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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3567/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3567/18 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità di eredi universali del sig. (C.F. C.F._2 Persona_1
) elettivamente domiciliate in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 43, presso e nello C.F._3
studio degli Avv.ti Cinzia Corda (C.F. e Silvia Dedoni (C.F. C.F._4
), giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, C.F._5
ATTORI nei confronti di
e delle soppresse USL e Controparte_1
delle soppresse ASL ex art. 3 L.R. n. 24/2020 (P. IVA;
C.F. ), in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_3
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._6 dall'Avv.to M. Barbara Perasso (C.F. ), C.F._7
CONVENUTO
E ora nella persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
pro tempore, con sede in 011841 Bucarest (RO) Str. Andrei Muresanu, n. 14, sector, 1,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 8 Per parte attrice: “in via principale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
[...] nella causazione del danno patito dal signor a seguito della caduta CP_4 Persona_1 sopra descritta, per l'effetto condannare la a risarcire il danno subito dal signor CP_4
in favore delle attrici , quali procuratrici generali del primo, da quantificarsi in Persona_1 complessivi € 51.122,30 (compreso il rimborso delle spese mediche occorse) a titolo di danno alla persona, oltre interessi sulla somma rivalutata e ed alla personalizzazione del danno come verrà determinata in corso di causa ovvero nella maggiore/minore somma che il Giudice riterrà dovuta secondo il suo prudente apprezzamento, maggiorata degli interessi legali sulla somma rivalutata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze ai sensi del D.N. 55/14”. Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale - mandare assolta la , già da ogni avversa Controparte_5 CP_4 pretesa siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata - nella denegata e non temuta ipotesi di condanna dell' dichiarare la nella persona del legale CP_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in 011841 Bucarest (RO) Str. Andrei Muresanu, n. 14, sector, 1, tenuta a manlevare la predetta da qualsivoglia conseguenza economica Controparte_6 pregiudizievole che dovesse derivare in capo alla medesima e, per l'effetto, condannare la stessa Compagnia Assicuratrice a pagare direttamente alle ricorrenti ai sensi dell'art. 1917, 2° comma c.c., tutte le somme che dovessero risultare dovute;
in ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, delle comparse di costituzione e risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
e , nella loro qualità di procuratrici speciali di hanno Parte_1 Parte_2 Persona_1
convenuto in giudizio la chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento CP_4
dei danni riportati dal loro zio mentre si trovava ricoverato presso il reparto di Urologia dell'Ospedale
S.S. Trinità di Cagliari, in conseguenza di una caduta, avvenuta in tarda serata, per mancanza di pagina 2 di 8 vigilanza e di adeguati presidi volti a salvaguardare il degente che era notoriamente affetto da ritardo mentale, rachitismo, difficoltà motorie e disabilità intellettive.
Hanno allegato in particolare che il in data 30.03.16 era stato ricoverato nel reparto di Urologia Per_1 dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari al fine di essere sottoposto ad un intervento chirurgico di resezione endoscopica di una neoplasia vescicale, che fin dal momento del ricovero avevano rappresentato al personale ospedaliero le condizioni mentali e fisiche del loro parente, che richiedevano una costante vigilanza, che durante la degenza, nella notte del 4 aprile 2016, il paziente, lasciato senza alcuna assistenza da parte del personale e in assenza di sponde rialzate nel letto, si era allontanato dal letto ed era caduto per terra procurandosi delle lesioni che venivano certificate solo nei giorni a seguire, che il medesimo era stato rimesso a letto senza alcun controllo e senza disporre alcuna visita né terapia e che loro non erano state informate dell'accaduto.
Hanno rappresentato che il giorno successivo alla caduta si erano recate a trovare lo zio in ospedale, che quest'ultimo lamentava forti dolori alla gamba sinistra e che solo dopo insistenti domande una infermiera le aveva informate della caduta avvenuta nella notte, precisando che nessun accertamento veniva eseguito sul paziente.
Hanno allegato che il 6 aprile, su loro pressante richiesta, il era stato sottoposto ad esame Per_1
radiografico dal quale si evinceva che la caduta aveva provocato al la frattura del collo del Per_1
femore sinistro, che, pertanto, il paziente era stato trasferito nel reparto di traumatologia del medesimo ospedale dove il giorno successivo era stato sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi cementata d'anca e che in seguito era stato quindi ricoverato presso la struttura di cura San Salvatore per fruire dei trattamenti di riabilitazione necessari.
Hanno lamentato che l'ospedale, seppur consapevole delle limitate capacità motorie e del ritardo mentale del paziente, aveva omesso di adottare le misure necessarie che avrebbero evitato che il Per_1
deambulasse in autonomia, ossia di apporre le sponde di contenimento nel letto occupato dallo stesso e di vigilare costantemente il paziente.
Hanno dedotto che in conseguenza della caduta il aveva riportato lesioni personali da cui era Per_1
anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica ed hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita la convenuta già contestando l'avversa ricostruzione fattuale e CP_4 CP_7
giuridica e, segnatamente, la sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati e il riferito difetto di vigilanza e omessa adozione di adeguate misure di sicurezza in capo al paziente da parte dei sanitari del reparto di Urologia del P.O. SS. Trinità.
pagina 3 di 8 Ha allegato che: 1) in data 04.04.2016 il dopo l'avvenuta corretta esecuzione del programmato Per_1
intervento di resezione vescicale e rimozione del catetere vescicale, attendeva la propria dimissione programmata per il giorno successivo;
2) che alle ore 20:00 dello stesso giorno venivano svolte le regolari procedure di assistenza infermieristica, riordino del letto, sistemazione del paziente, somministrazione della terapia e rilevamento delle esigenze del paziente e, nel caso specifico, innalzamento delle barriere protettive;
3) che alle ore 22:00, come di norma, il medico di guardia - accompagnato dalle infermiere montanti in servizio per il turno notturno - svolgeva un giro di visita dei degenti per valutare le loro condizioni generali ed eventuali bisogni;
4) che all'ingresso nella stanza di degenza, il veniva trovato dai suddetti sanitari - all'incirca tra le 22,30 e le primissime ore del Per_1
giorno 05.04.2016 - seduto ai piedi del letto del paziente accanto, probabilmente intenzionato a recarsi nel bagno della propria degenza e, quindi, invitato ed aiutato a riprendere posizione nel proprio letto, in cui le sponde erano innalzate.
Ha aggiunto che il paziente era stato, nell'immediato, sottoposto a valutazione dal medico di turno il quale, in presenza di sintomatologia algica lamentata dallo stesso a carico dell'arto inferiore sinistro, aveva programmato una valutazione radiologica per la mattina del 05.04.2016.
Ha rappresentato poi, in particolare, che il aveva riferito al medico di turno una caduta Per_1 accidentale nella doccia avvenuta la sera del 04.04.2016 nel corso dell'igiene personale occorsa in compagnia della NI.
Ha quindi rilevato che da un attento esame della documentazione sanitaria in atti e precisamente dalle cartelle cliniche doveva escludersi ogni responsabilità in capo ai sanitari e alla sanitaria CP_8 convenuta nell'evento occorso al il quale era stato prontamente soccorso dal personale Per_1
sanitario e sottoposto a consulenza ortopedica che aveva evidenziato la frattura del femore, ed ha contestato che alcun inadempimento poteva, dunque, essere addebitato ai sanitari che ebbero in cura il paziente, tantomeno sotto il profilo della vigilanza e dell'assistenza, adeguata al caso concreto.
Ha aggiunto che non vi era alcuna indicazione specifica all'adozione di misure contenitive o di sorveglianza particolarmente severe, che il paziente, infatti, contrariamente a quanto ex adverso ripetutamente affermato, si mostrava orientato e collaborante e nessuna limitazione motoria risultava dalla documentazione sanitaria in atti al momento del ricovero presso il reparto di Urologia, che la notte tra il 4.04.2016 e il 5.04.2016, quando il era caduto accidentalmente nella propria camera Per_1
di degenza o nel bagno attiguo (secondo la versione dello stesso paziente), vi erano in servizio due infermieri più un infermiere in reperibilità, ed ovviamente un medico di guardia, personale, pertanto, del tutto adeguato sotto il profilo numerico per la gestione di un reparto con 21 posti letto.
pagina 4 di 8 Ha infine contestato la sussistenza dei danni allegati ex adverso e la loro quantificazione ed ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio in garanzia della Compagnia Assicurativa CP_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167 ultimo comma e 269 c.p.c., al fine di essere tenuta
[...]
indenne da qualsivoglia pregiudizio che dovesse derivare in capo alla struttura in dipendenza della presente controversia, ivi compresa la rifusione delle spese del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo, quest'ultimo, benchè ritualmente citato non si è costituito in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio è deceduto il e si è altresì costituita in giudizio la Per_1 Controparte_1
, competente ai sensi della L.R. n. 17 del 22.11.2021 per la definizione di tutte le
[...]
posizioni giuridiche attive e passive e delle cause pendenti di ATS.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 17 settembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
****
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Dall'istruttoria svolta è difatti emerso che nessun inadempimento o negligenza o carenza è imputabile a parte convenuta con riferimento all'evento per cui è causa.
La condotta negligente addebitata ai sanitari del reparto da parte delle attrici attiene alla mancata apposizione delle sponde di contenimento nel letto occupato dallo stesso e all'omessa costante vigilanza del paziente che ne avrebbero cagionato la caduta per terra, con conseguente rottura del femore, necessità di intervento chirurgico e terapia riabilitativa.
Orbene, le allegate inadempienze sono rimaste del tutto sfornite di prova e sono, per contro, emerse circostanze contrarie ai fatti di causa come descritti dalle attrici.
Quanto alla lamentata mancata apposizione delle sbarre di contenimento del letto tutti i testi escussi, a conoscenza dei fatti per essere le infermiere ed il medico del reparto, hanno dichiarato che le stesse sono rimaste apposte per tutta la durata del ricovero, senza essere mai state abbassate.
La teste infermiera in servizio nel turno decorrente dalle 22,00 del 4 aprile 2016, ha Testimone_1
dichiarato di aver visto il a inizio turno, che il medesimo era a letto e che le sponde del letto Per_1 erano alzate (“erano sempre sollevate, non le ho mai viste abbassate”).
Analoga dichiarazione ha reso la teste infermiera in servizio del turno Testimone_2
14,00/22,00, la quale ha anche precisato: “sono sicurissima, non solo le sponde sollevate, ma anche il
pagina 5 di 8 letto portato a livello più basso;
prima di sistemarli a letto ci assicuravamo che il letto fosse al livello più basso e con le spondine sollevate”.
Anche il dott. , medico di guardia la notte che interessa, e l'infermiera Persona_2 Testimone_3
hanno confermato che le sponde del letto del erano sempre rialzate. Per_1
Ciò posto, deve osservarsi come non sia stata neppure raggiunta in giudizio la prova della caduta del dal letto né della eventuale relativa dinamica. Per_1
La teste su citata ha riferito che prima delle ore 22,00, intorno alle 21,45 poco Testimone_2
Part prima del cambio turno, mentre con l'aiuto della stava sistemando il paziente a letto per la notte, questi le aveva riferito che aveva male alla gamba e, interrogato sul perché, le aveva detto che “forse” ciò era dovuto al fatto che era caduto in bagno con la NI mentre questa gli faceva la doccia.
Il ha riferito il medesimo episodio anche alla teste , con cui si era lamentato di Per_1 Testimone_3
essere dolorante, di essersi alzato dal letto per andare in bagno con la NI e di essere caduto.
La ha aggiunto: “ricordo che la NI veniva abitualmente tutti i pomeriggi e lo aiutava Tes_3 nell'igiene personale e lo assisteva anche durante la doccia, lo aiutava durante i pasti;
aveva
l'autorizzazione per entrare fuori orario che il reparto concede ai familiari di alcuni pazienti anziani o necessitanti di assistenza per avere una persona di riferimento. Non ricordo di preciso le condizioni del ma l'assistenza della NI non era indispensabile perché ci occupiamo noi dei pazienti, è Per_1 stato più un gesto caritatevole”.
Risulta inoltre che l'infermiera intorno alle ore 22,10, abbia visto illuminarsi il Testimone_3
campanello di allarme della stanza ove era ricoverato il quando lei e il medico di guardia dott. Per_1
erano già nei pressi della stanza, che lo aveva attivato il vicino di letto del che Tes_4 Per_1 quest'ultimo era seduto per terra in direzione della porta del bagno ai piedi del letto dell'altro paziente e che lei e il medico di guardia lo avevano aiutato a rimettersi nel suo letto (cfr. dichiarazioni teste e . Tes_3 Per_2
I testi hanno precisato che, nell'occasione, le sponde del letto erano rialzate.
È possibile, come ipotizzato dai sanitari, che il abbia tentato di scendere dal letto da lato dei Per_1
piedi “perché le spondine anche se sollevate lasciano uno spazio di circa 40 cm tra la spondina ed il letto”, (teste , atteso che tale circostanza è resa plausibile dal fatto che il affetto da Tes_2 Per_1
rachitismo, fosse particolarmente esile (risulta registrato un peso di 33 Kg). Si rileva, comunque, che al momento in cui il è stata trovato a terra lo stesso ha dichiarato di essere già dolorante e che il Per_1
motivo del dolore era da ricollegarsi alla caduta avvenuta in precedenza nel bagno quando era in compagnia della NI che si accingeva a fargli la doccia e non collegata al suo trovarsi collocato in quel frangente ai piedi del letto.
pagina 6 di 8 L'accaduto è stato inoltre puntualmente e precisamente riportato in cartella clinica.
Osserva inoltre il Giudice adito che non risulta inoltre provata la asserita carenza di vigilanza da parte dei sanitari della struttura ospedaliera.
Si osserva in primo luogo che la notte del 4 aprile 2026 risultavano presenti in reparto in servizio due infermieri professionali, un OSS ed il medico di guardia, come si ricava dalla stessa cartella clinica e infermieristica, personale, pertanto, del tutto adeguato sotto il profilo numerico per la gestione di un reparto nel turno serale e notturno, con 21 posti letto.
Risulta inoltre che il personale suddetto abbia prestato una particolare attenzione proprio al Per_1
come dichiarato dal medico di guardia il quale ha riferito che le infermiere di turno erano andate più volte a controllare il “perché dopo che viene tolto il catetere i pazienti tendono a urinare più Per_1 spesso e ciò era stato fatto anche al ”, (“Ricordo che durante la notte ha chiamato le infermiere Per_1 molte volte e loro sono sempre andate”) e come confermato dall'infermiera (“Quella notte Tes_3
ricordo di essere stata più volte nella stanza del perché lo volevo tranquillizzare, perché diceva Per_1
di avere dolore e di voler urinare, era infastidito per tali motivi, e io gli ho portato tante volte il pappagallo. Gli ho anche spiegato più volte che non doveva scendere dal letto da solo ma doveva chiamare noi”).
Osserva sul punto il Giudice adito che, a differenza di quanto allegato dalle attrici, secondo la migliore scienza ed esperienza medica, nel caso di specie nessuna indicazione specifica vi fosse all'adozione da parte dei sanitari di misure contenitive o di sorveglianza particolarmente severe.
Se è vero che dalla cartella clinica risulta che il fosse affetto genericamente “da ritardo Per_1 mentale” pur tuttavia lo stesso al momento del ricovero è risultato “orientato”, di “umore adeguato alla situazione” e non risultavano specificate carenze relative alla deambulazione.
Si rileva, comunque, che l'annotazione relativa al presunto “ritardo mentale” del peraltro Per_1
analfabeta, non risulta suffragata da alcuna certificazione medica specialistica che consenta di valutarne la gravità e la relativa incidenza sulle capacità volitive e di autodeterminazione, cosicché in difetto di idonea produzione medica non è ipotizzabile, come dedotto dalle attrici, che le condizioni mentali del richiedessero un controllo maggiormente stringente da parte dei sanitari. Per_1
Né è risultato vero che il paziente dopo la caduta sia stato “abbandonato” dai sanitari del reparto.
Dalla cartella clinica e dalle dichiarazioni dei testi è difatti risultato che al sia stato Per_1 somministrato dell'antidolorifico, che sia stato prontamente informato il medico di guardia il quale ha difatti prescritto una rx del femore, sollecitata anche il giorno successivo, e prontamente effettuata il 6 aprile, alla quale ha fatto seguito la richiesta di visita ortopedica urgente che ha evidenziato la frattura sottocapitata del femore sinistro.
pagina 7 di 8 In definitiva sulla scorta dell'esame della cartella clinica nonché delle deposizioni di tutti i testi escussi sia in materia di prova diretta, sia contraria deve escludersi qualsiasi responsabilità in capo ai sanitari e alla sanitaria convenuta, nell'evento occorso al Sig. CP_8 Per_1
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari , definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
1. - Rigetta la domanda attorea.
2. - Condanna le attrici in solido tra loro a pagare in favore della convenuta costituita le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.838,55 per competenze oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3567/18 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità di eredi universali del sig. (C.F. C.F._2 Persona_1
) elettivamente domiciliate in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 43, presso e nello C.F._3
studio degli Avv.ti Cinzia Corda (C.F. e Silvia Dedoni (C.F. C.F._4
), giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, C.F._5
ATTORI nei confronti di
e delle soppresse USL e Controparte_1
delle soppresse ASL ex art. 3 L.R. n. 24/2020 (P. IVA;
C.F. ), in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_3
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._6 dall'Avv.to M. Barbara Perasso (C.F. ), C.F._7
CONVENUTO
E ora nella persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
pro tempore, con sede in 011841 Bucarest (RO) Str. Andrei Muresanu, n. 14, sector, 1,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 8 Per parte attrice: “in via principale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
[...] nella causazione del danno patito dal signor a seguito della caduta CP_4 Persona_1 sopra descritta, per l'effetto condannare la a risarcire il danno subito dal signor CP_4
in favore delle attrici , quali procuratrici generali del primo, da quantificarsi in Persona_1 complessivi € 51.122,30 (compreso il rimborso delle spese mediche occorse) a titolo di danno alla persona, oltre interessi sulla somma rivalutata e ed alla personalizzazione del danno come verrà determinata in corso di causa ovvero nella maggiore/minore somma che il Giudice riterrà dovuta secondo il suo prudente apprezzamento, maggiorata degli interessi legali sulla somma rivalutata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze ai sensi del D.N. 55/14”. Per parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale - mandare assolta la , già da ogni avversa Controparte_5 CP_4 pretesa siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata - nella denegata e non temuta ipotesi di condanna dell' dichiarare la nella persona del legale CP_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in 011841 Bucarest (RO) Str. Andrei Muresanu, n. 14, sector, 1, tenuta a manlevare la predetta da qualsivoglia conseguenza economica Controparte_6 pregiudizievole che dovesse derivare in capo alla medesima e, per l'effetto, condannare la stessa Compagnia Assicuratrice a pagare direttamente alle ricorrenti ai sensi dell'art. 1917, 2° comma c.c., tutte le somme che dovessero risultare dovute;
in ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, delle comparse di costituzione e risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
e , nella loro qualità di procuratrici speciali di hanno Parte_1 Parte_2 Persona_1
convenuto in giudizio la chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento CP_4
dei danni riportati dal loro zio mentre si trovava ricoverato presso il reparto di Urologia dell'Ospedale
S.S. Trinità di Cagliari, in conseguenza di una caduta, avvenuta in tarda serata, per mancanza di pagina 2 di 8 vigilanza e di adeguati presidi volti a salvaguardare il degente che era notoriamente affetto da ritardo mentale, rachitismo, difficoltà motorie e disabilità intellettive.
Hanno allegato in particolare che il in data 30.03.16 era stato ricoverato nel reparto di Urologia Per_1 dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari al fine di essere sottoposto ad un intervento chirurgico di resezione endoscopica di una neoplasia vescicale, che fin dal momento del ricovero avevano rappresentato al personale ospedaliero le condizioni mentali e fisiche del loro parente, che richiedevano una costante vigilanza, che durante la degenza, nella notte del 4 aprile 2016, il paziente, lasciato senza alcuna assistenza da parte del personale e in assenza di sponde rialzate nel letto, si era allontanato dal letto ed era caduto per terra procurandosi delle lesioni che venivano certificate solo nei giorni a seguire, che il medesimo era stato rimesso a letto senza alcun controllo e senza disporre alcuna visita né terapia e che loro non erano state informate dell'accaduto.
Hanno rappresentato che il giorno successivo alla caduta si erano recate a trovare lo zio in ospedale, che quest'ultimo lamentava forti dolori alla gamba sinistra e che solo dopo insistenti domande una infermiera le aveva informate della caduta avvenuta nella notte, precisando che nessun accertamento veniva eseguito sul paziente.
Hanno allegato che il 6 aprile, su loro pressante richiesta, il era stato sottoposto ad esame Per_1
radiografico dal quale si evinceva che la caduta aveva provocato al la frattura del collo del Per_1
femore sinistro, che, pertanto, il paziente era stato trasferito nel reparto di traumatologia del medesimo ospedale dove il giorno successivo era stato sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi cementata d'anca e che in seguito era stato quindi ricoverato presso la struttura di cura San Salvatore per fruire dei trattamenti di riabilitazione necessari.
Hanno lamentato che l'ospedale, seppur consapevole delle limitate capacità motorie e del ritardo mentale del paziente, aveva omesso di adottare le misure necessarie che avrebbero evitato che il Per_1
deambulasse in autonomia, ossia di apporre le sponde di contenimento nel letto occupato dallo stesso e di vigilare costantemente il paziente.
Hanno dedotto che in conseguenza della caduta il aveva riportato lesioni personali da cui era Per_1
anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica ed hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita la convenuta già contestando l'avversa ricostruzione fattuale e CP_4 CP_7
giuridica e, segnatamente, la sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati e il riferito difetto di vigilanza e omessa adozione di adeguate misure di sicurezza in capo al paziente da parte dei sanitari del reparto di Urologia del P.O. SS. Trinità.
pagina 3 di 8 Ha allegato che: 1) in data 04.04.2016 il dopo l'avvenuta corretta esecuzione del programmato Per_1
intervento di resezione vescicale e rimozione del catetere vescicale, attendeva la propria dimissione programmata per il giorno successivo;
2) che alle ore 20:00 dello stesso giorno venivano svolte le regolari procedure di assistenza infermieristica, riordino del letto, sistemazione del paziente, somministrazione della terapia e rilevamento delle esigenze del paziente e, nel caso specifico, innalzamento delle barriere protettive;
3) che alle ore 22:00, come di norma, il medico di guardia - accompagnato dalle infermiere montanti in servizio per il turno notturno - svolgeva un giro di visita dei degenti per valutare le loro condizioni generali ed eventuali bisogni;
4) che all'ingresso nella stanza di degenza, il veniva trovato dai suddetti sanitari - all'incirca tra le 22,30 e le primissime ore del Per_1
giorno 05.04.2016 - seduto ai piedi del letto del paziente accanto, probabilmente intenzionato a recarsi nel bagno della propria degenza e, quindi, invitato ed aiutato a riprendere posizione nel proprio letto, in cui le sponde erano innalzate.
Ha aggiunto che il paziente era stato, nell'immediato, sottoposto a valutazione dal medico di turno il quale, in presenza di sintomatologia algica lamentata dallo stesso a carico dell'arto inferiore sinistro, aveva programmato una valutazione radiologica per la mattina del 05.04.2016.
Ha rappresentato poi, in particolare, che il aveva riferito al medico di turno una caduta Per_1 accidentale nella doccia avvenuta la sera del 04.04.2016 nel corso dell'igiene personale occorsa in compagnia della NI.
Ha quindi rilevato che da un attento esame della documentazione sanitaria in atti e precisamente dalle cartelle cliniche doveva escludersi ogni responsabilità in capo ai sanitari e alla sanitaria CP_8 convenuta nell'evento occorso al il quale era stato prontamente soccorso dal personale Per_1
sanitario e sottoposto a consulenza ortopedica che aveva evidenziato la frattura del femore, ed ha contestato che alcun inadempimento poteva, dunque, essere addebitato ai sanitari che ebbero in cura il paziente, tantomeno sotto il profilo della vigilanza e dell'assistenza, adeguata al caso concreto.
Ha aggiunto che non vi era alcuna indicazione specifica all'adozione di misure contenitive o di sorveglianza particolarmente severe, che il paziente, infatti, contrariamente a quanto ex adverso ripetutamente affermato, si mostrava orientato e collaborante e nessuna limitazione motoria risultava dalla documentazione sanitaria in atti al momento del ricovero presso il reparto di Urologia, che la notte tra il 4.04.2016 e il 5.04.2016, quando il era caduto accidentalmente nella propria camera Per_1
di degenza o nel bagno attiguo (secondo la versione dello stesso paziente), vi erano in servizio due infermieri più un infermiere in reperibilità, ed ovviamente un medico di guardia, personale, pertanto, del tutto adeguato sotto il profilo numerico per la gestione di un reparto con 21 posti letto.
pagina 4 di 8 Ha infine contestato la sussistenza dei danni allegati ex adverso e la loro quantificazione ed ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio in garanzia della Compagnia Assicurativa CP_2
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167 ultimo comma e 269 c.p.c., al fine di essere tenuta
[...]
indenne da qualsivoglia pregiudizio che dovesse derivare in capo alla struttura in dipendenza della presente controversia, ivi compresa la rifusione delle spese del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo, quest'ultimo, benchè ritualmente citato non si è costituito in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio è deceduto il e si è altresì costituita in giudizio la Per_1 Controparte_1
, competente ai sensi della L.R. n. 17 del 22.11.2021 per la definizione di tutte le
[...]
posizioni giuridiche attive e passive e delle cause pendenti di ATS.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 17 settembre 2024 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
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La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Dall'istruttoria svolta è difatti emerso che nessun inadempimento o negligenza o carenza è imputabile a parte convenuta con riferimento all'evento per cui è causa.
La condotta negligente addebitata ai sanitari del reparto da parte delle attrici attiene alla mancata apposizione delle sponde di contenimento nel letto occupato dallo stesso e all'omessa costante vigilanza del paziente che ne avrebbero cagionato la caduta per terra, con conseguente rottura del femore, necessità di intervento chirurgico e terapia riabilitativa.
Orbene, le allegate inadempienze sono rimaste del tutto sfornite di prova e sono, per contro, emerse circostanze contrarie ai fatti di causa come descritti dalle attrici.
Quanto alla lamentata mancata apposizione delle sbarre di contenimento del letto tutti i testi escussi, a conoscenza dei fatti per essere le infermiere ed il medico del reparto, hanno dichiarato che le stesse sono rimaste apposte per tutta la durata del ricovero, senza essere mai state abbassate.
La teste infermiera in servizio nel turno decorrente dalle 22,00 del 4 aprile 2016, ha Testimone_1
dichiarato di aver visto il a inizio turno, che il medesimo era a letto e che le sponde del letto Per_1 erano alzate (“erano sempre sollevate, non le ho mai viste abbassate”).
Analoga dichiarazione ha reso la teste infermiera in servizio del turno Testimone_2
14,00/22,00, la quale ha anche precisato: “sono sicurissima, non solo le sponde sollevate, ma anche il
pagina 5 di 8 letto portato a livello più basso;
prima di sistemarli a letto ci assicuravamo che il letto fosse al livello più basso e con le spondine sollevate”.
Anche il dott. , medico di guardia la notte che interessa, e l'infermiera Persona_2 Testimone_3
hanno confermato che le sponde del letto del erano sempre rialzate. Per_1
Ciò posto, deve osservarsi come non sia stata neppure raggiunta in giudizio la prova della caduta del dal letto né della eventuale relativa dinamica. Per_1
La teste su citata ha riferito che prima delle ore 22,00, intorno alle 21,45 poco Testimone_2
Part prima del cambio turno, mentre con l'aiuto della stava sistemando il paziente a letto per la notte, questi le aveva riferito che aveva male alla gamba e, interrogato sul perché, le aveva detto che “forse” ciò era dovuto al fatto che era caduto in bagno con la NI mentre questa gli faceva la doccia.
Il ha riferito il medesimo episodio anche alla teste , con cui si era lamentato di Per_1 Testimone_3
essere dolorante, di essersi alzato dal letto per andare in bagno con la NI e di essere caduto.
La ha aggiunto: “ricordo che la NI veniva abitualmente tutti i pomeriggi e lo aiutava Tes_3 nell'igiene personale e lo assisteva anche durante la doccia, lo aiutava durante i pasti;
aveva
l'autorizzazione per entrare fuori orario che il reparto concede ai familiari di alcuni pazienti anziani o necessitanti di assistenza per avere una persona di riferimento. Non ricordo di preciso le condizioni del ma l'assistenza della NI non era indispensabile perché ci occupiamo noi dei pazienti, è Per_1 stato più un gesto caritatevole”.
Risulta inoltre che l'infermiera intorno alle ore 22,10, abbia visto illuminarsi il Testimone_3
campanello di allarme della stanza ove era ricoverato il quando lei e il medico di guardia dott. Per_1
erano già nei pressi della stanza, che lo aveva attivato il vicino di letto del che Tes_4 Per_1 quest'ultimo era seduto per terra in direzione della porta del bagno ai piedi del letto dell'altro paziente e che lei e il medico di guardia lo avevano aiutato a rimettersi nel suo letto (cfr. dichiarazioni teste e . Tes_3 Per_2
I testi hanno precisato che, nell'occasione, le sponde del letto erano rialzate.
È possibile, come ipotizzato dai sanitari, che il abbia tentato di scendere dal letto da lato dei Per_1
piedi “perché le spondine anche se sollevate lasciano uno spazio di circa 40 cm tra la spondina ed il letto”, (teste , atteso che tale circostanza è resa plausibile dal fatto che il affetto da Tes_2 Per_1
rachitismo, fosse particolarmente esile (risulta registrato un peso di 33 Kg). Si rileva, comunque, che al momento in cui il è stata trovato a terra lo stesso ha dichiarato di essere già dolorante e che il Per_1
motivo del dolore era da ricollegarsi alla caduta avvenuta in precedenza nel bagno quando era in compagnia della NI che si accingeva a fargli la doccia e non collegata al suo trovarsi collocato in quel frangente ai piedi del letto.
pagina 6 di 8 L'accaduto è stato inoltre puntualmente e precisamente riportato in cartella clinica.
Osserva inoltre il Giudice adito che non risulta inoltre provata la asserita carenza di vigilanza da parte dei sanitari della struttura ospedaliera.
Si osserva in primo luogo che la notte del 4 aprile 2026 risultavano presenti in reparto in servizio due infermieri professionali, un OSS ed il medico di guardia, come si ricava dalla stessa cartella clinica e infermieristica, personale, pertanto, del tutto adeguato sotto il profilo numerico per la gestione di un reparto nel turno serale e notturno, con 21 posti letto.
Risulta inoltre che il personale suddetto abbia prestato una particolare attenzione proprio al Per_1
come dichiarato dal medico di guardia il quale ha riferito che le infermiere di turno erano andate più volte a controllare il “perché dopo che viene tolto il catetere i pazienti tendono a urinare più Per_1 spesso e ciò era stato fatto anche al ”, (“Ricordo che durante la notte ha chiamato le infermiere Per_1 molte volte e loro sono sempre andate”) e come confermato dall'infermiera (“Quella notte Tes_3
ricordo di essere stata più volte nella stanza del perché lo volevo tranquillizzare, perché diceva Per_1
di avere dolore e di voler urinare, era infastidito per tali motivi, e io gli ho portato tante volte il pappagallo. Gli ho anche spiegato più volte che non doveva scendere dal letto da solo ma doveva chiamare noi”).
Osserva sul punto il Giudice adito che, a differenza di quanto allegato dalle attrici, secondo la migliore scienza ed esperienza medica, nel caso di specie nessuna indicazione specifica vi fosse all'adozione da parte dei sanitari di misure contenitive o di sorveglianza particolarmente severe.
Se è vero che dalla cartella clinica risulta che il fosse affetto genericamente “da ritardo Per_1 mentale” pur tuttavia lo stesso al momento del ricovero è risultato “orientato”, di “umore adeguato alla situazione” e non risultavano specificate carenze relative alla deambulazione.
Si rileva, comunque, che l'annotazione relativa al presunto “ritardo mentale” del peraltro Per_1
analfabeta, non risulta suffragata da alcuna certificazione medica specialistica che consenta di valutarne la gravità e la relativa incidenza sulle capacità volitive e di autodeterminazione, cosicché in difetto di idonea produzione medica non è ipotizzabile, come dedotto dalle attrici, che le condizioni mentali del richiedessero un controllo maggiormente stringente da parte dei sanitari. Per_1
Né è risultato vero che il paziente dopo la caduta sia stato “abbandonato” dai sanitari del reparto.
Dalla cartella clinica e dalle dichiarazioni dei testi è difatti risultato che al sia stato Per_1 somministrato dell'antidolorifico, che sia stato prontamente informato il medico di guardia il quale ha difatti prescritto una rx del femore, sollecitata anche il giorno successivo, e prontamente effettuata il 6 aprile, alla quale ha fatto seguito la richiesta di visita ortopedica urgente che ha evidenziato la frattura sottocapitata del femore sinistro.
pagina 7 di 8 In definitiva sulla scorta dell'esame della cartella clinica nonché delle deposizioni di tutti i testi escussi sia in materia di prova diretta, sia contraria deve escludersi qualsiasi responsabilità in capo ai sanitari e alla sanitaria convenuta, nell'evento occorso al Sig. CP_8 Per_1
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari , definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
1. - Rigetta la domanda attorea.
2. - Condanna le attrici in solido tra loro a pagare in favore della convenuta costituita le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.838,55 per competenze oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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