Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4868 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
C.F. rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Cigliano;
APPELLANTE
E 1) C.F. , e per essa contumace CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
2) P.IVA e per essa, quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(già P.IVA , Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Marco Di Cencio
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente Parte_1 esecutivo, n.8637/2017 del 7 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.20424/2017, con cui era ingiunto al medesimo il pagamento, in favore della CP_1 dell'importo di euro 3.000.000,00 oltre interessi e spese del monitorio, somma pari a quanto dovuto all'istituto di credito in ragione della stipula, in data 23/7/2010, del contratto di mutuo fondiario stipulato tra la Banca e la . Controparte_6 Controparte_7
La costituitasi tramite la mandataria chiedeva il rigetto dell'atto di CP_1 Controparte_2 opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, previo accertamento del credito, di condannare il opponente al pagamento di quanto accertato Parte_1 dovuto.
Nel corso del procedimento interveniva, quale cessionaria del credito, la tramite Controparte_3 la mandataria ribadendo le domande avanzate dalla parte opposta. Controparte_5
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato l'atto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.8637/2017 del 7 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.20424/2017; ha condannato il alla rifusione, in favore della Parte_1 parte opposta e della parte intervenuta, in solido, delle spese di lite che liquidate complessivamente in euro 30.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…va premesso che non è contestata ed è documentalmente provata la titolarità, in capo alle odierne parti (in conseguenza dei successivi passaggi societari e cessioni allegate), del rapporto in contestazione, sia dal lato attivo che da quello passivo.
Va rilevato, poi, come è documentalmente provata l'erogazione completa dell'importo oggetto del contratto di mutuo tramite l'atto di erogazione e frazionamento del 25 febbraio 2015 dove viene rilasciata quietanza della precedente erogazione, tramite otto versamenti, dell'importo di euro
2.650.000,00, nonché quietanza dell'ulteriore erogazione di euro 350.000,00.
La circostanza che non vi sia la prova della notifica della missiva con cui si comunicava la risoluzione del rapporto contrattuale è irrilevante, potendo valere come comunicazione, al riguardo, il ricorso per decreto ingiuntivo.
Trattandosi di mutuo fondiario e non di rapporto di conto corrente, si ritiene non sussistente la prova del non corretto comportamento dell'istituto di credito che sarebbe consistito nella mancata comunicazione di eventuale documentazione fondamentale relativa al contratto di mutuo in oggetto.
In ordine alle generiche contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurario anatocistici, va osservato, innanzitutto, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent.
n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti. Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite del 2020).
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora
e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono sull'intera rata scaduta.
Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. T.E.MO. –Tasso Effettivo Moratorio); infatti
l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Pertanto, non utilizzando i suddetti erronei criteri, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori non risultano essere usurari.
In particolare, si rileva, innanzitutto, come, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui ipotecari a tasso variabile il cui tasso soglia era, al momento della stipula del contratto di mutuo, pari a 3,84% (TEGM 2,56%) ed al momento dell'atto di erogazione e frazionamento (ove era confermata la misura degli interessi come originariamente pattuita) pari all'8,3375% (TEGM 3,47%).
Nel contratto in esame era previsto un tasso variabile ancorato all'Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,75% arrotondato per eccesso allo 0,05 con TAEG al 2,836% ed era previsto un tasso di mora pari al TAN (2,80%) maggiorato di un punto (quindi 3,80%).
Va osservato, altresì, riguardo ai tassi relativi agli interessi moratori, che, per quanto sopra detto circa la diversa funzione degli interessi moratori da quelli corrispettivi, al tasso moratorio pattuito, diversamente da quello relativo agli interessi corrispettivi, non vanno aggiunti gli altri oneri ai fini della valutazione dell'usurarietà dello stesso.
Peraltro, il tasso soglia riguardo agli interessi moratori, dovendo essere aumentato, per consentire la comparazione con una grandezza omogenea, con il dato statistico inerente all'ammontare medio delle pattuizioni riguardanti gli interessi moratori indicato nei d.m. di riferimento (2.1), sarebbe ancora maggiore rispetto alle soglie sopra indicate.
Sul punto, va considerato, infatti, che la recente sentenza n.19597/2020 delle Sezione Unite ha confermato che nella determinazione del tasso soglia a cui raffrontare la misura dell'interesse moratorio vada tenuto conto anche della rilevazione statistica contenuta nei DM del tasso medio di mora applicato dagli operatori professionali, anche se detta rilevazione statistica sia stata rilevata in un lasso temporale diverso dal trimestre inerente al contratto in verifica.
In particolare, detta pronuncia delle Sezioni Unite sull'argomento ha evidenziato che “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo
a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato…”.
Va esclusa, altresì, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
Si rileva, poi, che la capitalizzazione degli interessi delle rate scadute, tramite l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata è ammessa dalla Per quanto detto, ritenuta assorbita Parte_2 ogni altra questione, ritenuto provato il credito ingiunto, si ritiene di rigettare l'atto di opposizione
e di confermare il decreto ingiuntivo opposto]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo “... previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 2095/2022 emessa nel procedimento
n. R.G. 46498/2017, pronunciata tra le parti in epigrafe, pubblicata in data 9.2.2022, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nella citazione di primo grado e nella memoria istruttoria di seguito ritrascritte
- nel merito: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dal opponente alla società opposta in relazione Parte_1 al contratto di mutuo in discorso e, per l'effetto, revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 8637/2017, con vittoria di spese è compensi di lite;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice ritenesse dovuta la somma ingiunta, condannare la a tenere indenne e manlevare il Controparte_8 Parte_1 opponente anche con condanna diretta della Compagnia assicurativa nei confronti della Banca opposta.
- in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica in ordine alle vicende numerarie del contratto di mutuo fondiario edilizio Repertorio n. 73376 e Raccolta 18044 per Notaio stipulato Persona_1 il 23.7.2010, nonché del successivo atti di ammortamento, per accertare la misura dei tassi effettivamente applicati al suddetto rapporto;
per accertare se sia stata superata la soglia legale, nonché l'applicazione di interessi anatocistici, avuto riguardo a tutte le poste in dare, ivi compreso le commissioni di massimo scoperto;
- ordinare alla Banca l'esibizione degli estratti conti e delle correlative comunicazioni periodiche alla cliente di cui all'art. 119 T.U.B. per tutto il periodo di vigenza del rapporto”.
Ha resistito e per essa, quale mandataria Controparte_3 Controparte_4 già chiedendo il rigetto dell'appello, per il quale
[...] Controparte_5 ha eccepito anche la non ammissibilità ex artt. 342, 348 bis e 348 ter CPC.
E' rimasta contumace . CP_1
Con ordinanza in data 11.4.23 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC.
Le parti costituite hanno depositato le memorie conclusionali anticipate come autorizzate.
Parte appellata ha depositato le note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 27 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 9/14) – titolato “ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELLA
SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 100
C.P.C. – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA E DI CP_1 CP_3
E DI LEGITTIMAZIONE - il consorzio
[...] Controparte_9 appellante devolve alla Corte la questione del difetto di legittimazione attiva e passiva, perché rilevabile d'ufficio, precisando che il era estraneo al mutuo e che pure chi aveva agito in Parte_1 sede monitoria era estraneo al contratto. In particolare, sostiene l'appellante che il ricorso monitorio era stato proposto da e per essa da estranei al contratto di mutuo CP_1 Controparte_2 fondiario stipulato il 23.7.2010 tra la e la Controparte_10 [...] e che la incorporazione di in era avvenuta solo il Controparte_11 CP_1 CP_2
26.11.18, vale a dire dopo la proposizione della domanda monitoria risalente al 2017. Aggiunge
l'appellante che era anche assente il contratto di mandato del 18.1.17 e che vi era difetto di legittimazione attiva della intervenuta in quanto la cessione del credito in data 28.12.18 CP_3 non era sufficientemente comprovata dalla sola pubblicazione in gazzetta ufficiale, alla quale doveva necessariamente affiancarsi anche l'iscrizione nel registro delle imprese che, invece, risultava non effettuata.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 14/21) – titolato “ ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DELLA
SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 644 C.P.,
DELLA LEGGE N. 108/1996 E DELL'ART. 1815 C.C.- la parte appellante ribadisce che ai fini della verifica dell'usura occorre sommare tutti i costi sostenuti, quindi anche il cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, con il calcolo negli interessi di mora dei corrispettivi capitalizzati così come dei costi di assicurazione.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 21/24) – titolato “ NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI
DALL'APPELLANTE” - il reitera la richiesta di ammissione della CTU contabile nonché Parte_1
l'ordine ex art. 210 CPC per estratti conto e comunicazioni periodiche.
§3.4 – Con l'ultimo motivo (pag. 24) – titolato “ ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELLA
SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111 Cont C.P.C.” - l'appellante sostiene che andava automaticamente estromessa, senza alcun consenso delle parti, sicchè non avendo il Tribunale provveduto in tal senso, avrebbe poi errato nel condannare Cont l'opponente alla rifusione delle spese in favore di , ormai estranea al giudizio.
§ 4 — L'appello è ai limiti della temerarietà.
I motivi di doglianza possono essere unitamente delibati, perché strettamente connessi tra loro.
A parte la necessità di superare – con adeguate
contro
-argomentazioni – il passaggio motivazionale del Tribunale lì ove afferma che i fatti posti a fondamento della legittimazione attiva e passiva (e quindi della titolarità dei rapporti) erano incontestati tra le parti ex art. 115 CPC e la non rinvenibilità nel gravame di un simile necessario approccio alla sentenza, in ogni caso le questioni sollevate sono davvero pretestuose.
Il ricorso monitorio è stato proposto nel 2017 da un soggetto – la Controparte_12
e per essa da una mandataria (la cui procura è chiaramente nel fascicolo di parte di primo grado,
[...] compreso quello monitorio, come si evince dalle allegazioni telematiche di – certamente CP_3 esistente ancora prima della incorporazione per fusione con e non vi è alcun elemento CP_2 per poter ritenere che sia un soggetto diverso rispetto a quello che ha stipulato il contratto di mutuo, erogando alla cooperativa l'ingente importo ai fini della realizzazione di un CP_7 CP_7 piano di edilizia, circostanza anch'essa pacifica.
Era onere, allora, di parte appellante allegare e dimostrare che davvero – al di là delle denominazioni e delle trasformazioni sociali – si trattava di soggetti estranei tra loro, il che non può di certo desumersi dal riferimento a vicende societarie successive che non intaccano affatto il pregresso. Anche per la titolarità del lato passivo del contratto di mutuo, il sembra ignorare le vicende Parte_1 che hanno condotto alla cessione dei rami di azienda dalla cooperativa edilizia e poi l'ulteriore suddivisione all'interno del , tutto documentato nel fascicolo di di primo grado Parte_1 CP_3 rispetto al quale l'appellante , semplicemente, non fa alcun riferimento, utilizzando affermazioni solo ed esclusivamente apodittiche.
Quanto, poi, alla cessione del credito – e di tutte le garanzie, ivi compresi gli immobili coinvolti – oltre alla non contestazione dei fatti costitutivi in primo grado (vincolante ex art. 115 CPC), non può che ribadirsi quanto già in altre situazioni similari è stato affermato da questo ufficio. va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv.
668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Da ultimo, va ricordata anche Cass. N. 12007/24, con l'ulteriore precisazione che gli adempimenti amministrativi presso il registro delle imprese hanno rilievo esclusivamente di pubblicità, senza alcuna incisività sulla validità e l'efficacia degli atti di cessione, in assenza di disciplina in tal senso, neppure individuata dall'appellante.
Quindi tutte le questioni preliminari che sono state sollevate col gravame vanno decisamente respinte.
Per il merito, l'appellante si limita a riproporre la tesi del superamento del tasso soglia per i tassi moratori, ma partendo di nuovo dal presupposto che le due tipologie di tassi (moratori e corrispettivi) devono sommarsi, nonostante la granitica giurisprudenza di legittimità in tal senso.
Ma pure la richiesta di calcolare – nei tassi di mora – tutti i costi possibili del mutuo (è stata citata pure l'assicurazione, sempre in maniera del tutto generica ed apodittica, utilizzando cioè argomenti tipici di queste controversie seriali e senza alcun riferimento al caso concreto) è del tutto destituita di fondamento, non foss'altro perché il primo giudice ha chiaramente effettuato tutti i conteggi del caso
(del tutto ignorati dall'appellante) esprimendosi chiaramente sulla disomogeneità tra le due tipologie di tassi e , soprattutto, evidenziando che la mora appartiene alla fase patologica del rapporto, sicchè
a questa fase non possono essere riportati costi che attengono ,invece, al momento fisiologico della erogazione e della concessione delle somme finanziate.
Su questi passaggi logico-giuridici non vi è alcun argomento contrapposto da parte dell'appellante che, si ripete, non fa altro che richiamare argomenti tipici del contenzioso seriale in materia. Ovvio che di fronte a precisi conteggi e puntuali spiegazioni del Tribunale e in assenza di una qualsivoglia pista probatoria da parte dell'appellante, quest'ultimo non può ancora oggi invocare attività istruttorie – CTU e 210 CPC – che risulterebbero solo ed esclusivamente esplorative.
Infine, del tutto priva di un riscontro normativo risulta la tesi secondo la quale – visto CP_1
l'intervento del cessionario del credito – doveva essere estromessa automaticamente dal CP_3
Tribunale perché non occorreva alcun consenso delle altre parti, in aperto contrasto invece con quanto previsto dall'art. 111 CPC che non risulta subire alcuna deroga in caso di cessione di crediti bancari in blocco.
Né risulta che l'odierno appellante abbia fatto una tale richiesta al Tribunale, rimasta poi Parte_1 inevasa, sicchè l'unico interesse del appare oggi quello di ottenere una riforma della Parte_1 sentenza per la parte relativa alla statuizione sulle spese in favore di , di certo non CP_1 sostenibile con l'argomento oggi speso. D'altro canto, si tratta della parte attrice originaria, ben presente in giudizio, nei confronti della quale spettava quanto meno il ristoro delle spese sostenute fino al momento dell'intervento della cessionaria, mentre neppure questo ha allegato parte appellante sicchè resta ferma quella statuizione a suo carico.
Da ultimo, va segnalato che con le note di trattazione scritta che hanno preceduto l'udienza di discussione dell'istanza inibitoria, l'appellante ha allegato una sentenza (n. 1156/20) con la quale il
Tribunale fallimentare ha dichiarato sussistente la simulazione con riguardo alla cessione tra la cooperativa e il il CP_7 CP_7 Controparte_13 [...]
ed il e segnatamente dell'atto di cessione di due rami d'azienda Parte_3 Parte_4 stipulato in data 10.07.2015 con la e dell'atto di Controparte_14 scissione posto in essere in data 3.12.2015.
In sede di ordinanza inibitoria, questa Corte ha già evidenziato come ai sensi dell'art. 1415, 1416 e
2909 C.C. la detta pronuncia non è opponibile al creditore, anche perché non vi è alcuna prova che sia ormai definitiva e passata in giudicato, oltre che riferibile al rapporto obbligatorio atteso che in essa si fa riferimento ai beni;
pertanto le ulteriori indicazioni nelle note finali a cura dell'appellante e con riguardo alle date delle trascrizioni sono del tutto irrilevanti anche per un altro fondamentale profilo.
La sentenza è intervenuta quando il presente giudizio, in primo grado, era ancora pendente sicchè non
è dato comprendere il motivo per il quale è stata introdotta la questione tardivamente, addirittura con le note di trattazione scritta, ampliando in modo evidente il tema di indagine, mai prima neppure paventato dall'originario consorzio opponente, ben a conoscenza di quel giudizio nonostante sia rimasto contumace senza lamentare alcuna violazione del diritto di difesa in quella sede.
Pertanto, quella pronuncia non può essere utilizzata come mezzo di gravame per le ragioni esposte;
resta, quindi, una questione di rapporti interni tra le società che hanno partecipato alla operazione di scissione/cessione, senza che ciò possa avere alcun effetto nel presente contenzioso.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado ,queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo parametri medi – per la molteplicità di questioni devolute – ed il valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00 Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00
Nulla deve disporsi per l'appellata rimasta contumace.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.2095/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata costituita, delle spese del grado che si liquidano in Euro 44.201,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore