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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 551/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. TOGNIN MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BERTONCINI PAOLA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. ri Controparte_1
e in data 20/04/2002 ad Occhiobello (RO), trascritto nel registro degli atti di Parte_1
matrimonio di detto comune dell'anno 2002, con atto n. 6, parte I, ordinandosi ex art. 10 della L.
01.12.1970 n. 898, la trascrizione della sentenza, in copia conforme, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
n. 1238, alle seguenti condizioni 1) Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 due figli, corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di €. 550,00 (pardi ad € Controparte_1
275,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario,
1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante in regime di convenzione;
farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche entro il limite di Euro 500,00; trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche che superino la somma di Euro 500,00; cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse universitarie imposte da atenei pubblici;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e corsi di specializzazione;
E) spese sportive (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: un'attività sportiva e pertinente attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Le spese straordinarie richiedenti il preventivo accordo dovranno essere concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore, a fronte di formale richiesta avanzata dall'altro (sms, messaggio whatsapp, email, ecc...) avrà il diritto di manifestare motivato dissenso con le medesime modalità entro i successivi dici giorni, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. 6) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata da entrambi i genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse. 7) L'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra ; Controparte_1
8) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative agli figli, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. 9)I coniugi nulla devono l'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di assegno di mantenimento, atteso che entrambi sono economicamente autosufficienti. 10) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver definito tra loro rapporti patrimoniali ed economici e di non aver nulla a che pretendere a tale titolo l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
11) Spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle
2 concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli e Per_1
rispettivamente il 08/08/02 e 23/09/04, non economicamente autosufficienti. Per_2
Inoltre hanno precisato che con decreto del 24/11/2011, depositato in data 24/11/2011, il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 18/10/2011 tenutasi nel procedimento n.1657/2011.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 20.2.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 20.3.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, all'udienza del 1° aprile 2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.10.2011 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 23.11.2011 di questo Tribunale.
3 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in OCCHIOBELLO in data 20/04/2002 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di OCCHIOBELLO nell'anno 2002, atto n. 6, parte I;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
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