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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3327/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3327/2020 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
[...]
Controparte_2
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via principale
➢ accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Sigg.ri e – CP_1 Controparte_2
quali committenti del cantiere sito in Montiano, Via Clementina Mandolesi n.13, – CP_2 quale responsabile dei lavori – Arch. – quale progettista, direttore dei lavori, Controparte_2 coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione - in ordine al danno occorso al camion gru , Mod. TGS 35.460 8X2-6 BL, Tg. FP855WX di proprietà dell'attrice, in CP_3
occasione del ribaltamento dello stesso avvenuto nel predetto cantiere il giorno 31/05/2019, a causa del cedimento del suolo sottostante;
pagina 1 di 13 ➢ Condannare conseguentemente i convenuti – in solido tra loro – al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 70.389,95, dalla stessa sostenuta per la riparazione dello stesso, maggiorato del fermo tecnico del mezzo e del danno conseguente al mancato utilizzo dello stesso in conseguenza del sinistro.
➢ Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta : Controparte_4 Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria deduzione, argomentazione o istanza,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atto e risultanti dall'istruttoria svolta
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore dei SI.ri , CP_2
e di una somma equitativamente determinata ai sensi Controparte_2 CP_1 dell'art. 96 commi 3 c.p.c.;
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree
DICHIARARE il Direttore Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza arch. a Controparte_2
tenere indenne e manlevare i SI.ri , e CP_2 Controparte_2 CP_1
per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare
IN OGNI CASO con favore di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_6
§ Nel merito: per tutto quanto dedotto, esposto ed eccepito, in fatto come in diritto, nell'interesse dell'architetto da aversi qui per integralmente richiamato e ritrascritto: Controparte_2
- Dichiarare infondata e perciò rigettare ogni domanda risarcitoria ex adverso svolta;
- Respingere integralmente ogni pretesa ex adverso avanzata, in quanto totalmente infondata ed indimostrata, in fatto come in diritto;
§ Ancora, nel merito, ma nella sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie:
- Accertare e determinare il grado e la misura di responsabilità da porsi a carico di ciascuno dei convenuti;
§ Porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.t.u.;
pagina 2 di 13 § Con vittoria di spese, compensi professionali, s.g. 15% oltre ad accessori tutti di causa.
* * * * *
AI FINI ISTRUTTORI: si insiste nella richiesta di rimessione in istruttoria della causa affinché il c.t.u.
Ing. venga chiamata a chiarimenti onde poi, nel contraddittorio delle parti, Persona_1 riferire su quali basi fattuali e giuridiche essa abbia ritenuto di attribuire all'architetto CP_2 una qualche responsabilità per l'evento che ci occupa.
[...]
Con ogni più ampia riserva.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora, per brevità, solamente ) conveniva in Parte_2 Parte_1
giudizio e nonché e rassegnando le CP_2 CP_1 Controparte_2 Controparte_2
conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle sue domande, esponeva che: Parte_1
- Nel maggio 2019 e davano incarico all'attrice al fine di eseguire Controparte_2 CP_1
lavori di sollevamento, scarico e posizionamento di materiali presso il cantiere sito in Montiano (FC) in proprietà di e Il cantiere era stato aperto per interventi di CP_2 Controparte_7
restauro e risanamento conservativo di un edificio in regime di edilizia privata (Scia n. 21/2018) in cui l'arch. rivestiva il ruolo di Progettista/DL/Coordinatore della progettazione, mentre Controparte_2
era Responsabile dei Lavori (doc. 1 di parte attrice); CP_2
- dunque, in data 29 maggio 2019, consegnava il Piano Operativo di Sicurezza ed Parte_1
interveniva in cantiere impiegando un camion gru Marca MAN, Mod. TGS 35.460 8X2-6 BL, Tg.
FP855WX, condotto da un proprio addetto – Sig. - abilitato all'utilizzo di tale Parte_3
automezzo (doc. 2 di parte attrice);
- Sennonché, in data 31 maggio 2019, ore 9,30 circa, accadeva che, durante le operazioni di movimentazione, l'automezzo impiegato da si ribaltava a causa del cedimento del Parte_1
terreno, evidentemente instabile e non compatto, sì riportando danni al camion gru per euro 70.389,95
(docc. 3 e 4 di parte attrice), oltre quelli derivanti dal fermo tecnico del veicolo;
- Atteso che, in spregio alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, né i committenti, né i suoi delegati (arch. e avevano informato e/o segnalato all'attrice i rischi di CP_2 CP_2 cedimento connessi alle caratteristiche del terreno, in considerazione del peso dell'automezzo impiegato, ricorreva in questa sede al fine di vedere risarciti i danni patiti a causa Parte_1
dell'imperizia dei convenuti, anche perché da un lato erano risultati vani i tentativi di risoluzione bonaria della controversia e, dall'altro, una volta ottenuta informazione dello scarico da parte del geom. alla propria assicurazione - che determinava l'apertura del sinistro n. 1-8101-2019-0978136 - CP_2
pagina 3 di 13 nulla veniva più comunicato all'attrice a far data dal 9 gennaio 2020 (docc. 5 e 6 di parte attrice).
Si costituivano e e chiedendo in via principale il rigetto CP_2 CP_1 Controparte_2
delle domande attoree e la condanna di al risarcimento del danno da lite temeraria. Parte_1
In subordine, chiedevano di essere manlevati dall'eventuale condanna risarcitoria, da parte del DL arch.
CP_2
A tal fine, eccepivano che:
- In data 13 febbraio 2019, la direzione dei lavori nella persona dell'arch. aveva Controparte_2
predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, dopodiché, nel maggio 2019, venivano affidati alla alcuni lavori di movimentazione da eseguirsi nelle date del 30 e 31 maggio 2019; Parte_1
- Il 30 maggio 2019, dunque, l'attrice eseguiva regolarmente i lavori di carico ad essa affidati, senza segnalare alcuna instabilità del terreno, peraltro non colpito da eventi meteorologici avversi (doc. 4 di parte convenuta);
- Il 31 maggio 2019, i medesimi addetti con il medesimo camion gru Marca MAN, Mod. TGS 35.460
8X2-6 BL, Tg. FP855WX, si recavano nuovamente in cantiere per completare le operazioni, procedendo in totale autonomia sia al posizionamento del veicolo sia alla sua preventiva messa in sicurezza;
- Tuttavia, a causa dell'eccessiva estensione del braccio meccanico, il mezzo si ribaltava. In particolare, accadeva che l'operatore di disponeva un fascio di trivelli ad una distanza Parte_1 eccessiva rispetto al raggio d'azione del braccio meccanico movimentato (docc. da 5 5 a 10, doc. 10, e docc. da 15 a 20 di parte convenuta);
- Contestavano, dunque, l'avversa tesi a tal fine evidenziando che nessun cedimento poteva ritenersi verificato, atteso che, in primis, le ruote dell'automezzo erano rimaste in superficie (rectius “non […] infossate” cfr. comparsa di costituzione); e in secundis, vi era un muro in cemento armato, rimasto integro. Piuttosto, il ribaltamento doveva ritenersi cagionato dall'imperizia con la quale venivano eseguite le manovre;
- Peraltro, precisavano che dal ribaltamento del camion gru derivavano danni ad un fabbricato in legno, prontamente risarciti dalla stessa in data 10 agosto 2019, che dunque assumeva Parte_1
inizialmente su di sé la totale responsabilità dell'evento (docc. 11 e 12 di parte convenuta);
- Ulteriormente esponevano di aver riscontrato la missiva pervenuta in data 14 ottobre 2019, con pec del 25 novembre 2019, senza ottenere però più alcun riscontro.
Si costituiva, altresì, l'arch. chiedendo in via principale il rigetto delle domande Controparte_2
attoree e, in via subordinata, di accertare e determinare le responsabilità da porsi rispettivamente a carico di ciascun convenuto.
pagina 4 di 13 A questi fini, l'arch. eccepiva: CP_2
- L'erroneità della ricostruzione fattuale prospettata dall'attrice, atteso che il ribaltamento verificatosi in cantiere in data 29 maggio 2019 del camion gru era piuttosto derivato dall'imperizia e negligenza dell'operatore. Segnatamente, il DL esponeva che dopo aver agganciato pesanti materiali da spostare, il braccio telescopico della gru veniva incautamente allungato oltre la sua portata massima, sì provocando uno sbilanciamento del camion su cui la gru era installata, determinandone il rovesciamento;
- La manovra incauta descritta al punto che precede veniva eseguita imprevedibilmente, repentinamente e durava pochi secondi, impendendo dunque qualsivoglia intervento correttivo da parte della direzione dei lavori o dei committenti, o ancora, del responsabile di cantiere;
- Respingeva altresì qualsivoglia addebito da parte dell'attrice: da un lato, aveva Parte_1
precedentemente ispezionato il sito sul quale avrebbe compiuto le operazioni, senza nulla evidenziare;
dall'altro il camion gru era dotato di pistoni telescopici per la stabilizzazione del veicolo;
- In ultimo, esponeva di aver comunicato l'evento alla propria assicurazione esclusivamente in via cautelativa. Difatti, dopo l'istruttoria compiuta dalla compagnia assicurativa, questa non aveva rinvenuto alcuna colpa ascrivibile al CP_2
In sede di prima udienza del 22 marzo 2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'istruttoria avvenuta mediante interpelli, testi e ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. chiesto dai convenuti e nei confronti di parte attrice, avente ad oggetto la CP_1 CP_2
denuncia del sinistro 31 maggio 2019, il Giudice conferiva incarico alla CTU ing.
[...] sul quesito “Il CTU, esaminati atti e documenti di causa (inclusi i verbali di udienza e le Persona_1
risultanze istruttorie), e solo previo consenso di tutte le parti documenti non prodotti: - Esamini il mezzo, la scheda tecnica ed i luoghi e dica quali sono state le cause del sinistro;
- Individui i soggetti responsabili (quantificando le responsabilità, se diverse, in termini percentuali); - Dica se l'evento può essere dipeso da caso fortuito o da forza maggiore;
- Quantifichi il danno;
- Indichi ogni circostanza utile e tenti la conciliazione”.
La CTU ing. depositava l'elaborato peritale in data 9 ottobre 2024. Persona_1
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si esporranno.
pagina 5 di 13 adiva il suintestato Tribunale chiedendo l'accertamento delle responsabilità dei Parte_1
convenuti per i danni riportati al proprio automezzo a causa di un sinistro verificatosi nel corso delle operazioni di movimentazione di materiali edili presso il cantiere sito in Montiano (FC).
Più in particolare, l'attrice allegava che né i committenti, né il DL geom. e neppure il CP_2
Responsabile dei Lavori, ancorché obbligati, avevano proceduto ad una valutazione dei rischi e conseguentemente alla segnalazione delle criticità relative alla tenuta del suolo sul quale avrebbe
Contro dovuto poggiarsi il camion gru marca Mod. TGS 35.460 8X2-6 BL, Tg. FP855WX, che invero, il 31 maggio 2019, durante le operazioni di movimentazione commissionatele, si ribaltava rovinosamente, riportando danni strutturali per oltre euro 70.389,95 (docc. 3 e 4 di parte attrice), oltre a quelli derivanti dal c.d. fermo tecnico del veicolo.
Secondo la tesi attorea, gli obblighi asseritamente rimasti disattesi dai convenuti troverebbero fonte legale nel decreto legislativo n. 81/2008, recante norme di “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in relazione ai rispettivi ruoli e incarichi ricoperti nel cantiere.
Le controparti, dal canto loro, hanno invece tutte evidenziato che la causa del ribaltamento era da intercettarsi, piuttosto, in un errore compiuto dall'addetto specializzato il quale, per Parte_3 conto dell'attrice, guidava e movimentava il camion gru.
Quest'ultimo, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dalle difese dei convenuti, avrebbe compiuto infatti l'operazione con negligenza e/o imperizia nella misura in cui avrebbe caricato - e poi esteso - eccessivamente il braccio della gru, determinando lo sbilanciamento del veicolo e conseguentemente il ribaltamento dello stesso.
A fugare ogni dubbio soccorrono gli esiti peritali.
La CTU ing. per rispondere ai quesiti conferiti ha, in primo luogo, verificato la regolarità Persona_1 del veicolo impiegato dall'attrice, a tal fine analizzando la scheda tecnica prodotta sub doc. 7 da parte attrice.
Dall'esame è emerso che la gru era fabbricata in conformità alla norma UNI EN 1299:2011 e che al momento del sinistro era dotata dei dispositivi di sicurezza (obbligatori secondo la norma UNI EN
12999) funzionali ad avvertire il conducente e, quindi, inibirlo da movimenti pericolosi attraverso un segnale acustico con due differenti suoni nel caso di avvicinamento al valore di carico nominale o di avvertimento di sovraccarico (pagg 3 e 4 della CTU).
Dop aver così accertato con esito positivo la conformità dell'automezzo alla normativa di settore, essendo effettivamente dotato dei dispositivi di sicurezza, ha proseguito ipotizzando le plausibili cause del ribaltamento nel “
1. Cedimento del piano di appoggio;
2. Posizionamento scorretto degli
pagina 6 di 13 stabilizzatori, ad esempio per la mancata o insufficiente distribuzione del carico sul terreno;
3. Errori di manovra durante il sollevamento di carichi o esecuzione di manovre vietate […]” (pagg 5 e 6 della
CTU).
Al fine dunque di individuare, tra le tre, quella verificatasi nei fatti che occupano, la CTU ha proceduto analizzando la documentazione versata in atti, anche alla luce delle emergenze dell'istruttoria orale.
In particolare, dalle fotografie sub docc. 5 e 9 di parte convenuta emerge Controparte_2
chiaramente il posizionamento della gru a distanza eccessivamente ravvicinata rispetto alla scarpata esistente, costituita da terreno di risulta dello scavo, e in prossimità del muro in cemento armato, rimasto integro;
è, poi, altrettanto evidente l'assenza degli stabilizzatori adiacenti al muretto in c.a.
Ed infatti, correttamente la CTU ing. “Dall'analisi di entrambe le fotografie [deduce] che il Persona_1
mezzo non sia stato posizionato a distanza di sicurezza dalla scarpata che si era formata a ridosso del muretto in c.a, e quindi ad una distanza non sufficiente da un punto critico e di pericolo e quindi ad una distanza non sufficiente per ottenere una regolare apertura delle aste stabilizzatrici;
entrambe condizioni fondamentali da rispettare per posizionare e stabilizzare correttamente il mezzo” (pag. 10 della CTU).
Viceversa, dalla riproduzione del video di cui al doc. 10 di parte convenuta che Controparte_2
riprende il momento del ribaltamento, si ascolta dapprima il segnalatore acustico utile ad avvertire l'operatore-gruista del superamento del 90% del carico nominale e di poi si vede il braccio della gru – orientato verso lo stabilizzatore posteriore destro, esteso al suo massimo e dotato di Jib – precipitare con il relativo carico.
Sulla base delle rilevazioni operate dall'ing. considerati altresì gli esiti dell'istruttoria Persona_1 orale su cui si dirà subito, si ritiene di condividere la conclusione cui giunge l'ausiliaria della scrivente circa le cause del ribaltamento del mezzo, secondo la quale è possibile: “supporre che le cause del ribaltamento del camion gru si possano attribuire ad una carente stabilizzazione del mezzo a seguito di un suo non corretto posizionamento, infatti: • il mezzo è stato posizionato ad una distanza non sufficiente dalla scarpata che ha impedito la stabilizzazione del mezzo a causa della mancanza di spazio attorno al camion, necessaria per l'apertura delle aste stabilizzatrici. La posizione del camion gru, di un qualsiasi mezzo di sollevamento di tali dimensioni e portate, deve essere posizionato a distanza di sicurezza da scarpate e fossati. Questa avvertenza è all'interno di tutti i “Manuali di addestramento gru per autocarro” di cui si allega immagine a pag. 32.”
Peraltro, lo stesso (socio operatore di aveva richiesto alle maestranze Parte_3 Parte_1 se fosse stato opportuno stabilizzare il terreno: in risposta al capitolo “Vero che, allorché Lei Pt_3
ha richiesto al capocantiere se fosse necessario porre ghiaia e/o stabilizzato sul luogo ove sarebbe
pagina 7 di 13 stato posizionato il camion gru, Le è stato risposto che non era necessario?”, dichiarava “Quando avevo chiesto se ci fosse bisogno di mettere ghiaia per stabilizzare il mezzo, mi è stato risposto dal capocantiere che non ce n'era bisogno”.
L'opportunità di procedere, o meno, alla stabilizzazione del terreno doveva però dipendere esclusivamente dalla capacità del in qualità di operatore specializzato alla movimentazione Pt_3 dell'automezzo, di individuare e valutare le condizioni del suolo, tuttavia così non è stato o, meglio, le precauzioni impiegate si sono rivelate insufficienti.
Emerge, infatti, che il socio operatore procedeva al solo posizionamento di una piastra da 120 cm e tre da 60*60 (in risposta al capitolo “Vero che i quattro piedi del camion gru erano dotati di piastre in teflon: due anteriori di dimensioni di cm. 120x100 e due posteriori di cm. 60x60?”, dichiarava: “Quella da 120 ne avevamo solo una, nel lato dove dovevo allungare il braccio. Le altre tre erano 60x60.”).
Ebbene, accertato che il veicolo era posizionato a distanza eccessivamente ravvicinata al muretto in c.a., che il terreno, non compatto, era stato pacificamente già sottoposto a sollecitazione nei giorni antecedenti al sinistro, e che il braccio, esteso al massimo, esercitava pressione quasi esclusivamente sullo stabilizzatore posteriore destro, deve certamente trovare ingresso nella presente pronuncia l'esito peritale della CTU, secondo la quale “Il sinistro avvenuto in cantiere il 31/05/2019, causando il ribaltamento del mezzo, è dovuto ad una non completa stabilizzazione del mezzo a causa di un posizionamento a distanza insufficiente dalla scarpata presente in cartiere.” (pag. 18 della CTU).
Dopo aver, dunque, individuato la causa del sinistro, la CTU ing. ha proseguito con Persona_1
l'analisi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al fine di individuare i soggetti responsabili.
Assolutamente condivisibili sono le conclusioni cui giunge l'ing. sulla base della Persona_1
normativa testé citata.
Secondo la CTU, infatti,
a) la scelta e la responsabilità maggiore del luogo in cui posizionare l'attrezzatura deve porsi a carico del gruista e del datore di lavoro dell'impresa affidataria/esecutrice. Tale responsabilità è stata condivisibilmente quantificata nella misura dell'80%.
Da un lato, infatti, “L'operatore è l'unico responsabile dell'apparecchio di sollevamento e dei suoi accessori, dei lori movimenti, dei movimenti del carico e di tutta l'area di lavoro della gru.
Deve rispettare le distanze di sicurezza da ostacoli aerei come le linee elettriche. Deve valutare lo spazio necessario a movimentare la gru e gli stabilizzatori. Deve conoscere con precisione il peso da sollevare. Le condizioni del terreno devono quindi essere adeguate alla pressione pagina 8 di 13 massima esercitata dall'apparecchio sul terreno. Se necessario deve utilizzare piastre di misura adeguata a distribuire in modo più uniforme il peso. Mantenere gli stabilizzatori a distanza adeguata, di sicurezza da eventuali scarpate. È l'operatore che sceglie dove posizionare il mezzo perché è l'unico a conoscenza delle caratteristiche del mezzo di sollevamento.” e dall'altro “la norma pone in capo al titolare dell'impresa affidataria la responsabilità di sorvegliare costantemente le condizioni in cui si eseguiranno i lavori e assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie di sicurezza per svolgere correttamente l'attività edile.
Inoltre, si accerta del rispetto delle misure previste nei piani di sicurezza, in modo da minimizzare i rischi di incidente/infortunio sul lavoro.” (pag. 43 della CTU);
b) Tuttavia, parte della responsabilità, nella misura del 20%, è da imputarsi altresì al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i.e. all'arch. atteso che “deve Controparte_2
verificare il PSC, e dove previsto deve adeguare quest'ultimo con l'evoluzione dei lavori al fine di migliorare la sicurezza in cantiere. La scarpata formatasi a seguito dello scavo non poteva essere prevista in fase di progettazione del PSC, ma la presenza, seppur non costante, del CSE in cantiere, avrebbe dovuto portare lo stesso ad un aggiornamento del PSC, segnalando alle imprese la formazione di una zona di possibile pericolo per il posizionamento del mezzo di
Cont cantiere. Attraverso il layout di cantiere, mancante nel PSC agli atti, il organizza la dislocazione in cantiere degli impianti, delle zone di carico e scarico e di tutti gli elementi fissi
e mobili presenti durante le fasi di lavori. In fase di scelta dell'area su cui posizionare il mezzo, il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) può conSIliare una precisa zona,
Cont consultando ciò che il layout nel PSC prevede.” e che “la responsabilità del è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese e che quindi non implica una costante e continua presenza in cantiere. È vero però che la scarpata formatasi a seguito dello scavo non poteva essere prevista in fase di progettazione del PSC, ma la presenza, seppur non costante, del CSE in cantiere, avrebbe dovuto portare lo stesso ad un aggiornamento del PSC, segnalando alle imprese la formazione di una zona di possibile pericolo per il posizionamento
Cont del mezzo di cantiere. Attraverso il layout di cantiere, mancante nel PSC agli atti, il organizza la dislocazione in cantiere degli impianti, delle zone di carico e scarico. In fase di scelta dell'area su cui posizionare il mezzo, il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) può conSIliare una precisa zona, consultando ciò che il layout nel PSC prevede”
(pagg. 43 e 44 della CTU).
Non possono in alcun modo ritenersi fondate le osservazioni mosse da agli esiti Parte_1
peritali della CTU. pagina 9 di 13 In primo luogo, è evidente l'infondatezza della contestazione mossa all'accertamento della CTU ing. circa l'assenza di una scarpata tra lo stallo del camion gru e il muretto in cemento armato, Persona_1
invero smentita dal semplice confronto della superficie contrassegnata dal n. 2 nella foto di cui a pag,
40 della CTU, e quella – nettamente più bassa e non compatta – in prossimità del muretto, come chiarito dalla stessa ing. Persona_1
Peraltro, è contraddittoria la contestazione attorea laddove afferma, in sede di memoria di replica, che la causa del sinistro “non è riconducibile alla “scarpata” quanto […] alla consistenza del terreno che sebbene all'apparenza piano e compatto, ha invece ceduto sotto il pedo della gru” (pag. 12 della memoria di replica). Dai docc. 5 e 9 si evince palesemente, rectius “visivamente”, che il terreno fosse tutt'altro che compatto;
per il che non è meritevole di pregio la tesi attorea secondo la quale null'altro poteva pretendersi dal proprio gruista specializzato.
Quanto alle ulteriori rimostranze evidenziate dall'attrice:
❖ non trova accoglimento l'omesso vaglio di responsabilità astrattamente configurabile, secondo in capo alla committenza e al responsabile dei lavori: i rispettivi ruoli sono Parte_1
stati oggetto di puntuale analisi da parte della CTU, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili. L'art. 90 del d.lgs. 81/2008, infatti, individua a cascata (dalla committenza al Responsabile dei Lavori) gli adempimenti loro assegnati. L'assenza di riferimenti alle predette figure, in sede di riparto delle responsabilità, discende dall'intervenuta nomina del CSE nella persona dell'arch. sul quale incombevano i compiti descritti CP_2 dall'art. 91 del d.lgs. cit., invero adempiuti con imperizia come da accertamento compiuto dalla
CTU (pagg. da 11 a 17 della CTU);
❖ Non sono ricevibili neppure le osservazioni mosse all'elaborato peritale e volte sostanzialmente a contestare la ripartizione in percentuali delle responsabilità: anzitutto, la CTU ha evidenziato l'assenza, per quanto eziologicamente connesso al sinistro, del layout di cantiere ed ha proprio individuato nella sua assenza quota parte della responsabilità equamente determinata nella misura del 20% del danno cagionato, questo perché - non sfuggirà all'attrice - era proprio l'operatore specializzato colui sul quale incombeva, primariamente, una valutazione Pt_3 propedeutica alla corretta esecuzione dell'incarico.
Quanto alla contestazione, reiterata in sede di comparsa conclusionale, dell'arch. circa CP_2
l'errata configurabilità di un rischio interferenziale, quale presupposto per la responsabilità del CSE, si ritiene di condividere l'affermazione della CTU, che fa discendere la quota di responsabilità ascrivibile in capo al dall'imperizia nella tenuta, rectius mancato aggiornamento, del PSC. CP_2
pagina 10 di 13 Infatti, è pienamente condivisibile, in virtù delle emergenze documentali e in riscontro alle osservazioni svolte dal convenuto, la conclusione della CTU ing. secondo la quale “La riduzione di Persona_1
Cont responsabilità attribuita al è dovuta al fatto che la sottoscritta concorda sul fatto che la
Cont responsabilità del è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese e che quindi non implica una costante e continua presenza in cantiere. È vero però che la scarpata formatasi a seguito dello scavo non poteva essere prevista in fase di progettazione del PSC, ma la presenza, seppur non costante, del CSE in cantiere, avrebbe dovuto portare lo stesso ad un aggiornamento del PSC, segnalando alle imprese la formazione di una zona di possibile pericolo per il posizionamento del Cont mezzo di cantiere. Attraverso il layout di cantiere, mancante nel PSC agli atti, il organizza la dislocazione in cantiere degli impianti, delle zone di carico e scarico. In fase di scelta dell'area su cui posizionare il mezzo, il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) può conSIliare una precisa zona, consultando ciò che il layout nel PSC prevede” (pag. 44 della CTU).
Tutto quanto sopra evidenziato, porta a ritenere parzialmente accolta la domanda attrice volta all'accertamento della responsabilità ascrivibile, all'esito degli accertamenti, in capo al solo arch.
e nella minor quota del 20% del “Totale danno subito dal macchinario [di] 70.389,95€” (pag. CP_2
18 della CTU).
Conclusivamente, la domanda di parte attrice merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni esposte in parte motiva.
Pertanto, l'arch. andrà condannato al pagamento della somma di euro 14.077,99 (i.e. Controparte_2
pari al 20% di euro 70.389,95), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, atteso che “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003; id. Sez. 1,
Sentenza n. 5843 aie/ 10/03/2010).
Dunque, sulla relativa posta sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal 31 maggio 2019 (data dell'evento dannoso) all'attualità, per la somma complessiva di euro 18.100,04.
Alla somma così rivalutata devono essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. domandava, altresì, la condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico cagionato Parte_1 dal guasto del camion gru a seguito del sinistro occorso, che avrebbe determinato l'impossibilità di utilizzare l'automezzo.
La domanda è infondata – oltreché generica – e, pertanto, non merita accoglimento.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che il danno c.d. da fermo tecnico non è un danno in re ipsa,
pagina 11 di 13 ma necessita di essere dimostrato in giudizio, così come stabilito da consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, […]: egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.” (Cass. Civ. sent. n. 27389/2022).
Così non è stato: non ha né prodotto documentazione attestante il conferimento di incarichi che la ha dovuto rifiutare, né ha prodotto e/o dimostrato di aver sopportato spese per il Parte_1
noleggio di ulteriori automezzi.
Conseguentemente, la relativa domanda attorea non può essere accolta.
Le spese vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, con la precisazione che deve ritenersi soccombente nei confronti dei Parte_1
convenuti , e viceversa, è CP_2 Controparte_2 CP_1 Controparte_2
soccombente nei confronti di e conseguentemente andrà condannato alle spese di lite, Parte_1
in base al valore accertato nella presente fase.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2) Per l'effetto dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 18.100,04, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della Pt_1
sentenza al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento, in favore di , CP_2 CP_2
e della somma di euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre a spese
[...] CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 2.192,65 per spese e anticipazioni come da nota spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta Controparte_2
pagina 12 di 13 Forlì, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3327/2020 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
[...]
Controparte_2
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via principale
➢ accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Sigg.ri e – CP_1 Controparte_2
quali committenti del cantiere sito in Montiano, Via Clementina Mandolesi n.13, – CP_2 quale responsabile dei lavori – Arch. – quale progettista, direttore dei lavori, Controparte_2 coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione - in ordine al danno occorso al camion gru , Mod. TGS 35.460 8X2-6 BL, Tg. FP855WX di proprietà dell'attrice, in CP_3
occasione del ribaltamento dello stesso avvenuto nel predetto cantiere il giorno 31/05/2019, a causa del cedimento del suolo sottostante;
pagina 1 di 13 ➢ Condannare conseguentemente i convenuti – in solido tra loro – al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 70.389,95, dalla stessa sostenuta per la riparazione dello stesso, maggiorato del fermo tecnico del mezzo e del danno conseguente al mancato utilizzo dello stesso in conseguenza del sinistro.
➢ Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta : Controparte_4 Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria deduzione, argomentazione o istanza,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atto e risultanti dall'istruttoria svolta
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore dei SI.ri , CP_2
e di una somma equitativamente determinata ai sensi Controparte_2 CP_1 dell'art. 96 commi 3 c.p.c.;
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree
DICHIARARE il Direttore Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza arch. a Controparte_2
tenere indenne e manlevare i SI.ri , e CP_2 Controparte_2 CP_1
per quanto fossero eventualmente tenuti a pagare
IN OGNI CASO con favore di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_6
§ Nel merito: per tutto quanto dedotto, esposto ed eccepito, in fatto come in diritto, nell'interesse dell'architetto da aversi qui per integralmente richiamato e ritrascritto: Controparte_2
- Dichiarare infondata e perciò rigettare ogni domanda risarcitoria ex adverso svolta;
- Respingere integralmente ogni pretesa ex adverso avanzata, in quanto totalmente infondata ed indimostrata, in fatto come in diritto;
§ Ancora, nel merito, ma nella sola, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie:
- Accertare e determinare il grado e la misura di responsabilità da porsi a carico di ciascuno dei convenuti;
§ Porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.t.u.;
pagina 2 di 13 § Con vittoria di spese, compensi professionali, s.g. 15% oltre ad accessori tutti di causa.
* * * * *
AI FINI ISTRUTTORI: si insiste nella richiesta di rimessione in istruttoria della causa affinché il c.t.u.
Ing. venga chiamata a chiarimenti onde poi, nel contraddittorio delle parti, Persona_1 riferire su quali basi fattuali e giuridiche essa abbia ritenuto di attribuire all'architetto CP_2 una qualche responsabilità per l'evento che ci occupa.
[...]
Con ogni più ampia riserva.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora, per brevità, solamente ) conveniva in Parte_2 Parte_1
giudizio e nonché e rassegnando le CP_2 CP_1 Controparte_2 Controparte_2
conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle sue domande, esponeva che: Parte_1
- Nel maggio 2019 e davano incarico all'attrice al fine di eseguire Controparte_2 CP_1
lavori di sollevamento, scarico e posizionamento di materiali presso il cantiere sito in Montiano (FC) in proprietà di e Il cantiere era stato aperto per interventi di CP_2 Controparte_7
restauro e risanamento conservativo di un edificio in regime di edilizia privata (Scia n. 21/2018) in cui l'arch. rivestiva il ruolo di Progettista/DL/Coordinatore della progettazione, mentre Controparte_2
era Responsabile dei Lavori (doc. 1 di parte attrice); CP_2
- dunque, in data 29 maggio 2019, consegnava il Piano Operativo di Sicurezza ed Parte_1
interveniva in cantiere impiegando un camion gru Marca MAN, Mod. TGS 35.460 8X2-6 BL, Tg.
FP855WX, condotto da un proprio addetto – Sig. - abilitato all'utilizzo di tale Parte_3
automezzo (doc. 2 di parte attrice);
- Sennonché, in data 31 maggio 2019, ore 9,30 circa, accadeva che, durante le operazioni di movimentazione, l'automezzo impiegato da si ribaltava a causa del cedimento del Parte_1
terreno, evidentemente instabile e non compatto, sì riportando danni al camion gru per euro 70.389,95
(docc. 3 e 4 di parte attrice), oltre quelli derivanti dal fermo tecnico del veicolo;
- Atteso che, in spregio alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, né i committenti, né i suoi delegati (arch. e avevano informato e/o segnalato all'attrice i rischi di CP_2 CP_2 cedimento connessi alle caratteristiche del terreno, in considerazione del peso dell'automezzo impiegato, ricorreva in questa sede al fine di vedere risarciti i danni patiti a causa Parte_1
dell'imperizia dei convenuti, anche perché da un lato erano risultati vani i tentativi di risoluzione bonaria della controversia e, dall'altro, una volta ottenuta informazione dello scarico da parte del geom. alla propria assicurazione - che determinava l'apertura del sinistro n. 1-8101-2019-0978136 - CP_2
pagina 3 di 13 nulla veniva più comunicato all'attrice a far data dal 9 gennaio 2020 (docc. 5 e 6 di parte attrice).
Si costituivano e e chiedendo in via principale il rigetto CP_2 CP_1 Controparte_2
delle domande attoree e la condanna di al risarcimento del danno da lite temeraria. Parte_1
In subordine, chiedevano di essere manlevati dall'eventuale condanna risarcitoria, da parte del DL arch.
CP_2
A tal fine, eccepivano che:
- In data 13 febbraio 2019, la direzione dei lavori nella persona dell'arch. aveva Controparte_2
predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, dopodiché, nel maggio 2019, venivano affidati alla alcuni lavori di movimentazione da eseguirsi nelle date del 30 e 31 maggio 2019; Parte_1
- Il 30 maggio 2019, dunque, l'attrice eseguiva regolarmente i lavori di carico ad essa affidati, senza segnalare alcuna instabilità del terreno, peraltro non colpito da eventi meteorologici avversi (doc. 4 di parte convenuta);
- Il 31 maggio 2019, i medesimi addetti con il medesimo camion gru Marca MAN, Mod. TGS 35.460
8X2-6 BL, Tg. FP855WX, si recavano nuovamente in cantiere per completare le operazioni, procedendo in totale autonomia sia al posizionamento del veicolo sia alla sua preventiva messa in sicurezza;
- Tuttavia, a causa dell'eccessiva estensione del braccio meccanico, il mezzo si ribaltava. In particolare, accadeva che l'operatore di disponeva un fascio di trivelli ad una distanza Parte_1 eccessiva rispetto al raggio d'azione del braccio meccanico movimentato (docc. da 5 5 a 10, doc. 10, e docc. da 15 a 20 di parte convenuta);
- Contestavano, dunque, l'avversa tesi a tal fine evidenziando che nessun cedimento poteva ritenersi verificato, atteso che, in primis, le ruote dell'automezzo erano rimaste in superficie (rectius “non […] infossate” cfr. comparsa di costituzione); e in secundis, vi era un muro in cemento armato, rimasto integro. Piuttosto, il ribaltamento doveva ritenersi cagionato dall'imperizia con la quale venivano eseguite le manovre;
- Peraltro, precisavano che dal ribaltamento del camion gru derivavano danni ad un fabbricato in legno, prontamente risarciti dalla stessa in data 10 agosto 2019, che dunque assumeva Parte_1
inizialmente su di sé la totale responsabilità dell'evento (docc. 11 e 12 di parte convenuta);
- Ulteriormente esponevano di aver riscontrato la missiva pervenuta in data 14 ottobre 2019, con pec del 25 novembre 2019, senza ottenere però più alcun riscontro.
Si costituiva, altresì, l'arch. chiedendo in via principale il rigetto delle domande Controparte_2
attoree e, in via subordinata, di accertare e determinare le responsabilità da porsi rispettivamente a carico di ciascun convenuto.
pagina 4 di 13 A questi fini, l'arch. eccepiva: CP_2
- L'erroneità della ricostruzione fattuale prospettata dall'attrice, atteso che il ribaltamento verificatosi in cantiere in data 29 maggio 2019 del camion gru era piuttosto derivato dall'imperizia e negligenza dell'operatore. Segnatamente, il DL esponeva che dopo aver agganciato pesanti materiali da spostare, il braccio telescopico della gru veniva incautamente allungato oltre la sua portata massima, sì provocando uno sbilanciamento del camion su cui la gru era installata, determinandone il rovesciamento;
- La manovra incauta descritta al punto che precede veniva eseguita imprevedibilmente, repentinamente e durava pochi secondi, impendendo dunque qualsivoglia intervento correttivo da parte della direzione dei lavori o dei committenti, o ancora, del responsabile di cantiere;
- Respingeva altresì qualsivoglia addebito da parte dell'attrice: da un lato, aveva Parte_1
precedentemente ispezionato il sito sul quale avrebbe compiuto le operazioni, senza nulla evidenziare;
dall'altro il camion gru era dotato di pistoni telescopici per la stabilizzazione del veicolo;
- In ultimo, esponeva di aver comunicato l'evento alla propria assicurazione esclusivamente in via cautelativa. Difatti, dopo l'istruttoria compiuta dalla compagnia assicurativa, questa non aveva rinvenuto alcuna colpa ascrivibile al CP_2
In sede di prima udienza del 22 marzo 2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'istruttoria avvenuta mediante interpelli, testi e ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. chiesto dai convenuti e nei confronti di parte attrice, avente ad oggetto la CP_1 CP_2
denuncia del sinistro 31 maggio 2019, il Giudice conferiva incarico alla CTU ing.
[...] sul quesito “Il CTU, esaminati atti e documenti di causa (inclusi i verbali di udienza e le Persona_1
risultanze istruttorie), e solo previo consenso di tutte le parti documenti non prodotti: - Esamini il mezzo, la scheda tecnica ed i luoghi e dica quali sono state le cause del sinistro;
- Individui i soggetti responsabili (quantificando le responsabilità, se diverse, in termini percentuali); - Dica se l'evento può essere dipeso da caso fortuito o da forza maggiore;
- Quantifichi il danno;
- Indichi ogni circostanza utile e tenti la conciliazione”.
La CTU ing. depositava l'elaborato peritale in data 9 ottobre 2024. Persona_1
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c., le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si esporranno.
pagina 5 di 13 adiva il suintestato Tribunale chiedendo l'accertamento delle responsabilità dei Parte_1
convenuti per i danni riportati al proprio automezzo a causa di un sinistro verificatosi nel corso delle operazioni di movimentazione di materiali edili presso il cantiere sito in Montiano (FC).
Più in particolare, l'attrice allegava che né i committenti, né il DL geom. e neppure il CP_2
Responsabile dei Lavori, ancorché obbligati, avevano proceduto ad una valutazione dei rischi e conseguentemente alla segnalazione delle criticità relative alla tenuta del suolo sul quale avrebbe
Contro dovuto poggiarsi il camion gru marca Mod. TGS 35.460 8X2-6 BL, Tg. FP855WX, che invero, il 31 maggio 2019, durante le operazioni di movimentazione commissionatele, si ribaltava rovinosamente, riportando danni strutturali per oltre euro 70.389,95 (docc. 3 e 4 di parte attrice), oltre a quelli derivanti dal c.d. fermo tecnico del veicolo.
Secondo la tesi attorea, gli obblighi asseritamente rimasti disattesi dai convenuti troverebbero fonte legale nel decreto legislativo n. 81/2008, recante norme di “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in relazione ai rispettivi ruoli e incarichi ricoperti nel cantiere.
Le controparti, dal canto loro, hanno invece tutte evidenziato che la causa del ribaltamento era da intercettarsi, piuttosto, in un errore compiuto dall'addetto specializzato il quale, per Parte_3 conto dell'attrice, guidava e movimentava il camion gru.
Quest'ultimo, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dalle difese dei convenuti, avrebbe compiuto infatti l'operazione con negligenza e/o imperizia nella misura in cui avrebbe caricato - e poi esteso - eccessivamente il braccio della gru, determinando lo sbilanciamento del veicolo e conseguentemente il ribaltamento dello stesso.
A fugare ogni dubbio soccorrono gli esiti peritali.
La CTU ing. per rispondere ai quesiti conferiti ha, in primo luogo, verificato la regolarità Persona_1 del veicolo impiegato dall'attrice, a tal fine analizzando la scheda tecnica prodotta sub doc. 7 da parte attrice.
Dall'esame è emerso che la gru era fabbricata in conformità alla norma UNI EN 1299:2011 e che al momento del sinistro era dotata dei dispositivi di sicurezza (obbligatori secondo la norma UNI EN
12999) funzionali ad avvertire il conducente e, quindi, inibirlo da movimenti pericolosi attraverso un segnale acustico con due differenti suoni nel caso di avvicinamento al valore di carico nominale o di avvertimento di sovraccarico (pagg 3 e 4 della CTU).
Dop aver così accertato con esito positivo la conformità dell'automezzo alla normativa di settore, essendo effettivamente dotato dei dispositivi di sicurezza, ha proseguito ipotizzando le plausibili cause del ribaltamento nel “
1. Cedimento del piano di appoggio;
2. Posizionamento scorretto degli
pagina 6 di 13 stabilizzatori, ad esempio per la mancata o insufficiente distribuzione del carico sul terreno;
3. Errori di manovra durante il sollevamento di carichi o esecuzione di manovre vietate […]” (pagg 5 e 6 della
CTU).
Al fine dunque di individuare, tra le tre, quella verificatasi nei fatti che occupano, la CTU ha proceduto analizzando la documentazione versata in atti, anche alla luce delle emergenze dell'istruttoria orale.
In particolare, dalle fotografie sub docc. 5 e 9 di parte convenuta emerge Controparte_2
chiaramente il posizionamento della gru a distanza eccessivamente ravvicinata rispetto alla scarpata esistente, costituita da terreno di risulta dello scavo, e in prossimità del muro in cemento armato, rimasto integro;
è, poi, altrettanto evidente l'assenza degli stabilizzatori adiacenti al muretto in c.a.
Ed infatti, correttamente la CTU ing. “Dall'analisi di entrambe le fotografie [deduce] che il Persona_1
mezzo non sia stato posizionato a distanza di sicurezza dalla scarpata che si era formata a ridosso del muretto in c.a, e quindi ad una distanza non sufficiente da un punto critico e di pericolo e quindi ad una distanza non sufficiente per ottenere una regolare apertura delle aste stabilizzatrici;
entrambe condizioni fondamentali da rispettare per posizionare e stabilizzare correttamente il mezzo” (pag. 10 della CTU).
Viceversa, dalla riproduzione del video di cui al doc. 10 di parte convenuta che Controparte_2
riprende il momento del ribaltamento, si ascolta dapprima il segnalatore acustico utile ad avvertire l'operatore-gruista del superamento del 90% del carico nominale e di poi si vede il braccio della gru – orientato verso lo stabilizzatore posteriore destro, esteso al suo massimo e dotato di Jib – precipitare con il relativo carico.
Sulla base delle rilevazioni operate dall'ing. considerati altresì gli esiti dell'istruttoria Persona_1 orale su cui si dirà subito, si ritiene di condividere la conclusione cui giunge l'ausiliaria della scrivente circa le cause del ribaltamento del mezzo, secondo la quale è possibile: “supporre che le cause del ribaltamento del camion gru si possano attribuire ad una carente stabilizzazione del mezzo a seguito di un suo non corretto posizionamento, infatti: • il mezzo è stato posizionato ad una distanza non sufficiente dalla scarpata che ha impedito la stabilizzazione del mezzo a causa della mancanza di spazio attorno al camion, necessaria per l'apertura delle aste stabilizzatrici. La posizione del camion gru, di un qualsiasi mezzo di sollevamento di tali dimensioni e portate, deve essere posizionato a distanza di sicurezza da scarpate e fossati. Questa avvertenza è all'interno di tutti i “Manuali di addestramento gru per autocarro” di cui si allega immagine a pag. 32.”
Peraltro, lo stesso (socio operatore di aveva richiesto alle maestranze Parte_3 Parte_1 se fosse stato opportuno stabilizzare il terreno: in risposta al capitolo “Vero che, allorché Lei Pt_3
ha richiesto al capocantiere se fosse necessario porre ghiaia e/o stabilizzato sul luogo ove sarebbe
pagina 7 di 13 stato posizionato il camion gru, Le è stato risposto che non era necessario?”, dichiarava “Quando avevo chiesto se ci fosse bisogno di mettere ghiaia per stabilizzare il mezzo, mi è stato risposto dal capocantiere che non ce n'era bisogno”.
L'opportunità di procedere, o meno, alla stabilizzazione del terreno doveva però dipendere esclusivamente dalla capacità del in qualità di operatore specializzato alla movimentazione Pt_3 dell'automezzo, di individuare e valutare le condizioni del suolo, tuttavia così non è stato o, meglio, le precauzioni impiegate si sono rivelate insufficienti.
Emerge, infatti, che il socio operatore procedeva al solo posizionamento di una piastra da 120 cm e tre da 60*60 (in risposta al capitolo “Vero che i quattro piedi del camion gru erano dotati di piastre in teflon: due anteriori di dimensioni di cm. 120x100 e due posteriori di cm. 60x60?”, dichiarava: “Quella da 120 ne avevamo solo una, nel lato dove dovevo allungare il braccio. Le altre tre erano 60x60.”).
Ebbene, accertato che il veicolo era posizionato a distanza eccessivamente ravvicinata al muretto in c.a., che il terreno, non compatto, era stato pacificamente già sottoposto a sollecitazione nei giorni antecedenti al sinistro, e che il braccio, esteso al massimo, esercitava pressione quasi esclusivamente sullo stabilizzatore posteriore destro, deve certamente trovare ingresso nella presente pronuncia l'esito peritale della CTU, secondo la quale “Il sinistro avvenuto in cantiere il 31/05/2019, causando il ribaltamento del mezzo, è dovuto ad una non completa stabilizzazione del mezzo a causa di un posizionamento a distanza insufficiente dalla scarpata presente in cartiere.” (pag. 18 della CTU).
Dopo aver, dunque, individuato la causa del sinistro, la CTU ing. ha proseguito con Persona_1
l'analisi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al fine di individuare i soggetti responsabili.
Assolutamente condivisibili sono le conclusioni cui giunge l'ing. sulla base della Persona_1
normativa testé citata.
Secondo la CTU, infatti,
a) la scelta e la responsabilità maggiore del luogo in cui posizionare l'attrezzatura deve porsi a carico del gruista e del datore di lavoro dell'impresa affidataria/esecutrice. Tale responsabilità è stata condivisibilmente quantificata nella misura dell'80%.
Da un lato, infatti, “L'operatore è l'unico responsabile dell'apparecchio di sollevamento e dei suoi accessori, dei lori movimenti, dei movimenti del carico e di tutta l'area di lavoro della gru.
Deve rispettare le distanze di sicurezza da ostacoli aerei come le linee elettriche. Deve valutare lo spazio necessario a movimentare la gru e gli stabilizzatori. Deve conoscere con precisione il peso da sollevare. Le condizioni del terreno devono quindi essere adeguate alla pressione pagina 8 di 13 massima esercitata dall'apparecchio sul terreno. Se necessario deve utilizzare piastre di misura adeguata a distribuire in modo più uniforme il peso. Mantenere gli stabilizzatori a distanza adeguata, di sicurezza da eventuali scarpate. È l'operatore che sceglie dove posizionare il mezzo perché è l'unico a conoscenza delle caratteristiche del mezzo di sollevamento.” e dall'altro “la norma pone in capo al titolare dell'impresa affidataria la responsabilità di sorvegliare costantemente le condizioni in cui si eseguiranno i lavori e assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie di sicurezza per svolgere correttamente l'attività edile.
Inoltre, si accerta del rispetto delle misure previste nei piani di sicurezza, in modo da minimizzare i rischi di incidente/infortunio sul lavoro.” (pag. 43 della CTU);
b) Tuttavia, parte della responsabilità, nella misura del 20%, è da imputarsi altresì al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i.e. all'arch. atteso che “deve Controparte_2
verificare il PSC, e dove previsto deve adeguare quest'ultimo con l'evoluzione dei lavori al fine di migliorare la sicurezza in cantiere. La scarpata formatasi a seguito dello scavo non poteva essere prevista in fase di progettazione del PSC, ma la presenza, seppur non costante, del CSE in cantiere, avrebbe dovuto portare lo stesso ad un aggiornamento del PSC, segnalando alle imprese la formazione di una zona di possibile pericolo per il posizionamento del mezzo di
Cont cantiere. Attraverso il layout di cantiere, mancante nel PSC agli atti, il organizza la dislocazione in cantiere degli impianti, delle zone di carico e scarico e di tutti gli elementi fissi
e mobili presenti durante le fasi di lavori. In fase di scelta dell'area su cui posizionare il mezzo, il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) può conSIliare una precisa zona,
Cont consultando ciò che il layout nel PSC prevede.” e che “la responsabilità del è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese e che quindi non implica una costante e continua presenza in cantiere. È vero però che la scarpata formatasi a seguito dello scavo non poteva essere prevista in fase di progettazione del PSC, ma la presenza, seppur non costante, del CSE in cantiere, avrebbe dovuto portare lo stesso ad un aggiornamento del PSC, segnalando alle imprese la formazione di una zona di possibile pericolo per il posizionamento
Cont del mezzo di cantiere. Attraverso il layout di cantiere, mancante nel PSC agli atti, il organizza la dislocazione in cantiere degli impianti, delle zone di carico e scarico. In fase di scelta dell'area su cui posizionare il mezzo, il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) può conSIliare una precisa zona, consultando ciò che il layout nel PSC prevede”
(pagg. 43 e 44 della CTU).
Non possono in alcun modo ritenersi fondate le osservazioni mosse da agli esiti Parte_1
peritali della CTU. pagina 9 di 13 In primo luogo, è evidente l'infondatezza della contestazione mossa all'accertamento della CTU ing. circa l'assenza di una scarpata tra lo stallo del camion gru e il muretto in cemento armato, Persona_1
invero smentita dal semplice confronto della superficie contrassegnata dal n. 2 nella foto di cui a pag,
40 della CTU, e quella – nettamente più bassa e non compatta – in prossimità del muretto, come chiarito dalla stessa ing. Persona_1
Peraltro, è contraddittoria la contestazione attorea laddove afferma, in sede di memoria di replica, che la causa del sinistro “non è riconducibile alla “scarpata” quanto […] alla consistenza del terreno che sebbene all'apparenza piano e compatto, ha invece ceduto sotto il pedo della gru” (pag. 12 della memoria di replica). Dai docc. 5 e 9 si evince palesemente, rectius “visivamente”, che il terreno fosse tutt'altro che compatto;
per il che non è meritevole di pregio la tesi attorea secondo la quale null'altro poteva pretendersi dal proprio gruista specializzato.
Quanto alle ulteriori rimostranze evidenziate dall'attrice:
❖ non trova accoglimento l'omesso vaglio di responsabilità astrattamente configurabile, secondo in capo alla committenza e al responsabile dei lavori: i rispettivi ruoli sono Parte_1
stati oggetto di puntuale analisi da parte della CTU, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili. L'art. 90 del d.lgs. 81/2008, infatti, individua a cascata (dalla committenza al Responsabile dei Lavori) gli adempimenti loro assegnati. L'assenza di riferimenti alle predette figure, in sede di riparto delle responsabilità, discende dall'intervenuta nomina del CSE nella persona dell'arch. sul quale incombevano i compiti descritti CP_2 dall'art. 91 del d.lgs. cit., invero adempiuti con imperizia come da accertamento compiuto dalla
CTU (pagg. da 11 a 17 della CTU);
❖ Non sono ricevibili neppure le osservazioni mosse all'elaborato peritale e volte sostanzialmente a contestare la ripartizione in percentuali delle responsabilità: anzitutto, la CTU ha evidenziato l'assenza, per quanto eziologicamente connesso al sinistro, del layout di cantiere ed ha proprio individuato nella sua assenza quota parte della responsabilità equamente determinata nella misura del 20% del danno cagionato, questo perché - non sfuggirà all'attrice - era proprio l'operatore specializzato colui sul quale incombeva, primariamente, una valutazione Pt_3 propedeutica alla corretta esecuzione dell'incarico.
Quanto alla contestazione, reiterata in sede di comparsa conclusionale, dell'arch. circa CP_2
l'errata configurabilità di un rischio interferenziale, quale presupposto per la responsabilità del CSE, si ritiene di condividere l'affermazione della CTU, che fa discendere la quota di responsabilità ascrivibile in capo al dall'imperizia nella tenuta, rectius mancato aggiornamento, del PSC. CP_2
pagina 10 di 13 Infatti, è pienamente condivisibile, in virtù delle emergenze documentali e in riscontro alle osservazioni svolte dal convenuto, la conclusione della CTU ing. secondo la quale “La riduzione di Persona_1
Cont responsabilità attribuita al è dovuta al fatto che la sottoscritta concorda sul fatto che la
Cont responsabilità del è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese e che quindi non implica una costante e continua presenza in cantiere. È vero però che la scarpata formatasi a seguito dello scavo non poteva essere prevista in fase di progettazione del PSC, ma la presenza, seppur non costante, del CSE in cantiere, avrebbe dovuto portare lo stesso ad un aggiornamento del PSC, segnalando alle imprese la formazione di una zona di possibile pericolo per il posizionamento del Cont mezzo di cantiere. Attraverso il layout di cantiere, mancante nel PSC agli atti, il organizza la dislocazione in cantiere degli impianti, delle zone di carico e scarico. In fase di scelta dell'area su cui posizionare il mezzo, il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) può conSIliare una precisa zona, consultando ciò che il layout nel PSC prevede” (pag. 44 della CTU).
Tutto quanto sopra evidenziato, porta a ritenere parzialmente accolta la domanda attrice volta all'accertamento della responsabilità ascrivibile, all'esito degli accertamenti, in capo al solo arch.
e nella minor quota del 20% del “Totale danno subito dal macchinario [di] 70.389,95€” (pag. CP_2
18 della CTU).
Conclusivamente, la domanda di parte attrice merita parziale accoglimento nei termini e per le ragioni esposte in parte motiva.
Pertanto, l'arch. andrà condannato al pagamento della somma di euro 14.077,99 (i.e. Controparte_2
pari al 20% di euro 70.389,95), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, atteso che “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003; id. Sez. 1,
Sentenza n. 5843 aie/ 10/03/2010).
Dunque, sulla relativa posta sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal 31 maggio 2019 (data dell'evento dannoso) all'attualità, per la somma complessiva di euro 18.100,04.
Alla somma così rivalutata devono essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. domandava, altresì, la condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico cagionato Parte_1 dal guasto del camion gru a seguito del sinistro occorso, che avrebbe determinato l'impossibilità di utilizzare l'automezzo.
La domanda è infondata – oltreché generica – e, pertanto, non merita accoglimento.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che il danno c.d. da fermo tecnico non è un danno in re ipsa,
pagina 11 di 13 ma necessita di essere dimostrato in giudizio, così come stabilito da consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, […]: egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.” (Cass. Civ. sent. n. 27389/2022).
Così non è stato: non ha né prodotto documentazione attestante il conferimento di incarichi che la ha dovuto rifiutare, né ha prodotto e/o dimostrato di aver sopportato spese per il Parte_1
noleggio di ulteriori automezzi.
Conseguentemente, la relativa domanda attorea non può essere accolta.
Le spese vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, con la precisazione che deve ritenersi soccombente nei confronti dei Parte_1
convenuti , e viceversa, è CP_2 Controparte_2 CP_1 Controparte_2
soccombente nei confronti di e conseguentemente andrà condannato alle spese di lite, Parte_1
in base al valore accertato nella presente fase.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2) Per l'effetto dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma di euro 18.100,04, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione della Pt_1
sentenza al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento, in favore di , CP_2 CP_2
e della somma di euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre a spese
[...] CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 2.192,65 per spese e anticipazioni come da nota spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta Controparte_2
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Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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