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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 21.10.2022 da:
(C.F ), in persona del CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F. , presso cui è domiciliato, in Piazza San Marco n. P.IVA_2
63, con indirizzo PEC per le comunicazioni processuali:
Email_1
- appellante - contro
, nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano DALLA CodiceFiscale_1
TORRE, del Foro di Treviso (Codice Fiscale ), ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso in via Monte Piana
n. 14, C.A.P. 31100 – Treviso (TV) in forza di mandato allegato al ricorso di primo 2
grado (Tribunale di Venezia, Sez. Lav. R.G. n.1723/2021) Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0422/435364, ovvero all'indirizzo PEC Email_2
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 283/2022 del Tribunale di Venezia.
In punto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Causa trattata all'udienza del 23.10.2025.
Motivi della decisione.
Il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., a fronte della dichiarazione di rinuncia di parte appellante resa in udienza e accettata da parte appellata.
Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione dell'art. 306, comma 4, c.p.c., sicchè, in assenza di accordo tra le parti, le spese (con riferimento all'attività svolta in questo grado: studio e introduzione della causa) restano a carico di parte appellante che ha rinunciato agli atti.
Di conseguenza, il dev'essere condannato alla rifusione Parte_2 in favore della parte appellata delle spese di lite del grado (fase di studio e introduttiva), nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario come per legge, trattandosi della riproposizione di questioni già discusse in primo grado e tenuto conto della correttezza del comportamento di parte appellante che, rivalutate le questioni all'esito della costituzione di controparte, non ha ulteriormente coltivato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Dichiara l'estinzione del processo;
B) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre al 3
contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e
CPA.
Venezia, 23.10.2025
Il Presidente rel.
(Gaetano Campo)