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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4551/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2025 da , con il proc. e dom. avv. Parte_1
VERBI GIORGIA, e , con il proc. e dom. avv. MORETTI Parte_2
FRANCESCA, entrambi per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2006, in
TOLMEZZO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte 2, Serie A, dell'anno 2006;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 14/10/2008), minorenne;
Per_1
- preso atto che i ricorrenti hanno dichiarato che, successivamente alla separazione di fatto degli stessi, la figlia non ha più voluto incontrare il padre, Per_1
nonostante gli inviti della madre, i messaggi e le chiamate del padre;
in merito i
1 ricorrenti hanno dichiarato, altresì, che è in atto un percorso di mediazione familiare per facilitare il riavvicinamento tra padre e figlia;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nata a [...]- Parte_1
SUR-SAONE (FRANCIA) il 22/03/1973, e , nato a Parte_2
UDINE (UD) il 19/02/1974, uniti in matrimonio in data 16/09/2006 in TOLMEZZO
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Martignacco.
3) Prende atto che il marito, che ha già lasciato la casa coniugale, sposterà altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà con contestuale consegna delle chiavi dell'abitazione e del garage.
4) Assegna la casa coniugale, sita in Martignacco (UD) via Udine n. 79/B int. 5, alla moglie, quale genitore collocatario della figlia che ivi continuerà Per_1
ad abitare con la madre. Dà atto che le parti dichiarano che l'arredamento e tutto quanto presente nell'appartamento, al netto degli effetti e beni personali asportati dal sig. , resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità Parte_2
della sig.ra e della figlia. Pt_1
5) Dispone che il sig. corrisponda un contributo al mantenimento della Parte_2 figlia di € 450,00 mensili, comprendenti a titolo esemplificativo: quota Per_1
sulle spese di vitto, alloggio, abbigliamento, accessori e calzature, igiene
2 personale, cosmesi, parrucchiere ed estetista, materiale scolastico corrente (con esclusione delle spese scolastiche di inizio anno), trasporti, farmaci da banco, ricariche di cellulare;
oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, disciplinate come da Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, che le parti hanno dichiarato di conoscere, e che sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti espressamente hanno concordato che saranno considerate spese straordinarie, ai fini dell'assunzione della spesa al 50%, le spese dei biglietti dei concerti e dei viaggi organizzati per la figlia durante l'anno, in continuità con le consolidate abitudini familiari, partecipazioni che dovranno essere previamente concordate fra i genitori in merito a tipologia e costi.
6) Prende atto che il sig. rimborserà alla signora la propria quota Parte_2 Pt_1 della rata del mutuo per l'importo di circa € 125,00 mensili e continuerà ad accollarsi le utenze dell'abitazione di Martignacco.
7) Prende atto che le parti, in considerazione della attuale difficoltà nei rapporti tra padre e figlia, si impegnano a proseguire l'avviato percorso di mediazione familiare ai fini di gestirne il riavvicinamento e si impegnano a collaborare per trasmettere alla minore un messaggio costruttivo finalizzato a detta ripresa dei rapporti.
8) Dispone che gli incontri fra padre e figlia, quando riprenderanno senza l'intervento del mediatore familiare, avranno luogo per almeno mezza giornata una o due volte per settimana, con modalità che verranno concordate fra i genitori, nel rispetto degli impegni della minore.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 12, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4551/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2025 da , con il proc. e dom. avv. Parte_1
VERBI GIORGIA, e , con il proc. e dom. avv. MORETTI Parte_2
FRANCESCA, entrambi per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2006, in
TOLMEZZO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte 2, Serie A, dell'anno 2006;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 14/10/2008), minorenne;
Per_1
- preso atto che i ricorrenti hanno dichiarato che, successivamente alla separazione di fatto degli stessi, la figlia non ha più voluto incontrare il padre, Per_1
nonostante gli inviti della madre, i messaggi e le chiamate del padre;
in merito i
1 ricorrenti hanno dichiarato, altresì, che è in atto un percorso di mediazione familiare per facilitare il riavvicinamento tra padre e figlia;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri nata a [...]- Parte_1
SUR-SAONE (FRANCIA) il 22/03/1973, e , nato a Parte_2
UDINE (UD) il 19/02/1974, uniti in matrimonio in data 16/09/2006 in TOLMEZZO
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Martignacco.
3) Prende atto che il marito, che ha già lasciato la casa coniugale, sposterà altrove la propria residenza, prelevando i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà con contestuale consegna delle chiavi dell'abitazione e del garage.
4) Assegna la casa coniugale, sita in Martignacco (UD) via Udine n. 79/B int. 5, alla moglie, quale genitore collocatario della figlia che ivi continuerà Per_1
ad abitare con la madre. Dà atto che le parti dichiarano che l'arredamento e tutto quanto presente nell'appartamento, al netto degli effetti e beni personali asportati dal sig. , resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità Parte_2
della sig.ra e della figlia. Pt_1
5) Dispone che il sig. corrisponda un contributo al mantenimento della Parte_2 figlia di € 450,00 mensili, comprendenti a titolo esemplificativo: quota Per_1
sulle spese di vitto, alloggio, abbigliamento, accessori e calzature, igiene
2 personale, cosmesi, parrucchiere ed estetista, materiale scolastico corrente (con esclusione delle spese scolastiche di inizio anno), trasporti, farmaci da banco, ricariche di cellulare;
oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, disciplinate come da Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, che le parti hanno dichiarato di conoscere, e che sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le parti espressamente hanno concordato che saranno considerate spese straordinarie, ai fini dell'assunzione della spesa al 50%, le spese dei biglietti dei concerti e dei viaggi organizzati per la figlia durante l'anno, in continuità con le consolidate abitudini familiari, partecipazioni che dovranno essere previamente concordate fra i genitori in merito a tipologia e costi.
6) Prende atto che il sig. rimborserà alla signora la propria quota Parte_2 Pt_1 della rata del mutuo per l'importo di circa € 125,00 mensili e continuerà ad accollarsi le utenze dell'abitazione di Martignacco.
7) Prende atto che le parti, in considerazione della attuale difficoltà nei rapporti tra padre e figlia, si impegnano a proseguire l'avviato percorso di mediazione familiare ai fini di gestirne il riavvicinamento e si impegnano a collaborare per trasmettere alla minore un messaggio costruttivo finalizzato a detta ripresa dei rapporti.
8) Dispone che gli incontri fra padre e figlia, quando riprenderanno senza l'intervento del mediatore familiare, avranno luogo per almeno mezza giornata una o due volte per settimana, con modalità che verranno concordate fra i genitori, nel rispetto degli impegni della minore.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 12, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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