Decreto cautelare 22 aprile 2023
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 3 maggio 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2023
N. 02519/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2023, proposto da
IU SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Catania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
nei confronti
GI Di NZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Condorelli e Rosario Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rossana Castelli in Catania, Corso Sicilia 71;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2403/2019 in data 16 ottobre 2019 del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione II.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso. notificato in data 18 aprile 2023, l’interessato ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, Sezione II, n. 2403/2019 in data 16 ottobre 2019, passata in cosa giudicata, sollecitando la declaratoria di nullità dei seguenti atti: a) provvedimento n. 19604 in data 20 febbraio 2020, con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela il provvedimento in data 6 settembre 2017 di presa d’atto della precedente autorizzazione al trasferimento della rivendita 43 e della ricevitoria del lotto n. 2329 del ricorrente; b) la nota n. 0092194 in data 22 dicembre 2022 con cui l’Amministrazione ha ordinato all’interessato di tornare nella vecchia sede in via Francesco Paradiso 68; c) la nota in data 24 gennaio 2023 con cui l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di trasferimento del ricorrente in data 17 gennaio 2023; d) la diffida ad adempiere comunicata in data 30 marzo 2023.
In subordine, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti appena indicati, con particolare riferimento alla diffida ad adempiere comunicata in data 30 marzo 2023.
Nel ricorso si riferiscono, in sintesi, i seguenti fatti.
Il ricorrente, a seguito di ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 2073/2004 in data 10 dicembre 2004, è stato autorizzato dall’Amministrazione a trasferirsi nella Via Verga 87-89 con provvedimento in data 1 marzo 2005.
In data 19 luglio 2017 il ricorrente ha, quindi, chiesto di poter effettuare materialmente il menzionato trasferimento, facendo esplicito riferimento all’autorizzazione in data 1 marzo 2005.
In data 5 luglio 2017 il controinteressato ha chiesto il trasferimento della propria rivendita - ubicata nella frazione di Santa Maria Le Scale - nella Via Verga 78-80.
Con nota in data 31 luglio 2017 l’Amministrazione ha intimato al ricorrente di effettuare il trasferimento nella Via Verga entro sessanta giorni, richiedendo, altresì, chiarimenti in ordine al mancato trasferimento già autorizzato in data 1 marzo 2005.
Con provvedimento del 6 settembre 2019 l’Amministrazione, a fronte delle deduzioni rese dall’interessato, ha preso atto dell’autorizzazione già assentita in data 1 marzo 2005.
Con atto n. 68373 in data 20 settembre 2017 l’Amministrazione ha annullato la presa d’atto del 6 settembre 2017.
Il ricorrente ha avversato tale provvedimento innanzi a questo Tribunale, il quale ha accordato la sospensione del provvedimento con ordinanza cautelare n. 837/2017 in data 6 dicembre 2017.
Con provvedimento in data 21 dicembre 2017, tuttavia, l’Amministrazione ha autorizzato il controinteressato a trasferirsi nella Via Verga,
Con nota n. 4264/2018 del 19 gennaio 2018 l’Amministrazione ha, quindi, respinto l’istanza di trasferimento presenta dal ricorrente in data 19 luglio 2017.
L’interessato ha impugnato tale provvedimento e con sentenza n. 2403/2019 in data 16 ottobre 2019 il Tribunale ha annullato il provvedimento n. 68373 in data 20 settembre 2017, l’atto in data 21 dicembre 2017 (con cui il controinteressato era stato autorizzato a trasferirsi nella Via Verga) e la nota n. 4264/2018 in data 19 gennaio 2018.
Con nota n. 83093 del 21 novembre 2019 l’Amministrazione ha disposto la riapertura del procedimento a seguito della citata sentenza di questo Tribunale n. 2403/2019 in data 16 ottobre 2019.
Con provvedimento n. 83097 in data 21 novembre 2019 l’Amministrazione ha sancito l’obbligo del controinteressato di trasferirsi nuovamente nel sito originario.
Con provvedimento n. 19604 in data 20 febbraio 2020 l’Amministrazione ha nuovamente annullato la presa d’atto del 6 settembre 2017.
Il controinteressato ha proposto ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale n. 2403/2019 del 16 ottobre 2029, ma con sentenza n. 656/2021 in data 1 marzo 2021 il gravame è stato - nel suo complesso - respinto e la Sezione ha osservato che lo stesso ricorrente - in quel giudizio - era obbligato, per effetto della sentenza n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019, a tornare nella sede originaria.
A seguito di un giudizio impugnatorio - proposto avverso il provvedimento n. 19604 del 20 febbraio 2020 e che si è svolto innanzi a questo Tribunale e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - l’Amministrazione ha, poi, adottato il provvedimento n. 0092194 in data 22 dicembre 2022, con cui ha ordinato al ricorrente di tornare nella sede di Via Francesco Paradiso.
Con provvedimento in data 24 gennaio 2023 l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile una nuova istanza di trasferimento presentata dal ricorrente in data 17 gennaio 2023.
Con nota comunicata in data 30 marzo 2023 l’Amministrazione ha diffidato l’interessato a trasferirsi nella Via Francesco Paradiso, affermando la definitiva chiusura, in forza del provvedimento n. 4264/2018 del 19 gennaio 2018, del procedimento avviato dall’interessato con istanza del 19 luglio 2017.
In punto di diritto il ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) il provvedimento n. 4264/2018 in data 19 gennaio 2018, richiamato dall’Amministrazione nella nota comunicata in data 30 marzo 2023, è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019; b) l’Amministrazione ha, altresì, richiamato la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1239/2022 in data 30 novembre 2022, ma in quella sede l’interessato aveva fatto valere l’illegittimità - non la nullità - del provvedimento n. 19604 in data 20 febbraio 2020; c) nel provvedere, l’Amministrazione non ha tenuto conto della sentenza n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019 (con cui si è - anche - affermato che era già intervenuto il provvedimento di trasferimento del ricorrente nella Via Verga); d) non vi è alcuna previsione di legge che contempli la decadenza dal titolo per il mancato trasferimento entro un tempo determinato e non è intervenuta nel caso in esame alcuna violazione di prescrizioni amministrative essenziali che possa giustificare un provvedimento di decadenza da parte dell’Amministrazione; e) l’Amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità delle nuove istanze di trasferimento presentate dal ricorrente perché esse si sarebbero sovrapposte al procedimento amministrativo concluso con la diffida ad adempiere comunicata in data 30 marzo 2023 - la quale avrebbe ha fatto rivivere il provvedimento di diniego al trasferimento n. 4264/2018 del 19 gennaio 2018 (già annullato dal Tribunale) - sicché va dichiarata la nullità anche della nota in data 24 gennaio 2023; f) nel caso di conversione della presente azione in giudizio di annullamento (quantomeno con riferimento alla diffida comunicata in data 30 marzo 2023), si sollecita la sospensione impropria del giudizio, tenuto conto della intervenuta remissione alla Corte di Giustizia di talune questioni - rilevanti anche in relazione alla presente controversia - da parte del T.A.R. Liguria; g) la nota del 30 marzo 2023 appare anche illegittima per difetto di istruttoria.
Il controinteressato, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) con la sentenza n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019 il Tribunale ha annullato i provvedimenti che già sono stati menzionati per violazione di obblighi procedimentali e formali, con particolare riferimento all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di istruttoria; b) con sentenza n. 889/2022 in data 29 marzo 2022 il Tribunale, pronunciandosi sull’impugnazione del provvedimento n. 19604 del 20 febbraio 2020, ha rilevato che tale atto aveva rimediato ai vizi che avevano condotto all’annullamento disposto con la citata sentenza n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019; c) conseguentemente, con il provvedimento n. 19604 in data 20 febbraio 2020 l’Amministrazione ha dato puntuale esecuzione alla sentenza n. 2403/2019 in data 16 ottobre 2019, come anche ritenuto dal giudice di appello con sentenza n. 1239/2022 del 30 novembre 2022; d) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato la legittimità della decisione amministrativa con cui è stata ritenuta la priorità cronologica dell’istanza di trasferimento del controinteressato rispetto a quella del ricorrente; e) si è, piuttosto, formato il giudicato sulla legittimità del provvedimento n. 19604 in data 20 febbraio 2020, con cui l’Amministrazione ha reiterato l’annullamento del provvedimento n. 63335 del 6 settembre 2017; f) non sussistono i presupposti per la sospensione impropria del giudizio che è stata sollecitata dal ricorrente.
Con memoria in data 8 maggio 2023 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) sulla questione oggetto del presente gravame il Tribunale si è già pronunciato due volte - con sentenze (passate in giudicato) n. 1146/2022 in data 21 aprile 2022 e n. 3200/2022 in data 7 dicembre 2022 - sicché risulta violato il principio del ne bis in idem ; b) la legittimità del provvedimento n. 19604 del 6 settembre 2017 è stata sancita con le pronunce di questo Tribunale n. 889/2022 in data 29 marzo 2022 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1239/2022 in data 30 novembre 2022; c) in particolare, le note n. 92194 del 22 dicembre 2022 e n. 5464 del 24 gennaio 2023, unitamente alla diffida ad adempiere n. 18317 del 30 marzo 2023, sono tutte successive rispetto alla sentenza del giudice di appello e costituiscono dimostrazione del tentativo dell’Amministrazione di dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali che sono intervenute.
Con ulteriori memorie depositate in data 9 maggio 2023 e 30 maggio 2023 il ricorrente e il controinteressato hanno ulteriormente precisato le rispettive difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente in relazione alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem , anche tenuto conto che i ricorsi n. 1235/2021 e n. 1032/2022 (definiti con sentenze n. 1146/2022 del 21 aprile 2022 e n. 3200/2022 del 7 dicembre 2022) sono stati specificatamente proposti per ottenere il solo trasferimento della ricevitoria del controinteressato nella sede originaria.
Il ricorso in ottemperanza, a giudizio del Collegio, va comunque essere respinto, in quanto: a) il richiamo dell’Amministrazione al provvedimento n. 4264/2019 del 19 gennaio 2018, annullato con sentenza di questo Tribunale n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019, deve intendersi in senso sostanziale e non formale, nel senso che l’Amministrazione ha inteso far riferimento alle concrete statuizioni sancite in tale atto e ribadite nel loro contenuto con la nota comunicata in data 30 marzo 2023; b) ciò avuto riguardo ai noti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1971 c.c., i quali privilegiano (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle previsioni di cui all’art. 1362 c.c.) un’interpretazione conforme all’effettiva intenzione dell’autore dell’atto, a dispetto di superabili imprecisioni di forma; c) ad ogni buon conto, il menzionato provvedimento n. 4264/2019 in data 19 gennaio 2019 è formalmente superato dal provvedimento n. 19604 del 20 febbraio 2020, che, ribadendo il contenuto sostanziale del primo provvedimento, ha rimediato ai pregressi vizi procedimentali; d) il provvedimento n. 19604 del 20 febbraio 2020 è stato ritenuto legittimo con sentenze di questo Tribunale n. 889/2022 in data 29 marzo 2022 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1239/2022 in data 30 novembre 2022; e) esso, avendo posto riparo ai vizi del precedente atto, non appare violativo del giudicato che si è formato sulla sentenza n. 2403/2019 del 16 ottobre 2019 - con cui il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento n. 4264/2019 del 19 gennaio 2018 - ritenendo “fondate le [sole] doglianze riguardanti la violazione degli obblighi procedimentali e del principio del contrarius actus con particolare riguardo all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e del difetto di motivazione” ; f) l’Amministrazione era tenuta a dare a dare esecuzione alle pronunce di questo Tribunale n. 889/2022 in data 29 marzo 2022 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1239/2022 in data 30 novembre 2022; g) proprio in esecuzione di tali pronunce sono state adottate la nota n. 0092194 in data 22 dicembre 2022 (con cui l’Amministrazione ha ordinato all’interessato di tornare nella vecchia sede in via Francesco Paradiso 68), la nota in data 24 gennaio 2023 (con cui l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di trasferimento del ricorrente in data 17 gennaio 2023) e la diffida ad adempiere comunicata in data 30 marzo 2023.
Per le considerazioni che precedono il ricorso in ottemperanza va rigettato.
L’interessato, peraltro, ha chiesto, in subordine, l’annullamento degli atti di cui era stata sollecitata la declaratoria di nullità per violazione del giudicato.
Pertanto, deve disporsi la remissione della causa sul ruolo ordinario ai fini della successiva trattazione della controversia in udienza pubblica.
Allo stato non può disporsi la sospensione impropria del giudizio, come sollecitato dal ricorrente, anche tenuto conto che tale valutazione va effettuata nell’ambito del giudizio di annullamento, consentendo alle controparti di usufruire dei prescritti termini a difesa per interloquire sul punto in modo appropriato.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso in ottemperanza; 2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese relative alla presente fase, liquidate in € 1. 750,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge se dovuti; 3) dispone la remissione della causa sul ruolo ordinario per la successiva trattazione della controversia in udienza pubblica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO