Decreto cautelare 13 ottobre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22555 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11985 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CE OC , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d’Italia a Islamabad , non costituito in giudizio.
Per l’accertamento dell'illegittimità – previa tutela cautelare - del silenzio formatosi sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio avanzata presso l’Ambasciata d’ Italia in Pakistan.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. ER IA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- nelle more del giudizio, parte ricorrente ha preso atto dell’avvio del relativo procedimento amministrativo, rappresentando che la Sede Diplomatica di Islamabad lo ha convocato per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio.
Considerato che
-pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite - fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Spese di lite compensate, salvo rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese processuali compensate, salvo rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE RZ, Presidente
ER IA NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA NO | CE RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.