TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza del 18.6.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) il [...], in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Sulmona, alla via Sallustio n. 7/E;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a L'Aquila in [...] Controparte_1 C.F._2
29.4.1975;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 18.6.2025: “L'Avv. si riporta al ricorso Pt_1 chiedendone l'integrale accoglimento.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 14.3.2025, l'Avv. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di €. 3.025,00, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte nell'interesse di , nonché Controparte_1 la condanna di quest'ultimo al pagamento di detta somma. Con vittoria di spese.
All'udienza del 18.6.2025, accertata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta la causa Controparte_1 matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio, pur essendo stata raggiunta da rituale e tempestiva notifica eseguita in data 22.02.2025, documentata in atti. Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera prestata dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita la prova:
1. dell'avvenuta nomina, ricavabile dal verbale di udienza dibattimentale del 5.12.2023, quale difensore d'ufficio dell'odierno resistente nell'ambito del procedimento penale n. 1053/2020 RGNR e n. 125/2021 RG Trib pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona a carico di
[...]
; di aver presenziato all'udienza del 5.12.2023 nel corso della quale veniva escusso Controparte_1 un testimone e si procedeva alla discussione sino alla sentenza pronunciata in pari data, con motivazione depositata il successivo 15.3.2024 dal Tribunale di Sulmona.
Il difensore d'ufficio ha altresì dedotto di aver ritualmente notificato, con raccomandata A/R del 22.2.2025, la nota spese in riferimento all'attività svolta, corredata da diffida ad adempiere, rimanendo, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro.
Diversamente, non sono stati dedotti, allegati né provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di controparte, avendo la stessa deciso di restare contumace nel presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta del ricorrente appare fondata.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M. 55/2014, deve trovare applicazione la relativa normativa ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 12 e ss;
inoltre, le fasi del giudizio di primo grado appaiono correttamente individuate e l'importo richiesto sono congrui, attenendosi ai valori tariffari medi.
Deve pertanto concludersi che sono dovuti in favore dell'Avv. gli importi indicati a titolo di Parte_1 competenze, pari ad € 3.025,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Per l'effetto, va condannato a pagare alla ricorrente detta somma, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale a decorrere dal 22.2.2025 (data di ricevimento della diffida di pagamento, in atti) e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo – avuto riguardo alla nota spese depositata in data 14.3.2025 - ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per cause dal valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 con esclusione della fase istruttoria in quanto causa documentale, con una sensibile riduzione della fase decisoria alla luce della discussione orale della causa e con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di questioni in fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza o eccezione:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1 onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio; condanna al pagamento in favore dell'Avv. l'importo di € 3.025,00 Controparte_1 Parte_1 per competenze, oltre a spese generali e accessori di legge, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 22.2.2025
e sino al soddisfo;
condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida nella somma di € 850,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 27/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza del 18.6.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) il [...], in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Sulmona, alla via Sallustio n. 7/E;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a L'Aquila in [...] Controparte_1 C.F._2
29.4.1975;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 18.6.2025: “L'Avv. si riporta al ricorso Pt_1 chiedendone l'integrale accoglimento.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 14.3.2025, l'Avv. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di €. 3.025,00, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte nell'interesse di , nonché Controparte_1 la condanna di quest'ultimo al pagamento di detta somma. Con vittoria di spese.
All'udienza del 18.6.2025, accertata la regolarità della notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta la causa Controparte_1 matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio, pur essendo stata raggiunta da rituale e tempestiva notifica eseguita in data 22.02.2025, documentata in atti. Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera prestata dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita la prova:
1. dell'avvenuta nomina, ricavabile dal verbale di udienza dibattimentale del 5.12.2023, quale difensore d'ufficio dell'odierno resistente nell'ambito del procedimento penale n. 1053/2020 RGNR e n. 125/2021 RG Trib pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona a carico di
[...]
; di aver presenziato all'udienza del 5.12.2023 nel corso della quale veniva escusso Controparte_1 un testimone e si procedeva alla discussione sino alla sentenza pronunciata in pari data, con motivazione depositata il successivo 15.3.2024 dal Tribunale di Sulmona.
Il difensore d'ufficio ha altresì dedotto di aver ritualmente notificato, con raccomandata A/R del 22.2.2025, la nota spese in riferimento all'attività svolta, corredata da diffida ad adempiere, rimanendo, tuttavia, priva di qualsiasi riscontro.
Diversamente, non sono stati dedotti, allegati né provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di controparte, avendo la stessa deciso di restare contumace nel presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta del ricorrente appare fondata.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M. 55/2014, deve trovare applicazione la relativa normativa ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 12 e ss;
inoltre, le fasi del giudizio di primo grado appaiono correttamente individuate e l'importo richiesto sono congrui, attenendosi ai valori tariffari medi.
Deve pertanto concludersi che sono dovuti in favore dell'Avv. gli importi indicati a titolo di Parte_1 competenze, pari ad € 3.025,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Per l'effetto, va condannato a pagare alla ricorrente detta somma, oltre interessi Controparte_1 al tasso legale a decorrere dal 22.2.2025 (data di ricevimento della diffida di pagamento, in atti) e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo – avuto riguardo alla nota spese depositata in data 14.3.2025 - ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per cause dal valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 con esclusione della fase istruttoria in quanto causa documentale, con una sensibile riduzione della fase decisoria alla luce della discussione orale della causa e con l'ulteriore riduzione dovuta all'assenza di questioni in fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza o eccezione:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1 onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio; condanna al pagamento in favore dell'Avv. l'importo di € 3.025,00 Controparte_1 Parte_1 per competenze, oltre a spese generali e accessori di legge, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 22.2.2025
e sino al soddisfo;
condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida nella somma di € 850,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 27/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani