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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17009/2024 avente ad oggetto: separazione e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONEA Parte_1 C.F._1
PIERPASQUALE elettivamente domiciliato in P.ZZA TRENTO E TRIESTE N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. MONEA PIERPASQUALE
TI TR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLINA STEFANO, C.F._2 elettivamente domiciliato in P.ZZA MALPIGHI N. 7 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
COLLINA STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM – ATTI COMUNICATI AL PM IL 2.1.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2024 conveniva in giudizio IA FA chiedendo Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la separazione e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.10.2010 a CALDERARA DI RENO (BO) come da atto di matrimonio del suddetto Comune n.16 p. 1 anno 2010, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la convenuta associandosi alle domande sul vincolo, ma a condizioni solo parzialmente divergenti.
pagina 1 di 2 All'udienza dell'1.4.2025 era richiesto breve rinvio per formalizzare conclusioni congiunte che venivano rassegnate con note di trattazione scritta all'udienza del 15.4.2025.
Le condizioni concordate, aventi ad oggetto solo il vincolo dal momento che dal matrimonio non sono nati figli e le parti null'altro hanno domandato, sono senz'altro da accogliere. Spese alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio, a data successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione fra nato a [...] il [...], e Parte_1
TR TI, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il 09.10.2010 a
CALDERARA DI RENO (BO) come da atto di matrimonio del suddetto Comune n.16 p. 1 anno 2010; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17009/2024 avente ad oggetto: separazione e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONEA Parte_1 C.F._1
PIERPASQUALE elettivamente domiciliato in P.ZZA TRENTO E TRIESTE N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. MONEA PIERPASQUALE
TI TR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLINA STEFANO, C.F._2 elettivamente domiciliato in P.ZZA MALPIGHI N. 7 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
COLLINA STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM – ATTI COMUNICATI AL PM IL 2.1.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2024 conveniva in giudizio IA FA chiedendo Parte_1
che il Tribunale pronunciasse la separazione e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.10.2010 a CALDERARA DI RENO (BO) come da atto di matrimonio del suddetto Comune n.16 p. 1 anno 2010, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva la convenuta associandosi alle domande sul vincolo, ma a condizioni solo parzialmente divergenti.
pagina 1 di 2 All'udienza dell'1.4.2025 era richiesto breve rinvio per formalizzare conclusioni congiunte che venivano rassegnate con note di trattazione scritta all'udienza del 15.4.2025.
Le condizioni concordate, aventi ad oggetto solo il vincolo dal momento che dal matrimonio non sono nati figli e le parti null'altro hanno domandato, sono senz'altro da accogliere. Spese alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio, a data successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione fra nato a [...] il [...], e Parte_1
TR TI, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio il 09.10.2010 a
CALDERARA DI RENO (BO) come da atto di matrimonio del suddetto Comune n.16 p. 1 anno 2010; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2