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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1587/2018 R.G. del Tribunale di Lagonegro
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22.01.1951 e residente a [...]; (C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
( ), nato a [...] il [...]; Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(C.F. ), nato a [...] il [...], tutti rappresentati e
[...] C.F._4 difesi in forza di mandato in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Antonio Capozzolo e Sebastiano
AN ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sala Consilina (Sa) alla via Mezzacapo n. 85
E
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_6 C.F._6 residenti in LL (Sa), alla via Pantano, rappresentati e difesi in forza di mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Antonio Capozzolo, nonché dall'avv. Maria Imperiale in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore rispettivamente del 3.10.2022 e del
18.09.2025, elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Maria Imperiale in San Gregorio
AG (Sa) al corso Garibaldi n. 7/ Piazza Municipio
ATTORI
E
C.F. , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Mogliano Veneto (Tv) alla via Marocchesa n. l, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti per notar dott. da Treviso, del 12.12.2014, rep. Persona_1
186905 – racc. n. 30367, dall'avv. Raffaele Boninfante, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Auletta (Sa), alla via Principi di Piemonte n. 151 CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_2 C.F._7 alla via Saverio Curcio n. 53, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Camillo Celebrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LL (Sa) al corso Vittorio Emanuele n. 47
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato;
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 21.10.2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 3.10.2018, ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
, e , nelle rispettive qualità di genitori, fratelli e sorella di Parte_4 Pt_3 Pt_6 Parte_5
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 20.11.2007, convenivano Persona_2 in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro, per l'udienza del 20.03.2019, la
[...]
e ed esponevano che in data 20.11.2007, intorno alle ore Controparte_3 CP_2
13:00, circa, sulla SS 19 al Km 56+500, in agro di LL (Sa), alla guida del Persona_2 motociclo Ducati tg CP12992, a seguito della collisione con l'autovettura Opel Agila tg CS656NL, di proprietà e condotta da , perdeva la vita;
che il sinistro si verificava per colpa della CP_2 conducente l' in quanto a causa della errata manovra si immetteva sulla via RE, CP_4 contromano, omettendo di dare la precedenza alla moto che proveniva dal senso inverso;
che il rinvenimento delle tracce evidenziava che la collisione avveniva nella semicarreggiata di pertinenza del motociclo, quasi all'altezza dell'inizio del guard rail che delimitava la SS. 19, in violazione del C.d.S., ossia degli artt. 154 comma 1, 145 comma 2, 143 comma 1 e 140 comma 1; che il consulente del P.M., ing. in ordine alla ricostruzione del sinistro ravvisava Persona_3 le seguenti violazioni al C.d.S. e cioè l'art. 143 comma 1 per non essersi tenuta accostata al margine destro della semicarreggiata di pertinenza, in entrambi gli scenari, l'art. 145 commi 1 e 2 e art. 154 commi 1 e 3 per avere invaso parte della semicarreggiata opposta e non avere concesso la precedenza al motociclo proveniente dalla propria destra (pag. 20 relazione di perizia); che la tesi della incipiente manovra di svolta a sinistra dell'autovettura veniva descritta a pag. 16 della relazione e cioè “dei due scenari descritti, lo scrivente ritiene, per tutto quanto esposto, più verosimile e congruente con le condizioni al contorno (incipiente manovra di svolta a sinistra dell'autovettura occupante la semicarreggiata opposta), che giustifica con maggiore rilevanza il fatto che tutte le parti staccatesi dall'autovettura a seguito dell'urto, venivano rinvenute davanti ad essa, verso il margine della semicarreggiata occupata a riposo”; che l'autovettura si spostava verso la mezzeria della carreggiata nell'intento di eseguire manovra di svolta a sinistra per immettersi in una delle due strade poste su quel lato;
che venivano effettuate altre ricostruzioni del sinistro dal perito industriale con la relazione del 20.03.2010 e dall'ing. prof. Persona_4 Per_5
che il sinistro e il dramma umano verificatosi determinavano un ingiusto danno e un
[...] notevole pregiudizio, anche economico, agli eredi in proprio e iure hereditatis;
che, a seguito della rituale messa in mora, i familiari ottenevano la somma di euro 320.000,00 la quale veniva trattenuta a titolo di acconto;
che non aderiva alla richiesta di mediazione;
che Controparte_3 il risarcimento del danno biologico per la sopravvivenza seppur di poche ore di Persona_2 ammontava a euro 248.000,00 per ciascun genitore ed euro 89.000,00 per ciascun fratello (euro
89.000,00 x 4 = 356.000,00), per complessivi euro 852.000,00; che al danno patrimoniale andava aggiunto il danno futuro;
che, alla data del decesso, godeva di una retribuzione Persona_2 mensile di euro 1.200,00 essendo regolarmente assunto presso la ditta Metalfer di Coppola
Antonio; che, tenuto conto dell'età del de cuius, i suoi redditi sarebbero stati crescenti e gli aventi causa avrebbero beneficiato delle sue rimesse, come già accadeva;
che per quanto riguardava il danno morale veniva quantificato nella misura dal 25% al 33% del danno permanente che sarebbe spettato al de cuius maggiorato nella misura di spettanza per ciascun erede;
che, altresì, spettava il danno edonistico pari alla metà del danno morale e il danno tanatologico il tutto, comunque, non inferiore a un milione di euro.
Su tali premesse rassegnavano le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della OR , proprietaria dell'autovettura Opel Agila tg CS656NL, CP_2 nella causazione e nella produzione dell'evento dannoso;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria della convenuta , in solido tra loro nella Controparte_3 misura che sarà provata o ritenuta in favore degli attori e condannare la convenuta al risarcimento dei danni come sopra elencati e specificati, e in tutte le loro componenti ed in quante altre fossero ritenute di giustizie e dovute, nella misura che sarà provata in corso di giudizio ed in subordine in quella che sarà ritenuta anche in via equitativa;
3 Condannare in ogni caso i convenuti tutti in solido alla rifusione delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti difensori per dichiarato anticipo”.
Con comparsa di costituzione depositata l'11.02.2019, si costituiva la Controparte_1 quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione della domanda, nonché l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda in quanto gli attori si erano costituiti parte civile nel processo penale a carico di la quale, con sentenza n. 25/2010 del CP_2 4.06.2010, depositata il 31.08.2010, emessa dal GUP presso il Tribunale di Sala Consilina, veniva assolta “perché manca la prova che il fatto costituisca reato”; che detta decisione veniva confermata con sentenza n. 2577/2014 dalla Corte d'Appello di Salerno e la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 2855 del 13.04.2016, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili;
che l'ing. nominato CTU dal GUP del Tribunale di Lagonegro aveva Persona_6 escluso il concorso della nella causazione dell'evento mortale;
che il sinistro era stato CP_2 causato del comportamento del il quale percorreva la SS. 19, in agro di LL, in direzione Per_2
Sala Consilina, a velocità superiore al limite fissato di 50 km/h e senza aver conseguito il permesso di guida della potentissima moto e senza indossare il casco così piombando addosso alla vettura della la quale era ferma, spostata verso il centro della carreggiata, in attesa di svoltare a CP_2 sinistra per imboccare l'altra strada;
che, quindi, la veniva investita dal motociclo condotto CP_2 dal il quale, invadendo la corsia opposta, colpiva nella parte anteriore sinistra l'Opel Per_2 sospingendola all'indietro e trascinandola nella corsia di marcia del motociclo;
che l'Opel effettuava una rotazione su se stessa di novanta gradi fino ad assumere uno stato di quiete, in posizione trasversale, nella corsia di sinistra, rispetto al proprio senso di marcia e la nulla CP_2 poteva fare per evitare l'impatto; che sulla scorta di tale dinamica veniva assolta e la domanda civile proposta in sede penale dagli attori veniva respinta;
che, per il timore che l'assicurata poteva avere concorso nella causazione del sinistro, offriva agli attori la somma di Controparte_1 euro 320.000,00; che, in caso di responsabilità della convenuta al massimo andrebbe CP_2 riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 20% e agli attori null'altro spetterebbe avendo già ricevuto la somma di euro 320.000,00 che, devalutata al momento del sinistro e rivalutata, oltre che maggiorata di interessi, ammonterebbe a euro 407.854,91; che la domanda difetterebbe anche sul quantum poiché essendo deceduto all'istante alcun danno biologico Persona_2 spetterebbe ma solo quello morale per la perdita del congiunto.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “a) invia assolutamente preliminare dichiarare la prescrizione dell'avverso infondato diritto;
b) sempre preliminarmente dichiarare
l'avversa domanda inammissibile, improponibile e improcedibile;
c) nel merito respingerla, perché infondata, ed eventualmente in subordine ritenendo congrua l'offerta formulata dalla convenuta Compagnia di Assicurazioni, in ragione di un minimo concorso di colpa imputabile alla propria assicurata nella determinazione dell'evento; d) in tutte le ipotesi con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al sottoscritto avvocato anticipante”.
Con comparsa depositata il 19.02.2019 si costituiva la quale, in primis, deduceva CP_2 che gli attori chiedevano la condanna della “convenuta” al risarcimento dei danni patiti senza alcuna individuazione del soggetto nei cui confronti veniva rivolta la domanda, omettendo di invocare anche il vincolo solidale previsto ex lege tra il responsabile civile e la compagnia di assicurazione. Inoltre, eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria in quanto l'ex Tribunale di
Sala Consilina, all'esito del giudizio abbreviato nel quale Parte_1 Parte_2 nonché , e si erano costituiti parti civili, con sentenza n. 25/2010 Pt_4 Pt_6 Parte_5 del 4.06.2010, assolveva;
che avverso tale pronuncia le parti civili proponevano CP_2 gravame innanzi alla Corte di Appello di Salerno la quale, con sentenza n. 2577/2014 del
14.10.2014, confermava la statuizione di primo grado;
che anche detta sentenza veniva impugnata con ricorso innanzi alla Suprema Corte, dichiarato inammissibile con pronuncia n. 28554 del
13.04.2016; che in ragione della dichiarata inammissibilità, non essendovi stata una valida costituzione del rapporto processuale, i termini della prescrizione decorrevano dalla sentenza di appello e cioè dal 14.10.2014; che in ogni caso la domanda risultava prescritta per la posizione di il quale non aveva esercitato l'azione civile nel processo penale;
che parimenti la Parte_3 domanda era inammissibile in ragione del giudicato penale che escludeva qualsivoglia azione innanzi al giudice civile finalizzata all'accertamento della responsabilità della Nel merito CP_2 contestava sia l'an della domanda ribadendo che alcuna responsabilità sussisteva nei confronti della alla luce delle risultanze istruttorie in sede penale, sia il quantum debeatur in ragione CP_2 dell'importo di euro 320.000,00 già liquidato dalla Compagnia di Assicurazione.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea, perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. In via prudenziale, la convenuta chiede, in ogni caso, di essere manlevata e tenuta indenne dalla propria CP_2 compagnia assicuratrice , in persona del suo legale rappresentante p.t., già Controparte_5 convenuta nel presente giudizio, di quanto dovesse essere eventualmente posto a suo carico con la sentenza per danni, interesse e spese”.
All'udienza del 20.03.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. del 17.10.2019 rassegnava le seguenti CP_2 conclusioni: “rigettare la domanda attorea, perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia - in persona del suo legale rappresentante p.t.- al CP_6 CP_3 pagamento in favore della convenuta di quanto eventualmente dovesse venire posto CP_2
a suo esclusivo con la sentenza per danni, interessi e spese. Vinte le spese”.
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prove testimoniali e
CTU cinetica. All'udienza del 21.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note illustrative finali sino a trenta prima.
2. In via preliminare la domanda è procedibile essendo agli atti l'istanza di mediazione del
20.12.2017 e comunicazione dell'incontro di mediazione (proc. n. 134/2017), inviata l'1.02.2018 alle e a , ricevuta rispettivamente il 7.02.2018 e il Controparte_3 CP_2
2.02.2018, nonché pec del 23.02.2018 con cui ha comunicato di non Controparte_1 partecipare all'incontro di mediazione fissato per il 26.02.2018 (all. n. 6 prod. parte attrice).
3. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti.
In particolare, ha dedotto che con sentenza n. 25/2010 del 4.06.2010 del GUP del CP_2
Tribunale di Sala Consilina veniva assolta dal reato p. e p. dall'art. 589 c.p. per i fatti di causa, decisione questa confermata dalla Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 2577/2014 del
14.10.2014, e che in tale data la sentenza era divenuta irrevocabile atteso che il ricorso per cassazione proposto dalle parti civili era stato dichiarato inammissibile e pertanto non aveva instaurato, a suo dire, alcun valido rapporto processuale. La convenuta ha eccepito, ad ogni modo, che l'attore non si era costituito parte civile nel processo penale a carico della Parte_3 CP_2
e pertanto il suo diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi senz'altro prescritto.
Nella comparsa conclusionale depositata il 19.09.2025 la convenuta ha aggiunto che avendo solo le parti civili dapprima proposto appello avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Sala
Consilina e poi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, al solo fine di sentir accertata la responsabilità civile dell'imputato, doveva ritenersi che, stante la mancata impugnazione della Pubblica Accusa, già la pronuncia del Tribunale di Sala Consilina era irrevocabile ai fini della responsabilità penale avendo escluso la sussistenza del “fatto reato”. Ne conseguiva, a dire della convenuta, che il diritto al risarcimento del danno si era prescritto in anni due dalla sentenza del Tribunale di Sala Consilina.
L'eccezione è infondata.
Va innanzitutto premesso che l'art. 2947 c.c. stabilisce: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ai sensi della norma richiamata, poiché è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale a carico della ai sensi del terzo comma ultima parte dell'art. 2947 c.c., il termine di CP_2 prescrizione è quello indicato dal secondo comma (due anni), trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di un veicolo, e decorre, ai sensi del terzo comma, dalla data in cui la suddetta sentenza
è divenuta irrevocabile (13.04.2016). Successivamente a tale data il termine di prescrizione è stato interrotto, dapprima, con la domanda di mediazione presentata dagli attori il 20.12.2017 e inviata alla convenuta il 1.02.2018 (all. n. 6 prod. attorea) e poi con la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (6.11.2018). Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno - per tutti gli attori - non è prescritto.
Non appare condivisibile la ricostruzione della convenuta secondo cui la prescrizione inizia CP_2
a decorrere dalla sentenza di primo grado in quanto l'appello era stato promosso solo dalle parti civili. Tale soluzione interpretativa non tiene conto del fatto che proprio nell'impugnare la sentenza di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile le parti civili hanno evidentemente promosso un'iniziativa giudiziaria volta a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'imputata che ha quindi interrotto il termine di prescrizione per tutta la durata del CP_2 processo penale.
Parimenti non è condivisibile la tesi secondo cui, in considerazione della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza della
Corte di Appello di Salerno atteso che è lo stesso art. 648 co. 2 c.p.p. a prevedere testualmente che se vi è stato ricorso per cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso.
Infine, non appare rilevante la circostanza che l'attore non si sia costituito parte Parte_3 civile nel processo penale a carico della Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato che CP_2
“ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato”
(Cass. 16391/2009, cfr in termini analoghi più di recente Cass. n. 20363/2019).
Per tutti i motivi esposti l'eccezione di prescrizione va rigettata.
4. Parimenti infondata è l'eccezione di giudicato sollevata da entrambi i convenuti.
L'art. 652 c.p.p. stabilisce: “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo
442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza n. 25/2010 del Tribunale di Sala Consilina, confermata dalla sentenza n. 2577/2014 della Corte di Appello di Salerno, ha assolto ai sensi dell'art. CP_2
530 co. 2 c.p.p. perché mancava la prova che il fatto costituisse reato.
È pacifico in giurisprudenza l'impostazione secondo cui la norma ricollega l'efficacia del giudicato direttamente all'accertamento compiuto, vale a dire ai casi in cui risulta positivamente accertato che “il fatto non sussiste”, lasciando così escluse tutte quelle ipotesi descritte nell'art. 530 co. 2
c.p.p. in cui manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto non sussiste. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando
l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen.” (Cass. n. 5676/2010); ancora, “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insufficienza di prove” (cfr.
Cass. Civ., sez. II, ord. n. 6593/2022).
Ne discende, in modo conforme ai principi di diritto sopra richiamati, l'infondatezza dell'eccezione di giudicato atteso che, nel caso di specie, l'assoluzione in sede penale della è avvenuta ai CP_2 sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per insufficienza di prova che il fatto costituisse reato.
5. Passando ad esaminare nel merito la domanda proposta dagli attori, giova evidenziare che, com'è noto, in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che ha funzione sussidiaria, operando sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.
10031).
In merito alla vicenda per cui è causa appare opportuno evidenziare che vi è stato procedimento penale n. 1291/2007 R.G.N.R. nel quale la convenuta è stata imputata del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p. e tale procedimento si è concluso con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Sala
Consilina di assoluzione della perché “manca la prova che il fatto costituisce reato”; CP_2 detta sentenza è stata appellata dalle parti civili e, con sentenza n. 2577/2014, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado;
successivamente, la Corte di Cassazione con decisione n. 28554 del 13.04.2016 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza di secondo grado.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che agli atti di causa vi è il rilievo planimetrico eseguito dai
CC. della Stazione di LL rappresentativo dello stato dei luoghi (all. n. 2 prod. parte attrice e all.
n. 3 prod. Santini). All'udienza del 19.04.2023 è stato sentito , teste di parte attrice, Testimone_1 all'epoca dei fatti capo equipaggio del nucleo dei CC. di Sala Consilina, inviato sul luogo dell'incidente dalla centrale operativa di LL, il quale sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria del 17.11.2019 di parte attrice ha dichiarato: sul capo e), “ricordo di essere intervenuto sul luogo del sinistro e di aver effettuato i rilievi del sinistro stradale. Tali rilievi sono quelli che mi vengono mostrati, che riconosco ed allegati sia al fascicolo di parte attrice che a quello di parte convenuta dell'avv. Celebrano. Ricordo di aver effettuato solo i rilevi, mentre le foto probabilmente venivano scattate dal Comandante dei Carabinieri di LL, intervenuti, che avevano le macchine fotografiche in dotazione. Era componente della stazione Testimone_2 di LL, come comandante”; sul capo f), “Confermo che ho rilevato il punto d'urto interamente nella carreggiata di pertinenza della motocicletta in direzione LL-Atena Lucana, così come riportato nello schizzo planimetrico in atti già riconosciuto in precedenza. Preciso che il punto
d'urto è stato individuato dove è avvenuto l'impatto tra i veicoli, che io ho rinvenuto, l'auto era rimasta sulla carreggiata, mentre la moto era fuori dalla sede stradale, come rappresentato nello schizzo planimetrico”; sul capo g), “Confermo la circostanza e preciso che l'auto era nella carreggiata della moto”; sul capo h), “Confermo la circostanza, quando sono stato sul luogo del sinistro, vi erano solo i due mezzi coinvolti, l'auto e la moto”.
Il teste, dunque, che ha eseguito il rilievo planimetrico prodotto in giudizio (all. n. 2 prod. attorea), ha confermato che, in base agli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti subito dopo il sinistro, il punto d'urto tra l'autoveicolo modello Opel Agila targato CS 656NL, di proprietà e condotto da e il motociclo modello Ducati targato CP 12992, di proprietà e condotto da CP_2 Per_2
è avvenuto interamente nella carreggiata di pertinenza della motocicletta in direzione
[...]
LL-Atena Lucana. Sono stati escussi anche gli altri agenti intervenuti che hanno sostanzialmente confermato i rilievi e gli accertamenti eseguiti al momento del sinistro.
In atti vi è la consulenza tecnica a cura dell'ing. nominato CT del PM nell'ambito Persona_3 del procedimento penale a carico della (all. n. 5 prod. attorea). In tale relazione, qui CP_2 utilizzabile come prova atipica, è riportato come dalle risultanze dell'informativa dei Carabinieri, testualmente riportate, emerga che il non fosse in possesso della patente A 3 richiesta per Per_2 il tipo di veicolo condotto al momento del sinistro (pagg.
3-4 relazione ing. , circostanza Per_3 questa riportata anche nella consulenza dell'ing. nominato CTU dal GUP del Persona_6
Tribunale di Sala Consilina (all. n. 6 prod. e non contestata in modo specifico nel presente CP_2 giudizio (art. 115 c.p.c.).
Nel corso del presente giudizio è stato, inoltre, conferito incarico al CTU ing. , il Persona_7 quale ha depositato la relazione il 19.07.2024, integrata il successivo 10.01.2025 a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della convenuta CP_2
L'ausiliario del giudice, in ordine alla ricostruzione del sinistro, stante anche il lasso di tempo trascorso (20.11.2007), è partito dalla posizione statica post urto dei veicoli utilizzando i rilievi dei
CC. di LL in atti, rappresentativi dello scenario del sinistro post incidente. In particolare, il CTU ha relazionato: “L' gila è stata rinvenuta ferma sulla strada in posizione trasversale e con il CP_4 cambio in folle, con la parte anteriore verso sinistra quindi nel verso della pendenza negativa.
Questo ci porta a non poter stabilire la posizione precisa post urto. Pur non potendo quantizzare
l'eventuale avanzamento della vettura, dopo l'urto è plausibile che la posizione dell'auto era a cavallo della linea di mezzeria, in posizione di svolta a sinistra in direzione Strada Comunale
ON di RE o la strada comunale attigua. Tale posizione stabilita è avvalorata dalla collocazione dei detriti rinvenuti sulla corsia di marcia del motoveicolo. Il motoveicolo, di conseguenza, viaggiava sulla propria corsia di sinistra, verso la linea di mezzeria” (pagg. 6 e 7 relazione peritale). In merito alla dinamica del sinistro e, nello specifico, alla condotta di guida tenuta da CP_2 il CTU ha dichiarato, in risposta al quesito n. 2): “Dalle risultanze al primo punto, il conducente dell'autovettura era posizionata a cavallo della linea di mezzeria in procinto di svoltare a sinistra.
Il CdS impone di dare precedenza ai veicoli che sopraggiungono dalla direzione opposta” (pag. 9 relazione peritale); in risposta al quesito n. 3), il CTU ha aggiunto: “Per quanto ammessa la manovra di svolta a sinistra della vettura della Sig.ra trattasi sempre di una CP_2 manovra che crea una marcata turbativa alla circolazione. Vista la dinamica vi era poco margine per una manovra di emergenza ma poteva essere posta maggiore attenzione nell'avvistare i veicoli proveniente dalla parte opposta, a maggior ragione che si trattava di un motoveicolo che per sua natura emette una rumorosità tipica e acuta”.
In merito alla velocità tenuta dal motociclo condotto da , il CTU ha affermato: Persona_2
“Non avendo rilievo su eventuali tracce di frenata, non possiamo calcolare in modo preciso la velocità ante urto del motoveicolo ma, è accettabile considerare un tempo spazio di avvistamento del motociclista di circa 20 metri, impiegati per frenare e tentare di schivare l'ostacolo rappresentato dall'auto. Il risultato di calcolo frutto di questo ragionamento porta ad una velocità di circa 80 km/h, superiore al limite di 50 km/h essendo un tratto di strada in centro urbano.
L'autovettura si assume pressoché ferma in posizione di svolta verso sinistra” (pagg. 7 e 8 relazione peritale).
Il CTU ha, inoltre, in maniera del tutto condivisibile, affermato: “Il fatto che il corpo del motociclista abbia urtato il cofano ed il parabrezza per poi essere deviato verso la sua destra, la statistica prevede che lo abbia fatto con il capo. A questo punto l'unica ipotesi plausibile è nel fatto che il motociclista indossava un casco altrimenti avrebbe subito anche fratture craniche”
(pag. 8 relazione peritale).
L'ausiliario nominato, all'esito delle risultanze e dell'esame della documentazione offerta in produzione dalle parti, tra cui anche le relazioni peritali eseguite nell'ambito del procedimento penale, ha concluso nel seguente modo: “Secondo questa CTU risulta tangibile la concorsualità nella provocazione del sinistro da parte del motociclista, almeno per quanto riguarda la velocità
e, dell'automobilista almeno per non aver dato la precedenza” (pag. 16 relazione peritale).
A tali conclusioni raggiunte dall'ausiliario del giudice, fermo restando quanto appresso si dirà, il
Tribunale intende aderire in considerazione della completezza dei rilievi e degli accertamenti compiuti, della coerenza logica e della correttezza scientifica del metodo di indagine, delle argomentazioni ivi svolte e delle repliche fornite alle osservazioni formulate in sede di chiarimenti, depositati il 10.01.2025 e ribadite all'udienza dell'11.02.2025. Del resto, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civile n.
1815/2015).
Il Tribunale ritiene, in particolare, di condividere la valutazione espressa dal CTU secondo cui il sinistro è stato causato dalla condotta di guida sia della sia del la prima per aver CP_2 Per_2 invaso parte della semicarreggiata opposta senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano nella direzione opposta, il tutto in violazione degli artt. 145 co. 1 e 2 e 154 co.
1 e 3 CdS;
il per aver condotto, senza patente di guida, il motociclo modello Ducati tg CP Per_2
12992 ad una velocità notevolmente superiore a quella prevista per il tratto stradale in questione
(50 Km/h), il tutto in violazione degli artt. 116 co. 1- 3 d), 143 co. 1 e 3 e 142 co. 1 CdS.
In relazione alla velocità di guida osservata dal il CTU ing. l'ha calcolata Per_2 Persona_7 in 80 Km/h.
Sul punto il Tribunale ritiene di condividere le contestazioni sollevate dal TP della difesa della convenuta In particolare, nelle osservazioni alla c.t.u. per come riportate dall'avv. CP_2
Celebrano nelle note scritte depositate 10.10.2024, si legge quanto segue: “Riguardo alla velocita del motociclo, in primo luogo, il c.t.u. cade in una macroscopica contraddizione. Invero, con la sua relazione (pag. 7 rigo 23 e segg. ) il perito stabilisce che “la velocità del corpo ovvero del veicolo in ingresso all'urto era di circa 40 Km/h” e che sarebbe “ accettabile considerare uno spazio di avvistamento di circa 20 metri, impiegati per frenare e tentare di schivare l'ostacolo rappresentato dall'auto”, con il “risultato di calcolo, frutto di questo ragionamento che esso viaggiava ad una velocità di 80 Km all'ora e che avesse avuto uno spazio di avvistamento di circa
20 metri peraltro impiegati per frenare e tentare di schivare l'ostacolo rappresentato dall'auto”.
A prescindere dal dato logico che la velocità del corpo del motociclista, diversamente da quella del motociclo, può aversi solo dopo l'urto, lo stesso perito successivamente (pag. 14 rigo 12 e segg.) nel dar conto dei rilievi mossi sul punto dal TP ing. , sostiene che “il valore in Per_8 uscita dall'urto calcolato da questa CTU è di circa 40 Km/h mentre quello calcolato dal TP è di
42 Km/h. Secondo questo CTU, tali valori sono congrui”. A meno di voler considerare la prima affermazione un refuso della bozza di consulenza, di poi non corretta, avendo sostanzialmente aderito ai rilievi del TP ing. , è evidente la palese contraddizione in cui cade il perito, che Per_8 manda all'aria finanche elementari principi di fisica. Infatti, ove si volesse sostenere che un corpo mantenga in uscita da un urto la stessa velocità in entrata, avremmo che nell'urto vi è stato un impiego di energia nullo. Diversamente, sul punto, vanno sicuramente apprezzate le considerazioni tecniche del TP , metodologicamente corrette in quanto ancorate a principi della fisica, Per_8 unanimemente riconosciuti, dai quali ha ricavato la velocità tenuta del mezzo prima dell'urto, considerando l'impiego di energia impiegata dallo stesso mezzo: 1) per “raggiungere dalla zona
d'urto la posizione statica”; 2) “per far ruotare e traslare la vettura”; 3) per causare le rilevanti
“deformazioni dei veicoli”. Il perito, poi, nemmeno precisa, quali sarebbero gli elementi su cui poter poggiare la sua tesi secondo la quale il motociclista viaggiando ad una velocità di 80 km/h avesse avuto uno spazio di avvistamento di circa venti metri, impiegato a frenare e tentare di schivare l'auto, che era pressoché ferma. In verità, il perito (pag. 15 rigo 14 e segg.), dovendo dar conto ai rilievi del TP ing. sostiene che “i 20 metri sono riferiti allo spazio attribuibile al Per_8 motociclo in fase di frenata”, per cui è oltremodo incomprensibile come una potente moto (Ducati mod. 748) di “tipo sportivo” e quindi dotata di un eccellente impianto frenante, sollecitata da una vigorosa frenata per venti metri non abbia rilasciato sull'asfalto nessun segno di abrasione degli pneumatici”.
Rispetto a tali osservazioni il CTU, nella relazione integrativa depositata il 10.01.2025, ha risposto:
“Si ribadisce che la velocità di circa 40 km/h, del tutto congrua con quella di 42 km/h calcolata dal TP, è la velocità che aveva il corpo del motociclista dopo l'impatto con la vettura. Dopo che il motociclista si è svincolato dal motociclo, il primo ha conservato la stessa energia che aveva prima dell'impatto in quanto l'urto del corpo con il veicolo è stato assorbito tutto dal corpo. La deduzione a ritroso sulla velocità minima del motoveicolo deriva sia dalla velocità all'urto di circa
40 km/h sia la distanza di circa 20 metri che corrisponde al tempo impiegato per la frenata di circa un secondo. Un secondo rappresenta un congruo tempo attribuibile al processo decisionale del guidatore su quale traiettoria scegliere per evitare l'ostacolo che era pressoché fermo. (Si allega scheda di calcolo) L'art. 145 c. 1 impone che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.” L' art. 154 c. 1 lett. a impone che
“I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare
a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Ebbene, il Tribunale ritiene non condivisibile l'affermazione del CTU ing. secondo cui il Per_7 motociclista ha mantenuto in uscita dall'urto la stessa velocità che aveva in entrata in quanto non vi sono elementi di prova e comunque non è stata fornita adeguata spiegazione in merito al fatto che il corpo del motociclista abbia assorbito per l'intero l'urto. Del resto, in linea con le osservazioni del TP si muovono anche le valutazioni tecniche dell'ing. nominato Persona_3
CT del PM nell'ambito del procedimento penale e dell'ing. nominato CTU dal Persona_6
GUP del Tribunale di Sala Consilina. Il primo, a pagina 17 della sua consulenza (all. n. 5 prod. attorea), ha calcolato in circa 100 Km/h la velocità di viaggio del A medesime conclusioni Per_2
è giunto l'ing. nominato CTU dal GUP del Tribunale di Sala Consilina che a Persona_6 pagina 18 della sua consulenza (all. n. 6 prod. ha relazionato nei seguenti termini: “per CP_2 quanto riguarda il motociclo, lo scrivente osserva che il quadro dei danni violentissimo, peraltro con la frantumazione di robusti e massicci organi meccanici ed il catapultamento del corpo del malcapitato e del mezzo due ruote (separatisi durante il volo) a circa 20 metri di distanza (v.grafico all. A) rappresentano evidenti indicatori di una velocità molto sostenuta da lui valutata, come innanzi argomentato, dell'ordine di 100 Km/h, valore peraltro sostanzialmente coincidente con quello correttamente calcolato ed indicato dal CT del PM nella sua relazione” (pag. 18 -21 relazione peritale ing. ). Per_6
In conclusione, alla luce delle condivisibili osservazioni mosse dalla difesa della convenuta CP_2 corroborate da ben altre due consulenze disposte nell'ambito del procedimento penale, in questa sede valorizzabili come prove atipiche, deve ritenersi che viaggiasse al momento Persona_2 dello scontro ad una velocità di 100 Km/h pari al doppio di quella prevista per il tratto stradale luogo del sinistro.
Va, inoltre soggiunto, in relazione alle contestazioni mosse dagli attori, che non è condivisibile la valutazione secondo cui la velocità, anche se superiore a quella prescritta dai limiti di legge per il tratto stradale urbano (50 Km/h) non può costituite causa del sinistro. Ed invero, sul punto il
Tribunale osserva che viaggiava su un motociclo per il quale non era in possesso Persona_2 della necessaria patente di guida. Già solo questo sarebbe sufficiente per fondare una presunzione di inadeguatezza della sua condotta di guida rispetto alle circostanze in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa. A tanto si aggiunge che il motociclista viaggiava ad una velocità pari al doppio di quella prevista dalla legge. Se avesse osservato il limite di velocità, considerate Persona_2 anche le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro per come desumibili dalle consulenze eseguite nel procedimento penale (piena visibilità; sinistro avvenuto di mattina alle ore
13:00; piano viabile in buono stato di manutenzione;
segnaletica ben marcata), avrebbe potuto controllare il proprio mezzo ed evitare l'impatto o comunque ridurne gli effetti dannosi.
Parimenti va soggiunto che non può essere contestato alla la violazione dell'art. 143 co. 1 CP_2
CdS per aver omesso di viaggiare sulla parte destra della carreggiata in quanto la suddetta convenuta era intenta ad eseguire una manovra di svolta a sinistra. L'art. 154 co. 3 lett. b) CdS stabilisce: “per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”. Di contro è statp proprio Per_2 che, come riportato anche dalla consulenza del tecnico nominato dal PM ing.
[...] Per_3 prodotta dagli attori (all. n. 5 prod. attorea), ha violato l'art. 143 co 1 CdS in quanto pur
[...] viaggiando nella sua semicarreggiata non manteneva la destra (pagg 16 e 20 rel. per. ing. Per_3
all. n. 5 prod. attorea).
[...]
Alla luce, dunque, del complesso quadro istruttorio e di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene di condividere, nei termini esposti, le risultanze del CTU ing. e, pertanto, in Persona_7 accoglimento parziale della domanda degli attori che avevano chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta , deve ritenersi che il sinistro oggetto di causa è stato CP_2 causato in via concorrente, in pari misura, da parte di e di . Persona_2 CP_2
6. Ciò posto gli attori, nelle rispettive qualità, hanno chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria della convenuta e della in solido tra loro Controparte_3 nella misura che sarà provata o ritenuta in favore degli attori e condannare la convenuta al risarcimento dei danni come sopra elencati e specificati e in tutte le loro componenti ed in quante altre fossero ritenute di giustizia e dovute, nella misura che sarà provata in corso di giudizio ed in subordine in quella che sarà ritenuta anche in via equitativa”.
Gli attori, nel proprio atto introduttivo, hanno in termini generici fatto riferimento ai seguenti danni: il danno biologico sofferto iure proprio e iure hereditatis per la sopravvivenza seppur per poche ore del compianto;
il danno patrimoniale futuro per le sovvenzioni che sarebbero Persona_2 state corrisposte dal congiunto deceduto a causa del sinistro;
danno morale sofferto iure proprio
e/o iure hereditatis; il danno edonistico per la perdita del rapporto parentale;
il danno tanatologico.
6.1 Partendo dall'esame dei danni sofferti iure proprio dagli attori, il Tribunale preliminarmente osserva che, nel caso del danno da perdita del rapporto parentale, l'interesse fatto valere è
l'intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. Si tratta, dunque, di un interesse diverso dal bene salute e dall'interesse all'integrità morale. La giurisprudenza ha quindi precisato che trattasi di un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043
c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (Cass. civile n. 2557/2011).
Inoltre il giudice deve valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dai ricorrenti, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova
a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (Cass., sent. n. 19402/2013). Con maggior impegno esplicativo, la S.C. ha affermato: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. n.
5769/2024). Ancora, più di recente, nella sentenza n. 21988/2025, la Corte di Cassazione, dopo aver efficacemente sintetizzato il dibattito giurisprudenziali maturato sulla fattispecie di danno in esame, ha affermato i seguenti condivisibili principi: “L'esistenza del vincolo affettivo che consente ad un familiare di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla fine o alla lesione del rapporto parentale può sempre essere oggetto di una prova presuntiva;
la presunzione, del resto, è a tutti gli effetti una prova. Ciò che cambia, però, è la consistenza del requisito iniziale, cioè l'intensità del vincolo e, di conseguenza, l'intensità della prova che dovrà essere fornita. Il che viene a significare che, mentre per i componenti della famiglia nucleare sussiste pur sempre il fatto notorio nel senso spiegato dall'ordinanza n. 3767 del 2018, per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga, il fatto notorio perde progressivamente di significato, per cui la prova presuntiva dovrà essere corroborata da elementi maggiormente significativi. Sarà necessario, tanto per essere chiari, la dimostrazione di un quid pluris che non è legato soltanto alla convivenza, pur potendo quest'ultima assumere una valenza indiziaria a favore. Ed è appena il caso di osservare che, mentre è assai probabile che per un nonno sia circostanza traumatica perdere un nipote – data l'inevitabile differenza di età e, perciò, l'assurdità di tale situazione – non c'è sul punto una corrispondenza biunivoca, perché per un nipote non è altrettanto ovvio che la morte di un nonno sia causa della medesima sofferenza. Non si deve trascurare, poi, che il ruolo dei nonni è cambiato nella società attuale, posto che essi svolgono di frequente un'attività di supplenza dei genitori impegnati nel proprio lavoro;
elementi, tutti questi, che il giudice di merito
è chiamato a vagliare caso per caso, muovendo però dalla corretta premessa suindicata, per cui una cosa è perdere un familiare stretto e un'altra è perdere un componente della famiglia allargata”.
L'ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767 della Corte di Cassazione richiamata nella pronuncia di cui sopra, a sua volta, ha osservato che “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma connaturale all'essere umano”.
Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che, in considerazione del fatto notorio, nel senso spiegato dall'ordinanza n. 3767 del 2018 della Corte di Cassazione, per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, deve ritenersi provato il danno, nella sua componente di sofferenza morale, patito dagli attori nelle rispettive qualità di genitori e fratelli della vittima primaria del sinistro, tenuto Persona_2 altresì conto della sua giovane età al momento del sinistro (anni 22).
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve avvenire in via equitativa.
Il Tribunale ritiene di ricorrere alla versione aggiornata (2024) delle Tabelle di Milano che, superando le criticità indicate dalla Corte di Cassazione con riferimento alle precedenti versioni in quanto basate su un sistema di liquidazione “a forbice”, prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico riferito al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del superstite, alla convivenza e alla composizione del nucleo familiare. L'adozione delle tabelle milanesi risponde infatti anche a importanti esigenze di uniformità, in ambito nazionale, nel risarcimento del danno alla persona. Occorre, peraltro, evidenziare come le predette tabelle prevedano la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard” e di c.d. “danno morale”, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n.
26972/2008.
In applicazione di tali tabelle il Tribunale ritiene che per il pregiudizio patito dalla madre di
, tenuto conto dei parametri previsti nella richiamata tabella (A, Persona_2 Parte_2 età della vittima primaria da 21 a 30 anni: 24 punti;
B, età della vittima secondaria da 41 a 50 anni:
20 punti;
C, convivenza: 0 punti;
D, sopravvivenza di altri congiunti: 8 punti;
E, qualità ed intensità della relazione affettiva: 0 punti = totale di 52 punti), debba essere liquidato un danno pari ad euro
203.372,00 che va decurtato del 50% in ragione del concorso di responsabilità della vittima primaria, per un importo totale di euro 103.641,50.
In applicazione di tali tabelle il Tribunale ritiene che per il pregiudizio patito dal padre di Per_2
tenuto conto dei parametri previsti nella richiamata tabella (A, età
[...] Parte_1 della vittima primaria da 21 a 30 anni: 24 punti;
B, età della vittima secondaria da 51 a 60 anni: 18 punti;
C, convivenza: 0 punti;
D, sopravvivenza di altri congiunti: 8 punti;
E, qualità ed intensità della relazione affettiva: 0 punti = totale di 50 punti), debba essere liquidato un danno pari ad euro
195.550,00 che va decurtato del 50% in ragione del concorso di responsabilità della vittima primaria, per un importo totale di euro 97.775,00.
Per quanto riguarda i fratelli occorre distinguere, in ragione dell'età, in base alla tabella pertinente, come di seguito: per (A, età della vittima primaria da 21 a 30 anni: 18 punti;
B Parte_4 età della vittima secondaria da 21 a 30: punti 18; C convivenza: 0 punti;
D sopravvivenza di altri congiunti: 8 punti;
E, qualità ed intensità della relazione affettiva: 0 punti = totale di 44 punti) deve essere liquidato un danno pari a euro 74.712,00 che va decurtato del 50% in ragione del concorso di responsabilità della vittima primaria, per un importo totale di euro 37.356,00; per e Pt_6
(A, età della vittima primaria da 21 a 30 anni: 18 punti;
B età della vittima secondaria da Parte_5
0 a 20: punti 20; C convivenza: 0 punti;
D sopravvivenza di altri congiunti: 8 punti;
E, qualità ed intensità della relazione affettiva: 0 punti = totale di 46 punti) deve essere liquidato un danno pari a 78.108,00 euro per ciascuno che va decurtato del 50% in ragione del concorso di responsabilità della vittima primaria, per un importo totale di euro 39.054,00 per ciascuno. In relazione ai parametri sopra esplicitati, il Tribunale evidenzia che il rapporto di convivenza con le parti istanti non è stato allegato dagli attori né tanto meno risulta provato in giudizio. Per quanto concerne il parametro sub “E” delle richiamate tabelle (“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”) parimenti gli attori non hanno allegato in giudizio nessun elemento in forza del quale ritener provati gli elementi necessari per valutare la qualità dei rapporti affettivi. Nessun capitolo di prova testimoniale è stato articolato sul punto.
In definitiva, richiamati i principi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5769/2024 sopra richiamata, in forza della presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per membri della famiglia di origine della vittima primaria, può dirsi certamente provato il pregiudizio per la sofferenza morale derivante dalla perdita ma non anche il c.d. danno dinamico-relazionale rispetto al quale gli attori non hanno allegato e provato elementi utili per valutare l'effettività, la consistenza e l'intensità della relazione affettiva.
