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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2592/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
Sono comparsi:
- sig. personalmente, assistito dal proprio difensore l'avv. Tobia Mirra, il quale si Parte_1 riporta all'atto introduttivo ai propri scritti e alle note conclusive depositate a settembre chiedendone l'integrale accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO OS
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. CO OS, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2592/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Tobia Mirra, in virtù di mandato allegato in calce al ricorso e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Campagna
(SA) alla via Goffredo Mameli n. 31 – pal. Paradiso 3°;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] già residente in Controparte_1
Campagna (SA) alla via Giovanni Gronchi n. 8 (c.f.: ; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/11/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. premetteva di essere proprietario di Parte_1 un immobile facente parte del fabbricato sito in Campagna (SA) alla via Walter Tobagi n.18; nello specifico si trattava di un locale sottotetto - deposito esteso mq 41 circa, situato al 4° piano distinto in NCEU del Comune di Campagna al foglio 78 particella n.267 subalterno 40 ctg. C/2 cl. 2 consistenza 34, completamente arredato, per il quale era stata presentata in data 30.10.2023
S.C.I.A. per il cambio di destinazione d'uso da categoria C/2 a categoria A.
2 1.1. Riferiva che in data 14.07.2023, come da contratto per l'energia elettrica stipulato dalla resistente in pari data, tale immobile veniva consegnato alla signora , Controparte_1 in uso locativo e per un breve periodo con impegno a restituirlo dopo poco.
1.2. Deduceva, tuttavia, che una volta immessa nella detenzione di tale immobile la si CP_1 era sempre rifiutata di formalizzare un contratto di affitto né aveva provveduto a corrispondere alcuna somma e/o indennizzo per la detenzione e che la stessa, seppur più volte invitata verbalmente, non aveva inteso rilasciare l'immobile senza addurre giustificazioni.
1.3. Riferiva dell'interesse al recupero della disponibilità dell'immobile in oggetto, illegittimamente detenuto, senza titolo, dalla predetta convenuta, la quale, in ogni caso, era tenuta a corrispondere un indennizzo per l'occupazione senza titolo pari quantomeno, in via equitativa, ad € 200,00 per ogni mese di detenzione a decorrere da luglio 2023 sino all'effettivo rilascio.
1.4. Dava atto che a nulla erano valsi i tentativi per ottenere il rilascio dell'immobile in via transattiva.
1.5. Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la illegittimità della detenzione da parte della convenuta dell'immobile descritto in premessa e, nel contempo, condannare Controparte_1 la medesima all'immediato rilascio del immobile in questione, libero da Controparte_1 persone e cose ed a disposizione dell'istante; 2) condannarsi la medesima convenuta al pagamento di un equo indennizzo per l'occupazione illegittima e senza titolo nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, a quantificarsi anche a mente dell'art. 1226 c.c., nella misura di almeno € 200,00 mensili a far data dal 01.08.2023 fino alla data dell'effettivo rilascio. 3) condannarsi, altresì, la medesima convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge”.
2. Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e veniva dichiarata contumace.
3. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova per testi, all'udienza del
12.11.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal dlgs. n.
149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
3 2. Tanto premesso, appare necessario procedere alla corretta interpretazione della domanda, in considerazione delle allegazioni di fatto, anche al fine di individuare il regime probatorio da applicare.
È noto che i rimedi delle azioni di restituzione e di rivendicazione contro l'occupazione sine titulo siano accomunate dallo scopo pratico e dal petitum a cui entrambe tendono – ossia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi – ma si distinguono nettamente per natura e per causae petendi: con la prima si mira a stabilire lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico (es. con un contratto di locazione o di comodato) e con la seconda (ex art. 948 c.c.) a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e, conseguenzialmente, condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
2.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta vada qualificata come azione di restituzione, prospettando il ricorrente che la resistente, immessa in possesso del bene con contratto di comodato del tutto precario e temporaneo, si sia poi rifiutata di restituire l'immobile, venuto meno il titolo.
2.2. Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: nell'azione di restituzione è sufficiente dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
2.3. In relazione al caso in esame il ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente, atteso che ha dimostrato il venir meno del titolo, in base al quale deteneva l'immobile, fornendo altresì prova dell'abusiva protrazione Controparte_1 dell'occupazione dell'immobile da parte della predetta resistente, a seguito del venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , indifferente, Testimone_1 sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare.
Il teste ha confermato, per conoscenza diretta, quanto articolato nei capitoli di prova del ricorso, ossia che il ricorrente consegnava alla convenuta le chiavi dell'immobile descritto in premessa
(cft. verbale di udienza del 6 giugno 2025).
E', altresì, documentato che la resistente provvedeva all'allaccio dell'utenza di energia elettrica a servizio del medesimo appartamento (cft. contratto allegato al ricorso).
La mancata costituzione dell'interessata, infine, corrobora che la stessa non ha valide ragioni per opporsi al rilascio.
4 3. Può solo aggiungersi che se il contratto non prevede alcun termine, come nella specie, si rientra nel comodato precario ed il comodante può chiedere, in ogni momento, la restituzione del bene
(recesso ad nutum).
4. In definitiva, l'evidenza probatoria raccolta dimostra l'effettiva occupazione abusiva dell'immobile de quo da parte del resistente.
5. Segue la condanna di al rilascio dell'immobile in contestazione, Controparte_1 in favore di parte ricorrente.
6. Quanto alla domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione dell'immobile in questione, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Va detto quindi che nell'occupazione abusiva d'immobile è, pur sempre, richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri.
In sostanza chi agisce deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto
“usando” lo stesso;
circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto.
Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha esternato in ricorso il mero interesse a riottenere la disponibilità dell'immobile, in assenza di un principio di prova da cui poter desumere gli eventuali danni che avrebbe subito in seguito all'occupazione abusiva dell'immobile da parte della resistente (ad esempio, dimostrando la sua intenzione concreta di concedere l'immobile in locazione durante il periodo di occupazione ovvero di avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere esso stesso durante tale periodo in un altro immobile
5 ovvero ancora mediante la dimostrazione di avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo).
Non da ultimo, non risulta fornita prova circa l'ammontare del canone mensile da potersi individuare quale parametro base di riferimento per una liquidazione anche equitativa dell'ipotizzato danno.
7. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico della resistente, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14 in base a valori compresi tra minimi e medi, stante l'istruttoria semplificata espletata e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO OS, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2592/2024, R.G., instaurato da , Parte_1 disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. accoglie la sola domanda principale e, per l'effetto, previa declaratoria di cessazione del comodato, condanna al rilascio immediato, in favore di Controparte_1
, dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Campagna (SA) Parte_1 alla via Walter Tobagi n.18; nello specifico del locale sottotetto - deposito esteso mq 41 circa, situato al 4° piano distinto in NCEU del Comune di Campagna al foglio 78 particella n.267 subalterno 40 ctg. C/2 cl. 2 consistenza 34, meglio individuato in atti, libero e sgombero da persone e cose;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in euro 153,35 per spese effettivamente documentate ed € 1.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale in data 12.11.2025.
Il Giudice
CO OS
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SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2592/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
Sono comparsi:
- sig. personalmente, assistito dal proprio difensore l'avv. Tobia Mirra, il quale si Parte_1 riporta all'atto introduttivo ai propri scritti e alle note conclusive depositate a settembre chiedendone l'integrale accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
CO OS
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. CO OS, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2592/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Tobia Mirra, in virtù di mandato allegato in calce al ricorso e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Campagna
(SA) alla via Goffredo Mameli n. 31 – pal. Paradiso 3°;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] già residente in Controparte_1
Campagna (SA) alla via Giovanni Gronchi n. 8 (c.f.: ; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/11/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. premetteva di essere proprietario di Parte_1 un immobile facente parte del fabbricato sito in Campagna (SA) alla via Walter Tobagi n.18; nello specifico si trattava di un locale sottotetto - deposito esteso mq 41 circa, situato al 4° piano distinto in NCEU del Comune di Campagna al foglio 78 particella n.267 subalterno 40 ctg. C/2 cl. 2 consistenza 34, completamente arredato, per il quale era stata presentata in data 30.10.2023
S.C.I.A. per il cambio di destinazione d'uso da categoria C/2 a categoria A.
2 1.1. Riferiva che in data 14.07.2023, come da contratto per l'energia elettrica stipulato dalla resistente in pari data, tale immobile veniva consegnato alla signora , Controparte_1 in uso locativo e per un breve periodo con impegno a restituirlo dopo poco.
1.2. Deduceva, tuttavia, che una volta immessa nella detenzione di tale immobile la si CP_1 era sempre rifiutata di formalizzare un contratto di affitto né aveva provveduto a corrispondere alcuna somma e/o indennizzo per la detenzione e che la stessa, seppur più volte invitata verbalmente, non aveva inteso rilasciare l'immobile senza addurre giustificazioni.
1.3. Riferiva dell'interesse al recupero della disponibilità dell'immobile in oggetto, illegittimamente detenuto, senza titolo, dalla predetta convenuta, la quale, in ogni caso, era tenuta a corrispondere un indennizzo per l'occupazione senza titolo pari quantomeno, in via equitativa, ad € 200,00 per ogni mese di detenzione a decorrere da luglio 2023 sino all'effettivo rilascio.
1.4. Dava atto che a nulla erano valsi i tentativi per ottenere il rilascio dell'immobile in via transattiva.
1.5. Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la illegittimità della detenzione da parte della convenuta dell'immobile descritto in premessa e, nel contempo, condannare Controparte_1 la medesima all'immediato rilascio del immobile in questione, libero da Controparte_1 persone e cose ed a disposizione dell'istante; 2) condannarsi la medesima convenuta al pagamento di un equo indennizzo per l'occupazione illegittima e senza titolo nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, a quantificarsi anche a mente dell'art. 1226 c.c., nella misura di almeno € 200,00 mensili a far data dal 01.08.2023 fino alla data dell'effettivo rilascio. 3) condannarsi, altresì, la medesima convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge”.
2. Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e veniva dichiarata contumace.
3. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova per testi, all'udienza del
12.11.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal dlgs. n.
149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
3 2. Tanto premesso, appare necessario procedere alla corretta interpretazione della domanda, in considerazione delle allegazioni di fatto, anche al fine di individuare il regime probatorio da applicare.
È noto che i rimedi delle azioni di restituzione e di rivendicazione contro l'occupazione sine titulo siano accomunate dallo scopo pratico e dal petitum a cui entrambe tendono – ossia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi – ma si distinguono nettamente per natura e per causae petendi: con la prima si mira a stabilire lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico (es. con un contratto di locazione o di comodato) e con la seconda (ex art. 948 c.c.) a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e, conseguenzialmente, condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
2.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta vada qualificata come azione di restituzione, prospettando il ricorrente che la resistente, immessa in possesso del bene con contratto di comodato del tutto precario e temporaneo, si sia poi rifiutata di restituire l'immobile, venuto meno il titolo.
2.2. Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: nell'azione di restituzione è sufficiente dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
2.3. In relazione al caso in esame il ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente, atteso che ha dimostrato il venir meno del titolo, in base al quale deteneva l'immobile, fornendo altresì prova dell'abusiva protrazione Controparte_1 dell'occupazione dell'immobile da parte della predetta resistente, a seguito del venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , indifferente, Testimone_1 sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare.
Il teste ha confermato, per conoscenza diretta, quanto articolato nei capitoli di prova del ricorso, ossia che il ricorrente consegnava alla convenuta le chiavi dell'immobile descritto in premessa
(cft. verbale di udienza del 6 giugno 2025).
E', altresì, documentato che la resistente provvedeva all'allaccio dell'utenza di energia elettrica a servizio del medesimo appartamento (cft. contratto allegato al ricorso).
La mancata costituzione dell'interessata, infine, corrobora che la stessa non ha valide ragioni per opporsi al rilascio.
4 3. Può solo aggiungersi che se il contratto non prevede alcun termine, come nella specie, si rientra nel comodato precario ed il comodante può chiedere, in ogni momento, la restituzione del bene
(recesso ad nutum).
4. In definitiva, l'evidenza probatoria raccolta dimostra l'effettiva occupazione abusiva dell'immobile de quo da parte del resistente.
5. Segue la condanna di al rilascio dell'immobile in contestazione, Controparte_1 in favore di parte ricorrente.
6. Quanto alla domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione dell'immobile in questione, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Va detto quindi che nell'occupazione abusiva d'immobile è, pur sempre, richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri.
In sostanza chi agisce deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto
“usando” lo stesso;
circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto.
Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha esternato in ricorso il mero interesse a riottenere la disponibilità dell'immobile, in assenza di un principio di prova da cui poter desumere gli eventuali danni che avrebbe subito in seguito all'occupazione abusiva dell'immobile da parte della resistente (ad esempio, dimostrando la sua intenzione concreta di concedere l'immobile in locazione durante il periodo di occupazione ovvero di avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere esso stesso durante tale periodo in un altro immobile
5 ovvero ancora mediante la dimostrazione di avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo).
Non da ultimo, non risulta fornita prova circa l'ammontare del canone mensile da potersi individuare quale parametro base di riferimento per una liquidazione anche equitativa dell'ipotizzato danno.
7. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico della resistente, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14 in base a valori compresi tra minimi e medi, stante l'istruttoria semplificata espletata e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, in ragione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. CO OS, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2592/2024, R.G., instaurato da , Parte_1 disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. accoglie la sola domanda principale e, per l'effetto, previa declaratoria di cessazione del comodato, condanna al rilascio immediato, in favore di Controparte_1
, dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Campagna (SA) Parte_1 alla via Walter Tobagi n.18; nello specifico del locale sottotetto - deposito esteso mq 41 circa, situato al 4° piano distinto in NCEU del Comune di Campagna al foglio 78 particella n.267 subalterno 40 ctg. C/2 cl. 2 consistenza 34, meglio individuato in atti, libero e sgombero da persone e cose;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 ricorrente che si liquidano in euro 153,35 per spese effettivamente documentate ed € 1.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale in data 12.11.2025.
Il Giudice
CO OS
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