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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2262/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6350/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240007489349000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1269/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato previa notifica alla controparte il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 02820240007489349000 del valore di € 284,63, conseguente al ruolo emesso dalla Regione Campania UOD Tasse automobilistiche Regionali e all'avviso di accertamento n.
834010804631 asseritamente notificato in data 14.10.2021 per il presunto omesso pagamento della tassa auto, anno 2018, per il veicolo targato EZ275
Deduceva la prescrizione per omessa notifica dell'avviso di accertamento
Si costituiva il Concessionario che eccepiva la carenza di legittimazione essendo l'accertamento atto della Regione Campania
All'esito della trattazione in pubblica udienza la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'art 5 dl 953/92 prevede che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Nella specie viene richiesto il pagamento della tassa auto per l'anno 2018, il cui termine di prescrizione matura il 31 dicembre del 2021.
Pur applicando la sospensione della prescrizione prevista dall'art 68 del dl 18 del 2020, alla data di notifica del ricorso il termine risulta perento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 180,00 oltre IVA, CU e cpa e accessori se dovuti come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6350/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240007489349000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1269/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato previa notifica alla controparte il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 02820240007489349000 del valore di € 284,63, conseguente al ruolo emesso dalla Regione Campania UOD Tasse automobilistiche Regionali e all'avviso di accertamento n.
834010804631 asseritamente notificato in data 14.10.2021 per il presunto omesso pagamento della tassa auto, anno 2018, per il veicolo targato EZ275
Deduceva la prescrizione per omessa notifica dell'avviso di accertamento
Si costituiva il Concessionario che eccepiva la carenza di legittimazione essendo l'accertamento atto della Regione Campania
All'esito della trattazione in pubblica udienza la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
L'art 5 dl 953/92 prevede che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Nella specie viene richiesto il pagamento della tassa auto per l'anno 2018, il cui termine di prescrizione matura il 31 dicembre del 2021.
Pur applicando la sospensione della prescrizione prevista dall'art 68 del dl 18 del 2020, alla data di notifica del ricorso il termine risulta perento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 180,00 oltre IVA, CU e cpa e accessori se dovuti come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026.