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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1251/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Pachino (SR),
Via Matteotti n. 46, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Fede, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]dell'Olivo n. 34;
- resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18/07/2025); posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso, depositato il 31 marzo 2025, il Sig. ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dalla moglie, , con la quale ha contratto matrimonio, CP_1
celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 29/06/1985 (Atto n. 54, Parte II, Serie A, Anno
1986), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Ha precisato che dall'unione coniugale è nato il figlio (a Siracusa, il 6/06/1987), Per_1
ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
In particolare, ha dedotto che sono insorti insanabili contrasti e divergenze dovuti ad incompatibilità caratteriali, sì da rendere la vita in comune intollerabile.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria invocata, stabilendo altresì che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale.
Integrato il contraddittorio, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente e constatato altresì che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere.
All'udienza sopra indicata la causa è stata assunta in decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71
c.p.c. (visto del 18/07/2025) xxx
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Invero, la natura delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la mancata comparizione in giudizio della resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della loro convivenza.
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale della resistente, la quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dal marito, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 2 di 3 dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno CP_1
29/06/1985 (Atto n. 54, Parte II, Serie A, Anno 1986); spese di lite compensate; manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SIRACUSA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1251/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Pachino (SR),
Via Matteotti n. 46, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Fede, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]dell'Olivo n. 34;
- resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18/07/2025); posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso, depositato il 31 marzo 2025, il Sig. ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dalla moglie, , con la quale ha contratto matrimonio, CP_1
celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 29/06/1985 (Atto n. 54, Parte II, Serie A, Anno
1986), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Ha precisato che dall'unione coniugale è nato il figlio (a Siracusa, il 6/06/1987), Per_1
ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
In particolare, ha dedotto che sono insorti insanabili contrasti e divergenze dovuti ad incompatibilità caratteriali, sì da rendere la vita in comune intollerabile.
Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria invocata, stabilendo altresì che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale.
Integrato il contraddittorio, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente e constatato altresì che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere.
All'udienza sopra indicata la causa è stata assunta in decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71
c.p.c. (visto del 18/07/2025) xxx
Osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Invero, la natura delle dichiarazioni rese dal ricorrente e la mancata comparizione in giudizio della resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della loro convivenza.
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale della resistente, la quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dal marito, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 2 di 3 dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno CP_1
29/06/1985 (Atto n. 54, Parte II, Serie A, Anno 1986); spese di lite compensate; manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SIRACUSA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3