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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1076/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1076/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),con il patrocinio dell'avv. BUCCI ANTONIO , elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA SAN CARLO, 26 80133 NAPOLI presso il difensore avv. BUCCI ANTONIO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TODESCHINI ALESSANDRO e dell'avv. TODESCHINI GIORGIO ( ) VIA C.F._3
NATTA, 53 14100 elettivamente domiciliato in VIA NATTA, 53 14100 presso il CP_1 CP_1
difensore avv. TODESCHINI ALESSANDRO
Appellata partita IVA , non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto CP_2 P.IVA_2 di , numero di iscrizione e codice fiscale giusta procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale del giorno 11.01.2024, rilasciata dalla Signora nella sua qualità di Controparte_4
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi
Giulio Giulini Richard (C.F.: ) del Foro di Cuneo in forza di procura generale C.F._4
alle liti conferita con atto pubblico in data 12.12.2023 a rogito Dott. di Persona_1
Velletri, Repertorio n. 79346 - Raccolta n. 29924 (doc. n. 2), ed elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 14 studio dell'avv.to Luigi Giulio Giulini Richard in Saluzzo (CN) Corso Roma n. 23
Udienza di rimessione in decisione in data 23.04.2024; ordinanza monocratica di rimessione al
Collegio in data 14.12.2024
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“- Accertarsi e decretarsi che la sentenza gravata andrà dichiarata nulla, atteso il vizio di omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha affermato: “Del tutto inammissibili anche tutte le ulteriori difese ed eccezioni riguardanti il contratto di fideiussione, rispetto alle quali gli attori non hanno la legittimazione attiva, mentre sono manifestamente irrilevanti le eccezioni relative al riempimento abusivo di moduli (occorreva quanto meno una domanda di accertamento di falso) e quella relativa all'omissione delle dovute informazioni e della consegna del “prospetto informativo (!)”, in cui la difesa attorea sembra richiamare istituti relativi all'attività di intermediazione finanziaria, di cui qui non si discute minimamente.”.
- Accertarsi e decretarsi che la sentenza gravata andrà dichiarata nulla, atteso il vizio di omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha affermato: “Iniziando dal disconoscimento delle sottoscrizioni il Tribunale ritiene che esso sia stato del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché in assoluto contrasto con altre difese, peraltro neppure prospettate in via subordinata
( abusivo riempimento di moduli firmati in bianco e omissione, all'atto delle firma dei contratti, delle necessarie informazioni) che invece presuppongono l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto perché né nell'atto introduttivo del giudizio né in corso di causa gli attori hanno precisato quali firme e relative a quale contratto (la banca ne ha prodotti tre : finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere, anzi nella memoria n. II del 19 novembre 2021, in via istruttoria – a ulteriore dimostrazione dell'assoluta e surreale confusione della difesa attorea - è inspiegabilmente chiesta la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, che è l'unico certamente non sottoscritto dagli attori, i quali sono i debitori principali e non i fideiussori.”.
- Accertarsi e decretarsi che la sentenza gravata andrà dichiarata nulla, atteso il vizio di omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha affermato: “Iniziando dal disconoscimento delle sottoscrizioni il Tribunale ritiene che esso sia stato del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché in assoluto contrasto con altre difese, peraltro neppure prospettate in via subordinata
( abusivo riempimento di moduli firmati in bianco e omissione, all'atto delle firma dei contratti, delle necessarie informazioni) che invece presuppongono l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto perché né nell'atto introduttivo del giudizio né in corso di causa gli attori hanno pagina 2 di 14 precisato quali firme e relative a quale contratto (la banca ne ha prodotti tre : finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere, anzi nella memoria n. II del 19 novembre 2021, in via istruttoria – a ulteriore dimostrazione dell'assoluta e surreale confusione della difesa attorea - è inspiegabilmente chiesta la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, che è l'unico certamente non sottoscritto dagli attori, i quali sono i debitori principali e non i fideiussori.”.
- Annullarsi la sentenza n. 104/2023 emessa in data 04/02/2023 e pubblicata in data 07/02/2023 dal
Tribunale di Alessandria, I^ Sez. Civile, in persona della Dott.ssa Antonella Dragotto, R.G. n.
2360/2020, per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello, nonché nel preverbale depositato all'udienza del 18/04/2024, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti;
- Accertarsi la inefficacia della cessione del credito verso gli odierni appellanti e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale della società che agisce non in proprio ma CP_2
esclusivamente in nome e per conto di nel presente giudizio, con ogni Controparte_3
conseguenza nel regime delle spese;
- Dichiararsi la nullità dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e costituzione di nuovo difensore, e conseguentemente venga disposta la inammissibilità della stessa, e, la conseguente revoca, in quanto il medesimo reca vizio di procura in violazione dell'art. 125 c.p.c.;
- Condannarsi gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado;
- Chiedersi l'ammissione delle istanze istruttorie non valutate e non ammesse in primo grado ed in particolare:
- Insistere sul disconoscimento della sottoscrizione apposta ai contratti di fidejussione per finanziamento Erbavoglio che si produce e, non opponendosi alla chiesta verificazione, chiedere disporsi perizia calligrafica affinché si appuri la apocrificità delle sottoscrizioni dei Sigg.
[...]
e . Pt_1 Parte_2
- Chiedere di essere ammessi alla prova testimoniale sui capitoli di prova, così come articolati nell'atto di citazione in appello.
Questa difesa, inoltre, a supporto della sollevata eccezione di disconoscimento non si oppone alla domanda di verificazione del contratto Erbavoglio e aderisce all'istanza di deposito dell'originale del contratto di finanziamento Erbavoglio n. 66204142, il cui onere di esibizione e deposito grava su controparte.
Non si oppone alle scritture comparative ex adverso richiamate.
pagina 3 di 14 Si oppone invece alla richiesta di saggio scritto sotto dettatura, in quanto tale istanza è tardiva rispetto all'odierno grado di giudizio e andava sollevata attraverso una istanza istruttoria di CTU in ordine alla quale controparte è decaduta si dal primo grado di giudizio, laddove, lo si rileva costituendosi anche nell'odierno grado di gravame, non ha avanzato istanza di rinnovazione istruttoria in ordine alla CTU con saggio grafico”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutte le ragioni e le causali in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, accertare e dichiarare infondato e quindi rigettare l'appello di e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 105/2023 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Alessandria.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte avesse a ritenere ammissibile il proposto disconoscimento delle sottoscrizioni degli appellanti sui prodotti documenti contrattuali, ammettersi l'istanza di verificazione nei termini esposti in comparsa di costituzione e risposta in appello.
Con il favore del compenso del giudizio”.
Per la Società intervenuta, : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutte le ragioni e le causali in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, accertare e dichiarare infondato e quindi rigettare l'appello di e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 105/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Alessandria.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte avesse a ritenere ammissibile il proposto disconoscimento delle sottoscrizioni degli appellanti sui prodotti documenti contrattuali, ammettersi l'istanza di verificazione nei termini esposti dalla Cedente Controparte_1
[...]
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.5.2020 la adiva il Controparte_1
Tribunale di Alessandria chiedendo la condanna dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2 CP_5
e , in qualità di fideiussore, al pagamento della somma di € 42.449,40 a
[...] Controparte_6
titolo di rate insolute e relative al contratto di finanziamento n. 66204142, stipulato dalla Banca con i resistenti, nonché l'ulteriore somma di € 343,76, quale scoperto di conto corrente, per un totale complessivo di € 42.793,16, oltre interessi di mora.
pagina 4 di 14 Concesso il D.I., come da domanda della ricorrente, avverso il medesimo proponevano opposizione i sig.ri e i quali eccepivano: l'improcedibilità del decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
per il mancato esperimento della mediazione;
dichiaravano di voler disconoscere la firma da loro apposta sui contratti di finanziamento e di fideiussione;
contestavano alla di aver riempito Pt_3
absque pactis i moduli contrattuali da essa predisposti;
deducevano l'omessa informativa da parte dell'opposta che, all'atto della sottoscrizione dei contratti, non aveva fornito agli opponenti le necessarie informazioni volte a comprendere la portata degli impegni che si apprestavano ad assumere;
invocavano la nullità della fideiussione e l'incertezza dell'ammontare del credito vantato dalla Banca, concludendo per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale evidenziava anzitutto la Controparte_1
contraddittorietà delle difese attoree, atteso che i medesimi, dopo aver disconosciuto la loro firma, si erano qualificati come sottoscrittori dei contratti, asserendo che la banca aveva abusivamente riempito i moduli contrattuali e che, all'atto della sottoscrizione, non aveva fornito ai clienti le informazioni dovute.
Eccepiva quindi l'irritualità del disconoscimento, pur avanzando in ogni caso domanda di verificazione delle firme degli opponenti, nonché il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in relazione alle eccezioni riguardanti la fideiussione, sottoscritta solo da Quanto all'asserita Controparte_6 incertezza sull'ammontare del credito, richiamava la documentazione prodotta, chiedendo in conclusione la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, assegnava alla banca termine di quindici giorni per incardinare la procedura di mediazione, che tuttavia aveva esito negativo. La causa veniva poi istruita in via documentale e con sentenza n. 104/23 del 7.2.23 il
Tribunale di Alessandria rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava nei confronti di
[...]
e il decreto ingiuntivo opposto n. n. 528/2020 dell'8 giugno 2020 anche in Pt_1 Parte_2
punto spese e pagamento interessi di mora, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava inoltre i sigg.ri e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei
[...]
compensi, Iva e CPA come per legge;
condannava infine ex art. 96, u.c., c.p.c. i sigg.ri
[...]
e a pagare a anche la somma Pt_1 Parte_2 Controparte_1 equitativamente determinata di € 7.616,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Tribunale riteneva infatti l'opposizione del tutto infondata evidenziando come la stessa fosse costituita da una disordinata congerie di eccezioni mal proposte, in contraddizione tra loro e talora del pagina 5 di 14 tutto avulse dall'oggetto del giudizio, tanto da configurare un evidente caso di abuso del processo da sanzionare, quanto meno, ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, rilevava come esso fosse del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché risultava essere stato proposto in assoluto contrasto con altre difese che invece presupponevano l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto, perché né nell'atto introduttivo del giudizio, né in corso di causa gli attori avevano precisato quali firme e relative a quale dei tre contratti prodotti dalla Banca ( finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere.
Osservava inoltre, a riprova della contraddittoria difesa attorea, come gli opponenti nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 cpc avessero inspiegabilmente chiesto la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, l'unico certamente non sottoscritto dai medesimi, i quali erano i debitori principali e non i fideiussori.
Riteneva del tutto inammissibili anche le ulteriori difese ed eccezioni riguardanti il contratto di fideiussione, rispetto alle quali gli attori non avevano la legittimazione attiva;
sottolineava altresì
l'irrilevanza delle eccezioni relative al riempimento abusivo di moduli, occorrendo quanto meno una domanda di accertamento di falso, e quella relativa all'omissione delle dovute informazioni e della consegna del prospetto informativo, avendo la difesa attorea richiamato sul punto istituti relativi all'attività di intermediazione finanziaria.
Quanto al credito vantato dalla il giudice riteneva che esso fosse stato ampiamente provato dalla Pt_3
documentazione allegata dalla medesima al ricorso monitorio ( contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento, raccomandata di risoluzione debitamente recapitata, estratto conto e conteggi certificati, contratto di conto corrente, estratto conto certificato) in cui era stato specificato che l'importo di € 42.449,40 ( di cui € 33,451,71 a titolo di capitale residuo, € 8.331,84 a titolo di rate scadute e non pagate alla risoluzione del contratto ed € 665,85 per interessi di mora alla stessa data) era stato chiesto in base al contratto di finanziamento, mentre l'importo di € 343,76 era dovuto a titolo di saldo negativo del conto corrente.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i sigg.ri e Parte_1 [...]
i quali chiedono all'adita Corte di voler, in via preliminare, sospendere la provvisoria Pt_2
esecutività della sentenza di primo grado;
in via principale, annullare la sentenza del Tribunale di
Alessandria condannando l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria insistono sul disconoscimento della sottoscrizione apposta ai contratti di fidejussione per finanziamento e, non opponendosi alla chiesta verificazione, domandano disporsi perizia calligrafica;
ammettersi altresì prova testimoniale.
pagina 6 di 14 Gli appellanti, in via preliminare, instano per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata deducendo anzitutto che il provvedimento sia palesemente viziato per omessa motivazione, non avendo il giudice erroneamente valutato gli atti processuali ed essendosi limitato al rigetto delle eccezioni ed istanze difensive attoree senza offrire alcuna motivazione né in fatto, né in diritto. Per
l'effetto, dunque, la pendenza dell'esecutività della sentenza gravata si fonderebbe su un titolo indeterminato e nullo.
Censurano peraltro l'impugnata sentenza, lamentando, con primo motivo di gravame, omessa ed illogica motivazione, in specie in relazione alla declaratoria di inammissibilità delle difese ed eccezioni formulate dagli opponenti in ordine al contratto di fideiussione, rispetto alle quali gli attori non avrebbero la legittimazione attiva. Assumono per contro come il fideiussore abbia la possibilità di sollevare le stesse eccezioni che potrebbe sollevare il debitore principale.
Censurano altresì la declaratoria di irritualità del disconoscimento , lamentando carenza di motivazione in merito, non avendo il Tribunale pronunciato al riguardo, limitandosi in maniera contraddittoria a presupporre la paternità delle sottoscrizioni sulla base dell'eccezione successivamente avanzata di riempimento abusivo di moduli da parte della banca.
Ritengono che sia il debitore che il fideiussore abbiano il potere di disconoscere una sottoscrizione a loro imputata e parallelamente rilevare un riempimento abusivo di un contratto predisposto unilateralmente.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all'eccepita improcedibilità del procedimento monitorio per violazione del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. modifiche
Ripropongono dunque la suddetta eccezione, evidenziando come, per consolidata giurisprudenza, nei giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione sia a carico della parte opposta;
conseguendone, ove essa non si attivi, la pronuncia di improcedibilità ex art. 5 del D. lgs 28/10 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita nel gravame la chiedendo la reiezione del Controparte_1
proposto appello con conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere ammissibile il proposto disconoscimento delle sottoscrizioni degli appellanti sui documenti contrattuali, chiede ammettersi l'istanza di verificazione nei termini esposti.
L'appellata contesta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza avanzata da controparte, ravvisando insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
pagina 7 di 14 Nel merito, osserva come dai documenti allegati al ricorso monitorio, ed in particolare dal contratto di finanziamento del 20/01/2017, emerga come gli appellanti siano stati parti contraenti del menzionato contratto di finanziamento, rivestendo la qualità di fideiussore soltanto il signor , il Controparte_6
quale non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne deduce dunque la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado laddove ha evidenziato la carenza di legittimazione attiva in capo agli opponenti rispetto alle eccezioni proponibili dal fideiussore.
Ritiene altresì infondata la doglianza degli appellanti relativa alla ritenuta irritualità del disconoscimento delle firme sul contratto di finanziamento, evidenziando come l'art. 214 c.p.c. chiaramente preveda che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, qualora intenda disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre gli opponenti, contraddittoriamente, dopo aver disconosciuto le loro firme, avrebbero dichiarato che all'atto della sottoscrizione, non avevano ricevuto ogni necessaria informazione relativa alle obbligazioni che andavano ad assumere e che avevano altresì firmato un contratto riempito in maniera non autorizzata.
In ogni caso, parte appellata evidenzia come l'inammissibilità del disconoscimento derivi anche dal fatto che gli opponenti, avevano provveduto al pagamento delle rate del finanziamento dal 26/02/2017 al 26/07/2018 , con conseguente riconoscimento implicito del finanziamento stesso, secondo il principio per cui l'esecuzione del contratto, seppur parziale, è inconciliabile con il suo disconoscimento.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere ammissibile il proposto disconoscimento, la appellata insiste comunque nella domanda di verificazione del contratto di finanziamento Pt_3
disconosciuto da controparte.
Rileva peraltro come il procedimento di mediazione sia stato promosso tra le parti in sede di opposizione proprio dalla una volta dichiarato provvisoriamente Controparte_1 esecutivo il decreto opposto, avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria, con incontro tenutosi in data 17/05/2021; precisa inoltre come il medesimo si sia concluso con verbale negativo a causa della mancata adesione dei soggetti convocati alla prosecuzione della procedura di mediazione ad esito dell'incontro preliminare, con conseguente impossibilità di raggiungere l'accordo.
L'appellata contesta infine le istanze istruttorie reiterate da controparte in appello, evidenziando l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti e la radicale inammissibilità della prova stessa, poiché non riproposta dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 14 Con atto di intervento del 23.3.24 si è costituita nel giudizio la società Controparte_3
rappresentata nel giudizio da allegando di aver concluso con la
[...] CP_2 Controparte_1
contratto di cessione in virtù del quale avrebbe acquistato “pro-soluto” il credito in contestazione;
[...] dichiara peraltro di aver conferito a con atto dell'11 gennaio 2024, con firma CP_2 autenticata da Notaio, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti acquisiti.
Ciò premesso, insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate dalla
Cedente a cui integralmente si riporta, senza chiederne l'estromissione, essendo la Cessionaria succeduta, a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici attivi già di titolarità della Controparte_1
e non anche in relazione alle poste passive eventualmente derivanti da pretese restitutorie e/o
[...]
risarcitorie, in ordine alle quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Alla luce delle risultanze in atti l'opposizione in esame si appalesa all'evidenza infondata.
La Corte, ritenuta inammissibile l'istanza formulata dall'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponeva per la rimessione in decisione ed il
Consigliere Istruttore riservava quindi di riferire al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che l'intervento spiegato nel giudizio da Controparte_3
come rappresentata da “quale cessionaria del credito della
[...] CP_2 Controparte_1
, “ succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi, già di titolarità della
[...] [...]
e non anche in relazione alle poste passive eventualmente derivanti da Controparte_1
pretese restitutorie e/o risarcitorie” e volto a sostenere ragioni e difese esposte dall'appellata ed a richiedere il mero rigetto dell'avversa impugnazione con piana conferma della sentenza gravata, non può che intendersi quale intervento meramente adesivo, anche perché formulato apertamente “senza estromissione della Cedente”.
Tale intervento non postula, dunque, né consente valutazione e pronuncia alcuna sulla titolarità attuale del credito in contestazione. La sentenza che si viene a rendere è del resto destinata a spiegare effetti ex art. 2909 c.c. nei confronti delle parti e dei loro aventi causa.
Nel merito, l'appello in esame deve ritenersi all'evidenza infondato.
Risulta infatti, dalla mera lettura dell'atto di opposizione, che gli odierni appellanti hanno formulato in quella sede difese assai confuse e palesemente contraddittorie fra loro, deducendo in specie:
“Ancora in via preliminare si eccepisce, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dei sigg. e Si Pt_1 Parte_4
pagina 9 di 14 eccepisce, infatti, la nullità della fideiussione fonte dell'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi che di seguito si riportano.
Sul punto si precisa che il richiamato atto di fideiussione risulta essere stato redatto secondo lo schema dei contratti per adesione - moduli o formulari, predisposto e redatto unilateralmente dall'istituto bancario.
Da qui, si evince la violazione degli obblighi di legge, nonché la violazione del T.U.F., laddove, lo si eccepisce senza inversione dell'onere della prova, la banca non ha in sede di istruttoria sommaria fornito la prova di avere acquisito il consenso dei fideiussori odierni opponenti, attraverso le modalità previste dal T.U.F..
Infatti, lo si eccepisce senza inversione dell'onus probandi, non vi è, in atti, la prova che il consenso dei finanziati sia stato prestato attraverso l'ottemperanza dell'obbligo di informazione di cui era gravata la banca;
prova, il cui onere è e resta in capo alla opposta Controparte_1
Gli odierni opponenti, all'atto della sottoscrizione, non hanno ricevuto la necessaria informazione per comprendere l'entità e la portata delle obbligazioni che si apprestavano ad assumere.
In particolare, si rileva che, gli odierni opponenti, non hanno mai ricevuto, in alcuna fase, né in quella delle trattative, né in sede di sottoscrizione del finanziamento, alcun prospetto informativo da cui si potessero evincere e valutare le condizioni del finanziamento che si apprestavano a sottoscrivere.
INOLTRE, SI ECCEPISCE IL RIEMPIMENTO DEL CONTRATTO Infatti i CP_7
sottoscrittori assumono che il riempimento del contratto sia avvenuto absque pactis (c.d. sine pactis), ovvero in maniera non autorizzata”.
Risulta, dunque, che essi hanno inteso dapprima disconoscere le loro sottoscrizioni apposte sull'atto di finanziamento dedotto dalla Cassa di Risparmio ricorrente in sede monitoria, ma hanno nel contempo lamentato di non avere ricevuto informative adeguate sul contenuto del medesimo contratto di finanziamento “in sede di sottoscrizione”, così ammettendo di averlo sottoscritto.
Orbene, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” ( Cass. Civ. . Sez. 5 - , Ordinanza n.
17313 del 17/06/2021; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1537 del 22 gennaio 2018; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012 ).
pagina 10 di 14 Peraltro “in caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 635 del
08/01/2024 )
Per contro “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023 ).
Il Tribunale ha puntualmente rilevato in merito che “l'opposizione è del tutto infondata, trattandosi nella sostanza di una disordinata congerie di eccezioni mal proposte, in contraddizione tra loro e talora del tutto avulse dall'oggetto del giudizio, tanto da configurare un evidente caso di abuso del processo senz'altro da sanzionare quanto meno ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.
Iniziando dal disconoscimento delle sottoscrizioni il Tribunale ritiene che esso sia stato del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché in assoluto contrasto con altre difese, peraltro neppure prospettate in via subordinata ( abusivo riempimento di moduli firmati in bianco e omissione, all'atto delle firma dei contratti, delle necessarie informazioni) che invece presuppongono
l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto perché né nell'atto introduttivo del giudizio né in corso di causa gli attori hanno precisato quali firme e relative a quale contratto ( la banca ne ha prodotti tre : finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere, anzi nella memoria n. II del 19 novembre 2021, in via istruttoria – a ulteriore dimostrazione dell'assoluta e surreale confusione della difesa attorea - è inspiegabilmente chiesta la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, che è l'unico certamente non sottoscritto dagli attori, i quali sono i debitori principali e non i fideiussori”.
Risulta infatti che nella predetta memoria, richiamata dal Tribunale in sede di motivazione, parte opponente ha confusamente aggiunto “insiste sul disconoscimento della sottoscrizione apposta ai contratti di fidejussione per finanziamento Erbavoglio che si produce e, non opponendosi alla chiesta verificazione, chiede disporsi perizia calligrafica affinché si appuri la apocrificità delle sottoscrizioni pagina 11 di 14 dei Sigg. e ”, ribadendo, tuttavia, di non aver ricevuto adeguate Parte_1 Parte_2 informazioni all'atto della sottoscrizione del finanziamento.
Le predette difese, confuse e contraddittorie, vengono riproposte in sede di gravame e la Corte non può che rilevare la piena adeguatezza e condivisibilità della motivazione resa dal Tribunale in merito.
Palesemente infondata – e finanche incomprensibile – si appalesa del resto anche il secondo motivo di gravame con cui parte appellante, in aperto contrasto con le risultanze documentali in atti, censura la sentenza di primo grado per omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all'eccepita improcedibilità del procedimento monitorio per violazione del D.Lgs. n. 28/2010 e succ. modifiche.
Il Tribunale, con ordinanza in data 8.04.2021 resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche per discussione in merito all'istanza di parte ricorrente di autorizzazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, quindi concessa, aveva altresì disposto “visto l'art. 5 della legge. n. 28/2010 assegna alla banca termine di giorni quindici per incardinare la procedura di mediazione”.
La Banca ricorrente ha quindi depositato in data 4.06.2021 documento rubricato “attestato di conclusione”, consistente in certificazione rilasciata dall'Organismo di mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Alessandria che attesta l'avvenuta instaurazione della procedura di mediazione e la sua chiusura per mancata adesione di entrambe le parti.
E, dunque, con ogni evidenza, non sussistevano già in primo grado i presupposti di improcedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.
Ed infatti “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del
2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024 ).
A fronte della radicale e palese infondatezza dei motivi di gravame proposti dalla parte appellante, che ripropongono pedissequamente le difese già contraddittorie esposte dalla parte opponente in primo grado, senza adeguata critica o confutazione della chiara ed esauriente motivazione resa dal Giudice a quo a sostegno della pronuncia resa, la Corte ravvisa peraltro certamente sussistenti in specie i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96, commi III e IV c.p.c.
Ed infatti “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la
pagina 12 di 14 mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore)” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 ).
Più chiaramente “in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” ( Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del
28/10/2022 ).
Peraltro “in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 ).
Pertanto “il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020 ).
Considerato l'onere sostenuto da parte appellata, di apprestare e sostenete la propria difesa nel gravame a fronte di doglianze meramente ripetitive acriticamente riproposte in sede di impugnazione, pare in specie equo determinare la somma da liquidarsi in favore della in misura Controparte_1
corrispondente a quella delle spese processuali pure dovute in suo favore, che seguono la piena soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi pagina 13 di 14 dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non trova applicazione in specie il dettato di cui all' art. 96, comma IV, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, applicabile ex art. 35, comma I , ai soli procedimenti introdotti, in primo grado, dall'1.03.2023.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza gravata, n. 104/23 depositata dal
Tribunale di Alessandria in data 7.2.23;
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della appellata, in persona Pt_3
del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Condanna parte appellante ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento in favore della appellata Pt_3
della somma di € 6.946,00;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1076/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
),con il patrocinio dell'avv. BUCCI ANTONIO , elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA SAN CARLO, 26 80133 NAPOLI presso il difensore avv. BUCCI ANTONIO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TODESCHINI ALESSANDRO e dell'avv. TODESCHINI GIORGIO ( ) VIA C.F._3
NATTA, 53 14100 elettivamente domiciliato in VIA NATTA, 53 14100 presso il CP_1 CP_1
difensore avv. TODESCHINI ALESSANDRO
Appellata partita IVA , non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto CP_2 P.IVA_2 di , numero di iscrizione e codice fiscale giusta procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale del giorno 11.01.2024, rilasciata dalla Signora nella sua qualità di Controparte_4
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi
Giulio Giulini Richard (C.F.: ) del Foro di Cuneo in forza di procura generale C.F._4
alle liti conferita con atto pubblico in data 12.12.2023 a rogito Dott. di Persona_1
Velletri, Repertorio n. 79346 - Raccolta n. 29924 (doc. n. 2), ed elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 14 studio dell'avv.to Luigi Giulio Giulini Richard in Saluzzo (CN) Corso Roma n. 23
Udienza di rimessione in decisione in data 23.04.2024; ordinanza monocratica di rimessione al
Collegio in data 14.12.2024
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“- Accertarsi e decretarsi che la sentenza gravata andrà dichiarata nulla, atteso il vizio di omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha affermato: “Del tutto inammissibili anche tutte le ulteriori difese ed eccezioni riguardanti il contratto di fideiussione, rispetto alle quali gli attori non hanno la legittimazione attiva, mentre sono manifestamente irrilevanti le eccezioni relative al riempimento abusivo di moduli (occorreva quanto meno una domanda di accertamento di falso) e quella relativa all'omissione delle dovute informazioni e della consegna del “prospetto informativo (!)”, in cui la difesa attorea sembra richiamare istituti relativi all'attività di intermediazione finanziaria, di cui qui non si discute minimamente.”.
- Accertarsi e decretarsi che la sentenza gravata andrà dichiarata nulla, atteso il vizio di omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha affermato: “Iniziando dal disconoscimento delle sottoscrizioni il Tribunale ritiene che esso sia stato del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché in assoluto contrasto con altre difese, peraltro neppure prospettate in via subordinata
( abusivo riempimento di moduli firmati in bianco e omissione, all'atto delle firma dei contratti, delle necessarie informazioni) che invece presuppongono l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto perché né nell'atto introduttivo del giudizio né in corso di causa gli attori hanno precisato quali firme e relative a quale contratto (la banca ne ha prodotti tre : finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere, anzi nella memoria n. II del 19 novembre 2021, in via istruttoria – a ulteriore dimostrazione dell'assoluta e surreale confusione della difesa attorea - è inspiegabilmente chiesta la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, che è l'unico certamente non sottoscritto dagli attori, i quali sono i debitori principali e non i fideiussori.”.
- Accertarsi e decretarsi che la sentenza gravata andrà dichiarata nulla, atteso il vizio di omessa ed illogica motivazione, nella parte in cui ha affermato: “Iniziando dal disconoscimento delle sottoscrizioni il Tribunale ritiene che esso sia stato del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché in assoluto contrasto con altre difese, peraltro neppure prospettate in via subordinata
( abusivo riempimento di moduli firmati in bianco e omissione, all'atto delle firma dei contratti, delle necessarie informazioni) che invece presuppongono l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto perché né nell'atto introduttivo del giudizio né in corso di causa gli attori hanno pagina 2 di 14 precisato quali firme e relative a quale contratto (la banca ne ha prodotti tre : finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere, anzi nella memoria n. II del 19 novembre 2021, in via istruttoria – a ulteriore dimostrazione dell'assoluta e surreale confusione della difesa attorea - è inspiegabilmente chiesta la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, che è l'unico certamente non sottoscritto dagli attori, i quali sono i debitori principali e non i fideiussori.”.
- Annullarsi la sentenza n. 104/2023 emessa in data 04/02/2023 e pubblicata in data 07/02/2023 dal
Tribunale di Alessandria, I^ Sez. Civile, in persona della Dott.ssa Antonella Dragotto, R.G. n.
2360/2020, per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in appello, nonché nel preverbale depositato all'udienza del 18/04/2024, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti;
- Accertarsi la inefficacia della cessione del credito verso gli odierni appellanti e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale della società che agisce non in proprio ma CP_2
esclusivamente in nome e per conto di nel presente giudizio, con ogni Controparte_3
conseguenza nel regime delle spese;
- Dichiararsi la nullità dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e costituzione di nuovo difensore, e conseguentemente venga disposta la inammissibilità della stessa, e, la conseguente revoca, in quanto il medesimo reca vizio di procura in violazione dell'art. 125 c.p.c.;
- Condannarsi gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado;
- Chiedersi l'ammissione delle istanze istruttorie non valutate e non ammesse in primo grado ed in particolare:
- Insistere sul disconoscimento della sottoscrizione apposta ai contratti di fidejussione per finanziamento Erbavoglio che si produce e, non opponendosi alla chiesta verificazione, chiedere disporsi perizia calligrafica affinché si appuri la apocrificità delle sottoscrizioni dei Sigg.
[...]
e . Pt_1 Parte_2
- Chiedere di essere ammessi alla prova testimoniale sui capitoli di prova, così come articolati nell'atto di citazione in appello.
Questa difesa, inoltre, a supporto della sollevata eccezione di disconoscimento non si oppone alla domanda di verificazione del contratto Erbavoglio e aderisce all'istanza di deposito dell'originale del contratto di finanziamento Erbavoglio n. 66204142, il cui onere di esibizione e deposito grava su controparte.
Non si oppone alle scritture comparative ex adverso richiamate.
pagina 3 di 14 Si oppone invece alla richiesta di saggio scritto sotto dettatura, in quanto tale istanza è tardiva rispetto all'odierno grado di giudizio e andava sollevata attraverso una istanza istruttoria di CTU in ordine alla quale controparte è decaduta si dal primo grado di giudizio, laddove, lo si rileva costituendosi anche nell'odierno grado di gravame, non ha avanzato istanza di rinnovazione istruttoria in ordine alla CTU con saggio grafico”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutte le ragioni e le causali in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, accertare e dichiarare infondato e quindi rigettare l'appello di e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 105/2023 del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Alessandria.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte avesse a ritenere ammissibile il proposto disconoscimento delle sottoscrizioni degli appellanti sui prodotti documenti contrattuali, ammettersi l'istanza di verificazione nei termini esposti in comparsa di costituzione e risposta in appello.
Con il favore del compenso del giudizio”.
