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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1960/2021 (+ 1989/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1960/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA LANDINI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARIO DE BIASE;
PARTE APPELLATA
(cf: , non costituito;
CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA PRINCIPALE e INCIDENTALE
(PI/cf: , come rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 [...]
), con il patrocini Parte_2 P.IVA_3
CESARE DE FABRITIIS;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2469/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/10/2021;
pagina 1 di 29 alla quale è stata riunita, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1989/2021 promossa da:
(cf: , con l'Avv. SIMONE CALZOLAI;
CP_2 C.F._2
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARIO DE BIASE;
PARTE APPELLATA
(PI/cf: , come rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_3
DE
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
(cf: ), non costituito;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA PRINCIPALE e INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2469/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/10/2021;
CONCLUSIONI
In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza n. 2469/2021 del 03.10.2021, pubblicata il 04.10.2021, pronunciata dal Tribunale di Firenze, Giudice Unico Dott.ssa Liliana Anselmo, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9933/2014, nelle parti e per i motivi indicati nell'atto di appello,
- respingere la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta in quanto infondata e, comunque, priva di adeguati riscontri probatori sia in ordine alla legittimazione sostanziale
/ titolarità del diritto fatto valere in giudizio da Controparte_1 sia in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo della “partecipatio fraudis” del terzo acquirente;
pagina 2 di 29 - condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p i , Parte_1 dell'importo di euro 16.077,18 pagato da quest'ultimo a titolo di spese legali di primo grado liquidate nella sentenza impugnata;
- rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”
Per la parte appellante CP_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa e, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2469/2021 emessa e pubblicata il 04/10/2021 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liliana Anselmo, a definizione del giudizio R.G. n. 9933/2014 e notificata il 19/10/2021, accogliere l'appello qui proposto e conseguentemente, in riforma della suddetta impugnata sentenza: nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di
[...]
, perchè infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto, eccepito e contest CP_2 primo grado e per tutti i motivi di appello dedotti ed esplicitati.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellante incidentale : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti:
NEL MERITO: rigettare l'appello promosso dal Sig. e quello promosso dal Sig. CP_2 in quanto infondati in fatto ed in diritto;
Pt_1
SEMPRE NEL MERITO: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
riformare la sentenza n. 2469/2021, pronunciata il 3.10.2021 e pubblicata il 4.10.2021
[...] dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. 9933/2014, e per l'effetto:
- accogliere la domanda revocatoria formulata dalla comparente nel giudizio di primo grado che qui si riporta:
“dichiarare l'inefficacia e/o comunque revocare nei confronti di Controparte_3
(già ), e per essa quale procuratrice la Controparte_5 [...] naria del credito, il contratto di Parte_2
17.01.2013 rogato dal Notaio (Rep. 79340- Racc. 12952) e trascritto alla Persona_1
Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze ai n. R.G. 2645 e R.P.2037 in data 23.01.2013 con il quale nato a [...] il [...] – C.F. CP_2
-, residente in [...], ha venduto a C.F._2
, nato a [...] il [...] – –, residente in [...]C.F._1
Prato Via Milano n. 28, l'immobile sito in Sesto Fiorentino, Via del Borgo n. 43, censito al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al fg. 13, Part. 78 Sub 503 e 931, di vani catastali 6, A/3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si eccepisce il totale inadempimento probatorio gravante sulle controparti”
- porre le spese di lite di relative al giudizio di primo grado a carico del sig. Controparte_4
e del sig. in solido tra loro. CP_2 Parte_1
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio. pagina 3 di 29 Per la parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni domanda, conclusione ed eccezione avversaria:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e di quello proposto da avverso la sentenza n. 2469/2021 del
[...] CP_2
Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., non avendo dette impugnazioni alcuna ragionevole probabilità di essere accolte;
- nel merito, respingere l'appello proposto da e quello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2469 i Firenze, in quanto CP_2 infondati in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa, più precisamente nella comparsa di costituzione e risposta nella causa RG 1960/2021 e nella comparsa di costituzione e risposta nella causa RG 1989/2021 entrambe depositate in data 22.3.2023;
Con vittoria di spese e compensi professionale di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2469/2021 pubblicata il 04/10/2021, ha così deciso:
1--dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
(già società per la gestione , quale cessionaria del credito di
[...] Controparte_6 questa cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_7 [...]
, del contratto di compravendita del 17.1.2013 rogato dal Notaio Controparte_8
(rep. 79340-racc- 12952) e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_1
Firenze ai numeri R.G. 2645 e R.P. 2037 in data 23.1.2013 con il quale , nato a [...]
IO (AR) il 13.11.1956 (c.f. ha venduto a C.F._2 Parte_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...], Via
[...] C.F._1
Milano nr 28, l'immobile sito in Sesto Fiorentino Via del Borgo 43, censito al NCEU del
Comune di Sesto Fiorentino al Foglio 13, part. 78 sub 503 e part. 931, di vani catastali 6, cat.
A/3.
2—liquida a parte attrice le spese processuali sostenute nella misura di euro 13.000 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva cap ed anticipazioni per euro 1.059,09 e ne pone il pagamento a carico solidale dei convenuti CP_2 Pt_1
3—accoglie la domanda riconvenzionale di esperita nei riguardi di Pt_1 [...]
come nelle conclusioni sopra riportate, e per l'effetto condanna a CP_2 CP_2
pagina 4 di 29 restituire al sig. il prezzo corrisposto pari ad euro Parte_3
240.000,oo, oltre al rimborso di tutte le spese collegate al contratto di compravendita, pari ad euro 9.100,oo, oltre interessi legali dalla notifica della domanda riconvenzionale al saldo.
4—rigetta la domanda riconvenzionale di con riferimento alla condanna di Pt_1
al risarcimento dei danni. CP_2
5—liquida le spese processuali di ella misura di euro 10.000 per compenso Pt_1 professionale, oltre spese vive se dovute, rimborso forfettario del 15%, cap e iva come per legge che sono poste a carico di CP_2
6—nulla dispone intorno alle spese processuali della società intervenuta.
1.1 La , con atto di citazione notificato l'11.6.2014, aveva Controparte_8 convenuto in giudizio e svolgendo azione revocatoria CP_2 Controparte_9 ordinaria per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita del
17.1.2013 (rogito Notaio , trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Firenze ai Persona_1 numeri R.G. 2645 e R.P. 2037, con il quale lo aveva venduto a CP_2 Parte_1
l'immobile sito in Sesto Fiorentino Via del Borgo n. 43, censito al NCEU del Comune di Sesto
Fiorentino al fg. 13, part.78 sub 503 e part.931 al prezzo di 240mila euro.
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) d'essere creditrice dello er € 73.226,44, in quanto lo ra fideiussore (per CP_2 CP_2 contratto del 24.8.2007, con garanzia sino a 250mila euro) di SH NY SR, poi fallita, che era a sua volta debitrice della banca per rate insolute di un contratto di finanziamento chirografario;
(-) che la compravendita, in quanto privava lo i ogni suo patrimonio immobiliare, CP_2 ledeva la garanzia del credito;
(-) che l'atto era stato concluso per eludere le ragioni creditorie, come si poteva desumere dal fatto che era, oltre che fideiussore, anche Presidente del CdA di SH CP_2
NY SR;
e era socio unico di AD.F. s.r.l., che dal 15.2.2013 era Pt_1 comodataria/affittuaria dello stesso immobile.
1.2 si era costituito per resistere, contestando i requisiti dell'azione CP_2 revocatoria.
1.3 Altrettanto aveva fatto che, in via riconvenzionale Parte_1
pagina 5 di 29 subordinata, aveva chiesto la condanna dello ai sensi dell'art. 1483 c.c., a mallevarlo e CP_2 alla restituzione del prezzo e delle spese collegate al rogito.
1.4 Il 14.11.2014 era intervenuto il il quale, sul presupposto Controparte_10
d'essere creditore di per l'importo di 251.425,61 (per D.I. n. 6807/2013 del CP_2
Tribunale di Firenze), aveva così concluso:
“nel merito: dichiarare l'inefficacia e/o comunque revocare nei confronti del
[...] il contratto di compravendita del 17.01.2013 rogato dal Notaio Controparte_5
(Rep. 79340- Racc. 12952) e trascritto alla Conservatoria dei registri Persona_1 immobiliari di Firenze ai n. R.G. 2645 e R.P.2037 in data 23.01.2013 con il quale
[...]
nato a [...] il [...] – C.F. -, residente in [...]C.F._2
Sesto Fiorentino, Via del Borgo n. 43, ha venduto a , nato a [...] il Parte_1
13.04.1964 – –, residente in [...], l'immobile sito in C.F._1
Sesto Fiorentino, Via del Borgo n. 43, censito al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al fg.
13, Part. 78 Sub 503 e 931, di vani catastali 6, A/3. Sempre nel merito: estendere gli effetti del giudicato della sentenza di revoca nei confronti del comparente Istituto.”.
1.5 La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2017, in occasione della quale era stata interrotta, perché la banca attrice era stata posta in l.c.a.-
1.6 (di qui innanzi anche solo ) aveva riassunto la causa, Controparte_3 CP_3 quale cessionaria del credito che vantava nei confronti dello Controparte_5 CP_2
1.7 Fissata l'udienza del 14.11.2018 per la prosecuzione, era intervenuta ex art. 111 c.p.c., con comparsa depositata il 29.10.2018, quale cessionaria del credito della CP_11
. Controparte_8
Il giudice, verificato il contraddittorio, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2020, in esito alla quale la causa era stata trattenuta in decisione.
Nondimeno, con decreto del 28.7.2021, la causa era stata rimessa sul ruolo a seguito di intervenuta riassegnazione del fascicolo;
ed era stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.9.2021, sostituita dallo scambio di note scritte da depositare almeno
5 giorni prima.
1.8 Il 1.9.2021 era intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_12
pagina 6 di 29 già (anche solo , affermandosi CP_1 Controparte_13 CP_1 cessionaria del credito di cui era titolare per contratto di cessione a titolo CP_11 oneroso in blocco concluso in data 31.3.2021 di una serie di crediti, fra i quali anche quello oggetto di causa (cessione il cui avviso era stato pubblicato in G.U. n. 41 del 6.4.2021).
1.10 Il Tribunale, assunta di nuovo la causa in decisione, ha emesso la pronuncia già trascritta, osservando, per quanto ancora rilevi, che:
1.10.a aveva documentato d'essere cessionaria del credito di CP_1 CP_11 come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1.10.b Il credito di ( , oggi di) non era stato contestato Controparte_8 CP_1
e, derivando da una garanzia fideiussoria rilasciata il 24.8.2007 relativamente a un credito chirografario (n. 3078606) di SH NY SR del 9.10.2007, era anteriore all'atto dispositivo costituito dal rogito del 17.1.2013.
1.10.c V'era stato danno per il creditore, perché si era spogliato del suo CP_2 patrimonio immobiliare.
1.10.d Il debitore era ben consapevole del nocumento che l'atto avrebbe arrecato, essendo al contempo fideiussore e presidente del CdA della debitrice principale, fallita nel maggio 2013.
1.10.e Sussisteva in capo al terzo acquirente la partecipatio fraudis: «[…] A Pt_1 tale riguardo può porsi in luce come, appena 23 giorni dopo la vendita in contestazione, in data 15.2.2013, il sig. , nella suindicata qualità di Presidente del Consiglio di CP_2
Amministrazione, ha ceduto in affitto/comodato la propria azienda alla AD. di cui il CP_14 era socio unico, nonostante che nello stesso giorno sia stata presentata domanda di Pt_1 concordato preventivo dell'oggi fallita SH NY S.r.l.; una tale “sovrapposizione temporale” non assurge a mera coincidenza, quanto piuttosto depone per far ritenere che
avvertito da anche della domanda di concordato preventivo, abbia Pt_1 CP_2 convenuto con perché in suo favore venisse ceduta anche l'azienda, dimostrando una CP_2
“piena condivisione” degli obiettivi da raggiungere e dell'intento di sottrarre ai creditori le garanzie del credito. Del resto è notorio che prima della conclusioni di qualsiasi contratto le parti conducano delle trattative, per cui è ragionevole ritenere che ancor prima della vendita i due convenuti erano in trattative anche per stipulare il secondo contratto, e ciò pone il sig. nella condizione di aver avuto piena conoscenza della situazione di Pt_1 dissesto finanziario della SH NY. I due atti in questione sono perfettamente pagina 7 di 29 speculari: la vendita del gennaio 2013 vede i convenuti protagonisti “in proprio”, l'atto del febbraio 2013 li vede partecipare quali rappresentanti delle Società di cui rivestivano, rispettivamente, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Socio
Unico: le dinamiche fattuali dell'intera vicenda convergono - decisamente – per ritenere
imprenditore - ben consapevole tanto della situazione di difficoltà economica della Pt_1
Società, quanto della volontà del venditore di liberarsi di un bene che sarebbe stato con ogni probabilità aggredito dai creditori societari. Si ribadisce: essendo il sig. un Pt_1 imprenditore, non si può ragionevolmente escludere che egli non sapesse che il suo dante causa aveva prestato garanzia personale per i debiti contratti dalla SH NY, poiché – per “prassi” del settore - i finanziatori di un'attività di impresa pretendono garanzie e fideiussioni da parte dei soggetti che rivestono qualifiche societarie. Infine, le stesse caratteristiche del “preliminare di compravendita” – non preceduto dall'intermediazione di un'agenzia immobiliare, non registrato, non trascritto, non stipulato come atto pubblico o come scrittura privata autenticata, contenente addirittura l'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al sig. 2/3 dell'importo pattuito della CP_2 Pt_4 sottoscrizione del definitivo - fanno ritenere che tra e vi era un rapporto di CP_2 Pt_1 fiducia e di pregressa conoscenza, tale da giustificare la rinuncia a tali IMPORTANTI formalità. […]» (sent., pagg. 6-7).
1.10.f Il , cui era succeduto , era interventore adesivo Controparte_5 CP_3 dipendente.
2. La sentenza è stata gravata sia da sia da che hanno proposto ciascuno Pt_1 CP_2 appello principale (causa poi riunite ex art. 335 c.p.c.); sia, infine, da , che ha spiegato CP_3 in entrambe le cause appello incidentale contro e mentre ha resistito. Pt_1 CP_2 CP_1
2.1 Causa n. 1960/21 rg
2.1.a Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
, ed , proponendo gravame avverso
[...] CP_2 Controparte_3 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1.a.i “VIOLAZIONE E/ O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111, 2697 C.C. E
DELL'ART. 58 D. LGS 385/1993 - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELLA
PRESUNTA CESSIONARIA Controparte_1 pagina 8 di 29 In primo luogo, contesta l'accertamento del Tribunale in merito alla qualità di Pt_1 cessionaria del credito (in origine di , poi trasmesso ad Controparte_8 [...]
in capo ad CP_11 CP_1
Infatti, non poteva a ciò valere esclusivamente la pubblicazione in G.U. dell'avviso della cessione in blocco dei crediti, dovendosi avere l'ulteriore prova, non offerta da che fra CP_1 quei crediti ceduti vi fosse quello nei confronti dello CP_2
La titolarità del credito, pur se attinente al merito, concerneva un elemento costitutivo della domanda, sicché la sua contestazione configurava una mera difesa, non soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.; la relativa questione era rilevabile di ufficio e anche in appello.
Per di più, «[…] quando il fatto costitutivo sia - come nella fattispecie in esame - ascrivibile alla categoria dei c.d. “fatti-diritto”, “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass, sez.un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), “a fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”. […]» (appello, pag. 7).
2.1.a.ii “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697, 2729 E 2901
C.C. - ERRONEITÀ ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN
CUI RITIENE PROVATO IL REQUISITO DELLA “PARTECIPATIO FRAUDIS” DEL TERZO
ACQUIRENTE CROCIANI E, CONSEGUENTEMENTE , ACCOGLIE LA DOMANDA
REVOCATORIA .”
In secondo luogo, contesta l'accertamento dell'elemento soggettivo, a suo avviso Pt_1 insussistente.
Gli indizi valorizzati dal primo giudice sarebbero insufficienti ex art. 2929 c.c..
Infatti:
(-) il contratto d'affitto d'azienda fra SH NY SR (di cui era Presidente CP_2 del CdA) e (della quale era socio unico) del 15.2.2013 non implicava in alcun Pt_5 Pt_1 modo la presunzione che avesse potuto sapere della situazione, dal momento che la Pt_1 compravendita impugnata era antecedente;
e che le parti della compravendita erano diverse da quelle dell'affitto;
pagina 9 di 29 (-) non ricorrevano i tipici sintomi dell'elemento soggettivo, perché le parti del contratto non erano parenti, il prezzo era congruo e le modalità di pagamento normali (assegni circolari);
(-) la compravendita era stata stipulata dopo un contratto preliminare del 13.12.2012 avente data certa: «[…] Anche da questo punto di vista non vi era alcun indizio che potesse far “insospettire” l'acquirente e metterlo sull'avviso che la vendita veniva effettuata affrettatamente e quindi con il possibile intento da parte del venditore di sottrarre il bene alla garanzia dei propri creditori. […]» (ivi, pag. 15);
(-) il primo giudie, peraltro, aveva valutato la scientia damni alla data del definitivo, anziché, come era corretto, alla data del preliminare;
(-) era infine censurabile quanto il Tribunale aveva ritenuto in merito al contratto preliminare (ossia esso fosse stato stipulato con modalità sospette: “non preceduto dall'intermediazione di un'agenzia immobiliare, non registrato, non trascritto, non stipulato come atto pubblico o come scrittura privata autenticata, contenente addirittura l'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al sig. 2/3 dell'importo pattuito prima della CP_2 sottoscrizione del definitivo - fanno ritenere che tra e vi era un rapporto di CP_2 Pt_1 fiducia e di pregressa conoscenza, tale da giustificare la rinuncia di tali IMPORTANTI formalità”), perché: «[…] - la prassi commerciale è quella di redigere il preliminare di vendita con semplice scrittura privata, mentre la registrazione ed ancor più la trascrizione dello stesso rappresentano ipotesi marginali;
- parimenti l'assenza dell'intermediazione di un'agenzia commerciale - meramente eventuale - non può rappresentare un'anomalia dalla quale argomentare in via presuntiva la sussistenza della scientia damni del al Pt_1 momento della stipula del preliminare. […]» (ivi, pag. 17).
2.1.a.iii “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE ALLA
CONDANNA DEL CROCIANI ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE”
Infine, si duole d'essere stato condannato al rimborso delle spese nei termini Pt_1 che seguono (ivi, pag. 17, enfasi della parte):
La riforma della sentenza di primo grado, nelle parti indicate nei paragrafi precedenti, avrà effetto anche sulle statuizioni relative alle spese legali e tecniche la cui regolamentazione dovrà essere rinnovata dal Giudice d'Appello alla stregua dell'esito finale della lite.
pagina 10 di 29 In particolare, in caso di accoglimento dell'appello proposto, si chiede che l'odierno appellato sia condannato alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui pone le spese di lite a carico del Signor Pt_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1.b Radicatosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello, perché del tutto infondato.
[...]
In particolare, sul primo mezzo di gravame, ha osservato che nessuno aveva contestato la cessione ad né quella successiva ad che era comunque dimostrata dal CP_11 CP_1 deposito dell'avviso pubblicato in G.U., come già ritenuto in analoga causa proprio dalla Corte
d'Appello di Firenze (sentenza n. 150/2023).
si è costituita sia per resistere all'appello, sia per Controparte_15 proporre appello incidentale.
A tal fine ha denunciato vizio di omessa pronuncia, facendo notare che il
[...]
, di cui era cessionaria e le cui domande aveva fatto proprie ex art. 111 c.p.c., non CP_5 aveva solo chiesto l'estensione del giudicato sulla domanda della;
CP_8 Controparte_8 ma aveva poi spiegato un intervento autonomo, spiegando una propria azione revocatoria, fondata su un proprio credito verso CP_2
Il Tribunale aveva dunque sbagliato a qualificare l'intervento del Controparte_5 come meramente adesivo dipendente e, così facendo, aveva del tutto omesso la pronuncia sulla domanda revocatoria, in relazione alla quale sussistevano, come dedotti in prime cure e ora ribaditi, tutti i requisiti.
2.1.d Non si è costituito regolarmente intimato. CP_2
2.2 Causa n. 1989/21 rg
2.2.a Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto CP_2 in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , Controparte_1 ed , proponendo gravame avverso la Parte_1 Controparte_3
pagina 11 di 29 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.2.a.i “Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 Dlgs 385 del 1993, 110 e 111 c.p.c.
e 2697 c.c. Carenza di legittimazione processuale della presunta cessionaria”
Anche sottopone prima di tutto a censura l'affermata legittimazione e titolarità CP_2 attiva di in quanto fondata sulla sola produzione dell'avviso di cessione. CP_1
Peraltro, l'avviso di cessione non faceva riferimento alle garanzie personali del credito, dovendosi escludere quello di quale fideiussore. CP_2
2.2.a.ii “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, e 2729 c.c. Insussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore in relazione all'atto di compravendita del
17.01.2013”
In secondo luogo, ontesta l'eventus damni. CP_2
Invero, «[…] non ci si può limitare a considerare solo il patrimonio del garante che ha compiuto l'atto, ma la valutazione deve essere complessiva, ossia occorre verificare se, rispetto al momento in cui fu costituita la fideiussione, l'atto di compravendita abbia effettivamente inciso sulla consistenza del patrimonio complessivo dato dalla somma dei patrimoni dei due garanti. Ebbene, tale valutazione complessiva dei patrimoni porta ad escludere la sussistenza di un pregiudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., poiché la somma dei patrimoni di dal 2007, anno di costituzione della Pt_6 Parte_7 fideiussione, al 2013, anno dell'atto di compravendita, risulta addirittura accresciuta di consistenza con l'acquisto di un cespite immobiliare nell'anno 2011, del valore di euro 690 mila, su cui la non tardò ad iscrivere ipoteca. […]» (appello, pag. Controparte_8
10).
Il primo giudice, in particolare, non aveva considerato che, come documentato (con la
2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), che aveva anch'ella prestato Parte_8 fideiussione contestualmente a (ed erano dunque una unica parte contrattuale), aveva CP_2 incrementato il proprio patrimonio immobiliare, acquistando la piena proprietà del bene immobile sito nel Comune di Calenzano, località Baroncoli, rappresentato al NCEU al fg 64, part. 487, cat. C/2. Si tratta di un fabbricato per civile abitazione di mq 270, un immobile di lusso, con rendita catastale pari a Euro 1436,27, con annessa pertinenza di mq 1700, del valore di € 690.000,00.
pagina 12 di 29
2.2.a.iii “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2729 c.c. Insussistenza della scientia damni in capo a CP_2
È contestato anche l'elemento soggettivo: «[…] non poteva avere la CP_2 consapevolezza che la vendita del suo immobile avrebbe reso più difficoltosa l'azione esecutiva della banca creditrice;
era, invece, consapevole dell'esatto contrario, cioè CP_2 che detta vendita, proprio in ragione della presenza dell'altro immobile acquistato dalla coobbligata in solido bene che possiede il triplo del valore di quello venduto da Parte_7 non avrebbe impedito o reso più difficoltosa la soddisfazione del credito , anche in CP_2 considerazione del fatto che il credito vantato (come si ricava dal decreto ingiuntivo non opposto ed allegato all'atto di citazione) è di importo significativamente inferiore rispetto alla somma dei valori dei patrimoni mobiliare ed immobiliare dei due garanti. […]» (ivi, pag. 13).
2.2.a.iv “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2729 c.c. e 115 e 116
c.p.c. Insussistenza della scientia damni del terzo Pt_1
Spadi, infine, contesta che, a maggior ragione, potesse essere consapevole del danno il terzo acquirente sostenendo che la motivazione, in sostanza, si riduce a mere Pt_1 affermazioni apodittiche prive di qualsiasi fondamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2.b , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato il gravame e chiesto la conferma della sentenza, svolgendo difese analoghe a quelle opposte a Pt_1
2.2.c Anche ha assunto una posizione analoga a quelle Controparte_3 adottata nell'altro appello, sicché ha chiesto respingersi l'impugnazione di ha proposto CP_2 appello incidentale per l'accoglimento della propria autonoma domanda revocatoria.
2.1.d Non si è costituito regolarmente citato. Parte_1
2.2 Le cause riunite
Il processo è stato trattenuto in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 13 di 29 ***
I due appelli principali sono infondati, mentre va accolto quello incidentale di . CP_3
3. L'appello principale di è infondato. Parte_1
3.1 Il primo motivo, che concerne la legittimazione/titolarità attiva di non può CP_1 essere accolto.
3.1.a Occorre premettere, onde evitare fraintendimenti, che «La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda […]» (così Cass. sez. 3^ civ. ord. 28.7.2017 n.
18775, pronunciandosi con riferimento al potere d'impulso processuale del successore a titolo particolare, ma esprimendo un principio di portata generale;
conf.: Cass. sez. 1^ civ. 16.3.2012
n. 4208); ai fini della legittimazione, del resto, è sufficiente la prospettazione della parte (ed di certo affermata cessionaria). CP_16
L'eccezione, pertanto, deve essere valutata esclusivamente quale eccezione di merito intesa a negare la titolarità del lato attivo del rapporto dedotto, ossia, in sostanza, la effettiva cessione del credito (in origine di ) da d . Controparte_8 CP_11 CP_1
3.1.b Questa stessa Corte territoriale, recependo peraltro un indirizzo della S.C., ha già avuto modo di affermare – parzialmente modificando l'orientamento cui si è richiamata
– che incombe sulla cessionaria interveniente dimostrare d'esser tale e che, per venire CP_1 alla materia delle cessioni di crediti in blocco, «La parte che agisca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.» (Cass. 24798/2020 massima 659464-
01; in precedenza Cass. sez. 1^ civ.
2.3.2016 n. 4116 rv 638861-01; App. FI, III, sentenza n.
2257/2023 pubblicata il 7.11.2023; App. FI sentenza n. 249/2024 pubblicata il 7.2.2024; App.
FI sentenza n. 881/2024 pubblicata il 21.5.2024). pagina 14 di 29 La cessionaria (che intervenga ex art. 111 c.p.c.), dunque, deve dimostrare, in particolare, che il credito a difesa del quale l'azione revocatoria è stata esercitata rientri nel novero di quelli ceduti in blocco ex art. 58 D. Lgs 385/1993 e a tal fine l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. non è di per sé solo sufficiente, perché si tratta di un adempimento che, al pari di quello previsto dall'art. 1264 c.c. per i casi ordinarî, attiene all'efficacia della cessione e non alla prova della sua esistenza;
pur se, come ovvio, l'avviso ex art. 58 T.U.B., al pari della notificazione ex art. 1264 c.c., può avere valore indiziario (in tal senso Cass. sez. 3^ civ. ord.
22.6.2023 n. 17944 rv 668451-01, che, in motivazione, invita a non «[…] confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto […]»; non senza rammentare che la prova della cessione del credito è a forma libera).
Peraltro, la S.C. ha sempre fatta salva l'applicazione del principio di non contestazione, che, nel caso che ci occupa, ricade specificatamente sulla inclusione o meno del singolo credito fra quelli della cessione in blocco (su questo, cfr, l'esaustiva Cass. 17944/2023, sempre in motivazione;
vedi anche Cass. 4277/2023).
3.1.c Nel caso in esame, la eccezione sollevata con l'appello deve considerarsi investire non l'esistenza della cessione da ad che, del resto, Controparte_8 CP_17 mai è stata contestata in primo grado); né l'esistenza della cessione in blocco da CP_11
[... ad ma, in modo specifico, l'inclusione del credito a tutela del quale l'azione CP_1 revocatoria è stata esercitata in tale ultima cessione in blocco.
Infatti, il motivo di appello, dopo avere passato in rassegna una serie di principî di diritto, così formula la sua censura: «[…] Alla luce della sopra richiamata pronuncia della
Suprema Corte l'odierno appellante propone espressamente, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla presunta cessionaria per non avere la stessa tempestivamente Controparte_1 provato – come era invece suo onere – che il rapporto di credito per cui è causa rientra nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. […]» (appello, pag. 7, enfasi della parte).
pagina 15 di 29 Non può esservi dubbio che ciò che si contesta è esclusivamente che il credito de quo rientri nella cessione in blocco a favore di perché: CP_1
(-) il riferimento a una sola cessione in blocco rende evidente che ci si sta riferendo solo a quella che inerisce direttamente CP_1
(-) l'oggetto della contestazione è la mancata prova che il rapporto di credito per cui è causa rientra nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.: non, dunque, che la cessione in blocco vi sia stata, ma che essa riguardasse anche il credito che qui interessa.
3.1.d Tanto premesso, si rileva che intervenne con comparsa depositata il CP_1
1.9.2021, nella quale (pag. 1) il fatto storico che concerneva la sua (legittimazione e anche la sua) titolarità attiva del rapporto controverso (nella specie, la titolarità del credito ceduto da era stato allegato con precisione, ivi compresa la circostanza – che individua CP_11 in modo specifico l'oggetto del contendere - dell'inclusione del credito per cui è processo nella cessione in blocco (che non è contestata in sé, ma solo nel suo ricomprendere anche il credito che qui interessa): con contratto di cessione concluso Controparte_1 in data 31.3.2021, ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e “in blocco” da CP_11 una serie di crediti tra cui il credito sotteso al presente atto. Di tale cessione è stata
[...] data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 41 del 6.4.2021;
In particolare, era stata allegata non solo l'avvenuta cessione in blocco, ma anche che di tale cessione faceva parte il credito sotteso al presente atto.
nelle note scritte depositate il 17.9.2021 (che stavano in luogo della Pt_1 partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni), non fece il benché minimo riferimento a quanto aveva dedotto. CP_1
Né, dopo che la causa fu nuovamente assunta in decisione (supra, §§ 1.7/1.10), depositò scritti finali;
ciò dipese dal fatto che il giudice non aveva concesso i termini dell'art. 190 c.p.c., sull'assunto che sia comparse conclusionali, sia memorie di replica, erano già state depositate prima della remissione sul ruolo;
tuttavia, l'assenza di contestazioni su tale modo di procedere
(assenza che, persistendo in appello, ne determina l'insindacabilità), rafforza la convinzione che non avesse nulla da contestare in merito all'affermata cessione del credito. Pt_1
3.1.e Pertanto, che la cessione di crediti in blocco del 31.3.2021 contenesse anche quello che aveva acquistato da (che, a sua volta, l'aveva CP_11 Controparte_8
pagina 16 di 29 dedotto introducendo questo processo), costituiva un fatto pacifico in primo grado, come tale non richiedente alcuna prova;
né più ridiscutibile in appello.
L'allegazione precisa e dettagliata del fatto posto a fondamento dell'intervento ex art. 111
c.p.c. (e tale è l'affermazione che con contratto di cessione concluso in data 31.3.2021, ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e “in blocco” da una serie di crediti CP_11 CP_11 tra cui il credito sotteso al presente atto; per di più accompagnata dall'avviso in G.U.) ha fatto sorgere per le controparti un corrispondente onere di contestazione, posto che questo fatto
(l'inclusione del credito de quo nella cessione in blocco) soggiace come qualsiasi altro alle regole generali;
con la conseguenza che la mancata contestazione, che sarebbe stata ben possibile (sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia, comunque, sollecitando al giudice la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., per poter fruire degli scritti finali), ha reso incontroverso il fatto.
Il collegio prende buona nota dei principî di diritto cui fa riferimento l'appellante, ma essi sono tanto indiscutibili, quanto inapplicabili alla presente fattispecie: non si tratta affatto di stabilire se si stia discutendo di una questione rilevabile di ufficio, perché è pacifico che lo sia;
si tratta, al contrario, di prendere atto che il fatto che dimostra la titolarità in capo ad del credito a tutela del quale la azione revocatoria è stata esperita, ossia che la cessione CP_1 in blocco del 31.3.2021 contiene anche il credito de quo, era, in prime cure, un fatto da considerarsi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., pacifico;
preclusa dunque qualsiasi contestazione in sede di gravame, che è tardiva non certo perché vi sia stata decadenza ex art. 167 c.p.c., ma perché la non contestazione è irreversibile per la parte che ne sia onerata (altrimenti, in sostanza, svuotandosi di contenuto l'art. 115 c.p.c.), essendo possibile solo per il giudice, in base agli elementi raccolti, sovvertire un fatto pacifico (Cass. sez. 3^ civ. 13.3.2012 n. 3951 rv
622080 – 01, anche in motivazione), così che, nel caso presente, la mancata contestazione della parte onerata e il mancato diverso accertamento del Tribunale, impediscono l'ingresso della questione in appello.
3.1.f È appena il caso di aggiungere che, nel caso in esame, quand'anche non si volesse configurare il meccanismo della non contestazione vero e proprio, vi sarebbero comunque sufficienti elementi per affermare che abbia ricevuto il credito da CP_1 CP_11
Si è già avuto modo di affermare che la prova della cessione è a forma libera e ben si possono valutare, dunque, anche tutte le «[…] altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo [n.d.r.: la pubblicazione dell'avviso di cessione] un elemento che faccia
pagina 17 di 29 effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione […]» (Cass. 17944/2023, citata, in motivazione).
In particolare, assume significato concludente, ad avviso del collegio, la stessa condotta processuale della parte creditrice: la Liquidatela della non ha, dopo Controparte_8
l'interruzione, coltivato l'azione, che è stata invece proseguita da che, a sua CP_11 volta, ha cessato ogni attività processuale proprio in concomitanza con l'intervento di CP_1
Ritiene il collegio che la perfetta contestualità fra gli interventi ex art. 111 c.p.c. (di e, in seguito, di e la cessazione di attività processuale da parte della CP_11 CP_1 cedente sia spiegabile solo presupponendo la effettività della cessione, perché altrimenti si dovrebbe concludere, in modo francamente illogico, che la creditrice abbia abbandonato l'azione revocatoria. Insomma, si può dubitare che l'interveniente sia in effetti il vero titolare della pretesa, ma non si può ammettere che la parte originaria, calpestando i suoi stessi interessi, smetta ogni attività processuale;
a meno che, appunto, non si presupponga l'effettività della cessione.
Se, con giudizio di sintesi, si considera nel suo complesso il significato della pubblicazione degli avvisi (della prima e della seconda cessione) e della perfetta corrispondente consecuzione fra gli interventi ex art. 111 c.p.c. (di di CP_11 CP_1
e la cessazione dell'attività processuale delle parti originarie ( in Controparte_8
LCA e poi , non si possono avere dubbi della effettività delle cessioni proprio CP_11 del medesimo credito in origine dedotto in causa.
3.2 Neppure il secondo motivo, che concerne l'elemento soggettivo, può essere accolto.
3.2.a Si premette che è incontestata l'anteriorità del credito della Controparte_8
rispetto all'atto dispositivo.
[...]
Ne segue che l'elemento soggettivo, tanto nel debitore alienante ( che nel terzo CP_2 acquirente ( , è costituito dalla mera scientia damni (e non, come talora Pt_1 impropriamente denominato dal Tribunale partecipatio fraudis), il cui concetto è così inteso:
«Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi,
pagina 18 di 29 né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-
01; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
3.2.b La sussistenza dell'elemento soggettivo è chiaramente dimostrata in capo al
Pt_1
Invero, la natura dell'atto stipulato implicava una modificazione patrimoniale in capo all'alienante che era di immediata evidenza: egli scambiava un cespite immobiliare con CP_2 denaro liquido.
Tale modificazione, a sua volta, determinava, agli specifici fini della garanzia del credito, una manifesta restrizione del patrimonio, perché, a parità di valore assoluto (equivalendo il prezzo al bene), è indiscutibile che per il creditore sia assolutamente più agevole aggredire un bene immobile, che non denaro liquido, risorsa estremamente volatile e facilmente occultabile o trasferibile.
È dunque l'operazione economico-giuridica stessa che rendeva consapevole anche il che, con quell'atto, lo rendeva più incerto per i suoi creditori il Pt_1 CP_2 soddisfacimento delle proprie pretese, a tal fine non essendo indispensabile la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione.
3.2.c Gli argomenti dedotti a suffragio dell'impugnazione scontano il limite di pretermettere la constatazione che si è appena fatta.
Essa, infatti, resta valida anche se (correttamente) rapportata al momento di stipulazione del contratto preliminare (13.12.20212); anche se si tenga conto che era Pt_1 esterno alle vicende di SH NY SR;
anche se si tenga conto che la compravendita aveva luogo fra persone fisiche diverse dalle persone giuridiche che avevano stipulato l'affitto di azienda;
e anche se, infine, si tenga conto che e on sono congiunti. Pt_1 CP_2
A ben vedere, il nucleo della critica portata avanti dalla difesa è che non può Pt_1 aver contribuito al fine elusivo dello perché non ne conosceva la situazione particolare;
CP_2 ma ciò, a ben vedere, equivale a contraddire l'esistenza (non della scientia damni, ma) della partecipatio fraudis, qui irrilevante.
pagina 19 di 29
3.2.d Non si può infine fare a meno di osservare la estrema debolezza del motivo laddove (supra, § 2.1.a.ii, ultimo capoverso) tenta di sminuire quegli elementi che il giudice ha reputato sospetti nelle modalità della complessiva operazione di compravendita.
Se anche si conceda, in via di mera ipotesi, che, con riferimento al contratto preliminare, la registrazione ed ancor più la trascrizione dello stesso rappresentano ipotesi marginali, non per questo sarebbe meno vero che, come conclude il Tribunale, traspaia così un rapporto fiduciario fra e evidentemente, non sentiva l'esigenza di dare data Pt_1 CP_2 Pt_1 certa al contratto e si fidava che avrebbe tenuto fede al preliminare, sì da poter CP_2 rinunciare al vantaggio di una trascrizione.
Ma quel che il motivo neppure tocca è la giusta affermazione del Tribunale sull'anomalia costituita dall'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al sig. Parte_9 dell'importo pattuito prima della sottoscrizione del definitivo: clausola che difficilmente si rinviene nella prassi e che addossa il rischio dell'inadempimento sul promissario, il quale, non avendo ancora ottenuto nulla, si trova ad avere già adempiuto a gran parte della sua obbligazione. Il significato di tale anticipazione (quasi totale) degli effetti del contratto per il solo promissario (che versa due terzi del prezzo) rivela, in difetto di spiegazioni alternative, non fornite, la fretta che il promittente ha di liquidare l'immobile; fretta che il promissario non può che avere notato, essendo implicita nella condotta negoziale (su questo vedi anche infra, § 4.3.b).
In definitiva, sussiste prova più che certa che, addirittura ben oltre la scientia damni, avesse con n rapporto fiduciario tale da conoscere la sua situazione (la società Pt_1 CP_2 della quale era fideiussore e Presidente del CdA era in epoca vicina alla decozione); e che si sia prestato a una operazione che lo aiutava a monetizzare il patrimonio immobiliare al chiaro scopo di sfuggire i creditori.
3.3 Anche l'ultimo motivo, concernente le spese, è da respingere.
Infatti, per come è formulato, esso mira solamente a una revisione del governo degli oneri in base all'auspicato accoglimento dei motivi di merito.
Ne segue che, caducati quelli, viene meno anche il presente.
4. L'appello principale di è del pari infondato. CP_2
pagina 20 di 29 4.1 Il primo motivo, che concerne la legittimazione/titolarità attiva di deve CP_1 essere disatteso.
4.1.a In primo luogo, si richiamano integralmente, affinché si abbiano qui per trascritte, tutte le considerazioni generali che si sono svolte in merito all'analogo mezzo dell'appello crociani (supra, § 3.1).
4.1.b In secondo luogo, si rileva che anche a fatto oggetto della sua contestazione CP_2
l'inclusione del credito nella cessione in blocco da così dovendosi intendere CP_11 la formulazione data dalla parte: «[…] Si censura come del tutto erroneo l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui detta documentazione è sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da e poi ceduto con i sopra Controparte_8 richiamati atti di cessione. […]» (appello, pag. 6).
È comunque indiscutibile che non sono state messe in discussione le cessioni in blocco in sé, ma l'inclusione del credito de quo.
4.1.c Tanto premesso, si rileva che precisò le conclusioni, in primo grado, con CP_2 note scritte depositate il 17.9.2021, dopo l'intervento di . CP_1
Ivi, il convenuto si limitò a una contestazione assolutamente generica della comparsa avversaria: «[…] , come sopra rappresentato e difeso, richiamati tutti i propri CP_2 atti e scritti difensivi, contesta il contenuto della comparsa di costituzione e atto di intervento di in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto, ed insiste per l'accoglimento delle domande e conclusioni così come precisate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e all'udienza tenutasi in data 11/12/2020, che qui di seguito si trascrivono CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di perchè infondate in f atto ed in diritto, per i motivi dedotti in comparsa di CP_2 costituzione e risposta e che emergeranno nel corso dell'espletanda istuttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. […]».
Neppure epositò gli scritti finali (supra, § 3.1.c). CP_2
Men che meno aveva sollevato la benché minima obiezione in merito alla CP_2 posizione di Anzi, nella comparsa conclusionale depositata l'8.2.2021, la CP_11 difesa ha sempre equiparato la posizione di a quella della cedente CP_2 CP_11
pagina 21 di 29 , riferendosi costantemente a quella sua controparte come “ Controparte_8 [...]
ora (ivi, pagg. 1, 3, 4 e 5). Controparte_8 CP_11
Non si può che concludere, analogamente alla posizione che il fatto storico Pt_1 fondante la pretesa dell'interveniente (ossia che il credito de quo fosse ricompreso nella cessione in blocco AMBRA SPV SR/AMCO – e prima ancora in quella CP_8 [...]
costituiva, per la cognizione del Tribunale, un fatto pacifico. Controparte_18
4.1. peraltro, sostiene anche l'ulteriore tesi che nella cessione da CP_19 CP_8 [...]
ad non v'era menzione delle garanzie personali, il che stava a CP_8 CP_11 dimostrare che era stato ceduto il solo credito della banca verso la debitrice principale
(SH NY SR); al contrario, nell'avviso di cessione da ad CP_11 CP_1
«[…] benché i crediti siano comunque indicati con le stesse espressioni generiche, vi è un riferimento esplicito anche alle garanzie del credito derivanti dai contratti di finanziamento.
[…]» (appello, pag. 8).
Questa critica non è condivisibile per almeno due distinte ragioni.
4.1.c.i Innanzitutto, il fatto storico dell'inclusione delle garanzie personali che accedevano al credito trasmesso da ad era, a sua CP_8 CP_8 CP_11 volta, un fatto assolutamente incontestato, come si ricava dalla lettura finanche della comparsa conclusionale e della memoria di replica dimesse dalla difesa n prime cure. CP_2
4.1.c.ii In secondo luogo, l'avviso di cessione del credito in blocco, per l'appunto, non costituisce il contratto di cessione: il ragionamento dell'appellante pare qui presupporlo
(perché è dal raffronto fra avvisi di cessione che si vuole desumere il contenuto dei contratti scritti di cessione), il che, oltre a essere sicuramente erroneo, è anche contraddittorio con l'architrave del primo motivo.
Per il resto, si deve constatare che le garanzie personali sono state trasmesse ex lege (art. 1263 co. 1^ c.c. e art. 58 co. 3^ D. Lgs 385/1993), questione completamente omessa nella formulazione del motivo.
4.2 Il secondo motivo, che concerne l'eventus damni, deve essere respinto.
4.2.a Si richiama, prima di tutto, quanto si è già avuto modo di osservare in relazione all'elemento soggettivo di (supra, § 3.2.b), che, a monte, vale anche a individuare la Pt_1 lesione oggettiva della garanzia dovuta al creditore.
pagina 22 di 29 Si è infatti dato atto e qui si ribadisce che «In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-02; Cass. sez. 3^ civ.
9.2.2012 n. 1896 rv 621268).
A fortiori, dunque, lo scambio fra un bene immobile (alienato a e denaro Pt_1 liquido (incassato dalla vendita) ha reso più difficile, per un valore significativo (espresso dalla somma di 240mila euro), il soddisfacimento del credito.
Con ciò, l'attore in revocatoria ha adempiuto al suo onere, incombendo sul convenuto offrire la prova contraria e, in particolare, quella della capienza del patrimonio residuo (così, fra tante, Cass. sez. 3^ civ. ord. 19.7.2018 n. 19207; Cass. sez. 6^-3 ord. 18.6.2019 n. 16221; anche App. FI, III, sentenza n. 2067/2024 pubblicata l'11.12.2024), che di certo qui manca, visto che è pacifico che a dismesso l'intero suo patrimonio immobiliare. CP_2
4.2.b L'appellante vorrebbe dare la prova liberatoria avvalendosi del patrimonio della debitrice principale SH NY SR e della altra garante Parte_7
Si dissente.
4.2.b.i Prima di tutto è sbagliato il presupposto dal quale muove l'appellante, ossia che
«[…] e costituivano unica parte contrattuale della fideiussione costituita Parte_7 CP_2 nell'agosto 2007 […]»: ancorché la fideiussione sia stata rilasciata con una sola scheda negoziale, ciascuno dei due fideiussori ( e offrivano garanzia col rispettivo Parte_7 CP_2 patrimonio.
Trattandosi, nel caso di fideiussione, di garanzia per sua natura ed essenza personale, è da escludersi un garante plurisoggettivo, dal momento, appunto, che ciascun fideiussore presta garanzia mediante il suo proprio patrimonio, distinto e separato da quello di chiunque altro.
4.2.b.ii Peraltro, la questione dell'unicità della parte contrattuale (garante), oltre che non condivisibile, è anche irrilevante, perché, per l'appunto, anche nel caso di unica parte contrattuale, restava cogente l'esposizione dei garanti coi rispetti patrimoni.
pagina 23 di 29 Ed è proprio per questo che la S.C. ha avuto modo di affermare che «Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.» (Cass. sez. 3^ civ. 31.3.2017 n.
8315 in tema di fideiussione;
Cass. sez. 6^-3 ord. 11.11.2022 n. 33391 rv 666344-01); non senza precisare che «Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
5.9.2023 n. 25883 rv
668881-01).
4.3 Il terzo motivo, che verte sull'elemento soggettivo dello stesso è CP_2 manifestamente infondato.
4.3.a Esso si fonda sul fuorviante presupposto del precedente mezzo, ossia che la capienza patrimoniale della avrebbe sciolto da responsabilità verso i Parte_7 CP_2 creditori, così che egli, riponendo fiducia in tale situazione, agì senza alcuna consapevolezza.
Al contrario, sapeva bene che, in quanto fideiussore, doveva garantire col proprio CP_2 patrimonio, a prescindere dalle sostanze della moglie, i debiti della società.
4.3.b Per il resto, v'è ben poco da aggiungere.
quale presidente del CdA di SH NY SR (oltre che suo fideiussore) era CP_2
a perfetta conoscenza sia della situazione della società, sia di quella sua propria di garante.
SH NY SR è fallita nel maggio 2023, il che lascia ben comprendere che, anche a risalire alla data del contratto preliminare con (13.12.2012), la situazione Pt_1 della debitrice principale non poteva essere certo florida, il che non poteva che allarmare il fideiussore.
Se ne ha conferma indiretta, ma non per questo meno forte, dalla già richiamata clausola del contratto preliminare relativa al versamento del prezzo (supra, § 3.2.d).
Si legge in quel contratto (doc. 1 che il prezzo di 240mila euro doveva essere Pt_1 pagato: quanto a 80mila euro, a titolo anche di caparra confirmatoria, entro il giorno 17 (la pagina 24 di 29 data esatta è illeggibile perché la fotocopia, doc. 1 salta l'ultimo rigo di pagina 6; si Pt_1 tratta comunque, ai presenti fini, di una data ovviamente anteriore al definitivo); quanto a ulteriori 80mila euro entro il 20.12.2012; e solo il saldo di 80mila euro sarebbe stato versato al contratto definitivo.
Il promittente ha preteso ben due terzi del prezzo prima dell'effetto traslativo: CP_2 segno di estrema fretta nel monetizzare il bene immobile.
Ed è pur vero che l'appellante, peraltro in seno al secondo motivo, ha sostenuto che agì così per favorire la moglie che aveva a sua volta difficoltà (appello, pag. CP_2 Parte_7
11: «[…] è in tale preciso contesto ed in ragione di tali provate difficoltà economiche della
(moglie di che quest'ultimo decise di vendere il proprio immobile al Parte_7 CP_2
[…]»). Tuttavia, fermo restando che è assai più verosimile che egli abbia agito sotto Pt_1 la spinta dell'aggravarsi della sua posizione di fideiussore in dip0endenza di quella della società, resterebbe comunque che sapendo di depotenziare il proprio patrimonio. Pt_10
Vale a dire che, quand'anche egli abbia agito per aiutare la moglie, si potrà escludere la finalità elusiva, non anche la consapevolezza della diminuzione patrimoniale che egli provocava verso la banca creditrice, di per sé sufficiente a integrare qui l'elemento soggettivo. Favorire la moglie e recare pregiudizio al creditore, insomma, non sono elementi fra sé incompatibili, se l'elemento soggettivo sia costituito, come qui è, dalla scientia damni, anziché dal consilium fraudis.
4.4 Il quarto motivo, che verte sull'elemento soggettivo del terzo acquirente Pt_1
è infondato.
4.4.a Buona parte degli argomenti del gravame sono smentiti dalle considerazioni che si sono fatte in merito all'analogo mezzo dell'appello da considerarsi qui per Pt_1 integralmente ribadite (supra, § 3.2).
4.4.b non meno che svolge una difesa che, in astratto, potrebbe servire CP_2 Pt_1
a negare che il terzo acquirente sia stato partecipe del suo piano elusivo del credito della banca;
non certo anche a contraddire la sua consapevolezza dell'obiettiva diminu8zione patrimoniale, che, ai fini dell'art. 2901 c.c., si produceva nel patrimonio dello er effetto CP_2 dello economico scambio fra bene immobile e denaro liquido che la compravendita attuava sul piano giuridico.
E peraltro si è anche avuto modo di osservare, con argomenti che valgono a superare anche le doglianze dello che vi sono elementi molto significativi – primo fra tutti CP_2 pagina 25 di 29 l'accettazione da parte del di una clausola che gli imponeva di pagare due terzi del Pt_1 prezzo prima di avere ottenuto qualcosa – per presumere una piena condivisione di conoscenze e di intenti fra i due, le cui ragioni ultime sono, come ovvio, ignote in causa, ma altrettanto irrilevanti.
5. L'appello incidentale di , che è stato proposto nelle due cause riunite in CP_3 termini identici, è manifestamente fondato.
5.1 Il Tribunale, equivocando la natura dell'intervento del , che aveva Controparte_5 svolto anche (e soprattutto) una autonoma azione revocatoria (a tutela di un proprio credito), relegandolo al rango di intervento adesivo dipendente, ha completamente omesso di pronunciarsi su tale domanda, come si può constatare dalla mera lettura degli atti del
[...]
(e poi di , cessionaria del credito) e della sentenza. CP_5 CP_3
La pronuncia del Tribunale è dunque nulla in parte qua per violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che, non trattandosi di ipotesi di regresso, deve provvedere nel merito la
Corte.
5.2 Il era intervenuta (con comparsa depositata il 14.11.2014, prima Controparte_5 dell'udienza di prima comparizione) per tutelare un proprio credito nei confronti dello CP_2 posto che questi (e la moglie erano tenuti a pagarle la somma di € 251.425,61, Parte_7 come da DI esecutivo n. 6807/2013, irrevocabile. La somma era quanto dovuto in forza di fideiussioni prestate in favore di SH NY SR il 26.2.2007 (sino a 100mila euro) e il
31.3.2009 (sino a 400mila euro).
Il medesimo atto che era stato impugnato dalla ledeva, Controparte_8 secondo l'intervenuta, anche le ragioni creditorie sue, così che aveva interesse a ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.-
Questa stessa domanda, a suo tempo coltivata da e non decisa dal primo giudice, CP_3
è stata quindi riproposta con l'appello incidentale. ha replicato nella comparsa conclusionale (§ IV di pag. 20); nella CP_20 CP_2 memoria di replica (pag. 10).
5.3.a In primo luogo, ha sostenuto che l'accoglimento della domanda di Pt_1 estensione nei suoi confronti degli effetti del giudicato costituiva implicita reiezione della domanda revocatoria: argomento manifestamente infondato, perché nulla depone nel senso pagina 26 di 29 del rigetto implicito, che la difesa si limita ad affermare, senza darne giustificazione;
Pt_1 per contro, risulta in modo molto chiaro che il Tribunale ha interpretato l'intervento come se contenesse solo una adesione alla domanda principale (in tal senso dovendosi intendere la richiesta di “estensione del giudicato”) e che, così fuorviato, non ha reso alcuna pronuncia sulla domanda revocatoria del , appunto perché non s'è accorto che essa Controparte_5 era stata proposta e che, dunque, l'intervento non era certo, sul punto, meramente adesivo dipendente.
5.3.b e poi, hanno brevemente notato che le ragioni addotte, nel merito Pt_1 CP_2 della revocatoria, contro valevano a mostrare l'infondatezza della autonoma domanda CP_1 di : argomento che cade col rigetto degli appelli e CP_3 Pt_1 CP_2
5.4 Per il resto, è sufficiente qui notare che:
5.4.a Non v'è mai stata contestazione, neppure in appello, sulla legittimazione ex art. 111
c.p.c. di . CP_3
5.4.b Il credito è dimostrato addirittura da un decreto ingiuntivo passato in giudicato;
e, derivando da fideiussioni rilasciate nel 2007 e 2009, è da considerarsi anteriore all'atto dispositivo.
5.4.c L'eventus damni e la scientia damni, tanto nel debitorte, quanto nel terzo acquirente, sussistono alla stregua di quanto di è già ampiamente motivato per rigettare gli appelli principali.
6. Resta il governo delle spese.
6.1 Quanto ad , ferma la regolazione del Tribunale, secondo CP_1 CP_21 CP_2 soccombenza, nonché solidarietà (per l'evidente comuni9one di interesse ex art. 97 c.p.c.) devono rimborsare i costi del grado.
Esse, vista la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 5.103,00 fase
4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge.
pagina 27 di 29 Con
e altresì, devono rimborsare a le spese processuali dei due CP_2 Pt_1 CP_3 gradi.
Esse, viste le note prodotte nei due gradi, si liquidano avuto riguardo a un valore di causa egualmente compreso nello scaglione sino a 260mila euro (essendo il credito di circa
251mila euro), parametri medi (ove non diversamente indicato).
6.2.a Per il primo grado, applicato il D.M. 55/2014, § 2: € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge.
6.2.b Per il secondo grado, applicato il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 5.103,00 fase
4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 1.165,50.
6.3 Sussistono nei confronti di e di le condizioni per il raddoppio del Pt_1 CP_2 contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede nelle cause d'appello nn. 1960/2021 rg e 1989/2021 rg:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 principale proposto da e, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in CP_2 entrambe le cause riunite da , nel contraddittorio con Controparte_3 [...]
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2469/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/10/2021 e con conferma nel resto:
1.a) annulla la sentenza nella parte in cui ha omesso la pronuncia sulla autonoma domanda revocatoria svolta dal e coltivata da Controparte_5 Controparte_3 contro e e, decidendo nel merito su die essa, Parte_1 CP_2
l'accoglie e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di contratto Controparte_3 di compravendita del 17.1.2013 rogato dal Notaio (rep. 79340-racc- 12952) e Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze ai numeri R.G. 2645 e R.P. 2037 in pagina 28 di 29 data 23.1.2013 con il quale , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
ha venduto a , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_1
), residente in [...], l'immobile sito in Sesto C.F._1
Fiorentino Via del Borgo 43, censito al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al Foglio 13, part. 78 sub 503 e part. 931, di vani catastali 6, cat. A/3;
1.b) condanna e in solido fra Parte_1 CP_2 loro, a rimborsare a le spese processuali del giudizio di primo grado, Controparte_3 che liquida in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna e in solido fra loro, a Parte_1 CP_2 rimborsare ad le spese processuali del Controparte_1 presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna e in solido fra loro, a Parte_1 CP_2 rimborsare ad le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_3 complessivi € 13.319,50, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti di e di Parte_1 CP_2 le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater
[...]
d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1960/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA LANDINI;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARIO DE BIASE;
PARTE APPELLATA
(cf: , non costituito;
CP_2 C.F._2
PARTE APPELLATA PRINCIPALE e INCIDENTALE
(PI/cf: , come rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 [...]
), con il patrocini Parte_2 P.IVA_3
CESARE DE FABRITIIS;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2469/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/10/2021;
pagina 1 di 29 alla quale è stata riunita, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1989/2021 promossa da:
(cf: , con l'Avv. SIMONE CALZOLAI;
CP_2 C.F._2
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. MARIO DE BIASE;
PARTE APPELLATA
(PI/cf: , come rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_3
DE
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
(cf: ), non costituito;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA PRINCIPALE e INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2469/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/10/2021;
CONCLUSIONI
In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza n. 2469/2021 del 03.10.2021, pubblicata il 04.10.2021, pronunciata dal Tribunale di Firenze, Giudice Unico Dott.ssa Liliana Anselmo, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9933/2014, nelle parti e per i motivi indicati nell'atto di appello,
- respingere la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta in quanto infondata e, comunque, priva di adeguati riscontri probatori sia in ordine alla legittimazione sostanziale
/ titolarità del diritto fatto valere in giudizio da Controparte_1 sia in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo della “partecipatio fraudis” del terzo acquirente;
pagina 2 di 29 - condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p i , Parte_1 dell'importo di euro 16.077,18 pagato da quest'ultimo a titolo di spese legali di primo grado liquidate nella sentenza impugnata;
- rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”
Per la parte appellante CP_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa e, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2469/2021 emessa e pubblicata il 04/10/2021 dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liliana Anselmo, a definizione del giudizio R.G. n. 9933/2014 e notificata il 19/10/2021, accogliere l'appello qui proposto e conseguentemente, in riforma della suddetta impugnata sentenza: nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di
[...]
, perchè infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto, eccepito e contest CP_2 primo grado e per tutti i motivi di appello dedotti ed esplicitati.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellante incidentale : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti:
NEL MERITO: rigettare l'appello promosso dal Sig. e quello promosso dal Sig. CP_2 in quanto infondati in fatto ed in diritto;
Pt_1
SEMPRE NEL MERITO: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
riformare la sentenza n. 2469/2021, pronunciata il 3.10.2021 e pubblicata il 4.10.2021
[...] dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. 9933/2014, e per l'effetto:
- accogliere la domanda revocatoria formulata dalla comparente nel giudizio di primo grado che qui si riporta:
“dichiarare l'inefficacia e/o comunque revocare nei confronti di Controparte_3
(già ), e per essa quale procuratrice la Controparte_5 [...] naria del credito, il contratto di Parte_2
17.01.2013 rogato dal Notaio (Rep. 79340- Racc. 12952) e trascritto alla Persona_1
Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze ai n. R.G. 2645 e R.P.2037 in data 23.01.2013 con il quale nato a [...] il [...] – C.F. CP_2
-, residente in [...], ha venduto a C.F._2
, nato a [...] il [...] – –, residente in [...]C.F._1
Prato Via Milano n. 28, l'immobile sito in Sesto Fiorentino, Via del Borgo n. 43, censito al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al fg. 13, Part. 78 Sub 503 e 931, di vani catastali 6, A/3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si eccepisce il totale inadempimento probatorio gravante sulle controparti”
- porre le spese di lite di relative al giudizio di primo grado a carico del sig. Controparte_4
e del sig. in solido tra loro. CP_2 Parte_1
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio. pagina 3 di 29 Per la parte appellata CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni domanda, conclusione ed eccezione avversaria:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e di quello proposto da avverso la sentenza n. 2469/2021 del
[...] CP_2
Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., non avendo dette impugnazioni alcuna ragionevole probabilità di essere accolte;
- nel merito, respingere l'appello proposto da e quello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2469 i Firenze, in quanto CP_2 infondati in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa, più precisamente nella comparsa di costituzione e risposta nella causa RG 1960/2021 e nella comparsa di costituzione e risposta nella causa RG 1989/2021 entrambe depositate in data 22.3.2023;
Con vittoria di spese e compensi professionale di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2469/2021 pubblicata il 04/10/2021, ha così deciso:
1--dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
(già società per la gestione , quale cessionaria del credito di
[...] Controparte_6 questa cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_7 [...]
, del contratto di compravendita del 17.1.2013 rogato dal Notaio Controparte_8
(rep. 79340-racc- 12952) e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_1
Firenze ai numeri R.G. 2645 e R.P. 2037 in data 23.1.2013 con il quale , nato a [...]
IO (AR) il 13.11.1956 (c.f. ha venduto a C.F._2 Parte_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...], Via
[...] C.F._1
Milano nr 28, l'immobile sito in Sesto Fiorentino Via del Borgo 43, censito al NCEU del
Comune di Sesto Fiorentino al Foglio 13, part. 78 sub 503 e part. 931, di vani catastali 6, cat.
A/3.
2—liquida a parte attrice le spese processuali sostenute nella misura di euro 13.000 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva cap ed anticipazioni per euro 1.059,09 e ne pone il pagamento a carico solidale dei convenuti CP_2 Pt_1
3—accoglie la domanda riconvenzionale di esperita nei riguardi di Pt_1 [...]
come nelle conclusioni sopra riportate, e per l'effetto condanna a CP_2 CP_2
pagina 4 di 29 restituire al sig. il prezzo corrisposto pari ad euro Parte_3
240.000,oo, oltre al rimborso di tutte le spese collegate al contratto di compravendita, pari ad euro 9.100,oo, oltre interessi legali dalla notifica della domanda riconvenzionale al saldo.
4—rigetta la domanda riconvenzionale di con riferimento alla condanna di Pt_1
al risarcimento dei danni. CP_2
5—liquida le spese processuali di ella misura di euro 10.000 per compenso Pt_1 professionale, oltre spese vive se dovute, rimborso forfettario del 15%, cap e iva come per legge che sono poste a carico di CP_2
6—nulla dispone intorno alle spese processuali della società intervenuta.
1.1 La , con atto di citazione notificato l'11.6.2014, aveva Controparte_8 convenuto in giudizio e svolgendo azione revocatoria CP_2 Controparte_9 ordinaria per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita del
17.1.2013 (rogito Notaio , trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Firenze ai Persona_1 numeri R.G. 2645 e R.P. 2037, con il quale lo aveva venduto a CP_2 Parte_1
l'immobile sito in Sesto Fiorentino Via del Borgo n. 43, censito al NCEU del Comune di Sesto
Fiorentino al fg. 13, part.78 sub 503 e part.931 al prezzo di 240mila euro.
A sostegno della domanda, aveva dedotto:
(-) d'essere creditrice dello er € 73.226,44, in quanto lo ra fideiussore (per CP_2 CP_2 contratto del 24.8.2007, con garanzia sino a 250mila euro) di SH NY SR, poi fallita, che era a sua volta debitrice della banca per rate insolute di un contratto di finanziamento chirografario;
(-) che la compravendita, in quanto privava lo i ogni suo patrimonio immobiliare, CP_2 ledeva la garanzia del credito;
(-) che l'atto era stato concluso per eludere le ragioni creditorie, come si poteva desumere dal fatto che era, oltre che fideiussore, anche Presidente del CdA di SH CP_2
NY SR;
e era socio unico di AD.F. s.r.l., che dal 15.2.2013 era Pt_1 comodataria/affittuaria dello stesso immobile.
1.2 si era costituito per resistere, contestando i requisiti dell'azione CP_2 revocatoria.
1.3 Altrettanto aveva fatto che, in via riconvenzionale Parte_1
pagina 5 di 29 subordinata, aveva chiesto la condanna dello ai sensi dell'art. 1483 c.c., a mallevarlo e CP_2 alla restituzione del prezzo e delle spese collegate al rogito.
1.4 Il 14.11.2014 era intervenuto il il quale, sul presupposto Controparte_10
d'essere creditore di per l'importo di 251.425,61 (per D.I. n. 6807/2013 del CP_2
Tribunale di Firenze), aveva così concluso:
“nel merito: dichiarare l'inefficacia e/o comunque revocare nei confronti del
[...] il contratto di compravendita del 17.01.2013 rogato dal Notaio Controparte_5
(Rep. 79340- Racc. 12952) e trascritto alla Conservatoria dei registri Persona_1 immobiliari di Firenze ai n. R.G. 2645 e R.P.2037 in data 23.01.2013 con il quale
[...]
nato a [...] il [...] – C.F. -, residente in [...]C.F._2
Sesto Fiorentino, Via del Borgo n. 43, ha venduto a , nato a [...] il Parte_1
13.04.1964 – –, residente in [...], l'immobile sito in C.F._1
Sesto Fiorentino, Via del Borgo n. 43, censito al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al fg.
13, Part. 78 Sub 503 e 931, di vani catastali 6, A/3. Sempre nel merito: estendere gli effetti del giudicato della sentenza di revoca nei confronti del comparente Istituto.”.
1.5 La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.10.2017, in occasione della quale era stata interrotta, perché la banca attrice era stata posta in l.c.a.-
1.6 (di qui innanzi anche solo ) aveva riassunto la causa, Controparte_3 CP_3 quale cessionaria del credito che vantava nei confronti dello Controparte_5 CP_2
1.7 Fissata l'udienza del 14.11.2018 per la prosecuzione, era intervenuta ex art. 111 c.p.c., con comparsa depositata il 29.10.2018, quale cessionaria del credito della CP_11
. Controparte_8
Il giudice, verificato il contraddittorio, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2020, in esito alla quale la causa era stata trattenuta in decisione.
Nondimeno, con decreto del 28.7.2021, la causa era stata rimessa sul ruolo a seguito di intervenuta riassegnazione del fascicolo;
ed era stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.9.2021, sostituita dallo scambio di note scritte da depositare almeno
5 giorni prima.
1.8 Il 1.9.2021 era intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_12
pagina 6 di 29 già (anche solo , affermandosi CP_1 Controparte_13 CP_1 cessionaria del credito di cui era titolare per contratto di cessione a titolo CP_11 oneroso in blocco concluso in data 31.3.2021 di una serie di crediti, fra i quali anche quello oggetto di causa (cessione il cui avviso era stato pubblicato in G.U. n. 41 del 6.4.2021).
1.10 Il Tribunale, assunta di nuovo la causa in decisione, ha emesso la pronuncia già trascritta, osservando, per quanto ancora rilevi, che:
1.10.a aveva documentato d'essere cessionaria del credito di CP_1 CP_11 come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1.10.b Il credito di ( , oggi di) non era stato contestato Controparte_8 CP_1
e, derivando da una garanzia fideiussoria rilasciata il 24.8.2007 relativamente a un credito chirografario (n. 3078606) di SH NY SR del 9.10.2007, era anteriore all'atto dispositivo costituito dal rogito del 17.1.2013.
1.10.c V'era stato danno per il creditore, perché si era spogliato del suo CP_2 patrimonio immobiliare.
1.10.d Il debitore era ben consapevole del nocumento che l'atto avrebbe arrecato, essendo al contempo fideiussore e presidente del CdA della debitrice principale, fallita nel maggio 2013.
1.10.e Sussisteva in capo al terzo acquirente la partecipatio fraudis: «[…] A Pt_1 tale riguardo può porsi in luce come, appena 23 giorni dopo la vendita in contestazione, in data 15.2.2013, il sig. , nella suindicata qualità di Presidente del Consiglio di CP_2
Amministrazione, ha ceduto in affitto/comodato la propria azienda alla AD. di cui il CP_14 era socio unico, nonostante che nello stesso giorno sia stata presentata domanda di Pt_1 concordato preventivo dell'oggi fallita SH NY S.r.l.; una tale “sovrapposizione temporale” non assurge a mera coincidenza, quanto piuttosto depone per far ritenere che
avvertito da anche della domanda di concordato preventivo, abbia Pt_1 CP_2 convenuto con perché in suo favore venisse ceduta anche l'azienda, dimostrando una CP_2
“piena condivisione” degli obiettivi da raggiungere e dell'intento di sottrarre ai creditori le garanzie del credito. Del resto è notorio che prima della conclusioni di qualsiasi contratto le parti conducano delle trattative, per cui è ragionevole ritenere che ancor prima della vendita i due convenuti erano in trattative anche per stipulare il secondo contratto, e ciò pone il sig. nella condizione di aver avuto piena conoscenza della situazione di Pt_1 dissesto finanziario della SH NY. I due atti in questione sono perfettamente pagina 7 di 29 speculari: la vendita del gennaio 2013 vede i convenuti protagonisti “in proprio”, l'atto del febbraio 2013 li vede partecipare quali rappresentanti delle Società di cui rivestivano, rispettivamente, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Socio
Unico: le dinamiche fattuali dell'intera vicenda convergono - decisamente – per ritenere
imprenditore - ben consapevole tanto della situazione di difficoltà economica della Pt_1
Società, quanto della volontà del venditore di liberarsi di un bene che sarebbe stato con ogni probabilità aggredito dai creditori societari. Si ribadisce: essendo il sig. un Pt_1 imprenditore, non si può ragionevolmente escludere che egli non sapesse che il suo dante causa aveva prestato garanzia personale per i debiti contratti dalla SH NY, poiché – per “prassi” del settore - i finanziatori di un'attività di impresa pretendono garanzie e fideiussioni da parte dei soggetti che rivestono qualifiche societarie. Infine, le stesse caratteristiche del “preliminare di compravendita” – non preceduto dall'intermediazione di un'agenzia immobiliare, non registrato, non trascritto, non stipulato come atto pubblico o come scrittura privata autenticata, contenente addirittura l'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al sig. 2/3 dell'importo pattuito della CP_2 Pt_4 sottoscrizione del definitivo - fanno ritenere che tra e vi era un rapporto di CP_2 Pt_1 fiducia e di pregressa conoscenza, tale da giustificare la rinuncia a tali IMPORTANTI formalità. […]» (sent., pagg. 6-7).
1.10.f Il , cui era succeduto , era interventore adesivo Controparte_5 CP_3 dipendente.
2. La sentenza è stata gravata sia da sia da che hanno proposto ciascuno Pt_1 CP_2 appello principale (causa poi riunite ex art. 335 c.p.c.); sia, infine, da , che ha spiegato CP_3 in entrambe le cause appello incidentale contro e mentre ha resistito. Pt_1 CP_2 CP_1
2.1 Causa n. 1960/21 rg
2.1.a Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
, ed , proponendo gravame avverso
[...] CP_2 Controparte_3 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1.a.i “VIOLAZIONE E/ O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 111, 2697 C.C. E
DELL'ART. 58 D. LGS 385/1993 - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE DELLA
PRESUNTA CESSIONARIA Controparte_1 pagina 8 di 29 In primo luogo, contesta l'accertamento del Tribunale in merito alla qualità di Pt_1 cessionaria del credito (in origine di , poi trasmesso ad Controparte_8 [...]
in capo ad CP_11 CP_1
Infatti, non poteva a ciò valere esclusivamente la pubblicazione in G.U. dell'avviso della cessione in blocco dei crediti, dovendosi avere l'ulteriore prova, non offerta da che fra CP_1 quei crediti ceduti vi fosse quello nei confronti dello CP_2
La titolarità del credito, pur se attinente al merito, concerneva un elemento costitutivo della domanda, sicché la sua contestazione configurava una mera difesa, non soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.; la relativa questione era rilevabile di ufficio e anche in appello.
Per di più, «[…] quando il fatto costitutivo sia - come nella fattispecie in esame - ascrivibile alla categoria dei c.d. “fatti-diritto”, “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass, sez.un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), “a fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”. […]» (appello, pag. 7).
2.1.a.ii “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697, 2729 E 2901
C.C. - ERRONEITÀ ED ILLOGICITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN
CUI RITIENE PROVATO IL REQUISITO DELLA “PARTECIPATIO FRAUDIS” DEL TERZO
ACQUIRENTE CROCIANI E, CONSEGUENTEMENTE , ACCOGLIE LA DOMANDA
REVOCATORIA .”
In secondo luogo, contesta l'accertamento dell'elemento soggettivo, a suo avviso Pt_1 insussistente.
Gli indizi valorizzati dal primo giudice sarebbero insufficienti ex art. 2929 c.c..
Infatti:
(-) il contratto d'affitto d'azienda fra SH NY SR (di cui era Presidente CP_2 del CdA) e (della quale era socio unico) del 15.2.2013 non implicava in alcun Pt_5 Pt_1 modo la presunzione che avesse potuto sapere della situazione, dal momento che la Pt_1 compravendita impugnata era antecedente;
e che le parti della compravendita erano diverse da quelle dell'affitto;
pagina 9 di 29 (-) non ricorrevano i tipici sintomi dell'elemento soggettivo, perché le parti del contratto non erano parenti, il prezzo era congruo e le modalità di pagamento normali (assegni circolari);
(-) la compravendita era stata stipulata dopo un contratto preliminare del 13.12.2012 avente data certa: «[…] Anche da questo punto di vista non vi era alcun indizio che potesse far “insospettire” l'acquirente e metterlo sull'avviso che la vendita veniva effettuata affrettatamente e quindi con il possibile intento da parte del venditore di sottrarre il bene alla garanzia dei propri creditori. […]» (ivi, pag. 15);
(-) il primo giudie, peraltro, aveva valutato la scientia damni alla data del definitivo, anziché, come era corretto, alla data del preliminare;
(-) era infine censurabile quanto il Tribunale aveva ritenuto in merito al contratto preliminare (ossia esso fosse stato stipulato con modalità sospette: “non preceduto dall'intermediazione di un'agenzia immobiliare, non registrato, non trascritto, non stipulato come atto pubblico o come scrittura privata autenticata, contenente addirittura l'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al sig. 2/3 dell'importo pattuito prima della CP_2 sottoscrizione del definitivo - fanno ritenere che tra e vi era un rapporto di CP_2 Pt_1 fiducia e di pregressa conoscenza, tale da giustificare la rinuncia di tali IMPORTANTI formalità”), perché: «[…] - la prassi commerciale è quella di redigere il preliminare di vendita con semplice scrittura privata, mentre la registrazione ed ancor più la trascrizione dello stesso rappresentano ipotesi marginali;
- parimenti l'assenza dell'intermediazione di un'agenzia commerciale - meramente eventuale - non può rappresentare un'anomalia dalla quale argomentare in via presuntiva la sussistenza della scientia damni del al Pt_1 momento della stipula del preliminare. […]» (ivi, pag. 17).
2.1.a.iii “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE ALLA
CONDANNA DEL CROCIANI ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE”
Infine, si duole d'essere stato condannato al rimborso delle spese nei termini Pt_1 che seguono (ivi, pag. 17, enfasi della parte):
La riforma della sentenza di primo grado, nelle parti indicate nei paragrafi precedenti, avrà effetto anche sulle statuizioni relative alle spese legali e tecniche la cui regolamentazione dovrà essere rinnovata dal Giudice d'Appello alla stregua dell'esito finale della lite.
pagina 10 di 29 In particolare, in caso di accoglimento dell'appello proposto, si chiede che l'odierno appellato sia condannato alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui pone le spese di lite a carico del Signor Pt_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1.b Radicatosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello, perché del tutto infondato.
[...]
In particolare, sul primo mezzo di gravame, ha osservato che nessuno aveva contestato la cessione ad né quella successiva ad che era comunque dimostrata dal CP_11 CP_1 deposito dell'avviso pubblicato in G.U., come già ritenuto in analoga causa proprio dalla Corte
d'Appello di Firenze (sentenza n. 150/2023).
si è costituita sia per resistere all'appello, sia per Controparte_15 proporre appello incidentale.
A tal fine ha denunciato vizio di omessa pronuncia, facendo notare che il
[...]
, di cui era cessionaria e le cui domande aveva fatto proprie ex art. 111 c.p.c., non CP_5 aveva solo chiesto l'estensione del giudicato sulla domanda della;
CP_8 Controparte_8 ma aveva poi spiegato un intervento autonomo, spiegando una propria azione revocatoria, fondata su un proprio credito verso CP_2
Il Tribunale aveva dunque sbagliato a qualificare l'intervento del Controparte_5 come meramente adesivo dipendente e, così facendo, aveva del tutto omesso la pronuncia sulla domanda revocatoria, in relazione alla quale sussistevano, come dedotti in prime cure e ora ribaditi, tutti i requisiti.
2.1.d Non si è costituito regolarmente intimato. CP_2
2.2 Causa n. 1989/21 rg
2.2.a Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto CP_2 in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , Controparte_1 ed , proponendo gravame avverso la Parte_1 Controparte_3
pagina 11 di 29 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.2.a.i “Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 Dlgs 385 del 1993, 110 e 111 c.p.c.
e 2697 c.c. Carenza di legittimazione processuale della presunta cessionaria”
Anche sottopone prima di tutto a censura l'affermata legittimazione e titolarità CP_2 attiva di in quanto fondata sulla sola produzione dell'avviso di cessione. CP_1
Peraltro, l'avviso di cessione non faceva riferimento alle garanzie personali del credito, dovendosi escludere quello di quale fideiussore. CP_2
2.2.a.ii “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, e 2729 c.c. Insussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore in relazione all'atto di compravendita del
17.01.2013”
In secondo luogo, ontesta l'eventus damni. CP_2
Invero, «[…] non ci si può limitare a considerare solo il patrimonio del garante che ha compiuto l'atto, ma la valutazione deve essere complessiva, ossia occorre verificare se, rispetto al momento in cui fu costituita la fideiussione, l'atto di compravendita abbia effettivamente inciso sulla consistenza del patrimonio complessivo dato dalla somma dei patrimoni dei due garanti. Ebbene, tale valutazione complessiva dei patrimoni porta ad escludere la sussistenza di un pregiudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., poiché la somma dei patrimoni di dal 2007, anno di costituzione della Pt_6 Parte_7 fideiussione, al 2013, anno dell'atto di compravendita, risulta addirittura accresciuta di consistenza con l'acquisto di un cespite immobiliare nell'anno 2011, del valore di euro 690 mila, su cui la non tardò ad iscrivere ipoteca. […]» (appello, pag. Controparte_8
10).
Il primo giudice, in particolare, non aveva considerato che, come documentato (con la
2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), che aveva anch'ella prestato Parte_8 fideiussione contestualmente a (ed erano dunque una unica parte contrattuale), aveva CP_2 incrementato il proprio patrimonio immobiliare, acquistando la piena proprietà del bene immobile sito nel Comune di Calenzano, località Baroncoli, rappresentato al NCEU al fg 64, part. 487, cat. C/2. Si tratta di un fabbricato per civile abitazione di mq 270, un immobile di lusso, con rendita catastale pari a Euro 1436,27, con annessa pertinenza di mq 1700, del valore di € 690.000,00.
pagina 12 di 29
2.2.a.iii “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2729 c.c. Insussistenza della scientia damni in capo a CP_2
È contestato anche l'elemento soggettivo: «[…] non poteva avere la CP_2 consapevolezza che la vendita del suo immobile avrebbe reso più difficoltosa l'azione esecutiva della banca creditrice;
era, invece, consapevole dell'esatto contrario, cioè CP_2 che detta vendita, proprio in ragione della presenza dell'altro immobile acquistato dalla coobbligata in solido bene che possiede il triplo del valore di quello venduto da Parte_7 non avrebbe impedito o reso più difficoltosa la soddisfazione del credito , anche in CP_2 considerazione del fatto che il credito vantato (come si ricava dal decreto ingiuntivo non opposto ed allegato all'atto di citazione) è di importo significativamente inferiore rispetto alla somma dei valori dei patrimoni mobiliare ed immobiliare dei due garanti. […]» (ivi, pag. 13).
2.2.a.iv “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2729 c.c. e 115 e 116
c.p.c. Insussistenza della scientia damni del terzo Pt_1
Spadi, infine, contesta che, a maggior ragione, potesse essere consapevole del danno il terzo acquirente sostenendo che la motivazione, in sostanza, si riduce a mere Pt_1 affermazioni apodittiche prive di qualsiasi fondamento.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2.b , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato il gravame e chiesto la conferma della sentenza, svolgendo difese analoghe a quelle opposte a Pt_1
2.2.c Anche ha assunto una posizione analoga a quelle Controparte_3 adottata nell'altro appello, sicché ha chiesto respingersi l'impugnazione di ha proposto CP_2 appello incidentale per l'accoglimento della propria autonoma domanda revocatoria.
2.1.d Non si è costituito regolarmente citato. Parte_1
2.2 Le cause riunite
Il processo è stato trattenuto in decisione in data 24.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pagina 13 di 29 ***
I due appelli principali sono infondati, mentre va accolto quello incidentale di . CP_3
3. L'appello principale di è infondato. Parte_1
3.1 Il primo motivo, che concerne la legittimazione/titolarità attiva di non può CP_1 essere accolto.
3.1.a Occorre premettere, onde evitare fraintendimenti, che «La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda […]» (così Cass. sez. 3^ civ. ord. 28.7.2017 n.
18775, pronunciandosi con riferimento al potere d'impulso processuale del successore a titolo particolare, ma esprimendo un principio di portata generale;
conf.: Cass. sez. 1^ civ. 16.3.2012
n. 4208); ai fini della legittimazione, del resto, è sufficiente la prospettazione della parte (ed di certo affermata cessionaria). CP_16
L'eccezione, pertanto, deve essere valutata esclusivamente quale eccezione di merito intesa a negare la titolarità del lato attivo del rapporto dedotto, ossia, in sostanza, la effettiva cessione del credito (in origine di ) da d . Controparte_8 CP_11 CP_1
3.1.b Questa stessa Corte territoriale, recependo peraltro un indirizzo della S.C., ha già avuto modo di affermare – parzialmente modificando l'orientamento cui si è richiamata
– che incombe sulla cessionaria interveniente dimostrare d'esser tale e che, per venire CP_1 alla materia delle cessioni di crediti in blocco, «La parte che agisca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.» (Cass. 24798/2020 massima 659464-
01; in precedenza Cass. sez. 1^ civ.
2.3.2016 n. 4116 rv 638861-01; App. FI, III, sentenza n.
2257/2023 pubblicata il 7.11.2023; App. FI sentenza n. 249/2024 pubblicata il 7.2.2024; App.
FI sentenza n. 881/2024 pubblicata il 21.5.2024). pagina 14 di 29 La cessionaria (che intervenga ex art. 111 c.p.c.), dunque, deve dimostrare, in particolare, che il credito a difesa del quale l'azione revocatoria è stata esercitata rientri nel novero di quelli ceduti in blocco ex art. 58 D. Lgs 385/1993 e a tal fine l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. non è di per sé solo sufficiente, perché si tratta di un adempimento che, al pari di quello previsto dall'art. 1264 c.c. per i casi ordinarî, attiene all'efficacia della cessione e non alla prova della sua esistenza;
pur se, come ovvio, l'avviso ex art. 58 T.U.B., al pari della notificazione ex art. 1264 c.c., può avere valore indiziario (in tal senso Cass. sez. 3^ civ. ord.
22.6.2023 n. 17944 rv 668451-01, che, in motivazione, invita a non «[…] confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto […]»; non senza rammentare che la prova della cessione del credito è a forma libera).
Peraltro, la S.C. ha sempre fatta salva l'applicazione del principio di non contestazione, che, nel caso che ci occupa, ricade specificatamente sulla inclusione o meno del singolo credito fra quelli della cessione in blocco (su questo, cfr, l'esaustiva Cass. 17944/2023, sempre in motivazione;
vedi anche Cass. 4277/2023).
3.1.c Nel caso in esame, la eccezione sollevata con l'appello deve considerarsi investire non l'esistenza della cessione da ad che, del resto, Controparte_8 CP_17 mai è stata contestata in primo grado); né l'esistenza della cessione in blocco da CP_11
[... ad ma, in modo specifico, l'inclusione del credito a tutela del quale l'azione CP_1 revocatoria è stata esercitata in tale ultima cessione in blocco.
Infatti, il motivo di appello, dopo avere passato in rassegna una serie di principî di diritto, così formula la sua censura: «[…] Alla luce della sopra richiamata pronuncia della
Suprema Corte l'odierno appellante propone espressamente, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla presunta cessionaria per non avere la stessa tempestivamente Controparte_1 provato – come era invece suo onere – che il rapporto di credito per cui è causa rientra nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. […]» (appello, pag. 7, enfasi della parte).
pagina 15 di 29 Non può esservi dubbio che ciò che si contesta è esclusivamente che il credito de quo rientri nella cessione in blocco a favore di perché: CP_1
(-) il riferimento a una sola cessione in blocco rende evidente che ci si sta riferendo solo a quella che inerisce direttamente CP_1
(-) l'oggetto della contestazione è la mancata prova che il rapporto di credito per cui è causa rientra nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.: non, dunque, che la cessione in blocco vi sia stata, ma che essa riguardasse anche il credito che qui interessa.
3.1.d Tanto premesso, si rileva che intervenne con comparsa depositata il CP_1
1.9.2021, nella quale (pag. 1) il fatto storico che concerneva la sua (legittimazione e anche la sua) titolarità attiva del rapporto controverso (nella specie, la titolarità del credito ceduto da era stato allegato con precisione, ivi compresa la circostanza – che individua CP_11 in modo specifico l'oggetto del contendere - dell'inclusione del credito per cui è processo nella cessione in blocco (che non è contestata in sé, ma solo nel suo ricomprendere anche il credito che qui interessa): con contratto di cessione concluso Controparte_1 in data 31.3.2021, ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e “in blocco” da CP_11 una serie di crediti tra cui il credito sotteso al presente atto. Di tale cessione è stata
[...] data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 41 del 6.4.2021;
In particolare, era stata allegata non solo l'avvenuta cessione in blocco, ma anche che di tale cessione faceva parte il credito sotteso al presente atto.
nelle note scritte depositate il 17.9.2021 (che stavano in luogo della Pt_1 partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni), non fece il benché minimo riferimento a quanto aveva dedotto. CP_1
Né, dopo che la causa fu nuovamente assunta in decisione (supra, §§ 1.7/1.10), depositò scritti finali;
ciò dipese dal fatto che il giudice non aveva concesso i termini dell'art. 190 c.p.c., sull'assunto che sia comparse conclusionali, sia memorie di replica, erano già state depositate prima della remissione sul ruolo;
tuttavia, l'assenza di contestazioni su tale modo di procedere
(assenza che, persistendo in appello, ne determina l'insindacabilità), rafforza la convinzione che non avesse nulla da contestare in merito all'affermata cessione del credito. Pt_1
3.1.e Pertanto, che la cessione di crediti in blocco del 31.3.2021 contenesse anche quello che aveva acquistato da (che, a sua volta, l'aveva CP_11 Controparte_8
pagina 16 di 29 dedotto introducendo questo processo), costituiva un fatto pacifico in primo grado, come tale non richiedente alcuna prova;
né più ridiscutibile in appello.
L'allegazione precisa e dettagliata del fatto posto a fondamento dell'intervento ex art. 111
c.p.c. (e tale è l'affermazione che con contratto di cessione concluso in data 31.3.2021, ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e “in blocco” da una serie di crediti CP_11 CP_11 tra cui il credito sotteso al presente atto; per di più accompagnata dall'avviso in G.U.) ha fatto sorgere per le controparti un corrispondente onere di contestazione, posto che questo fatto
(l'inclusione del credito de quo nella cessione in blocco) soggiace come qualsiasi altro alle regole generali;
con la conseguenza che la mancata contestazione, che sarebbe stata ben possibile (sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia, comunque, sollecitando al giudice la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., per poter fruire degli scritti finali), ha reso incontroverso il fatto.
Il collegio prende buona nota dei principî di diritto cui fa riferimento l'appellante, ma essi sono tanto indiscutibili, quanto inapplicabili alla presente fattispecie: non si tratta affatto di stabilire se si stia discutendo di una questione rilevabile di ufficio, perché è pacifico che lo sia;
si tratta, al contrario, di prendere atto che il fatto che dimostra la titolarità in capo ad del credito a tutela del quale la azione revocatoria è stata esperita, ossia che la cessione CP_1 in blocco del 31.3.2021 contiene anche il credito de quo, era, in prime cure, un fatto da considerarsi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., pacifico;
preclusa dunque qualsiasi contestazione in sede di gravame, che è tardiva non certo perché vi sia stata decadenza ex art. 167 c.p.c., ma perché la non contestazione è irreversibile per la parte che ne sia onerata (altrimenti, in sostanza, svuotandosi di contenuto l'art. 115 c.p.c.), essendo possibile solo per il giudice, in base agli elementi raccolti, sovvertire un fatto pacifico (Cass. sez. 3^ civ. 13.3.2012 n. 3951 rv
622080 – 01, anche in motivazione), così che, nel caso presente, la mancata contestazione della parte onerata e il mancato diverso accertamento del Tribunale, impediscono l'ingresso della questione in appello.
3.1.f È appena il caso di aggiungere che, nel caso in esame, quand'anche non si volesse configurare il meccanismo della non contestazione vero e proprio, vi sarebbero comunque sufficienti elementi per affermare che abbia ricevuto il credito da CP_1 CP_11
Si è già avuto modo di affermare che la prova della cessione è a forma libera e ben si possono valutare, dunque, anche tutte le «[…] altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo [n.d.r.: la pubblicazione dell'avviso di cessione] un elemento che faccia
pagina 17 di 29 effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione […]» (Cass. 17944/2023, citata, in motivazione).
In particolare, assume significato concludente, ad avviso del collegio, la stessa condotta processuale della parte creditrice: la Liquidatela della non ha, dopo Controparte_8
l'interruzione, coltivato l'azione, che è stata invece proseguita da che, a sua CP_11 volta, ha cessato ogni attività processuale proprio in concomitanza con l'intervento di CP_1
Ritiene il collegio che la perfetta contestualità fra gli interventi ex art. 111 c.p.c. (di e, in seguito, di e la cessazione di attività processuale da parte della CP_11 CP_1 cedente sia spiegabile solo presupponendo la effettività della cessione, perché altrimenti si dovrebbe concludere, in modo francamente illogico, che la creditrice abbia abbandonato l'azione revocatoria. Insomma, si può dubitare che l'interveniente sia in effetti il vero titolare della pretesa, ma non si può ammettere che la parte originaria, calpestando i suoi stessi interessi, smetta ogni attività processuale;
a meno che, appunto, non si presupponga l'effettività della cessione.
Se, con giudizio di sintesi, si considera nel suo complesso il significato della pubblicazione degli avvisi (della prima e della seconda cessione) e della perfetta corrispondente consecuzione fra gli interventi ex art. 111 c.p.c. (di di CP_11 CP_1
e la cessazione dell'attività processuale delle parti originarie ( in Controparte_8
LCA e poi , non si possono avere dubbi della effettività delle cessioni proprio CP_11 del medesimo credito in origine dedotto in causa.
3.2 Neppure il secondo motivo, che concerne l'elemento soggettivo, può essere accolto.
3.2.a Si premette che è incontestata l'anteriorità del credito della Controparte_8
rispetto all'atto dispositivo.
[...]
Ne segue che l'elemento soggettivo, tanto nel debitore alienante ( che nel terzo CP_2 acquirente ( , è costituito dalla mera scientia damni (e non, come talora Pt_1 impropriamente denominato dal Tribunale partecipatio fraudis), il cui concetto è così inteso:
«Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi,
pagina 18 di 29 né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-
01; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
3.2.b La sussistenza dell'elemento soggettivo è chiaramente dimostrata in capo al
Pt_1
Invero, la natura dell'atto stipulato implicava una modificazione patrimoniale in capo all'alienante che era di immediata evidenza: egli scambiava un cespite immobiliare con CP_2 denaro liquido.
Tale modificazione, a sua volta, determinava, agli specifici fini della garanzia del credito, una manifesta restrizione del patrimonio, perché, a parità di valore assoluto (equivalendo il prezzo al bene), è indiscutibile che per il creditore sia assolutamente più agevole aggredire un bene immobile, che non denaro liquido, risorsa estremamente volatile e facilmente occultabile o trasferibile.
È dunque l'operazione economico-giuridica stessa che rendeva consapevole anche il che, con quell'atto, lo rendeva più incerto per i suoi creditori il Pt_1 CP_2 soddisfacimento delle proprie pretese, a tal fine non essendo indispensabile la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione.
3.2.c Gli argomenti dedotti a suffragio dell'impugnazione scontano il limite di pretermettere la constatazione che si è appena fatta.
Essa, infatti, resta valida anche se (correttamente) rapportata al momento di stipulazione del contratto preliminare (13.12.20212); anche se si tenga conto che era Pt_1 esterno alle vicende di SH NY SR;
anche se si tenga conto che la compravendita aveva luogo fra persone fisiche diverse dalle persone giuridiche che avevano stipulato l'affitto di azienda;
e anche se, infine, si tenga conto che e on sono congiunti. Pt_1 CP_2
A ben vedere, il nucleo della critica portata avanti dalla difesa è che non può Pt_1 aver contribuito al fine elusivo dello perché non ne conosceva la situazione particolare;
CP_2 ma ciò, a ben vedere, equivale a contraddire l'esistenza (non della scientia damni, ma) della partecipatio fraudis, qui irrilevante.
pagina 19 di 29
3.2.d Non si può infine fare a meno di osservare la estrema debolezza del motivo laddove (supra, § 2.1.a.ii, ultimo capoverso) tenta di sminuire quegli elementi che il giudice ha reputato sospetti nelle modalità della complessiva operazione di compravendita.
Se anche si conceda, in via di mera ipotesi, che, con riferimento al contratto preliminare, la registrazione ed ancor più la trascrizione dello stesso rappresentano ipotesi marginali, non per questo sarebbe meno vero che, come conclude il Tribunale, traspaia così un rapporto fiduciario fra e evidentemente, non sentiva l'esigenza di dare data Pt_1 CP_2 Pt_1 certa al contratto e si fidava che avrebbe tenuto fede al preliminare, sì da poter CP_2 rinunciare al vantaggio di una trascrizione.
Ma quel che il motivo neppure tocca è la giusta affermazione del Tribunale sull'anomalia costituita dall'obbligo del promittente acquirente di corrispondere al sig. Parte_9 dell'importo pattuito prima della sottoscrizione del definitivo: clausola che difficilmente si rinviene nella prassi e che addossa il rischio dell'inadempimento sul promissario, il quale, non avendo ancora ottenuto nulla, si trova ad avere già adempiuto a gran parte della sua obbligazione. Il significato di tale anticipazione (quasi totale) degli effetti del contratto per il solo promissario (che versa due terzi del prezzo) rivela, in difetto di spiegazioni alternative, non fornite, la fretta che il promittente ha di liquidare l'immobile; fretta che il promissario non può che avere notato, essendo implicita nella condotta negoziale (su questo vedi anche infra, § 4.3.b).
In definitiva, sussiste prova più che certa che, addirittura ben oltre la scientia damni, avesse con n rapporto fiduciario tale da conoscere la sua situazione (la società Pt_1 CP_2 della quale era fideiussore e Presidente del CdA era in epoca vicina alla decozione); e che si sia prestato a una operazione che lo aiutava a monetizzare il patrimonio immobiliare al chiaro scopo di sfuggire i creditori.
3.3 Anche l'ultimo motivo, concernente le spese, è da respingere.
Infatti, per come è formulato, esso mira solamente a una revisione del governo degli oneri in base all'auspicato accoglimento dei motivi di merito.
Ne segue che, caducati quelli, viene meno anche il presente.
4. L'appello principale di è del pari infondato. CP_2
pagina 20 di 29 4.1 Il primo motivo, che concerne la legittimazione/titolarità attiva di deve CP_1 essere disatteso.
4.1.a In primo luogo, si richiamano integralmente, affinché si abbiano qui per trascritte, tutte le considerazioni generali che si sono svolte in merito all'analogo mezzo dell'appello crociani (supra, § 3.1).
4.1.b In secondo luogo, si rileva che anche a fatto oggetto della sua contestazione CP_2
l'inclusione del credito nella cessione in blocco da così dovendosi intendere CP_11 la formulazione data dalla parte: «[…] Si censura come del tutto erroneo l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui detta documentazione è sufficiente a provare l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da e poi ceduto con i sopra Controparte_8 richiamati atti di cessione. […]» (appello, pag. 6).
È comunque indiscutibile che non sono state messe in discussione le cessioni in blocco in sé, ma l'inclusione del credito de quo.
4.1.c Tanto premesso, si rileva che precisò le conclusioni, in primo grado, con CP_2 note scritte depositate il 17.9.2021, dopo l'intervento di . CP_1
Ivi, il convenuto si limitò a una contestazione assolutamente generica della comparsa avversaria: «[…] , come sopra rappresentato e difeso, richiamati tutti i propri CP_2 atti e scritti difensivi, contesta il contenuto della comparsa di costituzione e atto di intervento di in quanto infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto, ed insiste per l'accoglimento delle domande e conclusioni così come precisate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e all'udienza tenutasi in data 11/12/2020, che qui di seguito si trascrivono CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, nel merito ed in tesi, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di perchè infondate in f atto ed in diritto, per i motivi dedotti in comparsa di CP_2 costituzione e risposta e che emergeranno nel corso dell'espletanda istuttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. […]».
Neppure epositò gli scritti finali (supra, § 3.1.c). CP_2
Men che meno aveva sollevato la benché minima obiezione in merito alla CP_2 posizione di Anzi, nella comparsa conclusionale depositata l'8.2.2021, la CP_11 difesa ha sempre equiparato la posizione di a quella della cedente CP_2 CP_11
pagina 21 di 29 , riferendosi costantemente a quella sua controparte come “ Controparte_8 [...]
ora (ivi, pagg. 1, 3, 4 e 5). Controparte_8 CP_11
Non si può che concludere, analogamente alla posizione che il fatto storico Pt_1 fondante la pretesa dell'interveniente (ossia che il credito de quo fosse ricompreso nella cessione in blocco AMBRA SPV SR/AMCO – e prima ancora in quella CP_8 [...]
costituiva, per la cognizione del Tribunale, un fatto pacifico. Controparte_18
4.1. peraltro, sostiene anche l'ulteriore tesi che nella cessione da CP_19 CP_8 [...]
ad non v'era menzione delle garanzie personali, il che stava a CP_8 CP_11 dimostrare che era stato ceduto il solo credito della banca verso la debitrice principale
(SH NY SR); al contrario, nell'avviso di cessione da ad CP_11 CP_1
«[…] benché i crediti siano comunque indicati con le stesse espressioni generiche, vi è un riferimento esplicito anche alle garanzie del credito derivanti dai contratti di finanziamento.
[…]» (appello, pag. 8).
Questa critica non è condivisibile per almeno due distinte ragioni.
4.1.c.i Innanzitutto, il fatto storico dell'inclusione delle garanzie personali che accedevano al credito trasmesso da ad era, a sua CP_8 CP_8 CP_11 volta, un fatto assolutamente incontestato, come si ricava dalla lettura finanche della comparsa conclusionale e della memoria di replica dimesse dalla difesa n prime cure. CP_2
4.1.c.ii In secondo luogo, l'avviso di cessione del credito in blocco, per l'appunto, non costituisce il contratto di cessione: il ragionamento dell'appellante pare qui presupporlo
(perché è dal raffronto fra avvisi di cessione che si vuole desumere il contenuto dei contratti scritti di cessione), il che, oltre a essere sicuramente erroneo, è anche contraddittorio con l'architrave del primo motivo.
Per il resto, si deve constatare che le garanzie personali sono state trasmesse ex lege (art. 1263 co. 1^ c.c. e art. 58 co. 3^ D. Lgs 385/1993), questione completamente omessa nella formulazione del motivo.
4.2 Il secondo motivo, che concerne l'eventus damni, deve essere respinto.
4.2.a Si richiama, prima di tutto, quanto si è già avuto modo di osservare in relazione all'elemento soggettivo di (supra, § 3.2.b), che, a monte, vale anche a individuare la Pt_1 lesione oggettiva della garanzia dovuta al creditore.
pagina 22 di 29 Si è infatti dato atto e qui si ribadisce che «In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-02; Cass. sez. 3^ civ.
9.2.2012 n. 1896 rv 621268).
A fortiori, dunque, lo scambio fra un bene immobile (alienato a e denaro Pt_1 liquido (incassato dalla vendita) ha reso più difficile, per un valore significativo (espresso dalla somma di 240mila euro), il soddisfacimento del credito.
Con ciò, l'attore in revocatoria ha adempiuto al suo onere, incombendo sul convenuto offrire la prova contraria e, in particolare, quella della capienza del patrimonio residuo (così, fra tante, Cass. sez. 3^ civ. ord. 19.7.2018 n. 19207; Cass. sez. 6^-3 ord. 18.6.2019 n. 16221; anche App. FI, III, sentenza n. 2067/2024 pubblicata l'11.12.2024), che di certo qui manca, visto che è pacifico che a dismesso l'intero suo patrimonio immobiliare. CP_2
4.2.b L'appellante vorrebbe dare la prova liberatoria avvalendosi del patrimonio della debitrice principale SH NY SR e della altra garante Parte_7
Si dissente.
4.2.b.i Prima di tutto è sbagliato il presupposto dal quale muove l'appellante, ossia che
«[…] e costituivano unica parte contrattuale della fideiussione costituita Parte_7 CP_2 nell'agosto 2007 […]»: ancorché la fideiussione sia stata rilasciata con una sola scheda negoziale, ciascuno dei due fideiussori ( e offrivano garanzia col rispettivo Parte_7 CP_2 patrimonio.
Trattandosi, nel caso di fideiussione, di garanzia per sua natura ed essenza personale, è da escludersi un garante plurisoggettivo, dal momento, appunto, che ciascun fideiussore presta garanzia mediante il suo proprio patrimonio, distinto e separato da quello di chiunque altro.
4.2.b.ii Peraltro, la questione dell'unicità della parte contrattuale (garante), oltre che non condivisibile, è anche irrilevante, perché, per l'appunto, anche nel caso di unica parte contrattuale, restava cogente l'esposizione dei garanti coi rispetti patrimoni.
pagina 23 di 29 Ed è proprio per questo che la S.C. ha avuto modo di affermare che «Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.» (Cass. sez. 3^ civ. 31.3.2017 n.
8315 in tema di fideiussione;
Cass. sez. 6^-3 ord. 11.11.2022 n. 33391 rv 666344-01); non senza precisare che «Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
5.9.2023 n. 25883 rv
668881-01).
4.3 Il terzo motivo, che verte sull'elemento soggettivo dello stesso è CP_2 manifestamente infondato.
4.3.a Esso si fonda sul fuorviante presupposto del precedente mezzo, ossia che la capienza patrimoniale della avrebbe sciolto da responsabilità verso i Parte_7 CP_2 creditori, così che egli, riponendo fiducia in tale situazione, agì senza alcuna consapevolezza.
Al contrario, sapeva bene che, in quanto fideiussore, doveva garantire col proprio CP_2 patrimonio, a prescindere dalle sostanze della moglie, i debiti della società.
4.3.b Per il resto, v'è ben poco da aggiungere.
quale presidente del CdA di SH NY SR (oltre che suo fideiussore) era CP_2
a perfetta conoscenza sia della situazione della società, sia di quella sua propria di garante.
SH NY SR è fallita nel maggio 2023, il che lascia ben comprendere che, anche a risalire alla data del contratto preliminare con (13.12.2012), la situazione Pt_1 della debitrice principale non poteva essere certo florida, il che non poteva che allarmare il fideiussore.
Se ne ha conferma indiretta, ma non per questo meno forte, dalla già richiamata clausola del contratto preliminare relativa al versamento del prezzo (supra, § 3.2.d).
Si legge in quel contratto (doc. 1 che il prezzo di 240mila euro doveva essere Pt_1 pagato: quanto a 80mila euro, a titolo anche di caparra confirmatoria, entro il giorno 17 (la pagina 24 di 29 data esatta è illeggibile perché la fotocopia, doc. 1 salta l'ultimo rigo di pagina 6; si Pt_1 tratta comunque, ai presenti fini, di una data ovviamente anteriore al definitivo); quanto a ulteriori 80mila euro entro il 20.12.2012; e solo il saldo di 80mila euro sarebbe stato versato al contratto definitivo.
Il promittente ha preteso ben due terzi del prezzo prima dell'effetto traslativo: CP_2 segno di estrema fretta nel monetizzare il bene immobile.
Ed è pur vero che l'appellante, peraltro in seno al secondo motivo, ha sostenuto che agì così per favorire la moglie che aveva a sua volta difficoltà (appello, pag. CP_2 Parte_7
11: «[…] è in tale preciso contesto ed in ragione di tali provate difficoltà economiche della
(moglie di che quest'ultimo decise di vendere il proprio immobile al Parte_7 CP_2
[…]»). Tuttavia, fermo restando che è assai più verosimile che egli abbia agito sotto Pt_1 la spinta dell'aggravarsi della sua posizione di fideiussore in dip0endenza di quella della società, resterebbe comunque che sapendo di depotenziare il proprio patrimonio. Pt_10
Vale a dire che, quand'anche egli abbia agito per aiutare la moglie, si potrà escludere la finalità elusiva, non anche la consapevolezza della diminuzione patrimoniale che egli provocava verso la banca creditrice, di per sé sufficiente a integrare qui l'elemento soggettivo. Favorire la moglie e recare pregiudizio al creditore, insomma, non sono elementi fra sé incompatibili, se l'elemento soggettivo sia costituito, come qui è, dalla scientia damni, anziché dal consilium fraudis.
4.4 Il quarto motivo, che verte sull'elemento soggettivo del terzo acquirente Pt_1
è infondato.
4.4.a Buona parte degli argomenti del gravame sono smentiti dalle considerazioni che si sono fatte in merito all'analogo mezzo dell'appello da considerarsi qui per Pt_1 integralmente ribadite (supra, § 3.2).
4.4.b non meno che svolge una difesa che, in astratto, potrebbe servire CP_2 Pt_1
a negare che il terzo acquirente sia stato partecipe del suo piano elusivo del credito della banca;
non certo anche a contraddire la sua consapevolezza dell'obiettiva diminu8zione patrimoniale, che, ai fini dell'art. 2901 c.c., si produceva nel patrimonio dello er effetto CP_2 dello economico scambio fra bene immobile e denaro liquido che la compravendita attuava sul piano giuridico.
E peraltro si è anche avuto modo di osservare, con argomenti che valgono a superare anche le doglianze dello che vi sono elementi molto significativi – primo fra tutti CP_2 pagina 25 di 29 l'accettazione da parte del di una clausola che gli imponeva di pagare due terzi del Pt_1 prezzo prima di avere ottenuto qualcosa – per presumere una piena condivisione di conoscenze e di intenti fra i due, le cui ragioni ultime sono, come ovvio, ignote in causa, ma altrettanto irrilevanti.
5. L'appello incidentale di , che è stato proposto nelle due cause riunite in CP_3 termini identici, è manifestamente fondato.
5.1 Il Tribunale, equivocando la natura dell'intervento del , che aveva Controparte_5 svolto anche (e soprattutto) una autonoma azione revocatoria (a tutela di un proprio credito), relegandolo al rango di intervento adesivo dipendente, ha completamente omesso di pronunciarsi su tale domanda, come si può constatare dalla mera lettura degli atti del
[...]
(e poi di , cessionaria del credito) e della sentenza. CP_5 CP_3
La pronuncia del Tribunale è dunque nulla in parte qua per violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che, non trattandosi di ipotesi di regresso, deve provvedere nel merito la
Corte.
5.2 Il era intervenuta (con comparsa depositata il 14.11.2014, prima Controparte_5 dell'udienza di prima comparizione) per tutelare un proprio credito nei confronti dello CP_2 posto che questi (e la moglie erano tenuti a pagarle la somma di € 251.425,61, Parte_7 come da DI esecutivo n. 6807/2013, irrevocabile. La somma era quanto dovuto in forza di fideiussioni prestate in favore di SH NY SR il 26.2.2007 (sino a 100mila euro) e il
31.3.2009 (sino a 400mila euro).
Il medesimo atto che era stato impugnato dalla ledeva, Controparte_8 secondo l'intervenuta, anche le ragioni creditorie sue, così che aveva interesse a ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.-
Questa stessa domanda, a suo tempo coltivata da e non decisa dal primo giudice, CP_3
è stata quindi riproposta con l'appello incidentale. ha replicato nella comparsa conclusionale (§ IV di pag. 20); nella CP_20 CP_2 memoria di replica (pag. 10).
5.3.a In primo luogo, ha sostenuto che l'accoglimento della domanda di Pt_1 estensione nei suoi confronti degli effetti del giudicato costituiva implicita reiezione della domanda revocatoria: argomento manifestamente infondato, perché nulla depone nel senso pagina 26 di 29 del rigetto implicito, che la difesa si limita ad affermare, senza darne giustificazione;
Pt_1 per contro, risulta in modo molto chiaro che il Tribunale ha interpretato l'intervento come se contenesse solo una adesione alla domanda principale (in tal senso dovendosi intendere la richiesta di “estensione del giudicato”) e che, così fuorviato, non ha reso alcuna pronuncia sulla domanda revocatoria del , appunto perché non s'è accorto che essa Controparte_5 era stata proposta e che, dunque, l'intervento non era certo, sul punto, meramente adesivo dipendente.
5.3.b e poi, hanno brevemente notato che le ragioni addotte, nel merito Pt_1 CP_2 della revocatoria, contro valevano a mostrare l'infondatezza della autonoma domanda CP_1 di : argomento che cade col rigetto degli appelli e CP_3 Pt_1 CP_2
5.4 Per il resto, è sufficiente qui notare che:
5.4.a Non v'è mai stata contestazione, neppure in appello, sulla legittimazione ex art. 111
c.p.c. di . CP_3
5.4.b Il credito è dimostrato addirittura da un decreto ingiuntivo passato in giudicato;
e, derivando da fideiussioni rilasciate nel 2007 e 2009, è da considerarsi anteriore all'atto dispositivo.
5.4.c L'eventus damni e la scientia damni, tanto nel debitorte, quanto nel terzo acquirente, sussistono alla stregua di quanto di è già ampiamente motivato per rigettare gli appelli principali.
6. Resta il governo delle spese.
6.1 Quanto ad , ferma la regolazione del Tribunale, secondo CP_1 CP_21 CP_2 soccombenza, nonché solidarietà (per l'evidente comuni9one di interesse ex art. 97 c.p.c.) devono rimborsare i costi del grado.
Esse, vista la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata proposta (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 5.103,00 fase
4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge.
pagina 27 di 29 Con
e altresì, devono rimborsare a le spese processuali dei due CP_2 Pt_1 CP_3 gradi.
Esse, viste le note prodotte nei due gradi, si liquidano avuto riguardo a un valore di causa egualmente compreso nello scaglione sino a 260mila euro (essendo il credito di circa
251mila euro), parametri medi (ove non diversamente indicato).
6.2.a Per il primo grado, applicato il D.M. 55/2014, § 2: € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge.
6.2.b Per il secondo grado, applicato il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 5.103,00 fase
4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 1.165,50.
6.3 Sussistono nei confronti di e di le condizioni per il raddoppio del Pt_1 CP_2 contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede nelle cause d'appello nn. 1960/2021 rg e 1989/2021 rg:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 principale proposto da e, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in CP_2 entrambe le cause riunite da , nel contraddittorio con Controparte_3 [...]
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2469/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/10/2021 e con conferma nel resto:
1.a) annulla la sentenza nella parte in cui ha omesso la pronuncia sulla autonoma domanda revocatoria svolta dal e coltivata da Controparte_5 Controparte_3 contro e e, decidendo nel merito su die essa, Parte_1 CP_2
l'accoglie e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di contratto Controparte_3 di compravendita del 17.1.2013 rogato dal Notaio (rep. 79340-racc- 12952) e Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze ai numeri R.G. 2645 e R.P. 2037 in pagina 28 di 29 data 23.1.2013 con il quale , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
ha venduto a , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_1
), residente in [...], l'immobile sito in Sesto C.F._1
Fiorentino Via del Borgo 43, censito al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al Foglio 13, part. 78 sub 503 e part. 931, di vani catastali 6, cat. A/3;
1.b) condanna e in solido fra Parte_1 CP_2 loro, a rimborsare a le spese processuali del giudizio di primo grado, Controparte_3 che liquida in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna e in solido fra loro, a Parte_1 CP_2 rimborsare ad le spese processuali del Controparte_1 presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna e in solido fra loro, a Parte_1 CP_2 rimborsare ad le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_3 complessivi € 13.319,50, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti di e di Parte_1 CP_2 le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater
[...]
d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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