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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3374/2022 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giungato Parte_1 C.F._1 del Foro di Lecce, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro
COMUNE DI Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore sig. (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Romano Cesareo del Foro di Lecce, in virtù di P.IVA_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in esecuzione della determinazione Giunta Comunale
n. 193 del 09/06/2022
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 e risarcimento danni
Svolgimento del Processo
La presente motivazione è redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento. Pertanto, sono esaminate ritenute rilevanti ai fini della decisione concretamente adottava e con rinvio agli atti e verbali di causa.
Il fondamento della domanda
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2022, conveniva in giudizio il Comune Parte_1 di Gallipoli, dinanzi all'intestato Tribunale per chiedere, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di una rovinosa caduta, mentre, in data 16.5.2019 alle ore 23.30, percorreva a bordo della propria bicicletta Via Dei Gabbiani in
Gallipoli, riconducendo il nesso causale ad una buca coperta completamente di acqua piovana e in zona sprovvista di illuminazione pubblica, per la complessiva somma di € 18.738,64 a titolo di danno biologico, come da valutazione medico legale del proprio TP (consulente tecnico di parte) nella misura dell'8%, comprensiva del danno morale di € 4566,32 o secondo equa valutazione, in alternativa, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese da distrarre a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In via istruttoria, chiedeva prova testimoniale a mezzo del sig. che aveva assistito Testimone_1 al sinistro e soccorso riaccompagnandolo a casa, nonché, CTU;
deduceva altresì che privi di riscontro erano rimasti la costituzione in mora con raccomandata a r. del 23.9.2019 e l'invito alla negoziazione assistita del 16.5.2019, regolarmente pervenuti al Comune convenuto, come da documentazione allegata all'atto di citazione.
La costituzione del Comune di Gallipoli
Il Comune di Gallipoli, in persona del sindaco in carica, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 25.7.2022, chiedendo il rigetto della domanda attrice, deducendo, ex art. 164 comma 4° cod. proc. civ., la nullità della domanda attrice, in via principale, il rigetto, sostenendone l'infondatezza, in via subordinata, in caso di accoglimento parziale della domanda, previo accertamento e liquidazione del danno effettivamente subìto, il riconoscimento ex art. 1227 primo comma cod. civ., pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, ovvero, nel caso subordinato di accoglimento parziale, con compenso delle stesse. In via istruttoria, chiedeva prova testimoniale a mezzo del funzionario responsabile Ing.
Tes_2
In particolare, il Comune di Gallipoli, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, esponeva che Via dei Gabbiani “è una strada extraurbana” e “laddove la caduta fosse stata causata dalla presenza di una buca, la presenza di sconnessioni è una situazione non eccezionale, e, quindi, prevedibile, dall'utente che ha omesso le normali cautele esigibili in situazioni analoghe”.
Istruzione della causa:
La causa, concessi i termini ex art. 183 cod. proc. civ. comma VI, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione con ordinanza del 17.5.2023, è stata istruita con prove testimoniali, per la parte attrice, a mezzo del sig. sui capitoli di prova formulati nella memoria di replica n. Testimone_1
2 ex art. 183 comma VI cod. proc. civ. del 21.3.2023, per la parte convenuta, del sig. Tes_2 sull'unico capitolo di prova ammesso come da memoria di replica ex art. 183 comma VI n. 2 del
24.3.2023, nonché, CTU medicolegale affidata al Dott. . Persona_1 Assegnata all'odierno decidente con decreto del 10.9.2024, rigettata con ordinanza del 05.10.2024 la richiesta formulata da parte attrice per il rinnovo della CTU medicolegale, è stata definitivamente riservata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e repliche. Solo il Comune di
Gallipoli ha trasmesso comparsa conclusionale in data 27.3.2025.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e può essere accolta solo parzialmente, in relazione alla valutazione medicolegale del CTU dott. . Persona_1
Il testimone , citato da parte attrice, sulla cui credibilità, coerenza ed attendibilità Testimone_1 non emergono dubbi, all'udienza del 16.10.2023, ha dichiarato che, in data 16.5.2019 alle ore 23.30, si trovava a circa venti metri dall'attore che, in conseguenza dell'evento lesivo subìto da quest'ultimo, prestava soccorso, accompagnandolo a casa e confermando sia la presenza della buca coperta d'acqua che la mancanza di illuminazione pubblica, come da foto allegate al libello introduttivo che, esibite, riconosceva.
All'udienza del 05 giugno 2023, è stato ascoltato il testimone citato dal Comune convenuto, Tes_2
il quale ha dichiarato che era in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Gallipoli sino
[...]
31.12.2021, in qualità di ingegnere responsabile della rete infrastrutturale, il quale ha descritto Via dei Gabbiani come un viottolo che collega la strada provinciale di Gallipoli - Santa Maria al Bagno prima dell'ingresso alla località Lido Conchiglie, terminando “all'ingresso di un lido e della pineta adiacente disperdendosi poi all'interno della stessa pineta”, e precisanedo che “Si tratta di una strada con fondo irregolare, in parte sterrato ed in parte asfaltato e gli interventi di manutenzione della stessa non sono in grado di dire a chi possano essere intestati”.
Occorre di conseguenza verificare se il Comune di Gallipoli sia responsabile ex art. 2051 cod. civ., stante la circostanza che l'evento è stato positivamente accertato in corso di causa, o, al contrario, possano essere configurabili ipotesi di esclusione della responsabilità anche in relazione al concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. primo comma.
Parte attrice ha ricondotto la responsabilità del Comune di Gallipoli alla fattispecie ex art. 2051 cod. civ., rilevando che, nel caso di specie, ricorra un'insidia o trabocchetto, per la buca coperta d'acqua, stante la mancata illuminazione della pubblica della via.
“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., 22/12/2017, n. 30775).
Pertanto, nell'ottica della previsione di cui all'art. 2051 cod. civ., è sufficiente che il custode, nella fattispecie il Comune di Gallipoli provi l'esistenza del caso fortuito ed esattamente un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, interrompa il nesso causale o,
“nell'ipotesi di una res priva di intrinseco dinamismo” assuma rilevanza l'agire umano, per esempio la mancanza di prudenza, la disattenzione, l'autoresponsabilità che, valutati ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., possano anche escludere integralmente il risarcimento del danno (Cass. 05/02/2013, n.
2660).
Infatti, per l'integrazione del fortuito, è necessario che la condotta del danneggiato presenti i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, “così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione” (Cass. 19/12/2022, n. 37059).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, determinato dalla sua struttura ma richieda che l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, essendo di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno.
L'assenza di illuminazione ha trovato riscontro nella prova testimoniale a mezzo del sig. la Tes_1 buca in cui è incappato l'attore non era visibile, poiché completamente coperta d'acqua e tantomeno segnalata.
Il Comune si è limitato a dichiarare apoditticamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che
Via dei Gabbiani è una strada extraurbana e che “la presenza di sconnessioni è una situazione non eccezionale” ma ciò che è emerso anche dalla dichiarazione testimoniale del funzionario responsabile,
è l'inadeguatezza ed insufficienza delle doverose verifiche da parte del Comune convenuto su strada comunque idoneamente percorribile.
L'uso dell'ordinaria diligenza, il senso di autoresponsabilità non avrebbe potuto in alcun modo evitare la caduta all'attore, in quanto la stessa è stata determinata da una buca in una strada priva di illuminazione. Il Comune convenuto non ha fornito la prova liberatoria non avendo dimostrato che la caduta sia avvenuta per disattenzione dell'attore o per una condotta imprevedibile ed eccezionale.
E' quindi da escludersi la responsabilità dell'attore nella determinazione dell'evento per cui è causa, ricorrendo, al contrario, la responsabilità del Comune convenuto che ha omesso di provvedere alla manutenzione di una strada.
Il CTU ha ricondotto il nesso eziologico delle lesioni subìte dall'attore all'evento per cui è causa, definendolo “politrauma della strada” e riportando le seguenti conclusioni: “Esiti di trauma contusivo-distrattivo distrattivo ginocchio dx con rottura parziale del legamento crociato anteriore, ginocchio destro asciutto con sfumati segni di dolorabilità evocabili nella flesso-estensione oltre i gradi medi e nelle manovre di accovacciamento. Non apprezzabili segni di residua positività alla manovra del cassetto o di lassità ligamentare del ginocchio interessato. Non residui post-traumatici cicatriziali o funzionali a carico delle articolazioni scapolo-omerali della spalla dx e sinistra. Non residui cicatriziali post-traumatici evidenziabili a livello cranio-facciale. Non residui post-traumatici cicatriziali o funzionali a carico di altri distretti o apparati”.
Alle osservazioni critiche formulate dal TP dott. di parte attrice relative a “un Persona_2 interessamento dell'arto controlaterale per il sovraccarico funzionale dato dal deficit del ginocchio destro con una precoce gonartrosi e difficoltà a svolgere le mansioni proprie dell'attività che è al momento solo di tipo operaio e/o di autista”, il CTU ha confermato le proprie conclusioni affermando:” non vi è stato alcun riscontro obiettivo e/o documentale, come non vi sia riscontro obiettivo residuato da altre lesioni determinatesi nella dianamica del traumatismo subito”.
Al riguardo, parte attrice ha chiesto, per divergenza della valutazione medicolegale come effettuata dal TP dott. , il rinnovo della CTU, tuttavia, rigettata con ordinanza del 05.10.2024, Persona_2 non sussistendo i presupposti ed avendo escluso il CTU: “da esame obiettivo” la sussistenza di segni di lassità legamentosa e/o di instabilità del ginocchio”, attenendosi a criteri motivati e scientificamente argomentati,
Pertanto chiarita la fondatezza della domanda attrice, ex art. 2697 cod. civ., il danno subìto dall'attore
è stato valutato dalla consulenza del dott. nella misura del 2%, in considerazione Persona_1 dell'età del danneggiato (33 anni) alla data dell'evento lesivo e della Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Età dell'attore alla data del sinistro: 33 anni (nato il [...])
Percentuale di invalidità permanente 2%
Danno biologico risarcibile € 1.844,39 Punto base danno permanente € 947,30
Indennità giornaliera € 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10 = € 414,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20 = € 552,40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 = € 276,20
Totale danno biologico temporaneo = € 1.242,90
Spese mediche € 472,00
Totale generale = € 3.559,29
La predetta somma, comprensiva delle spese mediche sostenute) deve essere maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì dell'evento (16.5.2019) sino all'effettivo soddisfo.
Il danno morale
In relazione alla richiesta del riconoscimento del danno morale da parte attrice, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione richiede che il danneggiato alleghi gli elementi concreti dai quali possa desumersi sia l'esistenza che l'entità del pregiudizio subìto, nonché le conseguenze derivate a seguito dell'occorso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (Cassazione n. 19402/2013).
Tuttavia, in difetto di allegazione probatoria, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nella fattispecie non è meritevole di accoglimento.
La domanda attrice è quindi accolta come sopra indicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in relazione all'attività difensiva complessivamente svolta, eccettuata la fase decisoria, nona vendo parte attrice trasmesso telematicamente comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., e allo scaglione di riferimento dei valori medi della tariffa professionale forense ex DM n. 147 del 13.8.2022, con distrazione a favore del difensore dell'attore Avvocato Luigi
Giungato, dichiaratosi antistatario.
CTU come da decreto di liquidazione del 28.3.2024 per l'importo di € 540,00 oltre oneri fiscali se dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., del Comune di Gallipoli per il sinistro per cui è causa,
2) Per lo effetto, condanna il Comune di Gallipoli al risarcimento del danno in favore di Parte_1
, liquidato per la somma di € 3.559,29, oltre maggiorazione come in narrativa, dal dì
[...] dell'evento sino all'effettivo soddisfo,
3) Condanna il Comune di Gallipoli al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida a favore della parte attrice, per la somma di € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato Luigi
Giungato, dichiaratosi antistatario,
4) Condanna il Comune di Gallipoli al rimborso a favore dell'attore delle spese di CTU medicolegale per l'importo di € 540,00, oltre oneri fiscali se dovuti come per legge.
Lecce, 09 maggio 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)