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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione
Civile, in data 17 dicembre 2021/28 gennaio 2022 e contraddistinta dal n. 949/2022, iscritto al
n. 3657/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Manna (co- dice fiscale , Francesco De Martino Rosaroll (codice fiscale C.F._2
e Carmela Galiano (codice fiscale C.F._3 C.F._4
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] ed ivi re- Controparte_1 C.F._5
sidente alla Via Palucci n. 118, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiaro (codice fiscale
- appellata ed appellante incidentale - C.F._6
NONCHÉ
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._7
ed ivi residente a[...] - appellato contumace -
E il (codice fiscale , pendente innanzi al Tribunale Controparte_3 P.IVA_1
di Nola col n. 13/2017, in persona dei suoi Curatori pro tempore, dr. , avv. Vin- Controparte_4
cenzo Maria Cesaro e dr. - appellato contumace - Controparte_5
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, pubblicata il 28 gennaio 2022 e (per quel che consta a questa Corte) non notificata, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha ri- gettato le domande avanzate, nel marzo del 2017, da , socia della M.R.G. Im- Parte_1
mobiliare S.R.L., al fine di ottenere la dichiarazione della nullità degli atti con cui, il 28 settembre
2015, gli altri due soci della predetta società, e , avevano Controparte_1 Controparte_2
ceduto le loro rispettive quote di partecipazione alla senza rispettare, secondo CP_3
l'attrice, le formalità previste dall'art. 6 dello statuto societario per consentirle l'esercizio del diritto di prelazione dal medesimo articolo previsto, e, per l'effetto, la dichiarazione dell'illegit- timità dell'iscrizione nel registro delle imprese e la cancellazione da tale registro di dette ces- sioni o, in subordine, l'autorizzazione ad acquistare le predette quote di partecipazione nell'esercizio del proprio diritto di prelazione o, in via ancor più subordinata, la dichiarazione dell'inefficacia e/o dell'inopponibilità nei propri confronti di dette cessioni e, in ogni caso, la condanna della e del a risarcirle i danni dalle medesime cessioni arreca- CP_1 CP_2
tile. Ha inoltre condannato la a rifondere alla le spese processuali, liquidan- Pt_1 CP_1
dole in 1.615,00 € «oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%» e distraendole in favore dell'avv.
Giuseppe Chiaro.
I.2.1. Con una citazione validamente notificata alla il 27 luglio 2022, al CP_1 Pt_2
in data 27 luglio/16 agosto 2022 e (dopo che ne era stata ordinata la rinnovazione sul
[...]
rilievo della nullità della sua precedente notificazione) ai Curatori del fallimento della CP_3
il 21 luglio 2023, la ha quindi impugnato detta sentenza con un appello a questa
[...] Pt_1
Corte articolato in cinque motivi, intitolati, rispettivamente (ma non sempre in coerenza con le doglianze con essi formulate, alcune delle quali consistenti in effetti nella denuncia di più spe- cifici errores in procedendo o in iudicando), (1) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla competenza del Tribunale delle Imprese», (2) «Erronea, contraddit- toria e carente motivazione della sentenza in ordine al mancato rispetto dell'obbligo di prela- zione», (3) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al diritto di riscatto», (4) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla po- sizione del » e (5) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in CP_2
ordine alla mancata prova dei danni», al fine di ottenere l'accoglimento delle medesime
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
domande da lei già rivolte al Giudice di primo grado, previa l'adozione dei «provvedimenti rite- nuti opportuni considerata la competenza della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribu- nale di Napoli e la mancata rimessione del fascicolo di primo grado al Presidente del Tribunale di Napoli da parte del Giudice di prime cure per i provvedimenti del caso».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 18 gennaio 2023, la ha ec- CP_1
cepito, in primo luogo, la nullità dell'intero processo di primo grado, compresa la sentenza emessa al suo esito, poiché la Curatela del fallimento della pur essendone una CP_3
parte necessaria, non era stata mai validamente chiamata a parteciparvi, e la conseguente inammissibilità ed improcedibilità delle domande formulate con l'appello della e, in se- Pt_1
condo luogo, che il medesimo processo non avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale di
Napoli, bensì dal Giudice del Tribunale di Nola delegato al fallimento della CP_3
Sicché ha chiesto a questa Corte, così proponendo in sostanza un appello incidentale tardivo, di dichiarare la:
«a) nullità della sentenza impugnata;
b) improcedibilità ed inammissibilità per nullità dell'atto di citazione di primo grado per omessa vocatio in jus della Parte_3
c) improcedibilità ed inammissibilità per omesso contraddittorio necessario;
d) l'incompetenza per materia del Tribunale civile ordinario di Napoli adito in favore del
Giudice delegato del Tribunale di Nola dichiarante il fallimento della CP_3
Emettendo tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
- nel merito dichiararsi infondata in fatto ed in diritto le doamnde di cui all'atto di appello avverso».
I.2.3. Il e la Curatela del fallimento della invece non si sono CP_2 CP_3
costituiti innanzi a questa Corte, che pertanto li ha dichiarati contumaci.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite ha poi modificato le proprie richieste conclusive, neppure dopo che questa Corte, all'udienza del 5 novembre 2024, ha segnalato la questione della necessità o meno della citazione in giudizio anche della Controparte_6
. Con la propria comparsa conclusionale, però, la ha aggiunto alle ragioni
[...] CP_1
delle proprie conclusioni, che confermava, anche «l'omessa citazione sia in primo grado che secondo grado della ». Controparte_6
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale questa Corte non vede ragione di discostarsi, l'inserimento nello statuto di una società di una clausola che ac- cordi ai soci il diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazione che altri soci intendano alienare assume il chiaro significato di attribuirle un valore rilevante per la società, la cui orga- nizzazione ed il cui funzionamento lo statuto, insieme all'atto costitutivo, è destinato a regolare, cioè una funzione specificamente sociale, venendo ad incidere sul rapporto tra l'elemento ca- pitalistico e quello personale della società medesima, nel senso di accrescere il secondo ri- spetto al primo, e perciò tale da giustificare la conclusione che la sua violazione comporta l'inopponibilità o, se si preferisce, l'inefficacia della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione1.
Pertanto, la società nel cui statuto la clausola di prelazione sia inserita, essendo porta- trice di un interesse e titolare di un diritto alla sua osservanza propri e distinti da quelli individuali di ciascuno dei propri soci, deve essere ritenuta una parte necessaria del giudizio promosso dal proprio socio al fine di ottenere la dichiarazione dell'inopponibilità o dell'inefficacia nei confronti della medesima società o addirittura della nullità (quando, come nel caso di specie, va ragione- volmente interpretata, siccome il più contiene il meno, come comprendente quella, subordi- nata, dell'inopponibilità o dell'inefficacia nei soli confronti della medesima società, oltre che della socia attrice) dell'atto lesivo del proprio diritto di prelazione, al pari delle parti di tale atto2, anche perché, nel caso in cui questo sia dichiarato ad essa inopponibile o inefficace nei suoi confronti, sarebbe obbligata nei confronti del socio attore a rispettare tale decisione non consi- derando proprio socio chi abbia acquistato una partecipazione violando la predetta clausola3.
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2. Poste tali premesse e considerato che la on è stata chia- Controparte_6
mata a partecipare al processo di primo grado, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., la sentenza appellata va dichiarata nulla e la causa va rimessa al primo Giudice, restando così in questa sede assorbita ogni altra delle questioni sollevate dalle parti.
II.3. Poiché la questione della necessità o meno della partecipazione già al processo di primo grado della è stata rilevata d'ufficio da questa Corte ed alla Controparte_6
nullità della sentenza appellata poi qui dichiarata deve ritenersi abbiano dato causa, oltre che il
Giudice di prime cure, entrambe le parti costituite, nessuna delle quali ha eccepito o segnalato nulla in proposito prima del suddetto rilievo, le spese di entrambi i gradi del processo vanno tra le medesime parti integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e su quello Parte_1
incidentalmente proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
949/2022, pubblicata il 28 gennaio 2022:
A) dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa al primo Giudice;
B) compensa integralmente tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del pro- cesso.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass.: 24559/2015; 12370/2014; 691/2005; 12012/1998; 7614/1996; 7859/1993. 2 In tal senso v. Trib. Venezia, Sez. Spec. Impr., 23 febbraio 2023, n. 363, in Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa, https://www.osservatoriodirittoimpresa.it, e Cass. 3 giugno 2014, n. 12370 (sul punto non massimata), che ha confermato una sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui un'analoga controversia era stata ritenuta incompatibile, siccome «almeno tripolare», con la clausola compromissoria statutaria cd. binaria, osservando che «anche ad ammettere che cedente e cessionario costituiscano, nella presente controversia, una parte sostanzial- mente unica quale centro unitario di imputazione di interessi, dovrebbe aggiungersi non solo il socio pretermesso ma anche […] la società in quanto portatrice di un proprio interesse autonomo e distinto da quello individuale dei soci»). 3 Anche su questa considerazione fa infatti leva, per concludere per la necessaria partecipazione al giudi- zio della società nel cui statuto è inserita la clausola di prelazione che l'attore assume violata, Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., 26 maggio 2021, n. 9249, in https://dejure.it.
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione
Civile, in data 17 dicembre 2021/28 gennaio 2022 e contraddistinta dal n. 949/2022, iscritto al
n. 3657/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Manna (co- dice fiscale , Francesco De Martino Rosaroll (codice fiscale C.F._2
e Carmela Galiano (codice fiscale C.F._3 C.F._4
- appellante -
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] ed ivi re- Controparte_1 C.F._5
sidente alla Via Palucci n. 118, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiaro (codice fiscale
- appellata ed appellante incidentale - C.F._6
NONCHÉ
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._7
ed ivi residente a[...] - appellato contumace -
E il (codice fiscale , pendente innanzi al Tribunale Controparte_3 P.IVA_1
di Nola col n. 13/2017, in persona dei suoi Curatori pro tempore, dr. , avv. Vin- Controparte_4
cenzo Maria Cesaro e dr. - appellato contumace - Controparte_5
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, pubblicata il 28 gennaio 2022 e (per quel che consta a questa Corte) non notificata, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha ri- gettato le domande avanzate, nel marzo del 2017, da , socia della M.R.G. Im- Parte_1
mobiliare S.R.L., al fine di ottenere la dichiarazione della nullità degli atti con cui, il 28 settembre
2015, gli altri due soci della predetta società, e , avevano Controparte_1 Controparte_2
ceduto le loro rispettive quote di partecipazione alla senza rispettare, secondo CP_3
l'attrice, le formalità previste dall'art. 6 dello statuto societario per consentirle l'esercizio del diritto di prelazione dal medesimo articolo previsto, e, per l'effetto, la dichiarazione dell'illegit- timità dell'iscrizione nel registro delle imprese e la cancellazione da tale registro di dette ces- sioni o, in subordine, l'autorizzazione ad acquistare le predette quote di partecipazione nell'esercizio del proprio diritto di prelazione o, in via ancor più subordinata, la dichiarazione dell'inefficacia e/o dell'inopponibilità nei propri confronti di dette cessioni e, in ogni caso, la condanna della e del a risarcirle i danni dalle medesime cessioni arreca- CP_1 CP_2
tile. Ha inoltre condannato la a rifondere alla le spese processuali, liquidan- Pt_1 CP_1
dole in 1.615,00 € «oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%» e distraendole in favore dell'avv.
Giuseppe Chiaro.
I.2.1. Con una citazione validamente notificata alla il 27 luglio 2022, al CP_1 Pt_2
in data 27 luglio/16 agosto 2022 e (dopo che ne era stata ordinata la rinnovazione sul
[...]
rilievo della nullità della sua precedente notificazione) ai Curatori del fallimento della CP_3
il 21 luglio 2023, la ha quindi impugnato detta sentenza con un appello a questa
[...] Pt_1
Corte articolato in cinque motivi, intitolati, rispettivamente (ma non sempre in coerenza con le doglianze con essi formulate, alcune delle quali consistenti in effetti nella denuncia di più spe- cifici errores in procedendo o in iudicando), (1) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla competenza del Tribunale delle Imprese», (2) «Erronea, contraddit- toria e carente motivazione della sentenza in ordine al mancato rispetto dell'obbligo di prela- zione», (3) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al diritto di riscatto», (4) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla po- sizione del » e (5) «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in CP_2
ordine alla mancata prova dei danni», al fine di ottenere l'accoglimento delle medesime
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
domande da lei già rivolte al Giudice di primo grado, previa l'adozione dei «provvedimenti rite- nuti opportuni considerata la competenza della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribu- nale di Napoli e la mancata rimessione del fascicolo di primo grado al Presidente del Tribunale di Napoli da parte del Giudice di prime cure per i provvedimenti del caso».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 18 gennaio 2023, la ha ec- CP_1
cepito, in primo luogo, la nullità dell'intero processo di primo grado, compresa la sentenza emessa al suo esito, poiché la Curatela del fallimento della pur essendone una CP_3
parte necessaria, non era stata mai validamente chiamata a parteciparvi, e la conseguente inammissibilità ed improcedibilità delle domande formulate con l'appello della e, in se- Pt_1
condo luogo, che il medesimo processo non avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale di
Napoli, bensì dal Giudice del Tribunale di Nola delegato al fallimento della CP_3
Sicché ha chiesto a questa Corte, così proponendo in sostanza un appello incidentale tardivo, di dichiarare la:
«a) nullità della sentenza impugnata;
b) improcedibilità ed inammissibilità per nullità dell'atto di citazione di primo grado per omessa vocatio in jus della Parte_3
c) improcedibilità ed inammissibilità per omesso contraddittorio necessario;
d) l'incompetenza per materia del Tribunale civile ordinario di Napoli adito in favore del
Giudice delegato del Tribunale di Nola dichiarante il fallimento della CP_3
Emettendo tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
- nel merito dichiararsi infondata in fatto ed in diritto le doamnde di cui all'atto di appello avverso».
I.2.3. Il e la Curatela del fallimento della invece non si sono CP_2 CP_3
costituiti innanzi a questa Corte, che pertanto li ha dichiarati contumaci.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite ha poi modificato le proprie richieste conclusive, neppure dopo che questa Corte, all'udienza del 5 novembre 2024, ha segnalato la questione della necessità o meno della citazione in giudizio anche della Controparte_6
. Con la propria comparsa conclusionale, però, la ha aggiunto alle ragioni
[...] CP_1
delle proprie conclusioni, che confermava, anche «l'omessa citazione sia in primo grado che secondo grado della ». Controparte_6
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale questa Corte non vede ragione di discostarsi, l'inserimento nello statuto di una società di una clausola che ac- cordi ai soci il diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazione che altri soci intendano alienare assume il chiaro significato di attribuirle un valore rilevante per la società, la cui orga- nizzazione ed il cui funzionamento lo statuto, insieme all'atto costitutivo, è destinato a regolare, cioè una funzione specificamente sociale, venendo ad incidere sul rapporto tra l'elemento ca- pitalistico e quello personale della società medesima, nel senso di accrescere il secondo ri- spetto al primo, e perciò tale da giustificare la conclusione che la sua violazione comporta l'inopponibilità o, se si preferisce, l'inefficacia della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione1.
Pertanto, la società nel cui statuto la clausola di prelazione sia inserita, essendo porta- trice di un interesse e titolare di un diritto alla sua osservanza propri e distinti da quelli individuali di ciascuno dei propri soci, deve essere ritenuta una parte necessaria del giudizio promosso dal proprio socio al fine di ottenere la dichiarazione dell'inopponibilità o dell'inefficacia nei confronti della medesima società o addirittura della nullità (quando, come nel caso di specie, va ragione- volmente interpretata, siccome il più contiene il meno, come comprendente quella, subordi- nata, dell'inopponibilità o dell'inefficacia nei soli confronti della medesima società, oltre che della socia attrice) dell'atto lesivo del proprio diritto di prelazione, al pari delle parti di tale atto2, anche perché, nel caso in cui questo sia dichiarato ad essa inopponibile o inefficace nei suoi confronti, sarebbe obbligata nei confronti del socio attore a rispettare tale decisione non consi- derando proprio socio chi abbia acquistato una partecipazione violando la predetta clausola3.
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2. Poste tali premesse e considerato che la on è stata chia- Controparte_6
mata a partecipare al processo di primo grado, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., la sentenza appellata va dichiarata nulla e la causa va rimessa al primo Giudice, restando così in questa sede assorbita ogni altra delle questioni sollevate dalle parti.
II.3. Poiché la questione della necessità o meno della partecipazione già al processo di primo grado della è stata rilevata d'ufficio da questa Corte ed alla Controparte_6
nullità della sentenza appellata poi qui dichiarata deve ritenersi abbiano dato causa, oltre che il
Giudice di prime cure, entrambe le parti costituite, nessuna delle quali ha eccepito o segnalato nulla in proposito prima del suddetto rilievo, le spese di entrambi i gradi del processo vanno tra le medesime parti integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e su quello Parte_1
incidentalmente proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
949/2022, pubblicata il 28 gennaio 2022:
A) dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa al primo Giudice;
B) compensa integralmente tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del pro- cesso.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3657/2022 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass.: 24559/2015; 12370/2014; 691/2005; 12012/1998; 7614/1996; 7859/1993. 2 In tal senso v. Trib. Venezia, Sez. Spec. Impr., 23 febbraio 2023, n. 363, in Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa, https://www.osservatoriodirittoimpresa.it, e Cass. 3 giugno 2014, n. 12370 (sul punto non massimata), che ha confermato una sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui un'analoga controversia era stata ritenuta incompatibile, siccome «almeno tripolare», con la clausola compromissoria statutaria cd. binaria, osservando che «anche ad ammettere che cedente e cessionario costituiscano, nella presente controversia, una parte sostanzial- mente unica quale centro unitario di imputazione di interessi, dovrebbe aggiungersi non solo il socio pretermesso ma anche […] la società in quanto portatrice di un proprio interesse autonomo e distinto da quello individuale dei soci»). 3 Anche su questa considerazione fa infatti leva, per concludere per la necessaria partecipazione al giudi- zio della società nel cui statuto è inserita la clausola di prelazione che l'attore assume violata, Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., 26 maggio 2021, n. 9249, in https://dejure.it.