Per la Società intervenuta, : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutte le ragioni e le causali in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, accertare e dichiarare infondato e quindi rigettare l'appello di e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 105/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Alessandria.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte avesse a ritenere ammissibile il proposto disconoscimento delle sottoscrizioni degli appellanti sui prodotti documenti contrattuali, ammettersi l'istanza di verificazione nei termini esposti dalla Cedente Controparte_1
[...]
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.5.2020 la adiva il Controparte_1
Tribunale di Alessandria chiedendo la condanna dei sig.ri , , Parte_1 Parte_2 CP_5
e , in qualità di fideiussore, al pagamento della somma di € 42.449,40 a
[...] Controparte_6
titolo di rate insolute e relative al contratto di finanziamento n. 66204142, stipulato dalla Banca con i resistenti, nonché l'ulteriore somma di € 343,76, quale scoperto di conto corrente, per un totale complessivo di € 42.793,16, oltre interessi di mora.
pagina 4 di 14 Concesso il D.I., come da domanda della ricorrente, avverso il medesimo proponevano opposizione i sig.ri e i quali eccepivano: l'improcedibilità del decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
per il mancato esperimento della mediazione;
dichiaravano di voler disconoscere la firma da loro apposta sui contratti di finanziamento e di fideiussione;
contestavano alla di aver riempito Pt_3
absque pactis i moduli contrattuali da essa predisposti;
deducevano l'omessa informativa da parte dell'opposta che, all'atto della sottoscrizione dei contratti, non aveva fornito agli opponenti le necessarie informazioni volte a comprendere la portata degli impegni che si apprestavano ad assumere;
invocavano la nullità della fideiussione e l'incertezza dell'ammontare del credito vantato dalla Banca, concludendo per la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale evidenziava anzitutto la Controparte_1
contraddittorietà delle difese attoree, atteso che i medesimi, dopo aver disconosciuto la loro firma, si erano qualificati come sottoscrittori dei contratti, asserendo che la banca aveva abusivamente riempito i moduli contrattuali e che, all'atto della sottoscrizione, non aveva fornito ai clienti le informazioni dovute.
Eccepiva quindi l'irritualità del disconoscimento, pur avanzando in ogni caso domanda di verificazione delle firme degli opponenti, nonché il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in relazione alle eccezioni riguardanti la fideiussione, sottoscritta solo da Quanto all'asserita Controparte_6 incertezza sull'ammontare del credito, richiamava la documentazione prodotta, chiedendo in conclusione la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, assegnava alla banca termine di quindici giorni per incardinare la procedura di mediazione, che tuttavia aveva esito negativo. La causa veniva poi istruita in via documentale e con sentenza n. 104/23 del 7.2.23 il
Tribunale di Alessandria rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava nei confronti di
[...]
e il decreto ingiuntivo opposto n. n. 528/2020 dell'8 giugno 2020 anche in Pt_1 Parte_2
punto spese e pagamento interessi di mora, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava inoltre i sigg.ri e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei
[...]
compensi, Iva e CPA come per legge;
condannava infine ex art. 96, u.c., c.p.c. i sigg.ri
[...]
e a pagare a anche la somma Pt_1 Parte_2 Controparte_1 equitativamente determinata di € 7.616,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Tribunale riteneva infatti l'opposizione del tutto infondata evidenziando come la stessa fosse costituita da una disordinata congerie di eccezioni mal proposte, in contraddizione tra loro e talora del pagina 5 di 14 tutto avulse dall'oggetto del giudizio, tanto da configurare un evidente caso di abuso del processo da sanzionare, quanto meno, ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, rilevava come esso fosse del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché risultava essere stato proposto in assoluto contrasto con altre difese che invece presupponevano l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto, perché né nell'atto introduttivo del giudizio, né in corso di causa gli attori avevano precisato quali firme e relative a quale dei tre contratti prodotti dalla Banca ( finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere.
Osservava inoltre, a riprova della contraddittoria difesa attorea, come gli opponenti nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 cpc avessero inspiegabilmente chiesto la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, l'unico certamente non sottoscritto dai medesimi, i quali erano i debitori principali e non i fideiussori.
Riteneva del tutto inammissibili anche le ulteriori difese ed eccezioni riguardanti il contratto di fideiussione, rispetto alle quali gli attori non avevano la legittimazione attiva;
sottolineava altresì
l'irrilevanza delle eccezioni relative al riempimento abusivo di moduli, occorrendo quanto meno una domanda di accertamento di falso, e quella relativa all'omissione delle dovute informazioni e della consegna del prospetto informativo, avendo la difesa attorea richiamato sul punto istituti relativi all'attività di intermediazione finanziaria.
Quanto al credito vantato dalla il giudice riteneva che esso fosse stato ampiamente provato dalla Pt_3
documentazione allegata dalla medesima al ricorso monitorio ( contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento, raccomandata di risoluzione debitamente recapitata, estratto conto e conteggi certificati, contratto di conto corrente, estratto conto certificato) in cui era stato specificato che l'importo di € 42.449,40 ( di cui € 33,451,71 a titolo di capitale residuo, € 8.331,84 a titolo di rate scadute e non pagate alla risoluzione del contratto ed € 665,85 per interessi di mora alla stessa data) era stato chiesto in base al contratto di finanziamento, mentre l'importo di € 343,76 era dovuto a titolo di saldo negativo del conto corrente.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i sigg.ri e Parte_1 [...]
i quali chiedono all'adita Corte di voler, in via preliminare, sospendere la provvisoria Pt_2
esecutività della sentenza di primo grado;
in via principale, annullare la sentenza del Tribunale di
Alessandria condannando l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria insistono sul disconoscimento della sottoscrizione apposta ai contratti di fidejussione per finanziamento e, non opponendosi alla chiesta verificazione, domandano disporsi perizia calligrafica;
ammettersi altresì prova testimoniale.
pagina 6 di 14 Gli appellanti, in via preliminare, instano per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata deducendo anzitutto che il provvedimento sia palesemente viziato per omessa motivazione, non avendo il giudice erroneamente valutato gli atti processuali ed essendosi limitato al rigetto delle eccezioni ed istanze difensive attoree senza offrire alcuna motivazione né in fatto, né in diritto. Per
l'effetto, dunque, la pendenza dell'esecutività della sentenza gravata si fonderebbe su un titolo indeterminato e nullo.
Censurano peraltro l'impugnata sentenza, lamentando, con primo motivo di gravame, omessa ed illogica motivazione, in specie in relazione alla declaratoria di inammissibilità delle difese ed eccezioni formulate dagli opponenti in ordine al contratto di fideiussione, rispetto alle quali gli attori non avrebbero la legittimazione attiva. Assumono per contro come il fideiussore abbia la possibilità di sollevare le stesse eccezioni che potrebbe sollevare il debitore principale.
Censurano altresì la declaratoria di irritualità del disconoscimento , lamentando carenza di motivazione in merito, non avendo il Tribunale pronunciato al riguardo, limitandosi in maniera contraddittoria a presupporre la paternità delle sottoscrizioni sulla base dell'eccezione successivamente avanzata di riempimento abusivo di moduli da parte della banca.
Ritengono che sia il debitore che il fideiussore abbiano il potere di disconoscere una sottoscrizione a loro imputata e parallelamente rilevare un riempimento abusivo di un contratto predisposto unilateralmente.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all'eccepita improcedibilità del procedimento monitorio per violazione del D. Lgs. n. 28/2010 e succ. modifiche
Ripropongono dunque la suddetta eccezione, evidenziando come, per consolidata giurisprudenza, nei giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione sia a carico della parte opposta;
conseguendone, ove essa non si attivi, la pronuncia di improcedibilità ex art. 5 del D. lgs 28/10 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita nel gravame la chiedendo la reiezione del Controparte_1
proposto appello con conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere ammissibile il proposto disconoscimento delle sottoscrizioni degli appellanti sui documenti contrattuali, chiede ammettersi l'istanza di verificazione nei termini esposti.
L'appellata contesta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza avanzata da controparte, ravvisando insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
pagina 7 di 14 Nel merito, osserva come dai documenti allegati al ricorso monitorio, ed in particolare dal contratto di finanziamento del 20/01/2017, emerga come gli appellanti siano stati parti contraenti del menzionato contratto di finanziamento, rivestendo la qualità di fideiussore soltanto il signor , il Controparte_6
quale non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne deduce dunque la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado laddove ha evidenziato la carenza di legittimazione attiva in capo agli opponenti rispetto alle eccezioni proponibili dal fideiussore.
Ritiene altresì infondata la doglianza degli appellanti relativa alla ritenuta irritualità del disconoscimento delle firme sul contratto di finanziamento, evidenziando come l'art. 214 c.p.c. chiaramente preveda che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, qualora intenda disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre gli opponenti, contraddittoriamente, dopo aver disconosciuto le loro firme, avrebbero dichiarato che all'atto della sottoscrizione, non avevano ricevuto ogni necessaria informazione relativa alle obbligazioni che andavano ad assumere e che avevano altresì firmato un contratto riempito in maniera non autorizzata.
In ogni caso, parte appellata evidenzia come l'inammissibilità del disconoscimento derivi anche dal fatto che gli opponenti, avevano provveduto al pagamento delle rate del finanziamento dal 26/02/2017 al 26/07/2018 , con conseguente riconoscimento implicito del finanziamento stesso, secondo il principio per cui l'esecuzione del contratto, seppur parziale, è inconciliabile con il suo disconoscimento.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere ammissibile il proposto disconoscimento, la appellata insiste comunque nella domanda di verificazione del contratto di finanziamento Pt_3
disconosciuto da controparte.
Rileva peraltro come il procedimento di mediazione sia stato promosso tra le parti in sede di opposizione proprio dalla una volta dichiarato provvisoriamente Controparte_1 esecutivo il decreto opposto, avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria, con incontro tenutosi in data 17/05/2021; precisa inoltre come il medesimo si sia concluso con verbale negativo a causa della mancata adesione dei soggetti convocati alla prosecuzione della procedura di mediazione ad esito dell'incontro preliminare, con conseguente impossibilità di raggiungere l'accordo.
L'appellata contesta infine le istanze istruttorie reiterate da controparte in appello, evidenziando l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti e la radicale inammissibilità della prova stessa, poiché non riproposta dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 14 Con atto di intervento del 23.3.24 si è costituita nel giudizio la società Controparte_3
rappresentata nel giudizio da allegando di aver concluso con la
[...] CP_2 Controparte_1
contratto di cessione in virtù del quale avrebbe acquistato “pro-soluto” il credito in contestazione;
[...] dichiara peraltro di aver conferito a con atto dell'11 gennaio 2024, con firma CP_2 autenticata da Notaio, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti acquisiti.
Ciò premesso, insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate dalla
Cedente a cui integralmente si riporta, senza chiederne l'estromissione, essendo la Cessionaria succeduta, a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici attivi già di titolarità della Controparte_1
e non anche in relazione alle poste passive eventualmente derivanti da pretese restitutorie e/o
[...]
risarcitorie, in ordine alle quali eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Alla luce delle risultanze in atti l'opposizione in esame si appalesa all'evidenza infondata.
La Corte, ritenuta inammissibile l'istanza formulata dall'appellante per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponeva per la rimessione in decisione ed il
Consigliere Istruttore riservava quindi di riferire al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che l'intervento spiegato nel giudizio da Controparte_3
come rappresentata da “quale cessionaria del credito della
[...] CP_2 Controparte_1
, “ succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi, già di titolarità della
[...] [...]
e non anche in relazione alle poste passive eventualmente derivanti da Controparte_1
pretese restitutorie e/o risarcitorie” e volto a sostenere ragioni e difese esposte dall'appellata ed a richiedere il mero rigetto dell'avversa impugnazione con piana conferma della sentenza gravata, non può che intendersi quale intervento meramente adesivo, anche perché formulato apertamente “senza estromissione della Cedente”.
Tale intervento non postula, dunque, né consente valutazione e pronuncia alcuna sulla titolarità attuale del credito in contestazione. La sentenza che si viene a rendere è del resto destinata a spiegare effetti ex art. 2909 c.c. nei confronti delle parti e dei loro aventi causa.
Nel merito, l'appello in esame deve ritenersi all'evidenza infondato.
Risulta infatti, dalla mera lettura dell'atto di opposizione, che gli odierni appellanti hanno formulato in quella sede difese assai confuse e palesemente contraddittorie fra loro, deducendo in specie:
“Ancora in via preliminare si eccepisce, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dei sigg. e Si Pt_1 Parte_4
pagina 9 di 14 eccepisce, infatti, la nullità della fideiussione fonte dell'impugnato decreto ingiuntivo per i motivi che di seguito si riportano.
Sul punto si precisa che il richiamato atto di fideiussione risulta essere stato redatto secondo lo schema dei contratti per adesione - moduli o formulari, predisposto e redatto unilateralmente dall'istituto bancario.
Da qui, si evince la violazione degli obblighi di legge, nonché la violazione del T.U.F., laddove, lo si eccepisce senza inversione dell'onere della prova, la banca non ha in sede di istruttoria sommaria fornito la prova di avere acquisito il consenso dei fideiussori odierni opponenti, attraverso le modalità previste dal T.U.F..
Infatti, lo si eccepisce senza inversione dell'onus probandi, non vi è, in atti, la prova che il consenso dei finanziati sia stato prestato attraverso l'ottemperanza dell'obbligo di informazione di cui era gravata la banca;
prova, il cui onere è e resta in capo alla opposta Controparte_1
Gli odierni opponenti, all'atto della sottoscrizione, non hanno ricevuto la necessaria informazione per comprendere l'entità e la portata delle obbligazioni che si apprestavano ad assumere.
In particolare, si rileva che, gli odierni opponenti, non hanno mai ricevuto, in alcuna fase, né in quella delle trattative, né in sede di sottoscrizione del finanziamento, alcun prospetto informativo da cui si potessero evincere e valutare le condizioni del finanziamento che si apprestavano a sottoscrivere.
INOLTRE, SI ECCEPISCE IL RIEMPIMENTO DEL CONTRATTO Infatti i CP_7
sottoscrittori assumono che il riempimento del contratto sia avvenuto absque pactis (c.d. sine pactis), ovvero in maniera non autorizzata”.
Risulta, dunque, che essi hanno inteso dapprima disconoscere le loro sottoscrizioni apposte sull'atto di finanziamento dedotto dalla Cassa di Risparmio ricorrente in sede monitoria, ma hanno nel contempo lamentato di non avere ricevuto informative adeguate sul contenuto del medesimo contratto di finanziamento “in sede di sottoscrizione”, così ammettendo di averlo sottoscritto.
Orbene, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” ( Cass. Civ. . Sez. 5 - , Ordinanza n.
17313 del 17/06/2021; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1537 del 22 gennaio 2018; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012 ).
pagina 10 di 14 Peraltro “in caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 635 del
08/01/2024 )
Per contro “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023 ).
Il Tribunale ha puntualmente rilevato in merito che “l'opposizione è del tutto infondata, trattandosi nella sostanza di una disordinata congerie di eccezioni mal proposte, in contraddizione tra loro e talora del tutto avulse dall'oggetto del giudizio, tanto da configurare un evidente caso di abuso del processo senz'altro da sanzionare quanto meno ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.
Iniziando dal disconoscimento delle sottoscrizioni il Tribunale ritiene che esso sia stato del tutto irrituale e quindi non produttivo di effetti, sia perché in assoluto contrasto con altre difese, peraltro neppure prospettate in via subordinata ( abusivo riempimento di moduli firmati in bianco e omissione, all'atto delle firma dei contratti, delle necessarie informazioni) che invece presuppongono
l'ammissione della paternità delle sottoscrizioni stesse, sia e soprattutto perché né nell'atto introduttivo del giudizio né in corso di causa gli attori hanno precisato quali firme e relative a quale contratto ( la banca ne ha prodotti tre : finanziamento, conto corrente e fideiussione) intendessero disconoscere, anzi nella memoria n. II del 19 novembre 2021, in via istruttoria – a ulteriore dimostrazione dell'assoluta e surreale confusione della difesa attorea - è inspiegabilmente chiesta la perizia grafica sulla firma apposta al contratto di fideiussione, che è l'unico certamente non sottoscritto dagli attori, i quali sono i debitori principali e non i fideiussori”.
Risulta infatti che nella predetta memoria, richiamata dal Tribunale in sede di motivazione, parte opponente ha confusamente aggiunto “insiste sul disconoscimento della sottoscrizione apposta ai contratti di fidejussione per finanziamento Erbavoglio che si produce e, non opponendosi alla chiesta verificazione, chiede disporsi perizia calligrafica affinché si appuri la apocrificità delle sottoscrizioni pagina 11 di 14 dei Sigg. e ”, ribadendo, tuttavia, di non aver ricevuto adeguate Parte_1 Parte_2 informazioni all'atto della sottoscrizione del finanziamento.
Le predette difese, confuse e contraddittorie, vengono riproposte in sede di gravame e la Corte non può che rilevare la piena adeguatezza e condivisibilità della motivazione resa dal Tribunale in merito.
Palesemente infondata – e finanche incomprensibile – si appalesa del resto anche il secondo motivo di gravame con cui parte appellante, in aperto contrasto con le risultanze documentali in atti, censura la sentenza di primo grado per omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all'eccepita improcedibilità del procedimento monitorio per violazione del D.Lgs. n. 28/2010 e succ. modifiche.
Il Tribunale, con ordinanza in data 8.04.2021 resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche per discussione in merito all'istanza di parte ricorrente di autorizzazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, quindi concessa, aveva altresì disposto “visto l'art. 5 della legge. n. 28/2010 assegna alla banca termine di giorni quindici per incardinare la procedura di mediazione”.
La Banca ricorrente ha quindi depositato in data 4.06.2021 documento rubricato “attestato di conclusione”, consistente in certificazione rilasciata dall'Organismo di mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Alessandria che attesta l'avvenuta instaurazione della procedura di mediazione e la sua chiusura per mancata adesione di entrambe le parti.
E, dunque, con ogni evidenza, non sussistevano già in primo grado i presupposti di improcedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.
Ed infatti “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del
2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024 ).
A fronte della radicale e palese infondatezza dei motivi di gravame proposti dalla parte appellante, che ripropongono pedissequamente le difese già contraddittorie esposte dalla parte opponente in primo grado, senza adeguata critica o confutazione della chiara ed esauriente motivazione resa dal Giudice a quo a sostegno della pronuncia resa, la Corte ravvisa peraltro certamente sussistenti in specie i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96, commi III e IV c.p.c.
Ed infatti “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la
pagina 12 di 14 mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore)” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 ).
Più chiaramente “in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” ( Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del
28/10/2022 ).
Peraltro “in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 ).
Pertanto “il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020 ).
Considerato l'onere sostenuto da parte appellata, di apprestare e sostenete la propria difesa nel gravame a fronte di doglianze meramente ripetitive acriticamente riproposte in sede di impugnazione, pare in specie equo determinare la somma da liquidarsi in favore della in misura Controparte_1
corrispondente a quella delle spese processuali pure dovute in suo favore, che seguono la piena soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi pagina 13 di 14 dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non trova applicazione in specie il dettato di cui all' art. 96, comma IV, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, applicabile ex art. 35, comma I , ai soli procedimenti introdotti, in primo grado, dall'1.03.2023.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza gravata, n. 104/23 depositata dal
Tribunale di Alessandria in data 7.2.23;
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della appellata, in persona Pt_3
del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Condanna parte appellante ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento in favore della appellata Pt_3
della somma di € 6.946,00;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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