TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1079/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORAVANTI Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ); CP_2 C.F._3
(C.F. ); CP_3 C.F._4
(C.F. ); CP_4 CodiceFiscale_5
; Controparte_5
(C.F. ); CP_6 C.F._6
(C.F. ); Controparte_7 C.F._7
; CP_8
(C.F. ; Controparte_9 C.F._8
CONVENUTO oggetto: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da ricorso introduttivo:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare all'usucapiente il diritto di proprietà sugli immobili meglio descritti in premessa, mediante sentenza costituente titolo per la trascrizione, ai sensi degli artt 281 sexies c.p.c. e 2651 c.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.7.2023, adiva il Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno al fine di veder accertato e dichiarato in proprio favore l'acquisto ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà sulle porzioni immobiliari costituite da alcuni castagneti ubicati in Acquasanta Terme (AP), Frazione Umito e distinti al N.C.T. del predetto Comune al Foglio103, part.lle nn. 94 e 105 ed al Foglio pagina 1 di 3 119, part.lle nn. 11, 12, 103, 192, 193, 194, 256 di proprietà di (Foglio 119, part.lle 103 e CP_4
192), (Foglio 103, part. 94; foglio 119, part.lle 11 e 12), (Foglio 119, CP_3 Controparte_1 part.lle 193 e 194), (Foglio 119, part. 256), , CP_2 Controparte_5 CP_6 [...]
, e (Foglio 103, part. 105). CP_7 Controparte_9 CP_8
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, veniva tempestivamente notificato a mani nei confronti delle convenute e . Nei confronti degli altri convenuti Controparte_1 CP_10 la notificazione del ricorso è avvenuta per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., come previamente autorizzato dal Tribunale con decreto 15.7.2023, in atti. Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio. Deve, pertanto, dichiararsene la contumacia, verificata la ritualità delle notifiche. Assegnato il termine di cui all'art. 281 duodecies, c. 4, c.p.c. e rigettate con ordinanza del 16.6.2024 e integrazione del 26.6.2024 le istanze istruttorie, il giudice originario assegnatario del procedimento fissava l'udienza del 16.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, evidenziando alle parti l'intenzione di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. In data 9.9.2024 la causa veniva assegnata all'odierno giudice, il quale anticipava l'udienza al 9.1.2025 per i medesimi incombenti. Discussa la causa ai sensi dell'art 281-sexies c.p.c., il giudice riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma III, c.p.c.
Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Come noto, i presupposti per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione vanno individuati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158, 1163 e 1164 c.c., nel possesso pacifico e continuato per venti anni, possesso acquisito in modo non violento o clandestino. Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, posto che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14372 del 24/05/2023), in linea con il generale disposto di cui all'art. 2697 c.c., è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 17469 del 2023; in senso conforme vedasi anche Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.
23849). Dalla prospettazione offerta con il ricorso introduttivo emerge che il ricorrente occupa ininterrottamente, in maniera pacifica e pubblica, da oltre venti anni, alcuni castagneti ubicati ad Acquasanta Terme (AP) Frazione Umito e così distinti al N.C.T. del predetto Comune al foglio103, particelle nn. 94 e 105 ed al foglio 119, particelle nn. 11, 12, 103, 192, 193, 194, 256, provvedendo ad innestare e ripulire gli stessi, traendone le utilità e raccogliendone i frutti (pagg. 1 e 2, ricorso introduttivo); il ricorrente, inoltre, eserciterebbe il possesso sul bene per successione nello stesso a seguito del decesso del padre, . Persona_1
Tuttavia, non risultano provati i fatti allegati dal ricorrente a sostegno della propria domanda, né l'acquisizione dei mezzi di prova indicati dall'attore nelle proprie istanze istruttorie avrebbe potuto condurre ad un esito diverso. Ricordato che il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20884 del 18/07/2023), nel caso in esame i capitoli di prova n. 1, 4 e 5 (memoria ex art. 281 duodecies, c. 4) contengono elementi di stampo pagina 2 di 3 valutativo, senza allegazione specifica di fatti e tempi delle condotte, limitandosi a ripetere l'astratto contenuto della norma;
il capitolo di prova n. 2 è privo di qualsivoglia riferimento temporale e, comunque, inammissibile poiché volto a fornire la prova di un atto soggetto a forma scritta ad substantiam (la donazione di un bene immobile); il capitolo n.3, infine, ha ad oggetto fatti (pur più specifici ma) di per sé soli inidonei a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso uti dominus (sul punto vedasi Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, secondo cui ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario). Alla luce di quanto esposto, dunque, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Alla mancata costituzione dei convenuti consegue il non doversi provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda attorea.
- nulla sulle spese. Ascoli Piceno, 17/01/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1079/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORAVANTI Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ); CP_2 C.F._3
(C.F. ); CP_3 C.F._4
(C.F. ); CP_4 CodiceFiscale_5
; Controparte_5
(C.F. ); CP_6 C.F._6
(C.F. ); Controparte_7 C.F._7
; CP_8
(C.F. ; Controparte_9 C.F._8
CONVENUTO oggetto: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente, come da ricorso introduttivo:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare all'usucapiente il diritto di proprietà sugli immobili meglio descritti in premessa, mediante sentenza costituente titolo per la trascrizione, ai sensi degli artt 281 sexies c.p.c. e 2651 c.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.7.2023, adiva il Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno al fine di veder accertato e dichiarato in proprio favore l'acquisto ex art. 1158 c.c. del diritto di proprietà sulle porzioni immobiliari costituite da alcuni castagneti ubicati in Acquasanta Terme (AP), Frazione Umito e distinti al N.C.T. del predetto Comune al Foglio103, part.lle nn. 94 e 105 ed al Foglio pagina 1 di 3 119, part.lle nn. 11, 12, 103, 192, 193, 194, 256 di proprietà di (Foglio 119, part.lle 103 e CP_4
192), (Foglio 103, part. 94; foglio 119, part.lle 11 e 12), (Foglio 119, CP_3 Controparte_1 part.lle 193 e 194), (Foglio 119, part. 256), , CP_2 Controparte_5 CP_6 [...]
, e (Foglio 103, part. 105). CP_7 Controparte_9 CP_8
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, veniva tempestivamente notificato a mani nei confronti delle convenute e . Nei confronti degli altri convenuti Controparte_1 CP_10 la notificazione del ricorso è avvenuta per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., come previamente autorizzato dal Tribunale con decreto 15.7.2023, in atti. Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio. Deve, pertanto, dichiararsene la contumacia, verificata la ritualità delle notifiche. Assegnato il termine di cui all'art. 281 duodecies, c. 4, c.p.c. e rigettate con ordinanza del 16.6.2024 e integrazione del 26.6.2024 le istanze istruttorie, il giudice originario assegnatario del procedimento fissava l'udienza del 16.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, evidenziando alle parti l'intenzione di ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. In data 9.9.2024 la causa veniva assegnata all'odierno giudice, il quale anticipava l'udienza al 9.1.2025 per i medesimi incombenti. Discussa la causa ai sensi dell'art 281-sexies c.p.c., il giudice riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma III, c.p.c.
Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Come noto, i presupposti per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione vanno individuati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158, 1163 e 1164 c.c., nel possesso pacifico e continuato per venti anni, possesso acquisito in modo non violento o clandestino. Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, posto che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14372 del 24/05/2023), in linea con il generale disposto di cui all'art. 2697 c.c., è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 17469 del 2023; in senso conforme vedasi anche Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.
23849). Dalla prospettazione offerta con il ricorso introduttivo emerge che il ricorrente occupa ininterrottamente, in maniera pacifica e pubblica, da oltre venti anni, alcuni castagneti ubicati ad Acquasanta Terme (AP) Frazione Umito e così distinti al N.C.T. del predetto Comune al foglio103, particelle nn. 94 e 105 ed al foglio 119, particelle nn. 11, 12, 103, 192, 193, 194, 256, provvedendo ad innestare e ripulire gli stessi, traendone le utilità e raccogliendone i frutti (pagg. 1 e 2, ricorso introduttivo); il ricorrente, inoltre, eserciterebbe il possesso sul bene per successione nello stesso a seguito del decesso del padre, . Persona_1
Tuttavia, non risultano provati i fatti allegati dal ricorrente a sostegno della propria domanda, né l'acquisizione dei mezzi di prova indicati dall'attore nelle proprie istanze istruttorie avrebbe potuto condurre ad un esito diverso. Ricordato che il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20884 del 18/07/2023), nel caso in esame i capitoli di prova n. 1, 4 e 5 (memoria ex art. 281 duodecies, c. 4) contengono elementi di stampo pagina 2 di 3 valutativo, senza allegazione specifica di fatti e tempi delle condotte, limitandosi a ripetere l'astratto contenuto della norma;
il capitolo di prova n. 2 è privo di qualsivoglia riferimento temporale e, comunque, inammissibile poiché volto a fornire la prova di un atto soggetto a forma scritta ad substantiam (la donazione di un bene immobile); il capitolo n.3, infine, ha ad oggetto fatti (pur più specifici ma) di per sé soli inidonei a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso uti dominus (sul punto vedasi Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, secondo cui ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario). Alla luce di quanto esposto, dunque, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Alla mancata costituzione dei convenuti consegue il non doversi provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda attorea.
- nulla sulle spese. Ascoli Piceno, 17/01/2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 3 di 3