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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/12/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano cod fisc. C.F._1 residente in [...](Svizzera), Schönaustrasse n. 42 con l'avv. Heidi Barbara Heilegger presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Linda Cotesta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 14.10.2006 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune
(anno 2006, atto n. 1047, parte II, serie A)
In comunione dei beni.
con i seguenti figli:
, a Basilea (Svizzera) il 29.01.2010, residente a [...]; Persona_1
codice fiscale , minore di età C.F._3
, a Milano il 30.01.2012, residente a [...]; codice fiscale Persona_2
, minore di età C.F._4
, nata a [...] il [...] residente a [...]; codice fiscale Persona_3
cittadina italiana minore di età C.F._5
tutti cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre, presso l'abitazione condotta in locazione sita Milano in via Tiepolo 11 ove verrà trasferita la residenza.
2) Il padre vedrà i figli a settimane alterne con la madre: dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Quando i bambini staranno con il padre, sarà ovviamente quest'ultimo a portarli/prelevarli da scuola e in generale ad accompagnarli e seguirli nelle varie attività
(sportive, ricreative ecc.). Il padre, inoltre, previo accordo con la madre per tempi e modalità, potrà recuperare gli eventuali giorni non goduti per malattia dei figli o eventuali suoi impegni di lavoro o di altro tipo. Nel caso in cui nei giorni di spettanza un genitore non possa gestire la prole per ragioni lavorative o comunque di carattere personale e l'altro, interpellato, a sua volta non possa gestirli, il genitore impossibilitato si impegna a trovare una soluzione idonea per la gestione della prole facendo ricorso alla baby-sitter, di cui si accollerà integralmente gli eventuali costi. La descritta gestione della prole si applicherà comunque, con le medesime modalità, anche durante i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche.
Durante le Festività natalizie i genitori divideranno alternandosi di anno in anno il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche (indicativamente dal 23 dicembre) fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche (indicativamente 7 gennaio). La Pasqua verrà trascorsa dai minori ad anni alterni con ciascun genitore. Le vacanze di Carnevale e gli altri ponti/vacanze scolastiche saranno regolati parimenti dal principio dell'alternanza. Inoltre, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli quattro settimane durante il periodo estivo, tra giugno e settembre, eventualmente anche consecutive. I genitori sceglieranno i periodi e si daranno reciproca comunicazione dei luoghi ove si recheranno in villeggiatura con i figli entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese la somma di € 5100 (ossia € 1700 per minore) somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat – del costo della vita tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio del
2024 (prima rivalutazione gennaio 2025). Il primo contributo al mantenimento è stato versato a far data dalla mensilità coincidente con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.
4) La sig.ra percepirà l'assegno unico dei figli in Italia ed il sig. in Svizzera. La sig.ra Pt_2 Pt_1
fino a quando percepirà il succitato contributo nella misura prevista attualmente pari a Euro Pt_2
57,00 a figlio, si dichiara disponibile a riconoscere l'importo di € 150,00 al mese al marito, importo che verrà detratto dalle spese extra-mantenimento poste a carico del sig. che la sig.ra Pt_1 Pt_2 eventualmente anticiperà. Nel caso in cui l'importo a titolo di assegno unico che percepirà la sig.ra fosse minore o maggiore di quello ricevuto attualmente, la stessa si dichiara disponibile a Pt_2 sottrarre l'importo mensile che riceverà a titolo di assegno unico per i figli dalle spese extra mantenimento poste a carico del sig. che eventualmente la sig.ra anticiperà. Pt_1 Pt_2
5) il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Quanto alle spese extrascolastiche si precisa che il padre le coprirà nella loro interezza fino all'ammontare della somma di Euro 2.000,00 a figlio per anno (quindi in tutto al massimo Euro
6.000,00 all'anno), l'ulteriore, eventuale importo sarà sostenuto dal padre al 80% e dalla madre al
20%.
I genitori danno atto che i figli allo stato sono stati iscritti presso la scuola Svizzera di Milano, ma si riservano alla fine di ogni ciclo scolastico, o comunque in caso di necessità, di riconsiderare la scelta valutando l'opzione che meglio risponderà all'interesse della prole considerando senza pregiudizi aprioristici la preferibilità della scuola pubblica o privata.
è stato iscritto presso il liceo scientifico Virgilio per l'anno scolastico 2024/2025. Il padre, Per_1 si dichiara sin d'ora disponibile ad accettare che il figlio cambi scuola anche in corso d' anno nel caso in cui il ragazzo avesse difficoltà e ciò sempre se esprimerà parere favorevole al Per_1 trasferimento e che si potrà optare per l'iscrizione alla scuola svizzera o tedesca, sempre in base alla volontà del ragazzo.
Attesa la frequenza della scuola pubblica italiana da parte di il padre si accollerà le spese Per_1 per corsi di lingua (inglese e tedesca) da effettuarsi sia in Italia che all'estero, restando inteso che la struttura e il periodo sarà individuato insieme dai genitori.
I genitori concordano che per le cure odontoiatriche/dentistiche dei minori sarà reperita una struttura privata scelta di comune accordo tra le parti e le spese verranno sostenute direttamente dal sig. Pt_1
e/o rimborsate da questi alla moglie a semplice richiesta, previa esibizione di fatture.
6) A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra in considerazione del ruolo profuso Pt_2 dalla stessa in costanza di matrimonio, nell'interesse del marito e della famiglia, con conseguente rinuncia alla attività lavorativa, ed indipendentemente dallo stato attuale di disoccupazione della sig.ra il marito verserà alla stessa la somma di €1400, somma che sarà versata alla sig.ra Pt_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli Pt_2
indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione gennaio 2025). Il primo contributo al mantenimento è stato versato a far data dalla mensilità coincidente con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I coniugi dichiarano che intendono applicare la normativa Svizzera relativamente al regime pensionistico e dunque il sig. riconosce ed approva che la sig.ra percepirà la pensione Pt_1 Pt_2
quale coniuge sposato ad un prestatore di lavoro in Svizzera. Come da normativa vigente della previdenza professionale Lpp, in caso di divorzio, sia il capitale accantonato della cassa pensione dal coniuge lavoratore, sia la rendita, devono essere attribuite a meta tra i coniugi, dal matrimonio fino al divorzio. Nel caso in cui le parti non dovessero giungere al divorzio, ma rimanesse il vincolo coniugale seppur permanendo la separazione, si applicherà in tal caso sempre la normativa Svizzera che regola i diritti pensionistici dei coniugi.
8) A titolo di scioglimento della comunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 c.c, alla sig.ra Pt_2
è stata bonificata dal marito presso un conto personale IBAN al momento della sottoscrizione del ricorso la somma complessiva di € 220.000,00, versamento quest'ultimo esente da imposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge 74/1987.
9) L'autovettura familiare marca Volkswagen Touran targata BS43963 resterà intestata al marito senza obiezione né richiesta di corrispettivo da parte della signora Pt_2 10) I genitori si dichiarano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità personali e per quelli dei figli minori.
11) Le parti dichiarano che salvo l'esatta esecuzione delle condizioni di cui al ricorso per separazione, le parti non avranno più nulla a che pretendere con riferimento alla divisione del patrimonio comune.
12) Le parti si riservano di chiedere la modifica delle presenti condizioni in caso di mutamento delle loro situazioni economiche come per legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 14.10.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. 7) Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/12/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano cod fisc. C.F._1 residente in [...](Svizzera), Schönaustrasse n. 42 con l'avv. Heidi Barbara Heilegger presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Linda Cotesta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 14.10.2006 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune
(anno 2006, atto n. 1047, parte II, serie A)
In comunione dei beni.
con i seguenti figli:
, a Basilea (Svizzera) il 29.01.2010, residente a [...]; Persona_1
codice fiscale , minore di età C.F._3
, a Milano il 30.01.2012, residente a [...]; codice fiscale Persona_2
, minore di età C.F._4
, nata a [...] il [...] residente a [...]; codice fiscale Persona_3
cittadina italiana minore di età C.F._5
tutti cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre, presso l'abitazione condotta in locazione sita Milano in via Tiepolo 11 ove verrà trasferita la residenza.
2) Il padre vedrà i figli a settimane alterne con la madre: dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Quando i bambini staranno con il padre, sarà ovviamente quest'ultimo a portarli/prelevarli da scuola e in generale ad accompagnarli e seguirli nelle varie attività
(sportive, ricreative ecc.). Il padre, inoltre, previo accordo con la madre per tempi e modalità, potrà recuperare gli eventuali giorni non goduti per malattia dei figli o eventuali suoi impegni di lavoro o di altro tipo. Nel caso in cui nei giorni di spettanza un genitore non possa gestire la prole per ragioni lavorative o comunque di carattere personale e l'altro, interpellato, a sua volta non possa gestirli, il genitore impossibilitato si impegna a trovare una soluzione idonea per la gestione della prole facendo ricorso alla baby-sitter, di cui si accollerà integralmente gli eventuali costi. La descritta gestione della prole si applicherà comunque, con le medesime modalità, anche durante i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche.
Durante le Festività natalizie i genitori divideranno alternandosi di anno in anno il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche (indicativamente dal 23 dicembre) fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche (indicativamente 7 gennaio). La Pasqua verrà trascorsa dai minori ad anni alterni con ciascun genitore. Le vacanze di Carnevale e gli altri ponti/vacanze scolastiche saranno regolati parimenti dal principio dell'alternanza. Inoltre, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli quattro settimane durante il periodo estivo, tra giugno e settembre, eventualmente anche consecutive. I genitori sceglieranno i periodi e si daranno reciproca comunicazione dei luoghi ove si recheranno in villeggiatura con i figli entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese la somma di € 5100 (ossia € 1700 per minore) somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat – del costo della vita tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio del
2024 (prima rivalutazione gennaio 2025). Il primo contributo al mantenimento è stato versato a far data dalla mensilità coincidente con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.
4) La sig.ra percepirà l'assegno unico dei figli in Italia ed il sig. in Svizzera. La sig.ra Pt_2 Pt_1
fino a quando percepirà il succitato contributo nella misura prevista attualmente pari a Euro Pt_2
57,00 a figlio, si dichiara disponibile a riconoscere l'importo di € 150,00 al mese al marito, importo che verrà detratto dalle spese extra-mantenimento poste a carico del sig. che la sig.ra Pt_1 Pt_2 eventualmente anticiperà. Nel caso in cui l'importo a titolo di assegno unico che percepirà la sig.ra fosse minore o maggiore di quello ricevuto attualmente, la stessa si dichiara disponibile a Pt_2 sottrarre l'importo mensile che riceverà a titolo di assegno unico per i figli dalle spese extra mantenimento poste a carico del sig. che eventualmente la sig.ra anticiperà. Pt_1 Pt_2
5) il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Quanto alle spese extrascolastiche si precisa che il padre le coprirà nella loro interezza fino all'ammontare della somma di Euro 2.000,00 a figlio per anno (quindi in tutto al massimo Euro
6.000,00 all'anno), l'ulteriore, eventuale importo sarà sostenuto dal padre al 80% e dalla madre al
20%.
I genitori danno atto che i figli allo stato sono stati iscritti presso la scuola Svizzera di Milano, ma si riservano alla fine di ogni ciclo scolastico, o comunque in caso di necessità, di riconsiderare la scelta valutando l'opzione che meglio risponderà all'interesse della prole considerando senza pregiudizi aprioristici la preferibilità della scuola pubblica o privata.
è stato iscritto presso il liceo scientifico Virgilio per l'anno scolastico 2024/2025. Il padre, Per_1 si dichiara sin d'ora disponibile ad accettare che il figlio cambi scuola anche in corso d' anno nel caso in cui il ragazzo avesse difficoltà e ciò sempre se esprimerà parere favorevole al Per_1 trasferimento e che si potrà optare per l'iscrizione alla scuola svizzera o tedesca, sempre in base alla volontà del ragazzo.
Attesa la frequenza della scuola pubblica italiana da parte di il padre si accollerà le spese Per_1 per corsi di lingua (inglese e tedesca) da effettuarsi sia in Italia che all'estero, restando inteso che la struttura e il periodo sarà individuato insieme dai genitori.
I genitori concordano che per le cure odontoiatriche/dentistiche dei minori sarà reperita una struttura privata scelta di comune accordo tra le parti e le spese verranno sostenute direttamente dal sig. Pt_1
e/o rimborsate da questi alla moglie a semplice richiesta, previa esibizione di fatture.
6) A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra in considerazione del ruolo profuso Pt_2 dalla stessa in costanza di matrimonio, nell'interesse del marito e della famiglia, con conseguente rinuncia alla attività lavorativa, ed indipendentemente dallo stato attuale di disoccupazione della sig.ra il marito verserà alla stessa la somma di €1400, somma che sarà versata alla sig.ra Pt_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli Pt_2
indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione gennaio 2025). Il primo contributo al mantenimento è stato versato a far data dalla mensilità coincidente con la sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I coniugi dichiarano che intendono applicare la normativa Svizzera relativamente al regime pensionistico e dunque il sig. riconosce ed approva che la sig.ra percepirà la pensione Pt_1 Pt_2
quale coniuge sposato ad un prestatore di lavoro in Svizzera. Come da normativa vigente della previdenza professionale Lpp, in caso di divorzio, sia il capitale accantonato della cassa pensione dal coniuge lavoratore, sia la rendita, devono essere attribuite a meta tra i coniugi, dal matrimonio fino al divorzio. Nel caso in cui le parti non dovessero giungere al divorzio, ma rimanesse il vincolo coniugale seppur permanendo la separazione, si applicherà in tal caso sempre la normativa Svizzera che regola i diritti pensionistici dei coniugi.
8) A titolo di scioglimento della comunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 c.c, alla sig.ra Pt_2
è stata bonificata dal marito presso un conto personale IBAN al momento della sottoscrizione del ricorso la somma complessiva di € 220.000,00, versamento quest'ultimo esente da imposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 legge 74/1987.
9) L'autovettura familiare marca Volkswagen Touran targata BS43963 resterà intestata al marito senza obiezione né richiesta di corrispettivo da parte della signora Pt_2 10) I genitori si dichiarano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità personali e per quelli dei figli minori.
11) Le parti dichiarano che salvo l'esatta esecuzione delle condizioni di cui al ricorso per separazione, le parti non avranno più nulla a che pretendere con riferimento alla divisione del patrimonio comune.
12) Le parti si riservano di chiedere la modifica delle presenti condizioni in caso di mutamento delle loro situazioni economiche come per legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 14.10.2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. 7) Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni