Controparte_4 dei conduttori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e seguenti e dell'art. 5 L. 392/78, atteso il comportamento di questi ultimi che hanno determinato l'alterazione definitiva del rapporto sinallagmatico, stante l'ingente e persi-stente morosità maturata. Conseguentemente condannare i resistenti all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto immobile libero da persone e CP_1 cose, per l'effetto condannare, inoltre, i resistenti, in solido tra loro o ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'Ente ricorrente o per esso la della somma di Controparte_2
Euro 10.906,07 dovuta a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori maturati alla data del
31.07.2018, oltre conguagli oneri accessori ancora da rendicontare, alle successive somme maturate e maturande fino all'effettivo rilascio, ovvero per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletando CTU;
5. il tutto con vittoria di spese e compensi professionali (…)”. Instauratosi il contraddittorio si è costituito, oltre i dieci giorni prima dell'udienza, il sig.
2 nella qualità di erede della madre, e di effettivo Parte_1 Controparte_4 occupante dell'immobile sito in Roma, via della Mendola n. 190, oggetto del presente giudizio, eccependo la pendenza tra le parti di un giudizio presupposto – n.r.g.a.c.c. 82933 del 2014- nonché la prescrizione della pretesa economica azionata. Si è costituita tempestivamente la sig.ra
[...] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo rinunziato Controparte_3 all'eredità della madre a dicembre 2018, con atto depositato nel giudizio R.G. 82993/2014, non trovandosi nella disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, adibito a cantina, di cui è causa. A fronte di ciò l' come rappresentato in atti ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni CP_1 con particolare riferimento sia a quella di sospensione del giudizio (in quanto concerne questione non pregiudicante il presente giudizio e riguarda un immobile distinto da quello indicato dalla controparte. Segnatamente, trattasi di cantina concessa in locazione con separato contratto che non costituisce pertinenza dell'immobile ad uso abitativo concesso in locazione con il diverso contratto di locazione dedotto da e, comunque, non prodotto in giudizio) sia quella Parte_1 di prescrizione (poiché tardiva quella di . Si è opposto altresì alla Parte_1 eccezione e deduzione di inammissibilità della domanda rivolta nei confronti dell'altra parte poiché, a far tempo dal decesso della madre, ha avuto la disponibilità Controparte_3 della cantina, nulla comprovando le risultanze della certificazione anagrafica allegata. Come detto trattasi di cantina. Peraltro, la rinunzia all'eredità è stata effettuata dopo sette anni dal decesso del conduttore e, in tutti questi anni, la chiamata all'eredità è rimasta nella disponibilità materiale della cantina e non ha mai provveduto a riconsegnarla. L' non aveva, all'atto del rilascio della CP_1 procura del presente giudizio, contezza della rinunzia all'eredità depositata a dicembre 2018 nel giudizio R.G. 82993/2014. Chiede, pertanto, la compensazione delle spese laddove il Tribunale ritenesse fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della predetta figlia di Parte_2
Insiste per la vittoria di spese di lite ed, in subordine, in caso di accoglimento delle
[...] eccezioni della parte convenuta tempestivamente costituita, la compensazione delle spese di lite. Disposta, sull'accordo delle parti, la remissione in termini della convenuta Controparte_3 ex. art. 253 c.p.c., rispetto ai documenti ed alle eccezioni ed alle decadenze previste
[...] all'art. 416 c.p.c., non essendo stato rispettato il termine a comparire prescritto all'art. 415 c.p.c. di giorni trenta rispetto all'odierna udienza (la notifica è stata ricevuta in data 8.06.2019), dichiarata la tardività della costituzione di con conseguente pronuncia di Parte_1 decadenza sia rispetto all'eccezione preliminare di merito di prescrizione sia con riguardo alla documentazione prodotta che, in quanto inammissibile, è stata stralciata;
disposta l'acquisizione in giudizio della documentazione prodotta dalle parte attrice e dall'altra parte convenuta, con allegazione ai rispettivi fascicoli nei termini prescritti dalla legge;
tentata, invano, preliminarmente la conciliazione tra le parti, all'udienza del 29.6.2019, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ed, al termine della camera di consiglio, è stata pronunciata la lettura del dispositivo, con motivi riservati. La richiesta ex art. 295 c.p.c. va rigettata non avendo il convenuto, tardivamente, costituito provato gli asseriti assunti (la documentazione allegata – da ritenersi inammissibile- in ogni caso non consentiva di provare la sussistenza di un altro giudizio, pendente tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto il medesimo contratto di locazione ed immobile).”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “In limine litis, osserva il Tribunale in termini generali che i presupposti processuali di cd. esistenza (domanda proposta ad Autorità munita di iurisdictio) e validità o proseguibilità del processo (competenza del Giudice, capacità- legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) debbono sussistere, prima della domanda, perché il processo possa venire in essere e possa procedere, anziché arrestarsi subito, fino al conseguimento del suo scopo normale che, nel processo di cognizione, è la pronuncia sul merito. Le cd. condizioni dell'azione (date dalla cd. possibilità giuridica, consistente nell'esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere, dal cd. interesse ad agire e
3 dalla cd. legittimazione ad agire) costituiscono ulteriori requisiti che condizionano l'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. Ne consegue che il rilievo della mancanza, da parte dell'Autorità adita, del potere giurisdizionale di decidere o della competenza a conoscere la controversia determina una pronuncia sul processo che rende, a rigore, superflua l'analisi degli ulteriori presupposti processuali (competenza e capacità-legittimazione processuale del soggetto che propone la domanda) nonché degli ulteriori requisiti intrinseci della domanda. Nel caso in esame la censura attinente al difetto di legittimazione passiva della signora Controparte_3
è fondata, essendo comprovata la rinunzia all'eredità della madre. Costituisce ius
[...] receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, mentre non attiene alla legittimazione ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (v. ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756 conf. a Cass. 5.11.1997, n. 10843). Ne consegue che trattasi di questione di legitimatio ad causam nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (v. Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756). Ciò premesso, nella fattispecie, s'impone, a parere del Tribunale il rigetto della domanda formulata dalla parte attrice nei confronti della signora
[...] in quanto, pur sussistendo sulla base della prospettazione attorea, la legitimatio Controparte_3 passiva ad causam della stessa, a fronte della specifica contestazione mossa da quest'ultima, non è rimasto anche aliunde provato che la convenuta fosse l'effettiva titolare passiva del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, non comparendo ella nel contratto di locazione registrato come conduttrice bensì la madre, di cui la stessa ha rinunciato all'eredità a dicembre del 2018. Né l' CP_1 ha, altrimenti, provato che la figlia fosse nel possesso e nel godimento dell'immobile. Nel preminente rilievo di difetto di legittimazione e titolarità rapporto da parte dell'attrice resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie e/o subordinate, anche logicamente, sollevate dalle parti, tra cui la prescrizione maturata (v. in ogni caso, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008). V. La domanda di risoluzione del contratto per finita locazione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Le emergenze documentali danno conto che: -il signor
[...] avesse conseguito iure successionis il subentro nella posizione della madre nel Parte_1 contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, stipulato in data 16.8.1986; - il medesimo avesse il godimento dell'immobile sito in Roma alla Via Mendola n.190, adibito a cantina (fatto questo non contestato e, dunque, pacifico ex art. 115 c.p.c.). Orbene ritiene il Tribunale che la domanda principale – da giudicarsi ammissibile e procedibile - nel merito debba essere accolta poiché il contratto ad uso diverso ha concluso i suoi effetti ed è cessato in seguito al decesso della conduttrice (v. certificato anagrafico in atti). L'immobile va, dunque, rilasciato nel termine ex art. 56 l. equo canone indicato in dispositivo. Il sig. quale erede della madre è tenuto, inoltre, CP_3 al pagamento dei canoni di locazione indicati come maturati e non corrisposti dalla dante causa, essendo egli decaduto dall'eccezione di prescrizione e non avendo dimostrato il versamento degli
4 importi dovuti a titolo di canoni di locazione ed accessori nel periodo in contestazione. Per l'effetto, il medesimo va condannato al rilascio ed, altresì, al pagamento della somma di euro
10.906,07, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo (di cui Euro 595,67 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori non corrisposti dalla Sig.ra alla data Controparte_4 del decesso ed Euro 10.145,96 a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2007 al mese di luglio 2018). Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della particolare novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597), della peculiarità della fattispecie, dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti, per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di lite.”
3.- ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, Parte_1 mentre ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l'appellante al CP_1 pagamento di spese, diritti e onorari;
l'altra appellata è Controparte_3 rimasta contumace.
4.- Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza in quanto il giudice avrebbe errato nel dichiarare tempestiva la sola costituzione dell'altra convenuta Controparte_3 le posizioni dei convenuti sarebbero uguali e, dunque, le cause inscindibili, considerata anche la richiesta di condanna in solido. L'appellante eccepisce la mancanza dell'accordo di tutte le parti alla remissione in termini per la convenuta, in quanto presenziava in udienza senza Parte_1 procuratore o sostituto, per cui la sua presenza non sarebbe stata valida.
Secondo la parte, il giudice avrebbe dovuto esaminare le eccezioni del convenuto e, CP_3 quindi, sospendere il giudizio perché connesso con l'altro, avente Rg n. 82993/2014, in cui erano presenti entrambi i fratelli e l' ; in ogni caso, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione CP_3 CP_1 di prescrizione avanzata dall'appellante.
Il motivo è privo di pregio. Giova premettere che le posizioni dei fratelli non sono inscindibili. Invero, l'appellata CP_3 ha rinunciato all'eredità della madre, originaria conduttrice, nel mese di Controparte_3 dicembre 2018, prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Dunque, la stessa non è legittimata passiva in questo giudizio in qualità di successore a titolo universale della originaria conduttrice. Al contempo, questa Corte ritiene di condividere la valutazione del giudice di prime cure sulle diverse posizioni dei convenuti circa la tempestività della costituzione in giudizio in primo grado. Infatti, l'appellata in data 17.05.2019 notificava all'odierno CP_1 appellante il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 447 bis c.p.c. per l'udienza fissata al 26.06.2019, nel rispetto del termine assegnato ex art. 415 c.p.c.. La costituzione del avveniva solo il 25.06.2019, dunque, il giorno immediatamente precedente Parte_1 all'udienza fissata per il 26.06.2019. Diversamente, l'atto introduttivo veniva notificato alla in data 27.05.2019 mediante notifica postale. Il ricorso, però, veniva Controparte_3 consegnato alla resistente solo in data 08.06.2019, in violazione del rispetto dei termini a comparire per la prima udienza. La si costituiva in giudizio il 14.06.2019. Controparte_3 All'udienza del 26.06.2019, chiedeva preliminarmente la fissazione di un'altra prima udienza ovvero, in caso di accordo con le altre parti, di essere rimessa nei termini per la produzione documentale. La difesa di , presente all'udienza, non si opponeva alla rimessione in termini CP_1 richiesta. Il Giudice di prime cure rimetteva in termini la convenuta e la abilitava al deposito di ulteriori documenti in udienza. L'odierno appellante, invece, compariva personalmente senza procuratore. Alla luce dei rilievi che precedono, questa Corte ritiene di condividere i rilievi del Tribunale sulla tardività della costituzione in giudizio di non essendo stato rispettato il termine a Parte_1 comparire prescritto all'art. 415 c.p.c. di giorni trenta rispetto all'odierna udienza.
5 Con il secondo motivo la parte censura la decisione del Tribunale di Roma con cui ha ritenuto risolto il contratto di locazione alla morte di conduttrice originaria, in CP_4 CP_4 quanto la cantina, oggetto del contratto, sarebbe da ritenere una pertinenza dell'immobile principale, appartamento sito in Via della Mendola n. 189/190, Scala A, Piano 3, Interno 6, condotto in locazione dalla Il contratto, diversamente, sarebbe continuato in capo CP_4 all'appellante, unico erede a seguito della rinuncia all'eredità della sorella. Inoltre, l'appellante avrebbe esercitato l'opzione per l'acquisto e, dunque, non sarebbe stato possibile dichiarare la cessazione del contratto.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si rileva che la questione relativa all'esercizio del diritto di opzione è oggetto di altro e separato giudizio ancora sub iudice. In ogni caso, questo Giudice ritiene di condividere i rilievi del Tribunale che hanno condotto ad affermare la risoluzione del contratto, che qui si intendono riprodotte;
per di più, alcun altro esito sarebbe stato ipotizzabile considerate le numerose morosità che hanno dato luogo ad un grave inadempimento del conduttore – il quale non ha dimostrato il versamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione ed accessori nel periodo in contestazione, idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale e, dunque, a dichiarare sciolto il vincolo.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dall' ; in CP_1 particolare, sarebbero prescritti i crediti relativi ai canoni di locazione non corrisposti dalla alla data del decesso avvenuto il 12.07.2007; sarebbero prescritti, altresì, i canoni fino CP_4 al mese di aprile 2014, quinto anno antecedente alla notifica del ricorso introduttivo. Il motivo è privo di pregio e deve essere rigettato. Questa Corte rileva che ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte interessata. Dunque, in ossequio all'art. 416 c.p.c. il convenuto può costituirsi dieci giorni prima dalla data dell'udienza e in quel contesto sollevare eccezioni processuali e di merito. Questo Giudice condivide la valutazione del Tribunale sulla tardiva costituzione dell'appellante; di conseguenza, l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata in questa sede, eludendo i termini decadenziali previsti dal Codice di procedura civile.
5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza per la parte costituta e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso Parte_1 la sentenza n. 13742/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata costituita, che si liquidano in complessivi euro 1.984,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 26.3.2025
Consigliere Anna Maria Giampaolino Presidente Franco Petrolati
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