Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 359/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Macaluso Pietro Luca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Brunetti CP_2
Elisabetta, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione a domanda congiunta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 15/06/2003 a Narni (TR), che dall'unione sono nati i figli: il 16/06/2006 in Narni (TR) ad oggi maggiorenne non Persona_1 indipendente economicamente e il 01/04/2011 in Narni (TR), che il rapporto Persona_2 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio CP_2 Controparte_1 concordatario contratto in Narni addì 15.06.2003, trascritto nei registri di detto Comune all'anno 2003, Atto n. 35, parte II serie A, Ufficio 1)
AFFIDAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA CON CIASCUN GENITORE
- Affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Entrambi i figli e avranno la residenza abituale Per_1 Per_2 presso la casa familiare sita in Narni (TR) alla Strada di Castelvecchio, 35.
- Assegnare la casa familiare, di proprietà dei genitori della IG.ra con ogni CP_2 arredo e pertinenza alla IG.ra ; il IG. trasferirà, entro mesi CP_2 Controparte_1 due dalla sottoscrizione della presente accordo, il proprio alloggio e la sua residenza altrove dandone tempestiva comunicazione alla moglie.
- Entrambi i figli, pur mantenendo la residenza presso l'abitazione familiare trascorreranno metà settimana con un genitore e metà settimana con l'altro genitore, così assicurando un collocamento paritetico.
MANTENIMENTO FIGLI
- In ragione del collocamento paritetico dei figli, nessun assegno di mantenimento sarà versato dall'uno all'altro genitore, e ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto dei figli.
- I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai figli da individuarsi sulla base del protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27.06.2018, da intendersi nel presente atto richiamato e trascritto.
- L'assegno unico universale per i figli, sarà percepito per intero dalla madre.
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione a titolo di assegno di mantenimento.
TRASFERIMENTI I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, e in funzione del raggiungimento dell'accordo separativo, convengono che la vettura CP_3 tg. GH828SB acquistata dai coniugi in comunione dei beni, viene trasferita alla IG.ra
[...]
la quale si farà esclusivo carico delle residue rate del finanziamento accesso per il CP_2 suo acquisto. Il suddetto trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dal deposito del presente atto.
Ciascun coniuge rimarrà unico ed esclusivo titolare delle somme giacenti sui conti correnti ad essi personalmente ed esclusivamente intestati e di eventuali polizze/ fondi ad essi rispettivamente ed esclusivamente intestate/i. Quanto al conto corrente cointestato n.
40580582 presso le parti concordano di chiudere il relativo rapporto bancario e CP_4 dividersi equamente il saldo attivo. I coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni altro rapporto economico tra loro pendente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi Controparte_1 CP_2 per matrimonio celebrato in Narni (TR) in data 15/06/2003 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (atto n. 35, parte II, Serie A, Uff.1, dell'anno 2003);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti