Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Avezzano, Via Emilia n.12, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Maria Pansini, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICI E (P. I.V.A.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC dell'Avv. Giuseppina Di Risio, che la Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti. CONVENUTA OGGETTO: responsabilità medica. CONCLUSIONI: per le attrici: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice, -accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per negligenza, imperizia, imprudenza, anche ai sensi degli artt. 1218, 1228, 2043, 2059 cod. civ., per i danni subiti da
, e in conseguenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3 decesso del Sig. per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto Persona_1 condannarla al pagamento in favore dell'attore al risarcimento dei danni da perdita di chances nella misura di €.217.000,00 e per perdita del rapporto parentale nella misura di €.244.6156,00, ovvero nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese, e compensi professionali. Per la convenuta: 1) Ferma la riserva d'appello proposta avverso la sentenza non definitiva n. 216/24, pubblicata in data 10.04.2024, Voglia l'Ecc.mo Tribunale dichiarare la nullità della CTU, già ritualmente eccepita, e disporne la rinnovazione, salvo ordinare la riconvocazione dei CTU per chiarimenti da rendere in udienza sugli specifici punti delineati dal Tribunale con le pronunce del 09.04.2024; 2) Rigettare la domanda attorea perché infondata;
3) In via del tutto subordinata adeguare la misura risarcitoria alla ridottissima aspettativa di vita del paziente, con scadente qualità della vita;
4) Porre le spese ed i compensi di lite a carico di parte avversa. RAGIONI DELLA DECISIONE Per ragioni di economicità, in questa sede si richiama, quanto alla ricostruzione in fatto ed in diritto, la sentenza non definitiva 216/2024 del 9.4.2024, pubblicata il 10.4.2024 che, per quanto di residuale interesse, ha così disposto:
“Quanto, infine, alla liquidazione delle ulteriori voci di danno (perdita di chances e rapporto parentale), occorre rimettere la causa in istruttoria al fine di quantificare l'aspettativa di vita del paziente in caso di tempestiva esecuzione dell'intervento.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando;
1) rigetta le domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale e catastrafole (in atti definito come
“tanatologico”); 2) rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento;
3) spese al definitivo”. Con il coevo provvedimento di rimessione della causa in istruttoria è stato formulato, ai ctu, il seguente quesito: “quantifichino l'aspettativa di vita del paziente in caso di tempestiva esecuzione dell'intervento ritenuto tardivo in sede di elaborato peritale”. Rispetto alle considerazioni in diritto espresse nella sentenza non definitiva, va aggiunto che (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025), ove vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da
“perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto. In siffatti termini occorre, quindi, precisare che: a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
“danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno “da perdita anticipata della vita”, potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno “da minor tempo vissuto” con il paziente deceduto. Quindi, la voce di danno riconoscibile è la perdita di chances nella misura del 20% e non il danno da perdita del rapporto parentale. La chance è, infatti, riconoscibile perché, come sopra detto, vi è la eziologica certezza civile (50% +1, più probabile che non) della sua perdita. Nessun dubita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016) che la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. Ma occorre, appunto, distinguere la prova della lesione (rapporto eziologico tra operato dei sanitari e danno da perdita di chances) rispetto all'entità della chance che, invece, rileva unicamente sul piano quantitativo del risarcimento, andandosi, altrimenti a sovrapporre i due piani. Affermare che la chance è risarcibile solo se raggiunge una certa soglia, a parere di questo giudice, per quanto sopra detto, è, dunque, erroneo. Ad ogni buon contro, i CTU hanno indicato la misura del 20%. Quanto ai criteri di liquidazione, il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025). Nella predetta ordinanza, il danno da perdita di chances viene così determinato, “dando per buono” il ragionamento della Corte di Appello: somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% di persona di 29 anni (pari complessivamente ad euro 1.063.152,00 in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate) suddividendola per il numero di anni che X avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero ulteriori 50 anni), ottenendo così il valore di euro 21.263,04, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di euro 106.315,20», dovendosi, poi, da “tale somma … essere quindi decurtato l'importo corrispondente ai 15 mesi vissuti dopo l'intervento del 12.12.2013 (pari a complessive euro 26.578,80)” e, infine, applicata, “all'importo così ottenuto, pari ad euro 79.736,40, … l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia – “prudenzialmente, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della parte di dimostrare l'entità delle chances perdute” – quella minima del 40%; a.5) “il valore della chance di sopravvivenza perduta (doveva) nella fattispecie essere quantificata in complessive euro 31.894,56 omnia”, con “gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla sentenza all'effettivo soddisfo”. Tale ragionamento, a parere di chi scrive, seppur condivisibile in astratto, da un lato non tiene conto che maggiore è l'età del danneggiato, maggiore sarebbe il risarcimento. Infatti, ipotizzando che il danneggiato avesse 79 anni, il danno biologico, secondo le Tabelle milanesi per invalidità al 100% sarebbe pari ad € 584.307,00. Poiché a gennaio 2017 l'aspettativa di vita per un uomo era di 80,6 anni, tale somma andrebbe divisa per 1 (pari alla differenza tra aspettativa di vita Istat e quella effettiva) e moltiplicata per l'aspettativa di vista sperata (ipotizziamo 2). Si arriverebbe così all'importo di oltre un milione di euro, da ridurre del 40%. Dall'altro sconta un ulteriore paradosso, allorquando il danneggiato ha già raggiunto o superato l'aspettativa di vita ISTAT, dovendosi moltiplicare il danno biologico per 0 o, addirittura, per un numero negativo. In conclusione, ritiene questo giudice che sarebbe meglio ricorrere al criterio equitativo puro, ben consapevole dell'aleatorietà della liquidazione. Del resto, la stessa pronuncia di legittimità afferma che la liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza è conforme ai principi in tema di liquidazione equitativa di tipo (come nella specie) correttivo od integrativo - che presuppone assolto l'onere di prova circa la sussistenza del danno, risultandone obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il suo ammontare (tra le altre: Cass. n. 4310/2018) -, anche nella sua forma cd. “pura”. A tal riguardo, è necessario un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del
“minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018; Cass. n. 18795/2021). Tuttavia, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, si procederà come indicato dalla stessa. Nella CTU integrativa è stato evidenziato che “Le aspettative di vita del de cuius in assenza di malattia neoplastica sono mediamente quantificabili in anni 17.8. Non è possibile fornire una percentuale di guarigione certa dalla patologia carcinomatosa in quanto il decorso dell'affezione, pur se trattata chirurgicamente in modo corretto, è mutevole sia in termini di recidiva che di ripetizioni a distanza. Dato di fatto è che effettivamente è identificabile il ritardo descritto nell'elaborato peritale per cui necessariamente si deve adottare un criterio di ragionevolezza clinica al fine di quantificare una perdita di opportunità ( chance ) di sopravvivenza che il collegio di CCCTTTUUU ha stimato nella misura del 20%. Quindi per fornire un concreto riferimento all'Ill.mo Giudice è possibile sostenere che solo in questa percentuale ( 20% ), in assenza di criticità, il sig. sarebbe sopravvissuto secondo i Pt_2 parametri della vita media anche puntualizzare, come precisato nell'elaborato peritale ( pag. 30 ) , che i tumori che si trovano nei primi due stadi Robson vi è una sopravvivenza dello 85% a 5 anni e che i tumori che si trovano negli stadi 3 e 4 mostrano, invece, una sopravvivenza a 5 anni molto più bassa e cioè del 50% . Il de cuius è collocabile in una fascia intermedia”. Ai sensi dell'art. 3 DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo. Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale DPR n. 12 del 13/01/2025. DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA' Età al momento del sinistro 63 anni Percentuale di invalidità permanente 100% tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 10.370,28 Punto danno non patrimoniale € 10.370,28 Coefficiente di riduzione per età 0,694 PROSPETTO di RISARCIMENTO Danno non patrimoniale complessivo (€ 1.037.028,26 x 0,694): € 719.697,61 TOTALE GENERALE: € 719.697,61 Tale importo andrebbe suddiviso per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero ulteriori 17,8), da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 17,8). Però, posto che i CTU hanno stimato che i tumori che si trovano nei primi due stadi Robson vi è una sopravvivenza dello 85% a 5 anni e che i tumori che si trovano negli stadi 3 e 4 mostrano, invece, una sopravvivenza a 5 anni molto più bassa e cioè del 50% . Il de cuius è collocabile in una fascia intermedia, l'importo, di € 719.697,61 va moltiplicato per 0,65 (50+85=135/2), così determinandosi l'importo di € 467.803,45. Secondo il dictum della Suprema Corte da “tale somma va decurtato l'importo corrispondente ai mesi vissuti dopo l'intervento” (dal 20.11.2013 ad ottobre 2014). Poiché per ogni anno l'importo è € 40.432,45 (€ 719.697,61/17,8), occorre detrarre l'importo di € 37.063,08 per gli 11 mesi. Si arriva così alla somma di € 430.740,10 alla quale va applicata la percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia del 20%. Viene, così, quantificato il danno (con tutte le riserve sopra espresse) in € 86.148,02. Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (ottobre 2014) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd.Cass.Sez. U.n.1712\95 , Cass, n.10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 115.877,65 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. Ritiene, infine, il giudice che non ricorra la nullità della CTU per avere le parti comunque potuto rendere le osservazioni alla CTU alle quali è stata data risposta. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020. Le spese di lite possono compensarsi stante la sproporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente riconosciuto. Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno posta a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Condanna l' (C.F. e P. Controparte_1
I.V.A.: , al pagamento, in favore di P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 della somma di € 115.877,65 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite tra le parti;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Così deciso in Chieti, il 7.6.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco