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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 647/2021 R. G. promossa da
, p.i. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Facciolla, nel Parte_1 P.IVA_1
cui studio in Cosenza alla via E. De Nicola n. 42 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. in p.l.r.p.t. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Giulietta Catalano, nel cui studio in Rende(CS) alla Piazza della Libertà n.30 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: contratto estimatorio.
CONCLUSIONI rese in data 1 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/02/2021, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio la società Controparte_1
onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), condannare la convenuta – alternativamente – alla restituzione dei beni di cui ai documenti di trasporto estremati in premessa, oppure al pagamento del valore della merce conferita in conto deposito, dettagliatamente indicata in parte motiva, per la complessiva somma di
€ 115.344,83 oltre iva (come per legge), ovvero per quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, previa stima del valore della stessa a mezzo di apposito ctu. Con vittoria di spese e competenze distratte.”
A fondamento della domanda ha dedotto: di aver fornito alla continuativamente, nel corso di pluriennali Controparte_1
rapporti commerciali, gioielli, prodotti orafi, preziosi in genere ed articoli da regalo in oro e pregiati, per la rivendita ai clienti finali;
che la aveva omesso la restituzione di parte della merce invenduta, Controparte_1
senza provvedere neppure al pagamento del relativo prezzo, e segnatamente dei preziosi individuati nel DDT n. 196/14 del 12/12/2014, nel DDT n. 65/15 del 13/05/2015 e relativa nota di consegna n.
5/15 del 5/10/15 e n. 12/15 del 2/12/15, nonché nella nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/2016 e 6/16 dell'08/04/2016 (docc. 1, 2 e 3); che tale merce, al netto di quanto fatturato alla come prodotto venduto negli anni 2017 CP_1
e 2018 per complessivi € 21.667,17 (doc.8), recava valore complessivo di € 115.344,83 oltre iva.
Ha quindi concluso coerentemente, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), la condanna della convenuta, alternativamente, alla riconsegna della merce o alla corresponsione del relativo controvalore.
Vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 17 giugno 2021 si è costituita la convenuta, la quale ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa avversaria, eccependo:
l'infondatezza della domanda per omessa individuazione e allegazione dei fatti posti a fondamento del credito;
l'inidoneità della documentazione dimessa in atti dalla controparte a provare l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di restituzione delle somme o della riconsegna della merce, atteso che né i documenti di trasporto e né le note di consegna individuavano singolarmente i preziosi oggetto delle asserite transazioni;
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale, avendo assolto ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'attrice, alla quale aveva già versato, a far data dall'anno 2013 e fino al
2018, mediante bonifici e effetti cambiari, l'importo complessivo di € 123.816,00.
Ha quindi chiesto al Tribunale adito di “rigettare la pretesa avanzata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adito ritenga fondata l'avversa pretesa, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla in Controparte_1
considerazione dei pagamenti effettuati dalla convenuta, nella misura che sarà determinata in corso di causa mediante espletanda CTU”.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta da parte attrice e ctu contabile, tesa ad accertare “se gli importi asseritamente corrisposti da parte convenuta all'attrice di € 123.816,00 dal 2013 al 2018 si riferiscano o meno al saldo di fatture di cui alle forniture di cui ai DDT n. 196/14 del 15.12.2014, DTT n. 65/15 del 13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del
5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16”.
Espletato l'incombente tecnico, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1° ottobre
2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Nella fattispecie che occupa il credito per cui è causa, conformemente alle risultanze istruttorie, deve ritenersi correttamente inquadrato nella cornice legislativa del contratto estimatorio (per il quale spesso nella prassi commerciale si parla di "vendita in conto visione"), disciplinato dagli artt.
1556 e ss. c.c., e definito come il negozio con il quale "… una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".
Si tratta di un tipo di rapporto diffuso nella consuetudine del commercio in quanto l'acquirente/cessionario è gravato dall'obbligo di pagare il prezzo d'acquisto soltanto nell'ipotesi in cui, entro un dato periodo di tempo, riesca ad effettuare la vendita della merce ricevuta.
Proprio per queste caratteristiche, il contratto estimatorio trova larga applicazione nel comparto dei giornali, dei libri, degli articoli di abbigliamento (in particolare per gli outlet), degli oggetti preziosi, risultando più vantaggioso rispetto alla vendita per entrambe le parti.
Infatti, da un lato il tradens ha la possibilità di immettere sul mercato più merce, sfruttando in modo indiretto l'organizzazione commerciale del cessionario, con maggiori prospettive di guadagno;
dall'altro, l'accipiens ha la possibilità di adoperarsi per vendere beni di diverse qualità e quantità senza l'onere di doversi accollare dei costi che poi potrebbe non recuperare.
In ordine all'essenzialità o meno della previsione del termine di restituzione nonché della stima dei beni, ha chiarito la giurisprudenza che "Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile" (Cass. 25606/2015, ma già in precedenza nello stesso senso Cass. n. 2235 del
21/04/1979). Nel contratto estimatorio, infatti, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto;
tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi (Cass. 5187/2023).
La normativa codicistica è accompagnata da alcuni rilevanti dati normativi di legislazione speciale, quali: l'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il quale, in materia di IVA, il comma 2 lettera d) stabilisce quale momento in cui si considera effettuata l'operazione "per le cessioni di beni inerenti
a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione."; e l'art. 1 comma 5 del D.P.R. n. 441 del 1997, che in relazione al tema della consegna di beni (e trattandosi di contratto reale può assumere rilevanza nel caso di specie), prevede una presunzione di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà se essa risulta, in via alternativa: "a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 o da atto registrato presso
l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento".
Non si tratta di contratto formale, anche se per il suo perfezionamento, trattandosi di contratto reale,
è necessaria la consegna della merce.
Per il resto, poiché non è necessaria una forma specifica per il medesimo (né ai fini della validità, né ai fini della prova), è possibile provare la sua conclusione ed i suoi contenuti con qualunque mezzo, liberamente valutabile dal giudice.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila fondata.
Costituisce principio pacifico quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di prova del pagamento, poi, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass.
27247/2023).
Ciò premesso, nel caso in esame la documentazione sulla quale si fonda la pretesa azionata dalla società è costituita da: Parte_1
DDT n. 196/14 del 12.12.14,
DTT n. 65/15 del 13.05.15,
nota di consegna n. 5/15/ del 5/10/15,
nota di consegna n. 12/15 del 2/12/15,
nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16;
nota di consegna n. 6/16 dell'8/4/16.
Sulle note di consegna e sui DDT risulta apposta la firma dell'amministratore della compagine convenuta apposta evidentemente in fase di accettazione e consegna della merce rivendicata in questa sede da parte attrice, merce che, come confermato dall'istruttoria espletata, era stata trasferita a titolo di deposito in conto visione avente la finalità di consentire al potenziale acquirente la consegna dei beni a fini valutativi delle caratteristiche e di rivendita di tali beni a terzi con fatturazione differita, conformemente alla risalente prassi consolidata tra le parti (non contestata), che ha sempre comportato l'utilizzo di documenti di “conto deposito” o “visione” a parziale scarico dei quali venivano poi emesse fatture regolarmente pagate dalla convenuta.
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, i prodotti oggetto di cessione devono ritenersi sufficientemente descritti ed identificati nella quantità (numero di pezzi), natura (oro titolo
750), qualità (diamanti tagliati, perle, acquamarine) e valore, espressamente indicato nella documentazione contabile.
La descrizione è riferita alla categoria di merce ceduta, differenziandosi dagli oggetti in argento
925, oppure dai diamanti, la cui quantità è espressa in carati.
Per quanto interessa in questa sede, risulta per tabulas che le operazioni contrattuali per cui è causa, tracciate nei ddt e nelle note di consegna dimesse in atti e recanti le sottoscrizioni del legale rappresentante della convenuta o di soggetti riferibili alla compagine societaria, non disconosciute nel corso del presente giudizio, risultano anche specificamente annotate sul libro inventari della società e sulla scheda contabile associata alla posizione del destinatario, versati nell'incarto processuale da parte attrice.
Nessun dubbio quindi residua sulla effettiva consegna dei preziosi per cui è causa.
D'altra parte, l'andamento della prova orale ha ampiamente corroborato la ricostruzione fattuale e contabile propugnata da parte attrice sia in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti che all'entità e caratteristiche della prestazione oggetto di domanda giudiziale.
Con impegno esplicativo, escussi all'udienza del 22.9.22, la TE , contabile Testimone_1
della società attrice, unitamente al TE , agente di commercio, hanno Testimone_2
ampiamente confermato i risalenti e consolidati rapporti commerciali intercorsi tra e Parte_1 dal 2010 circa fino all'anno 2019, per la fornitura continuativa di Controparte_1
gioielli, prodotti orafi, preziosi in genere ed articoli da regalo in oro e pregiati, a fini di rivendita ai clienti finali, con merce lasciata in conto visione dalla alla per Parte_1 Controparte_1 consentire di valutare le caratteristiche dei beni prima dell'acquisto e con possibilità, alternativa, o di pagare il prezzo alla oppure di restituirli entro un termine convenuto. Parte_1
La TE , “qualificata” in quanto a diretta conoscenza dei rapporti commerciali inter partes, Tes_1
oltre che redattrice dei documenti di trasporto in contestazione, ha in particolare confermato che la avesse lasciato in conto deposito della gli oggetti (composti da preziosi Parte_1 Controparte_1
in oro 750% con diamanti intagliati, perle, acquamarina, pietre preziose, gioielleria assortita), per un valore complessivo di € 137.012,00 riportati nei DDT n. 196/14 del 15.12.2014, DTT n. 65/15 del
13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del 5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16 - che ha pure riconosciuto all'atto della sottoposizione in visione del Tribunale - vieppiù riscontrando anche la circostanza che, a parziale scarico dei documenti di trasporto di cui sopra, erano state emesse fatture regolarmente pagate dalla
. Controparte_2
Entrambi i testi di parte attrice escussi hanno coerentemente confermato che, al momento dell'invio e della consegna dei beni oggetto di giudiziale odierna rivendicazione, venivano regolarmente emessi appositi DDT ovvero note di consegna con relativa causale (“conto visione") sottoscritti da e/o (a seconda delle circostanze, atteso che l'interlocuzione tra il Parte_2 CP_3
sig. e la sussisteva con entrambi i fratelli , oltre ad essere Controparte_4 CP_1 CP_1
annotata l'operazione sul libro inventari della società e sulla scheda contabile associata alla posizione del destinatario.
Ed ancora, la TE ha dichiarato che le note di consegna n. 5/15/LG del 5.10.15 e 12/15/LG Tes_1
del 2.12.15 esulavano completamente dalla fornitura dei beni indicati al DDT n. 65/15 del 13.5.15 poiché si riferivano ad altre forniture e che le note di consegna n. 6/16 dell'1.12.2016 e 6/16/LG dell'8.4.2016 costituissero documenti di consegna, poiché rappresentavano delle note di scarico da
“tentata vendita” riferite a merce scelta dal campionario.
La TE ha in particolare rappresentato che la somma che la sosteneva di aver Controparte_1
corrisposto (pari ad € 123.816) dal 2013 al 2018 comprendeva il saldo di fatture estranee alle forniture di cui ai documenti di trasporto posti a base delle odierne rivendicazioni giudiziali dalla e che anche gli effetti cambiari menzionati dalla convenuta non erano suscettibili di Parte_1
utilizzo al fine di dimostrare fatti estintivi della pretesa creditoria, atteso che della cifra complessiva di circa 30 mila euro, solo 21 mila euro erano destinate al pagamento delle fatture a scarico da conto deposito, mentre la differenza riguardava una fattura di vendita immediata di merce estranea allo stesso.
Da ultimo, la TE ha chiarito come: Tes_1
- la fattura n. 01/16 del 04/01/16 € 24.400,00 era stata emessa su ddt 28/14 del 03/12/14 di conto visione;
- la fattura n. 459/16 del 20/12/16 € 4.066,00 era stata emessa su vendita immediata di prodotti orafi;
- la fattura n. 467/16 del 28/12/16 € 20,55 era stata emessa per recupero spese RIBA insolute su fattura 1/16 del 04/01/16;
- la fattura n. 56/17 del 07/03/17 € 73,20 era stata emessa per recupero di spese marche cambiali su ft 459/17 e 55/17;
- la fattura n. 121/17 del 05/05/17 € 73,18 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 120/17;
- la fattura n. 233/17 del 07/09/17 € 48,80 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 224/17;
-la fattura n. 353/17 del 05/12/17 € 73,20 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 352/17; - la fattura n. 42/18 del 20/02/18 € 97,65 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 41/18.
Ergo deve ritenersi che i fatti estintivi dedotti dalla convenuta siano imputabili a forniture diverse e ulteriori rispetto alla merce oggetto di rivendicazione (anche per controvalore) nell'odierna sede processuale da parte attrice, come peraltro asseverato anche dal consulente tecnico nominato dal
Tribunale (si veda tabella a pag. 6 dell'elaborato peritale).
Il dott. invero, con iter motivazionale logico e coerente, che deve condividersi, Controparte_5 nel verificare se gli importi corrisposti dalla all'attrice di € 123.816,00 dal 2013 al Controparte_1
2018 si riferissero o meno al saldo di fatture di cui alle forniture di cui ai DDT n. 196/14 del
15.12.2014, DTT n. 65/15 del 13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del 5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16, ha accertato, sulla scorta del materiale contabile a disposizione, che non tutti i pagamenti documentati potessero essere imputati ai DDT o alle note di consegna menzionate nel quesito, asseverando, segnatamente, che la somma dei pagamenti effettuati nell'arco temporale indicato nel quesito e relativamente alle note/ddt specificate, fosse pari ad euro 26.433,95 mentre la somma della merce in conto deposito risultasse pari ad euro 115.351,83.
In definitiva, dal compendio probatorio ritualmente acquisito, deve ritenersi provata l'esistenza tra le odierne parti in contesa di un contratto estimatorio avente ad oggetto i preziosi consegnati da parte attrice alla convenuta, per il valore indicato nei documenti di consegna in atti.
Conseguentemente, dal decorso del termine di un anno dalla consegna, coerentemente alle regole del contratto estimatorio, in difetto di restituzione della merce, è sorto in capo alla cessionaria l'obbligo di pagamento del relativo prezzo.
Si impone pertanto l'accoglimento della domanda e la condanna della convenuta alla restituzione della merce indicata in citazione ove ancora nel suo possesso o, alternativamente, alla corresponsione del suo controvalore in denaro.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta del valore della causa, aliquota minima alla luce della matrice documentale della controversia, e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in accoglimento della domanda attorea, condanna la società convenuta, in p.l.r.p.t., alla restituzione della merce dettagliatamente indicata in citazione, ove ancora nella sua disponibilità, o, alternativamente, al pagamento del valore della merce conferita in conto deposito, per la complessiva somma di € 115.344,83 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al saldo; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi,
€ 786,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco Facciolla, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 04/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 647/2021 R. G. promossa da
, p.i. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Marco Facciolla, nel Parte_1 P.IVA_1
cui studio in Cosenza alla via E. De Nicola n. 42 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. in p.l.r.p.t. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Giulietta Catalano, nel cui studio in Rende(CS) alla Piazza della Libertà n.30 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: contratto estimatorio.
CONCLUSIONI rese in data 1 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/02/2021, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio la società Controparte_1
onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), condannare la convenuta – alternativamente – alla restituzione dei beni di cui ai documenti di trasporto estremati in premessa, oppure al pagamento del valore della merce conferita in conto deposito, dettagliatamente indicata in parte motiva, per la complessiva somma di
€ 115.344,83 oltre iva (come per legge), ovvero per quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, previa stima del valore della stessa a mezzo di apposito ctu. Con vittoria di spese e competenze distratte.”
A fondamento della domanda ha dedotto: di aver fornito alla continuativamente, nel corso di pluriennali Controparte_1
rapporti commerciali, gioielli, prodotti orafi, preziosi in genere ed articoli da regalo in oro e pregiati, per la rivendita ai clienti finali;
che la aveva omesso la restituzione di parte della merce invenduta, Controparte_1
senza provvedere neppure al pagamento del relativo prezzo, e segnatamente dei preziosi individuati nel DDT n. 196/14 del 12/12/2014, nel DDT n. 65/15 del 13/05/2015 e relativa nota di consegna n.
5/15 del 5/10/15 e n. 12/15 del 2/12/15, nonché nella nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/2016 e 6/16 dell'08/04/2016 (docc. 1, 2 e 3); che tale merce, al netto di quanto fatturato alla come prodotto venduto negli anni 2017 CP_1
e 2018 per complessivi € 21.667,17 (doc.8), recava valore complessivo di € 115.344,83 oltre iva.
Ha quindi concluso coerentemente, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un contratto estimatorio o di vendita in conto visione (o conto deposito), la condanna della convenuta, alternativamente, alla riconsegna della merce o alla corresponsione del relativo controvalore.
Vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 17 giugno 2021 si è costituita la convenuta, la quale ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa avversaria, eccependo:
l'infondatezza della domanda per omessa individuazione e allegazione dei fatti posti a fondamento del credito;
l'inidoneità della documentazione dimessa in atti dalla controparte a provare l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di restituzione delle somme o della riconsegna della merce, atteso che né i documenti di trasporto e né le note di consegna individuavano singolarmente i preziosi oggetto delle asserite transazioni;
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale, avendo assolto ogni obbligazione di pagamento nei confronti dell'attrice, alla quale aveva già versato, a far data dall'anno 2013 e fino al
2018, mediante bonifici e effetti cambiari, l'importo complessivo di € 123.816,00.
Ha quindi chiesto al Tribunale adito di “rigettare la pretesa avanzata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adito ritenga fondata l'avversa pretesa, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla in Controparte_1
considerazione dei pagamenti effettuati dalla convenuta, nella misura che sarà determinata in corso di causa mediante espletanda CTU”.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta da parte attrice e ctu contabile, tesa ad accertare “se gli importi asseritamente corrisposti da parte convenuta all'attrice di € 123.816,00 dal 2013 al 2018 si riferiscano o meno al saldo di fatture di cui alle forniture di cui ai DDT n. 196/14 del 15.12.2014, DTT n. 65/15 del 13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del
5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16”.
Espletato l'incombente tecnico, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1° ottobre
2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Nella fattispecie che occupa il credito per cui è causa, conformemente alle risultanze istruttorie, deve ritenersi correttamente inquadrato nella cornice legislativa del contratto estimatorio (per il quale spesso nella prassi commerciale si parla di "vendita in conto visione"), disciplinato dagli artt.
1556 e ss. c.c., e definito come il negozio con il quale "… una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".
Si tratta di un tipo di rapporto diffuso nella consuetudine del commercio in quanto l'acquirente/cessionario è gravato dall'obbligo di pagare il prezzo d'acquisto soltanto nell'ipotesi in cui, entro un dato periodo di tempo, riesca ad effettuare la vendita della merce ricevuta.
Proprio per queste caratteristiche, il contratto estimatorio trova larga applicazione nel comparto dei giornali, dei libri, degli articoli di abbigliamento (in particolare per gli outlet), degli oggetti preziosi, risultando più vantaggioso rispetto alla vendita per entrambe le parti.
Infatti, da un lato il tradens ha la possibilità di immettere sul mercato più merce, sfruttando in modo indiretto l'organizzazione commerciale del cessionario, con maggiori prospettive di guadagno;
dall'altro, l'accipiens ha la possibilità di adoperarsi per vendere beni di diverse qualità e quantità senza l'onere di doversi accollare dei costi che poi potrebbe non recuperare.
In ordine all'essenzialità o meno della previsione del termine di restituzione nonché della stima dei beni, ha chiarito la giurisprudenza che "Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile" (Cass. 25606/2015, ma già in precedenza nello stesso senso Cass. n. 2235 del
21/04/1979). Nel contratto estimatorio, infatti, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto;
tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi (Cass. 5187/2023).
La normativa codicistica è accompagnata da alcuni rilevanti dati normativi di legislazione speciale, quali: l'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il quale, in materia di IVA, il comma 2 lettera d) stabilisce quale momento in cui si considera effettuata l'operazione "per le cessioni di beni inerenti
a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione."; e l'art. 1 comma 5 del D.P.R. n. 441 del 1997, che in relazione al tema della consegna di beni (e trattandosi di contratto reale può assumere rilevanza nel caso di specie), prevede una presunzione di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà se essa risulta, in via alternativa: "a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 o da atto registrato presso
l'ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento".
Non si tratta di contratto formale, anche se per il suo perfezionamento, trattandosi di contratto reale,
è necessaria la consegna della merce.
Per il resto, poiché non è necessaria una forma specifica per il medesimo (né ai fini della validità, né ai fini della prova), è possibile provare la sua conclusione ed i suoi contenuti con qualunque mezzo, liberamente valutabile dal giudice.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila fondata.
Costituisce principio pacifico quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di prova del pagamento, poi, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass.
27247/2023).
Ciò premesso, nel caso in esame la documentazione sulla quale si fonda la pretesa azionata dalla società è costituita da: Parte_1
DDT n. 196/14 del 12.12.14,
DTT n. 65/15 del 13.05.15,
nota di consegna n. 5/15/ del 5/10/15,
nota di consegna n. 12/15 del 2/12/15,
nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16;
nota di consegna n. 6/16 dell'8/4/16.
Sulle note di consegna e sui DDT risulta apposta la firma dell'amministratore della compagine convenuta apposta evidentemente in fase di accettazione e consegna della merce rivendicata in questa sede da parte attrice, merce che, come confermato dall'istruttoria espletata, era stata trasferita a titolo di deposito in conto visione avente la finalità di consentire al potenziale acquirente la consegna dei beni a fini valutativi delle caratteristiche e di rivendita di tali beni a terzi con fatturazione differita, conformemente alla risalente prassi consolidata tra le parti (non contestata), che ha sempre comportato l'utilizzo di documenti di “conto deposito” o “visione” a parziale scarico dei quali venivano poi emesse fatture regolarmente pagate dalla convenuta.
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, i prodotti oggetto di cessione devono ritenersi sufficientemente descritti ed identificati nella quantità (numero di pezzi), natura (oro titolo
750), qualità (diamanti tagliati, perle, acquamarine) e valore, espressamente indicato nella documentazione contabile.
La descrizione è riferita alla categoria di merce ceduta, differenziandosi dagli oggetti in argento
925, oppure dai diamanti, la cui quantità è espressa in carati.
Per quanto interessa in questa sede, risulta per tabulas che le operazioni contrattuali per cui è causa, tracciate nei ddt e nelle note di consegna dimesse in atti e recanti le sottoscrizioni del legale rappresentante della convenuta o di soggetti riferibili alla compagine societaria, non disconosciute nel corso del presente giudizio, risultano anche specificamente annotate sul libro inventari della società e sulla scheda contabile associata alla posizione del destinatario, versati nell'incarto processuale da parte attrice.
Nessun dubbio quindi residua sulla effettiva consegna dei preziosi per cui è causa.
D'altra parte, l'andamento della prova orale ha ampiamente corroborato la ricostruzione fattuale e contabile propugnata da parte attrice sia in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti che all'entità e caratteristiche della prestazione oggetto di domanda giudiziale.
Con impegno esplicativo, escussi all'udienza del 22.9.22, la TE , contabile Testimone_1
della società attrice, unitamente al TE , agente di commercio, hanno Testimone_2
ampiamente confermato i risalenti e consolidati rapporti commerciali intercorsi tra e Parte_1 dal 2010 circa fino all'anno 2019, per la fornitura continuativa di Controparte_1
gioielli, prodotti orafi, preziosi in genere ed articoli da regalo in oro e pregiati, a fini di rivendita ai clienti finali, con merce lasciata in conto visione dalla alla per Parte_1 Controparte_1 consentire di valutare le caratteristiche dei beni prima dell'acquisto e con possibilità, alternativa, o di pagare il prezzo alla oppure di restituirli entro un termine convenuto. Parte_1
La TE , “qualificata” in quanto a diretta conoscenza dei rapporti commerciali inter partes, Tes_1
oltre che redattrice dei documenti di trasporto in contestazione, ha in particolare confermato che la avesse lasciato in conto deposito della gli oggetti (composti da preziosi Parte_1 Controparte_1
in oro 750% con diamanti intagliati, perle, acquamarina, pietre preziose, gioielleria assortita), per un valore complessivo di € 137.012,00 riportati nei DDT n. 196/14 del 15.12.2014, DTT n. 65/15 del
13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del 5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16 - che ha pure riconosciuto all'atto della sottoposizione in visione del Tribunale - vieppiù riscontrando anche la circostanza che, a parziale scarico dei documenti di trasporto di cui sopra, erano state emesse fatture regolarmente pagate dalla
. Controparte_2
Entrambi i testi di parte attrice escussi hanno coerentemente confermato che, al momento dell'invio e della consegna dei beni oggetto di giudiziale odierna rivendicazione, venivano regolarmente emessi appositi DDT ovvero note di consegna con relativa causale (“conto visione") sottoscritti da e/o (a seconda delle circostanze, atteso che l'interlocuzione tra il Parte_2 CP_3
sig. e la sussisteva con entrambi i fratelli , oltre ad essere Controparte_4 CP_1 CP_1
annotata l'operazione sul libro inventari della società e sulla scheda contabile associata alla posizione del destinatario.
Ed ancora, la TE ha dichiarato che le note di consegna n. 5/15/LG del 5.10.15 e 12/15/LG Tes_1
del 2.12.15 esulavano completamente dalla fornitura dei beni indicati al DDT n. 65/15 del 13.5.15 poiché si riferivano ad altre forniture e che le note di consegna n. 6/16 dell'1.12.2016 e 6/16/LG dell'8.4.2016 costituissero documenti di consegna, poiché rappresentavano delle note di scarico da
“tentata vendita” riferite a merce scelta dal campionario.
La TE ha in particolare rappresentato che la somma che la sosteneva di aver Controparte_1
corrisposto (pari ad € 123.816) dal 2013 al 2018 comprendeva il saldo di fatture estranee alle forniture di cui ai documenti di trasporto posti a base delle odierne rivendicazioni giudiziali dalla e che anche gli effetti cambiari menzionati dalla convenuta non erano suscettibili di Parte_1
utilizzo al fine di dimostrare fatti estintivi della pretesa creditoria, atteso che della cifra complessiva di circa 30 mila euro, solo 21 mila euro erano destinate al pagamento delle fatture a scarico da conto deposito, mentre la differenza riguardava una fattura di vendita immediata di merce estranea allo stesso.
Da ultimo, la TE ha chiarito come: Tes_1
- la fattura n. 01/16 del 04/01/16 € 24.400,00 era stata emessa su ddt 28/14 del 03/12/14 di conto visione;
- la fattura n. 459/16 del 20/12/16 € 4.066,00 era stata emessa su vendita immediata di prodotti orafi;
- la fattura n. 467/16 del 28/12/16 € 20,55 era stata emessa per recupero spese RIBA insolute su fattura 1/16 del 04/01/16;
- la fattura n. 56/17 del 07/03/17 € 73,20 era stata emessa per recupero di spese marche cambiali su ft 459/17 e 55/17;
- la fattura n. 121/17 del 05/05/17 € 73,18 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 120/17;
- la fattura n. 233/17 del 07/09/17 € 48,80 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 224/17;
-la fattura n. 353/17 del 05/12/17 € 73,20 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 352/17; - la fattura n. 42/18 del 20/02/18 € 97,65 era stata emessa per recupero di bolli effetti su ft 41/18.
Ergo deve ritenersi che i fatti estintivi dedotti dalla convenuta siano imputabili a forniture diverse e ulteriori rispetto alla merce oggetto di rivendicazione (anche per controvalore) nell'odierna sede processuale da parte attrice, come peraltro asseverato anche dal consulente tecnico nominato dal
Tribunale (si veda tabella a pag. 6 dell'elaborato peritale).
Il dott. invero, con iter motivazionale logico e coerente, che deve condividersi, Controparte_5 nel verificare se gli importi corrisposti dalla all'attrice di € 123.816,00 dal 2013 al Controparte_1
2018 si riferissero o meno al saldo di fatture di cui alle forniture di cui ai DDT n. 196/14 del
15.12.2014, DTT n. 65/15 del 13.05.15, nota di consegna n. 5/15/LG del 5/10/15, nota di consegna n. 12/15/LG del 2/12/15, nota di consegna n. 6/16 dell'1/12/16 e 6/16/LG dell'8.4.16, ha accertato, sulla scorta del materiale contabile a disposizione, che non tutti i pagamenti documentati potessero essere imputati ai DDT o alle note di consegna menzionate nel quesito, asseverando, segnatamente, che la somma dei pagamenti effettuati nell'arco temporale indicato nel quesito e relativamente alle note/ddt specificate, fosse pari ad euro 26.433,95 mentre la somma della merce in conto deposito risultasse pari ad euro 115.351,83.
In definitiva, dal compendio probatorio ritualmente acquisito, deve ritenersi provata l'esistenza tra le odierne parti in contesa di un contratto estimatorio avente ad oggetto i preziosi consegnati da parte attrice alla convenuta, per il valore indicato nei documenti di consegna in atti.
Conseguentemente, dal decorso del termine di un anno dalla consegna, coerentemente alle regole del contratto estimatorio, in difetto di restituzione della merce, è sorto in capo alla cessionaria l'obbligo di pagamento del relativo prezzo.
Si impone pertanto l'accoglimento della domanda e la condanna della convenuta alla restituzione della merce indicata in citazione ove ancora nel suo possesso o, alternativamente, alla corresponsione del suo controvalore in denaro.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta del valore della causa, aliquota minima alla luce della matrice documentale della controversia, e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in accoglimento della domanda attorea, condanna la società convenuta, in p.l.r.p.t., alla restituzione della merce dettagliatamente indicata in citazione, ove ancora nella sua disponibilità, o, alternativamente, al pagamento del valore della merce conferita in conto deposito, per la complessiva somma di € 115.344,83 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al saldo; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi,
€ 786,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco Facciolla, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 04/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)