Inoltre, per quanto riguarda il parametro sub “D” delle richiamate tabelle (“sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato”) va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere a tutti gli attori 8 punti in quanto, a seguito del decesso del congiunto, sono sopravvissuti 4 congiunti.
Orbene, in definitiva, gli attori hanno diritto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale un importo complessivo di euro 316.880,50 (=39.054 x 2 + 37.356 + 97.775 +
103.641,50. Dal momento che è provato per tabulas che gli attori hanno ricevuto già l'importo di euro 320.00,00 dalla compagnia assicurativa ne consegue che nulla è più dovuto avendo avuto un importo superiore all'importo qui liquidato (all.ti n. 7 8 prod. attorea).
6.2. Per quanto riguarda gli altri danni domandati dagli attori iure hereditatis del defunto Per_2
è orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, quello
[...] secondo cui, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato. Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis”. In questo caso,
l'ammontare del danno biologico (c.d. “terminale”) sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, per il tempo di permanenza in vita, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549;
Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2009, n. 23053; a mente della quale “l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”).
Il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che pur se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549), in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. civ., sez. III,
23 febbraio 2005, n. 3766), è stato ravvisato come “sempre esistente”, per effetto della
“percezione”, “anche non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. civ., sez.
III, 19 ottobre 2007, n. 21976).
Inoltre, sempre con riferimento all'evento morte, può eventualmente essere riconosciuto laddove ne sussistano i presupposti, il danno morale catastrofale che mira al ristoro del danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo, in luogo dell'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima (rilevante per il danno biologico terminale), il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360), rilevante sotto il profilo del danno morale, provocata dalla cosciente percezione da parte della vittima delle “conseguenze catastrofiche delle lesioni” (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601). Tale distinta voce di danno non patrimoniale è quindi finalizzata al ristoro “della paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, ed è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537; si vedano anche Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 e Cass. civ., sez. un., 11 novembre
2008, n. 26973).
In relazione alla distinzione tra le due menzionate voci di danno la S.C. ha in particolare precisato:
“In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (Cass. Ord. n.
16592/2019; in termini analoghi Cass. Ord. n. 17577/2019: “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus””).
Di recente la Suprema Corte Cass. civ. sez. III, 11 maggio 2022, n. 14953 ha evidenziando che
“…la corte territoriale ha valutato in modo ragionevole (e non manifestamente abnorme) la sostanziale (e decisiva) brevità del lasso temporale di circa cinque ore intercorso tra il sinistro e il decesso della vittima, oltretutto in condizioni di incapacità, pervenendo ad escludere il ricorso dei necessari presupposti di fatto idonei a giustificare l'integrazione di un danno biologico apprezzabile a carico del danneggiato, sulla base di un discorso elaborato nell'esercizio della propria discrezionalità valutativa, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità”.
Sulla scorta di tali principi non può riconoscersi il diritto degli istanti iure hereditatis del defunto alla liquidazione del danno biologico terminale in quanto il decesso del Persona_2 congiunto intervenne all'istante, come riportato dal consulente tecnico nominato dal PM ing.
a pag. 3 della richiamata relazione peritale del 20.02.2008 (all. n. 5 prod. parte Persona_3 attrice). Del resto, gli attori in maniera del tutto generica hanno dedotto una sopravvivenza di pochi minuti della vittima (pag. 7 dell'atto di citazione), senza fornire alcuna prova in merito alla sopravvivenza. Anche a voler considerare la circostanza che la morte sia avvenuta dopo alcuni minuti e non all'istante, non si tratta di un lasso temporale sufficientemente ampio, tale da soddisfare la condizione posta dalla citata sentenza della Suprema Corte affinché ai fini del riconoscimento in capo al de cuius di un danno biologico suscettibile di poter poi essere trasferito agli aventi causa a titolo ereditario. Tra l'altro è consolidato il principio secondo cui “In assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro
e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte;
e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta” (Cassazione civile n- 1871 del 28.01.2013).
Parimenti non può essere riconosciuto il danno morale catastrofale atteso che nulla è stato provato in merito alla lucida agonia patita dalla vittima del sinistro nel tempo intercorrente tra lo scontro con l'autovettura condotta dalla e il suo decesso che comunque, dato il breve lasso CP_2 temporale in cui è intervenuto, non può ritenersi consistente.
Va rigettata, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro avanzata dagli attori, sul presupposto che la vittima all'epoca del decesso fosse dipendente presso la Controparte_7
e percepiva una busta paga di euro 1.200,00 mensili.
[...]
Sul punto gli attori non hanno fornito alcun elemento probatorio;
non hanno prodotto alcuna documentazione attestante il rapporto di lavoro con la , né alcuna Controparte_7 busta paga a riprova della retribuzione percepita. Non hanno provato l'effettiva destinazione delle entrate eventualmente percepite dal alle esigenze del nucleo familiare di origine. Persona_2
Non sono stati offerti, più in generale, per come già sopra esposto, elementi di prova per provare la qualità delle relazioni familiari a fondamento delle pretese invocate sicchè non emergono elementi per ritenere provata nemmeno in via presuntiva la rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, così come le prospettive di reddito professionale del dall'altro, Per_2 elementi entrambi necessari ai fini del riconoscimento della voce di danno in esame.
7. In ragione del parziale accoglimento della domanda degli attori, atteso che è stata riconosciuta solo una responsabilità concorrente nella misura del 50% della convenuta per il CP_2 sinistro per cui è causa e non è stata accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno, deve ritenersi integrata una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Parimenti le spese del ctu, così come liquidate con separato decreto, sono posti in egual misura a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda degli attori e, per l'effetto accerta la concorrente responsabilità di nella misura del 50% per il sinistro per cui è causa;
CP_2
- rigetta tutte le altre domande degli attori;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese della c.t.u., così come liquidate con separato decreto,
a carico delle parti costituite in solido in pari misura.
Così deciso, in Lagonegro il 7.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale