TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025, dato atto delle note scritte depositate dai procuratori delle parti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.4282/2024 R.g. lavoro.
TRA
, nato il [...] a [...] rappresentato e Parte_1 difeso, dall'avv. Francesco Casillo, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
con sede legale in Controparte_1
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ingegnere CP_2
rappresentata e difesa, dall'avvocato Pietro Sperlongano elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto di avere iniziato a lavorare in data 05.12.2022 con qualifica di operaio laminatore inquadrato nel livello C3 del CCNL di riferimento, alle dipendenze della CP_1
società operante nel settore della lavorazione di lamiere in composito e
[...] componentistica metalmeccanica, occupante più di 15 dipendenti;
di avere prestato l'attività lavorativa, consistente nella lavorazione di materiali e lamiere composite, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle 16,30, con mezz'ora di pausa;
di essersi sempre attenuto agli ordini e alle direttive dei suoi diretti superiori e responsabili del reparto, nonché del legale rappresentante della società convenuta;
di avere percepito la retribuzione mensilmente con bonifico bancario, come da busta paga;
di essere stato convocato in data 30.06.2023 negli uffici amministrativi, ove gli era stato riferito che il suo rapporto di lavoro era terminato per scadenza del contratto;
di non essere a conoscenza della tipologia contrattuale perché non aveva mai sottoscritto alcun contratto di lavoro e di avere, pertanto, provveduto a impugnare in data 25.08.2023 il licenziamento orale e l'asserito contratto di lavoro a tempo determinato.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo “Accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato e per l'effetto disporre la conversione ex tunc dell'originario contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ordinando la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, reintegrando/riammettendo il ricorrente in servizio e condannando la società convenuta al pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione del rapporto
(30.06.2023) fino a quella di riammissione in servizio, nonchè al relativo versamento contributivo;
b) Sempre per l'effetto di cui al punto a), condannare la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 12 mensilità, avendo quale parametro di riferimento la retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga in possesso del ricorrente, giugno 2023, pari ad
€.2.193,04;
c) Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato costituito per dichiarazione di averne fatto anticipo.
Si è costituita la società resistente la quale ha impugnato e contestato CP_1
estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto.
2 Preliminarmente ha evidenziato che dall'esame del Modello Unificato Lav del
2/12/2022 e dalle buste paga, regolarmente rimesse al ricorrente e mai contestate, emergeva chiaramente la natura a tempo determinato del contratto di lavoro, avente come data di inizio il 5 dicembre 2022 e termine finale il 30 giugno 2023.
In subordine, parte resistente ha eccepito l'infondatezza del cumulo formulato in via accessoria tra il pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione del rapporto (30.06.2023), fino a quella di riammissione in servizio nonché al relativo versamento contributivo e la successiva richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di cui all'articolo 28 D.lvo 15/06/2015, n. 81, chiedendo che, in caso di liquidazione di somme, si tenga conto degli importi percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione e/o indennità, da defalcarsi dal liquidato.
In esito all'udienza del 11.3.25, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc, questo giudice decideva la causa come da sentenza di cui veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Non è in contestazione la natura subordinata del rapporto di lavoro che – anzi - risulta essere documentata e ammessa dalla parte convenuta, stante la presenza in atti di buste paga e di modello Unitav. Ciò che è controverso tra le parti è la tipologia della fonte del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, essendo sub judice, appunto, se, come sostenuto da parte convenuta, si sia trattato di un contratto a tempo determinato (per la cui validità è necessaria la forma scritta) ovvero si sia trattato di un rapporto instaurato senza alcun vincolo contrattuale sottoscritto .
Dal modello Unilav prodotta dalla convenuta risulta, infatti, che sarebbe stato stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023, che tuttavia parte ricorrente sostiene di non avere mai sottoscritto. Il rapporto risulta regolarizzato con buste paga ma solo nell'ultima in atti è indicata la scadenza del contratto.
Si è ritenuto necessario chiarire tale circostanza mediante emanazione del seguente provvedimento, reso in esito alla decorsa udienza di trattazione scritta:
3 considerato altresì necessario acquisire ai sensi dell'art. 421 c.p.c., a cura di parte convenuta, il contratto a tempo determinato stipulato tra le parti e di cui è dato atto nel modello Unilav depositato dalla convenuta stessa del 2 dicembre 2022, da cui si ricava il dato dell'inizio del rapporto di lavoro (5 dicembre 2022) e del termine (30 giugno 2023).
Orbene, nonostante la rituale comunicazione del provvedimento stesso ai procuratori di entrambe le parti, alcun contratto è stato prodotto dalla parte convenuta che era stata onerata in tal senso.
Pertanto, in assenza della dimostrazione dell'apposizione della clausola del termine al contratto, quest'ultimo deve ritenersi ab origine a tempo indeterminato, con conseguente inefficacia del licenziamento intimato oralmente.
Invero, l'apposizione del termine al contratto deve tassativamente risultare da un atto scritto: se manca la forma scritta, la conseguenza non è il venir meno dell'intero contratto ma solo della clausola con la quale è stato apposta l'indicazione del termine, ossia della data di scadenza del rapporto (che viene, quindi, trasformato a tempo indeterminato). L'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 sottrae all'obbligo della forma scritta solo i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
Per la validità del contratto a termine è necessario che tale documento sia stato non solo consegnato al dipendente ma anche che sia stato da lui firmato (Cass. 5 febbraio 2018, n. 2774), pena la sua conversione a tempo indeterminato ( v. anche
Cass., ordinanza 8 giugno 2022, n. 18478) .
Pertanto, il rapporto di lavoro, nella specie, in alcun modo contestato da parte convenuta, deve ritenersi a tempo indeterminato.
Altrettanto incontestata è la circostanza circa l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro per il tramite di licenziamento orale¸ infatti, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro fornita dalla convenuta al ricorrente – lungi dal rivestire una natura ricognitiva dell'avvenuta scadenza del termine - deve ritenersi un vero e proprio licenziamento, posta l'inesistenza del termine.
Sul punto, per come ritenuto dalla Cassazione ( sentenza 25847/2018) “ Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, (...) il materiale probatorio deve
4 essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.”
Ed ancora, in tema specifico di licenziamento orale: Cass., sentenza 5061/16:
“Qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendovi, il licenziamento rimane illegittimo” .
Nella specie, tanto non è accaduto e il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo nella forma dell'inefficacia.
Quanto alle conseguenze in termini accertativi del recesso orale, in ordine alle conseguenze dell'accertata inefficacia, va rimarcato che al rapporto di lavoro di cui si tratta, essendo sorto dopo l'entrata in vigore del D.lvo n. 23/15 (in particolare, il
5.12.22) risulta applicabile la disciplina delle tutele sancita da tale norma;
quest'ultima, in tema di licenziamento orale stabilisce, all'art. 2 (licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale):
“ 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
5 cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore
a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione (….) “.
La norma fa riferimento indistintamente a tutti i datori di lavoro, indipendentemente, dunque, dalle loro dimensioni.
Ne consegue che deve dichiararsi l' inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla società convenuta al ricorrente in data 30.6.23 con conseguente condanna della detta società alla reintegrazione del ricorrente stesso nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito mediante versamento di un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonché al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Da detta indennità dovrà essere dedotto quanto eventualmente percepito dal ricorrente, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con
6 attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., in accoglimento del ricorso, così provvede: previo accertamento di rapporto di lavoro subordinato tra e la società convenuta Parte_1 indicata in epigrafe, dichiara la inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla società convenuta stessa al ricorrente in data 30.6.2023 e per l'effetto condanna la detta società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da costui subito mediante il versamento di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo, nonché al versamento per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.650,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 14.3.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
7
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025, dato atto delle note scritte depositate dai procuratori delle parti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.4282/2024 R.g. lavoro.
TRA
, nato il [...] a [...] rappresentato e Parte_1 difeso, dall'avv. Francesco Casillo, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
con sede legale in Controparte_1
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ingegnere CP_2
rappresentata e difesa, dall'avvocato Pietro Sperlongano elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto di avere iniziato a lavorare in data 05.12.2022 con qualifica di operaio laminatore inquadrato nel livello C3 del CCNL di riferimento, alle dipendenze della CP_1
società operante nel settore della lavorazione di lamiere in composito e
[...] componentistica metalmeccanica, occupante più di 15 dipendenti;
di avere prestato l'attività lavorativa, consistente nella lavorazione di materiali e lamiere composite, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle 16,30, con mezz'ora di pausa;
di essersi sempre attenuto agli ordini e alle direttive dei suoi diretti superiori e responsabili del reparto, nonché del legale rappresentante della società convenuta;
di avere percepito la retribuzione mensilmente con bonifico bancario, come da busta paga;
di essere stato convocato in data 30.06.2023 negli uffici amministrativi, ove gli era stato riferito che il suo rapporto di lavoro era terminato per scadenza del contratto;
di non essere a conoscenza della tipologia contrattuale perché non aveva mai sottoscritto alcun contratto di lavoro e di avere, pertanto, provveduto a impugnare in data 25.08.2023 il licenziamento orale e l'asserito contratto di lavoro a tempo determinato.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo “Accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato e per l'effetto disporre la conversione ex tunc dell'originario contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ordinando la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, reintegrando/riammettendo il ricorrente in servizio e condannando la società convenuta al pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione del rapporto
(30.06.2023) fino a quella di riammissione in servizio, nonchè al relativo versamento contributivo;
b) Sempre per l'effetto di cui al punto a), condannare la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 12 mensilità, avendo quale parametro di riferimento la retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga in possesso del ricorrente, giugno 2023, pari ad
€.2.193,04;
c) Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato costituito per dichiarazione di averne fatto anticipo.
Si è costituita la società resistente la quale ha impugnato e contestato CP_1
estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto.
2 Preliminarmente ha evidenziato che dall'esame del Modello Unificato Lav del
2/12/2022 e dalle buste paga, regolarmente rimesse al ricorrente e mai contestate, emergeva chiaramente la natura a tempo determinato del contratto di lavoro, avente come data di inizio il 5 dicembre 2022 e termine finale il 30 giugno 2023.
In subordine, parte resistente ha eccepito l'infondatezza del cumulo formulato in via accessoria tra il pagamento delle retribuzioni dalla data di cessazione del rapporto (30.06.2023), fino a quella di riammissione in servizio nonché al relativo versamento contributivo e la successiva richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di cui all'articolo 28 D.lvo 15/06/2015, n. 81, chiedendo che, in caso di liquidazione di somme, si tenga conto degli importi percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione e/o indennità, da defalcarsi dal liquidato.
In esito all'udienza del 11.3.25, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc, questo giudice decideva la causa come da sentenza di cui veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Non è in contestazione la natura subordinata del rapporto di lavoro che – anzi - risulta essere documentata e ammessa dalla parte convenuta, stante la presenza in atti di buste paga e di modello Unitav. Ciò che è controverso tra le parti è la tipologia della fonte del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, essendo sub judice, appunto, se, come sostenuto da parte convenuta, si sia trattato di un contratto a tempo determinato (per la cui validità è necessaria la forma scritta) ovvero si sia trattato di un rapporto instaurato senza alcun vincolo contrattuale sottoscritto .
Dal modello Unilav prodotta dalla convenuta risulta, infatti, che sarebbe stato stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023, che tuttavia parte ricorrente sostiene di non avere mai sottoscritto. Il rapporto risulta regolarizzato con buste paga ma solo nell'ultima in atti è indicata la scadenza del contratto.
Si è ritenuto necessario chiarire tale circostanza mediante emanazione del seguente provvedimento, reso in esito alla decorsa udienza di trattazione scritta:
3 considerato altresì necessario acquisire ai sensi dell'art. 421 c.p.c., a cura di parte convenuta, il contratto a tempo determinato stipulato tra le parti e di cui è dato atto nel modello Unilav depositato dalla convenuta stessa del 2 dicembre 2022, da cui si ricava il dato dell'inizio del rapporto di lavoro (5 dicembre 2022) e del termine (30 giugno 2023).
Orbene, nonostante la rituale comunicazione del provvedimento stesso ai procuratori di entrambe le parti, alcun contratto è stato prodotto dalla parte convenuta che era stata onerata in tal senso.
Pertanto, in assenza della dimostrazione dell'apposizione della clausola del termine al contratto, quest'ultimo deve ritenersi ab origine a tempo indeterminato, con conseguente inefficacia del licenziamento intimato oralmente.
Invero, l'apposizione del termine al contratto deve tassativamente risultare da un atto scritto: se manca la forma scritta, la conseguenza non è il venir meno dell'intero contratto ma solo della clausola con la quale è stato apposta l'indicazione del termine, ossia della data di scadenza del rapporto (che viene, quindi, trasformato a tempo indeterminato). L'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 sottrae all'obbligo della forma scritta solo i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
Per la validità del contratto a termine è necessario che tale documento sia stato non solo consegnato al dipendente ma anche che sia stato da lui firmato (Cass. 5 febbraio 2018, n. 2774), pena la sua conversione a tempo indeterminato ( v. anche
Cass., ordinanza 8 giugno 2022, n. 18478) .
Pertanto, il rapporto di lavoro, nella specie, in alcun modo contestato da parte convenuta, deve ritenersi a tempo indeterminato.
Altrettanto incontestata è la circostanza circa l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro per il tramite di licenziamento orale¸ infatti, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro fornita dalla convenuta al ricorrente – lungi dal rivestire una natura ricognitiva dell'avvenuta scadenza del termine - deve ritenersi un vero e proprio licenziamento, posta l'inesistenza del termine.
Sul punto, per come ritenuto dalla Cassazione ( sentenza 25847/2018) “ Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, (...) il materiale probatorio deve
4 essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.”
Ed ancora, in tema specifico di licenziamento orale: Cass., sentenza 5061/16:
“Qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti, rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendovi, il licenziamento rimane illegittimo” .
Nella specie, tanto non è accaduto e il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo nella forma dell'inefficacia.
Quanto alle conseguenze in termini accertativi del recesso orale, in ordine alle conseguenze dell'accertata inefficacia, va rimarcato che al rapporto di lavoro di cui si tratta, essendo sorto dopo l'entrata in vigore del D.lvo n. 23/15 (in particolare, il
5.12.22) risulta applicabile la disciplina delle tutele sancita da tale norma;
quest'ultima, in tema di licenziamento orale stabilisce, all'art. 2 (licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale):
“ 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
5 cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore
a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione (….) “.
La norma fa riferimento indistintamente a tutti i datori di lavoro, indipendentemente, dunque, dalle loro dimensioni.
Ne consegue che deve dichiararsi l' inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla società convenuta al ricorrente in data 30.6.23 con conseguente condanna della detta società alla reintegrazione del ricorrente stesso nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito mediante versamento di un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonché al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Da detta indennità dovrà essere dedotto quanto eventualmente percepito dal ricorrente, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con
6 attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., in accoglimento del ricorso, così provvede: previo accertamento di rapporto di lavoro subordinato tra e la società convenuta Parte_1 indicata in epigrafe, dichiara la inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla società convenuta stessa al ricorrente in data 30.6.2023 e per l'effetto condanna la detta società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da costui subito mediante il versamento di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo, nonché al versamento per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. condanna altresì la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.650,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 14.3.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
7