Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4199 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo attore/opponente
CONTRO
(già , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Morace e Andrea Controparte_1 CP_2
Abbamonte, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Salvo Emanuele, a Palermo, via
Galletti n. 126/P
convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 20.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' avverso il Parte_2
d.i. 598/2015 emesso dal Tribunale di Palermo il 4.02.2015 su ricorso della (oggi CP_2
, avente ad oggetto la somma di euro 20.215.555,76, pretesa in relazione ai servizi CP_1 di collegamento marittimo dalla stessa espletati dall'1.4.2014 al 30.09.2015 verso le isole Eolie ed Egadi.
A sostegno dell'opposizione l'amministrazione regionale ha dedotto che in difetto del contratto mancherebbe l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione e quindi la pretesa
Costituitasi la ha rilevato che successivamente alla scadenza dei contratti di appalto CP_2 nn. 292 e 293 del 28.10.2008 prorogati fino al 31.3.2014 e relativi ai servizi di collegamento per le isole Egadi ed Eolie, si è resa aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Sicilia per le stesse tratte per il periodo dal 1.04.2014 al 31.12.2015 e di avere quindi proseguito i detti servizi di collegamento in via anticipata per evitare l'interruzione, come richiesto dall'amministrazione regionale, senza tuttavia ricevere alcun corrispettivo e approntando tutti gli oneri, finché con nota del 30.03.2015 l'assessorato comunicava di avere avviato il procedimento di annullamento del bando. Ha lamentato di avere dovuto sopportare ingenti costi che l'avrebbero costretta ad indebitarsi con diversi istituti di credito. Ha dato atto che nelle more della costituzione in giudizio la aveva tuttavia pagato il 50% degli importi delle fatture allegate al ricorso Pt_1 monitorio e ha quindi insistito nella domanda di condanna per la somma residua di euro
10.107.777,88 ed in subordine ha chiesto comunque il riconoscimento della medesima somma quale indennizzo per l'ingiustificato arricchimento della ai sensi dell'art. 2041 cc, oltre Pt_1 interessi.
Con provvedimento del 20.01.2016, il presente procedimento è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, proposto dalla CP_2 avverso il provvedimento (DDS n.2960 del 3.12.2015), con il quale la Regione Sicilia ha annullato il bando di gara e l'aggiudicazione.
Il contenzioso amministrativo è stato definito con sentenza n.459 emessa dal CGA per la il 30.7.2018 (passata in giudicato in seguito alla pronuncia della Suprema Corte Parte_1
n.4689/22), che ha confermato la legittimità del Decreto emesso dalla Sicilia di Pt_1 annullamento in autotutela del bando di gara e dell'aggiudicazione.
Indi, il presente giudizio è stato regolarmente riassunto e allo stesso è stato riunito il procedimento n. 533/2022 RG, avente ad oggetto la domanda proposta dalla nei CP_1 confronti della Regione Sicilia di riconoscimento di un indennizzo per lo svolgimento del medesimo servizio di trasporto effettuato dall'1.04.2014 al 04.12.2015.
Così brevemente riassunte le vicende principali, preliminarmente, osserva il Collegio che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n.459 emessa dal CGA Sicilia il 30.7.2018, non può essere messa più in discussione la legittimità del provvedimento di annullamento del bando di gara e dell'aggiudicazione emesso in autotutela dalla Regione Sicilia. Consegue che nessun rapporto contrattuale può ritenersi fondato su tali atti ormai definitivamente annullati.
È tuttavia circostanza acclarata e non contestata che la società opposta ha svolto per conto della il servizio di trasporto dal 1.04.2014 al 4.12.2014 sopportandone i relativi costi, sicchè Pt_1 deve senza dubbio ritenersi fondata l'azione di indebito arricchimento esperita in via subordinata.
La Corte di Cassazione - con la recente pronuncia n. 27753/24, in materia di onere probatorio relativo all'azione generale di arricchimento prevista dall'articolo 2041 del Codice civile promossa contro la pubblica amministrazione - ha affermato che chi agisce per l'indennizzo o la restituzione della cosa non deve neppure provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, ma deve solo dimostrare il proprio depauperamento. Infatti, la pubblica amministrazione a fronte dell'oggettiva prestazione ricevuta non è tenuta ad alcuna restituzione solo se dimostra che l'arricchimento conseguito gli è stato imposto per sua inconsapevolezza o perché da essa non voluto.
Ora, nella specie, l'amministrazione regionale opponente ha invero sempre riconosciuto che la società opposta ha assicurato, per suo conto, il servizio di trasporto verso le isole Egadi ed
Eolie, in relazione al quale ha dimostrato di avere pagato, nelle more del presente giudizio, a titolo di indennizzo, la somma di euro 16.902.857,00 per i collegamenti marittimi verso le isole
Egadi e di €. 25.090.061,10 per i collegamenti verso le isole Eolie.
Consegue che resta soltanto da quantificare l'importo eventualmente ancora spettante alla società a titolo di indennizzo, tenuto conto che l'attività svolta rientra tra i servizi pubblici di trasporto e che la compensazione di tale servizio non può eccedere l'importo necessario a coprire i costi effettivamente sostenuti per rendere tale servizio.
Ebbene, gli accertamenti demandati al collegio peritale hanno consentito di appurare che i costi sostenuti dalla in relazione ai servizi oggetto di causa sono stati complessivamente CP_1 pari euro 74.084.470 (di cui 34.150.858 per il periodo dal 1.04.2014 al 31.12.2014; euro
33.036.196 dal 1.01.2015 al 30.09.2015 ed euro 6.897.416 dal 1.10.2015 al 4.12.2015).
Nello specifico, nel valutare la corrispondenza e la congruità dei costi sostenuti dalla società i professionisti incaricati hanno correttamente preso come riferimento i costi stimati dal RINA
(Registro Italiano Navale ed Aeronautico), ciò in quanto la stessa amministrazione li ha considerati quale base di calcolo dei nuovi bandi 2015 e tenuto conto che tali parametri non risultano neppure contestati dalla società opposta.
Non rientrano invece tra i costi strettamente inerenti alla produzione del servizio gli esborsi sostenuti dalla società per le imposte sui redditi.
Le imposte, infatti, colpendo i redditi e i profitti delle società, vanno tenute distinte dal capitale investito per l'esercizio dell'attività d'impresa: peraltro, come correttamente sottolineato dall'opponente, se le imposte sul reddito di impresa fossero incluse tra le spese di produzione e compensate dall'amministrazione, si realizzerebbe la traslazione economica del carico tributario dall'impresa affidataria all'ente affidante.
Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare in altra recente pronuncia (sentenza n. 194 del 16.01.2025) che l'inclusione delle imposte tra i costi remunerabili determinerebbe una sorta di esenzione economica – peraltro, non prevista dalla legge – a favore dell'impresa affidataria degli obblighi di servizio pubblico, generando una discriminazione rispetto alle altre imprese tenute, invece, a sopportare tale carico tributario, e ciò in contrasto con il principio per cui
“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”
(art. 53, co. 1, Cost.). L'abbattimento delle imposte sul reddito di impresa che indirettamente deriverebbe all'impresa, verrebbe a impingere nel divieto di aiuti di Stato, traducendosi in un vantaggio economico anticoncorrenziale a discapito delle altre imprese che, invece, non operano nel settore degli obblighi di servizio pubblico. Ne discende che l'inclusione del carico tributario nell'ambito delle spese di produzione, equivalendo a una sostanziale esenzione economica d'imposta, non è lecita, a nulla rilevando che l'amministrazione con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale ne abbia riconosciuto nel pregresso l'ammissibilità.
Ciò posto, ai fini della determinazione dell'indennizzo a copertura di tali costi inerenti al servizio, non può essere condiviso il criterio proposto dalla società opposta, in quanto fondato esclusivamente sui ricavi percepiti e presuppone una stretta proporzionalità tra ricavi e costi: circostanza che non è sempre oggettivamente riscontrabile (v. ctu).
Va invece più correttamente applicato il criterio dei “costi sostenuti e direttamente correlabili al servizio”, riconoscendo a titolo di indennizzo una percentuale dei costi sostenuti media annua del 56,41% per il 2014 e del 59,66% per il 2015 (v. ctu pag.34). Applicando tale criterio, l'indennizzo ancora aspettante alla società, detratti i costi delle imposte e i pagamenti nelle more intervenuti è dunque pari complessivamente ad euro 7.478.895,23 (di cui euro 3.184.477,26 per il 2014 ed euro 4.294.417,97 per il 2015), somma alla quale vanno aggiunti gli interessi da calcolarsi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 comma I cc.
Non possono essere, infatti, riconosciuti gli interessi moratori, posto che, come detto la somma, è dovuta a titolo di indennizzo e non di corrispettivo contrattuale.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi
“maggiorati” previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., in quanto richiesti dalla società opposta soltanto con la comparsa conclusionale.
La Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha affermato che “gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice” (Cass., Sez. III, ord. 11.2.2025 n. 3499).
Consegue che la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente con l'atto introduttivo o al più entro il termine assegnato per la modifica delle domande e ove formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, come nella specie, va dichiarata inammissibile.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo n. 598/2015 va revocato e l'amministrazione regionale va condannata al pagamento in favore della della somma di euro CP_1
7.478.895,23, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo al valore del decisum e non del disputatum, in complessivi euro 12.550,00, oltre euro 850,00 a titolo di spese vive e oltre iva, cpa e spese generali per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 32.100,00 oltre euro 1.713,00 a titolo di spese vive (tenuto conto anche del procedimento riunito nrg. 533/22), oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio. Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 23.09.2024), vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: revoca il d.i. n.598/2015 emesso dal Tribunale di Palermo il 4.02.2015. Condanna l' al Parte_1 pagamento in favore della della somma di euro 7.478.895,23, oltre interessi da Controparte_1 calcolarsi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Condanna l' al Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore della , delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
12.550,00, oltre euro 850,00 a titolo di spese vive e oltre iva, cpa e spese generali per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 32.100,00 oltre euro 1.713,00 a titolo di spese vive (tenuto conto anche del procedimento riunito nrg. 533/22), oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della ctu (già liquidate con decreto del 23.09.2024).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il
04/06/2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi