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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, in persona del Giudice Unico dr.ssa NN AR IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 30541/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
11.04.2025, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TI (Na) alla Via A. Toscanini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Di Martino, (C.F. , che le rapp.ta e difende, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
PARTE ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. AR Dolores Cozzarelli, (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 9, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
1 PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ), res.te in Casalnuovo di Controparte_2 C.F._4
Napoli (NA) al Viale dei Ligustri n° 54 Cap 80013.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento lesioni
Conclusioni: All'udienza del 11.04.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti e la causa è stata riservata in decisione.
* * * * * * * * * * * *
Motivi della decisione
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1) Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda, azionata da Parte_1
di risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro
[...]
stradale avvenuto il 04.07.2018, intorno alle ore 20:15 in Napoli, alla
Via Provinciale Botteghelle di TI in Napoli, quartiere Ponticelli.
Detto sinistro, secondo le allegazioni di cui all'atto di citazione, si è verificato in quanto il veicolo Suzuki Wagon R+ tg BR 062 VN, nell'effettuare un'imprudente manovra, non avvedendosi della presenza dell'istante che attraversava la strada regolarmente sulle apposite strisce Parte_1
pedonali, andava ad investirla, facendola rovinare bruscamente al suolo.
L'istante, a seguito di detto evento subiva lesioni che la costringevano a recarsi presso l'ospedale “Villa Betania” di Napoli ove, sottoposta ai controlli medici, le veniva refertata la seguente diagnosi: “contusione dia sedi multiple
2 – distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba
– distorsione e distrazione del collo – distorsione e distrazione di sito non specificato della spalla e del braccio” con prognosi di 10 giorni.
L'attrice ha, quindi, citato in giudizio il proprietario dell'autovettura Suzuki
Wagon R+ tg BR 062 VN, e la Compagnia Controparte_2 [...]
quale Compagnia che garantiva per la responsabilità civile CP_1
obbligatoria il veicolo danneggiante al momento del sinistro, sostenendo che la responsabilità del sinistro è da imputarsi esclusivamente al conducente della Suzuki Wagon R+ tg BR 062 VN, il quale ometteva di osservare le basilari norme del codice della strada (art. 191 C.d.S.), andando ad investire l'istante, che stava attraversando regolarmente la strada, e, chiedendo di condannare la al risarcimento di tutte le lesioni Controparte_1
subite, quantificando e contenendo complessivamente la domanda in euro €
60.781,00, ovvero in quell'altra, maggiore o minore più giusta e congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore.
Si è costituita in giudizio la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'improponibilità dell'azione per carenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione per violazione dell'art. 148 D. Lgs. n. 209/2005; la carenza di legittimazione passiva non essendo stato depositato agli atti alcun documento idoneo a darne prova;
la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui agli artt. 163 n. 3) e 4) e 164 c.p.c. mancando la precisa indicazione dei fatti di causa e della dinamica con cui il sinistro si sarebbe verificato;
nel merito, la difesa della compagnia assicurativa ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, rilevando che la domanda attorea appare correlata ad un sinistro di dubbia autenticità.
La difesa della compagnia assicurativa ha evidenziato che sono state
3 riscontrate gravi anomalie inerenti la sottoscrizione della polizza assicurativa relativa al veicolo Suzuki Wagon R+ tg. BR 062 VN, di proprietà di CP_2
ed ha eccepito la plurisinistrosità delle parti in causa, provvedendo
[...]
a depositare banca dati IVASS, dalla quale emerge che sia l'attrice che il convenuto responsabile civile risultano coinvolti, a diverso titolo, in molteplici sinistri stradali, verificatisi in pochi anni.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Non si è costituito il convenuto nonostante sia stato Controparte_2
regolarmente evocato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma c.p.c., la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, all'esito della quale è stata disposta la CTU medico legale, nella persona del dott. , per l'accertamento delle lesioni e degli eventuali Persona_1
postumi invalidanti riportati dall'attrice.
All'udienza del 11.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata riservata in decisione.
2) L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata.
Risulta, infatti, agli atti, nella documentazione prodotta da parte attrice, lettera di costituzione in mora inviata a mezzo pec alla compagnia assicurativa
, ricevuta il 03.12.2018: risulta, quindi, rispettato il Controparte_1
termine di sessanta giorni dall'invio della richiesta stragiudiziale, essendo l'atto di citazione stato notificato alla il 22.10.2019. Controparte_1
Per quanto attiene alla legittimazione passiva di , risulta in Controparte_2
atti, depositata da parte attrice, ispezione PRA che attesta la proprietà del veicolo auto Suzuki Wagon R+ tg. BR 062 VN.
4 3) Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione per violazione dell'art. 148 D. Lgs. n. 209/2005, sollevata dalla compagnia assicurativa.
Nello specifico, nella lettera di costituzione in mora inviata all'odierna convenuta sono stati indicati: il codice fiscale della danneggiata, la dichiarazione che la stessa non gode di prestazione da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, i dati relativi all'età della danneggiata, la descrizione della dinamica del sinistro, l'allegazione del certificato di pronto soccorso, la dichiarazione che l'istante risulta guarita con postumi di natura invalidante, l'invito a nominare un medico fiduciario della compagnia al fine di quantificare le lesioni patite dall'istante ed addivenire ad una definizione bonaria della lite nonché l'invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita. Tuttavia, come eccepito dalla compagnia assicurativa a pag. 1 della comparsa di costituzione, nella lettera di costituzione in mora mancano alcuni elementi, quali la professione svolta dalla danneggiata ed il reddito annuo dalla stessa eventualmente percepito, elementi che non appaiono decisivi: invero, questo Tribunale si uniforma al principio secondo il quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre privilegiato una interpretazione funzionale e non formalistica, sì che ai fini della proponibilità della domanda è dirimente l'indicazione degli elementi identificativi essenziali della vicenda (v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7437).
Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale invia all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga elementi necessari e sufficienti affinché l'assicuratore possa accertare le
5 responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo irrilevante, ai fini della suddetta proponibilità, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria (Corte appello, L'Aquila, 11/11/2020, n. 1546).
Nel caso in esame, alla lettera di costituzione in mora, veniva allegato il certificato di pronto soccorso relativo alle lesioni refertate alla Parte_1
rendendo così edotta la compagnia assicurativa convenuta del tipo e
[...]
dell'entità delle lesioni patite dall'istante nel sinistro per cui è causa.
Il legislatore, nel disciplinare il contenuto della richiesta preventiva di risarcimento, ha fatto rinvio ai dettagliati contenuti di cui agli artt. 148 e ss. poiché la volontà del legislatore è nel senso di assicurare uno stretto legame tra la procedura stragiudiziale di risarcimento e la domanda giudiziale successivamente proposta, al fine di conseguire l'obiettivo che la fase propriamente contenziosa si apra solo una volta che si sia definitivamente esaurita la possibilità di una definizione amichevole del sinistro.
Ancora, Cass. n. 32919/2022 ha precisato che “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 codice delle assicurazioni, se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 cod. assicurazioni”.
Di tale facoltà di integrazione della documentazione non si è avvalsa l'odierna convenuta compagnia assicurativa: pertanto, l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa a pagina 1 della comparsa di costituzione deve essere rigettata.
4) Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione
6 per violazione degli artt. 164 c.p.c. e 163 n. 3 e 4 c.p.c., posto che l'atto introduttivo del giudizio contiene elementi sufficienti per l'individuazione della causa petendi e del petitum.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sussiste solo ove tali requisiti di forma e di contenuto siano omessi o risultino assolutamente incerti. A tal riguardo si richiamo quanto statuito dai precedenti di legittimità sul punto: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass.
Civ. II sezione, sentenza n. 1681 del 29.01.2015; in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. civ., sentenza. n. 11751 del
7 15.05.2013). Nel caso in esame, parte attrice ha indicato con sufficiente precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, rappresentando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, la sua dinamica e le lesioni subite, sicché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018, Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012).
5) Occorre, a questo punto, verificare se la domanda risarcitoria dell'istante sia meritevole o meno di accoglimento. Parte_1
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale ritiene non provate - sulla base della deposizione testimoniale assunta - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Invero, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste escusso, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese.
Il teste disoccupata, escusso all'udienza del 17.01.2023, ha Tes_1
dichiarato di essere stata spettatrice occasionale del sinistro e che, al momento del fatto, si trovava sul posto ed attraversava la strada proprio dietro l'attrice
. Parte_1
La teste ha precisato che l'incidente si è verificato nel 2018, agli inizi di luglio, in Ponticelli alla via Botteghelle, e che: “la signora era davanti a me Pt_1
ed attraversava la strada sulle strisce pedonali, allorquando è sopraggiunta una macchina che l'ha investita, sfiorandola. La sig.ra cadde a terra. Pt_1
Io mi avvicinai, ma non volli toccarla, anche perché era sporca di sangue.
8 Volevo chiamare un'ambulanza, ma il conducente del veicolo investitore, che si era fermato, volle accompagnarla lui. Il conducente aiutò a Pt_1 rialzarsi, la fece salire in macchina ed insieme si allontanarono”.
La teste ha riferito, altresì, che sul posto non intervennero le forze dell'ordine, che altre persone guardarono a distanza, ma non si avvicinarono a prestare soccorso, precisando che l'incidente è avvenuto verso le ore 20.00 e che il veicolo investitore era una Suzuki di colore grigio;
che la sig.ra Pt_1
accusava dolori al lato destro e presentava anche del sangue,
[...]
precisando che la stessa veniva investita sul proprio lato sinistro ed è caduta con il lato destro.
La teste ha riferito, altresì, che il conducente del veicolo era un uomo di circa
50 anni, il quale, subito dopo l'investimento scese dalla macchina e sinceratosi che la signora fosse viva, accostò la macchina sulla strada e poi tornò accanto alla signora, la quale era rimasta a terra vicino alla teste escussa.
La teste provvedeva poi a precisare che la sig.ra cadde sulle Parte_1
stesse strisce pedonali e rimase a terra per circa 10 minuti e che in questi 10 minuti non si avvicinarono altre persone ma rimasero distanti a guardare, mentre il traffico veicolare proseguì anche se più lentamente perché le auto giravano a lato.
Infine, la testimone ha precisato: “posso dire che non andava proprio piano, non so dire se la macchina prima di investire la sig.ra ha tentato di Pt_1
frenare, dopo l'urto la macchina si è fermata stesso sulle strisce, e come ho già detto, dopo, si è accostata alla strada”.
Dall'analisi della deposizione testimoniale, il Tribunale non può non evidenziare che l'unica testimone escussa:
- nulla ha riferito circa la distanza intercorrente tra lei e l'odierna istante, specificando solo che si trovava sul posto, dietro la , senza Parte_1
9 precisare la propria posizione sulla strada;
- non ha specificato a che altezza delle strisce pedonali era la sig.ra Parte_1
quando è stata investita;
[...]
- nulla ha riferito circa il comportamento tenuto dall' e circa Parte_1
la possibilità di evitare l'impatto con il veicolo investitore, apparendo inverosimile che la stessa testimone non sia stata coinvolta lei stessa nel sinistro per cui è causa, considerato che si trovava proprio dietro l'istante;
- nulla ha riferito circa i punti d'impatto, limitandosi ad affermare che il veicolo investitore sfiorava l'istante la quale veniva Parte_1
investita sul proprio lato sinistro e cadeva sul lato destro, senza tuttavia precisare in quale parte del corpo l'odierna istante venisse investita se alla parte superiore o inferiore del proprio lato sinistro;
- nulla ha riferito circa la posizione del veicolo danneggiante sulla carreggiata, se procedeva regolarmente al centro della carreggiata o meno;
- nulla ha riferito circa il lato, se destro o sinistro, della strada in cui si trovava al momento dell'investimento, né ha precisato da quale lato della strada provenisse la vettura investitrice;
- nulla ha riferito circa le condizioni della strada né se l'asfalto fosse bagnato o meno;
- criticità e contraddizioni emergono anche circa la velocità tenuta dal veicolo investitore, invero, la teste escussa riferisce testualmente: “posso dire che non andava proprio piano, non so dire se la macchina prima di investire la sig.ra
ha tentato di frenare”: orbene, se il conducente del veicolo Pt_1
investitore avesse avuto una velocità eccessiva sicuramente non si sarebbe limitato a “sfiorare” l'odierna istante intenta ad attraversare la strada e le conseguenze lesive dell'investimento sarebbero state sicuramente più gravi;
- la teste escussa non ricorda se il conducente del veicolo investitore abbia
10 tentato di frenare prima di investire l'istante, circostanza inverosimile, in quanto, se la velocità fosse stata eccessiva, come espressamente riferito
(posso dire che non andava proprio piano) vi sarebbe stata sicuramente una frenata brusca e repentina.
Tra l'altro, avrebbe potuto accorgersi del sopraggiungersi Parte_1 dell'autovettura, atteso che al danneggiato è richiesta una condotta diligente, anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale.
Sul punto, la teste non ha accennato minimamente alle modalità di attraversamento del pedone, se procedeva speditamente o a passi lenti;
se aveva adottato tutte le cautele necessarie guardandosi intorno prima di impegnare la strada per accertarsi se procedessero o meno veicoli per poi scegliere il momento più propizio in rapporto alla circolazione.
Vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15101 del 21.07.2016, ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale:
“all'investimento del pedone non consegue automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”. Il teste escusso nulla ha riferito circa la possibilità di evitare l'impatto con l'autovettura danneggiante, atteso che l'istante avrebbe potuto fermarsi al sopraggiungere dell'autovettura modello Suzuki Wagon R+ tg BR 062 VN oppure accelerare per raggiungere
11 più velocemente il marciapiedi.
Ancora, quanto alle lesioni riportate, appare inverosimile la circostanza che l'istante, benché colpita al lato sinistro del corpo, abbia riportato lesioni localizzate solo alla parte destra restando, quindi, incolume alle altre parti.
A parte la deposizione testimoniale lacunosa dell'unico teste escusso, non vi sono ulteriori elementi a sostegno della domanda attorea, atteso che non sono intervenute sul posto, al momento del sinistro, le Autorità, né vi è stato l'intervento dell'ambulanza del 118, in quanto l'odierna istante si è recata con mezzi propri al presidio ospedaliero “Villa Betania” di Napoli.
È da precisare, altresì, che dalla banca dati Ivass sono emerse a carico dell'istante ben 13 ricorrenze per eventi sinistrosi occorsi tra il 2013 ed il
2017, come da documentazione in atti: risulta coinvolta in Parte_1
ben 13 sinistri stradali di cui 9 nel ruolo di danneggiata, 3 a titolo di responsabile, ed 1 in qualità di testimone;
alcuni dei suddetti sinistri risultano avvenuti in uno strettissimo arco temporale ed a poca distanza l'uno dall'altro.
Si ravvisa anche dalla scheda Ivass relativa ad Controparte_2
proprietario del veicolo danneggiante modello Suzuki Wagon R+ tg. BR 062
VN, un'accentuata sinistrosità, atteso che, dalla banca dati in atti, risultano a suo carico 5 ricorrenze per sinistri, di cui 4 nel ruolo di danneggiato ed 1 in quello di testimone.
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate da siano causalmente ricollegabili Parte_1 alla condotta del conducente dell'autoveicolo investitore modello Suzuki
Wagon R+ tg BR 062 VN di proprietà di . Controparte_2
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento di una ctu medico-legale sulla persona dell'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti,
12 ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
Tra l'altro, occorre evidenziare che l'istante veniva accettata in Pronto
Soccorso alle ore 20.50 e dimessa alle ore 21.08: dunque 18 minuti in tutto comprensivi dell'amnesi in triage. Pertanto, risulta palese che trattasi di un quadro policontusivo escoriato di lievissimo significato clinico, sulla cui eziologia non può ritenersi raggiunta prova sufficiente nel presente giudizio.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della presente controversia è 60.781,00) liquidando le stesse secondo i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante l'esigua attività svolta in tale fase.
Va posto a carico dell'attrice, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ed , così definitivamente provvede: Controparte_2
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, a favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
€ 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
13 3- Pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte attrice soccombente.
Napoli, così deciso il 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN AR IA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, in persona del Giudice Unico dr.ssa NN AR IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 30541/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza del
11.04.2025, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TI (Na) alla Via A. Toscanini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Di Martino, (C.F. , che le rapp.ta e difende, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
PARTE ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. AR Dolores Cozzarelli, (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 9, e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
1 PARTE CONVENUTA
E
(C.F. ), res.te in Casalnuovo di Controparte_2 C.F._4
Napoli (NA) al Viale dei Ligustri n° 54 Cap 80013.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento lesioni
Conclusioni: All'udienza del 11.04.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti e la causa è stata riservata in decisione.
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Motivi della decisione
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1) Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda, azionata da Parte_1
di risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro
[...]
stradale avvenuto il 04.07.2018, intorno alle ore 20:15 in Napoli, alla
Via Provinciale Botteghelle di TI in Napoli, quartiere Ponticelli.
Detto sinistro, secondo le allegazioni di cui all'atto di citazione, si è verificato in quanto il veicolo Suzuki Wagon R+ tg BR 062 VN, nell'effettuare un'imprudente manovra, non avvedendosi della presenza dell'istante che attraversava la strada regolarmente sulle apposite strisce Parte_1
pedonali, andava ad investirla, facendola rovinare bruscamente al suolo.
L'istante, a seguito di detto evento subiva lesioni che la costringevano a recarsi presso l'ospedale “Villa Betania” di Napoli ove, sottoposta ai controlli medici, le veniva refertata la seguente diagnosi: “contusione dia sedi multiple
2 – distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio e della gamba
– distorsione e distrazione del collo – distorsione e distrazione di sito non specificato della spalla e del braccio” con prognosi di 10 giorni.
L'attrice ha, quindi, citato in giudizio il proprietario dell'autovettura Suzuki
Wagon R+ tg BR 062 VN, e la Compagnia Controparte_2 [...]
quale Compagnia che garantiva per la responsabilità civile CP_1
obbligatoria il veicolo danneggiante al momento del sinistro, sostenendo che la responsabilità del sinistro è da imputarsi esclusivamente al conducente della Suzuki Wagon R+ tg BR 062 VN, il quale ometteva di osservare le basilari norme del codice della strada (art. 191 C.d.S.), andando ad investire l'istante, che stava attraversando regolarmente la strada, e, chiedendo di condannare la al risarcimento di tutte le lesioni Controparte_1
subite, quantificando e contenendo complessivamente la domanda in euro €
60.781,00, ovvero in quell'altra, maggiore o minore più giusta e congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore.
Si è costituita in giudizio la eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'improponibilità dell'azione per carenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione per violazione dell'art. 148 D. Lgs. n. 209/2005; la carenza di legittimazione passiva non essendo stato depositato agli atti alcun documento idoneo a darne prova;
la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui agli artt. 163 n. 3) e 4) e 164 c.p.c. mancando la precisa indicazione dei fatti di causa e della dinamica con cui il sinistro si sarebbe verificato;
nel merito, la difesa della compagnia assicurativa ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, rilevando che la domanda attorea appare correlata ad un sinistro di dubbia autenticità.
La difesa della compagnia assicurativa ha evidenziato che sono state
3 riscontrate gravi anomalie inerenti la sottoscrizione della polizza assicurativa relativa al veicolo Suzuki Wagon R+ tg. BR 062 VN, di proprietà di CP_2
ed ha eccepito la plurisinistrosità delle parti in causa, provvedendo
[...]
a depositare banca dati IVASS, dalla quale emerge che sia l'attrice che il convenuto responsabile civile risultano coinvolti, a diverso titolo, in molteplici sinistri stradali, verificatisi in pochi anni.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Non si è costituito il convenuto nonostante sia stato Controparte_2
regolarmente evocato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma c.p.c., la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, all'esito della quale è stata disposta la CTU medico legale, nella persona del dott. , per l'accertamento delle lesioni e degli eventuali Persona_1
postumi invalidanti riportati dall'attrice.
All'udienza del 11.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata riservata in decisione.
2) L'eccezione di improponibilità della domanda è infondata.
Risulta, infatti, agli atti, nella documentazione prodotta da parte attrice, lettera di costituzione in mora inviata a mezzo pec alla compagnia assicurativa
, ricevuta il 03.12.2018: risulta, quindi, rispettato il Controparte_1
termine di sessanta giorni dall'invio della richiesta stragiudiziale, essendo l'atto di citazione stato notificato alla il 22.10.2019. Controparte_1
Per quanto attiene alla legittimazione passiva di , risulta in Controparte_2
atti, depositata da parte attrice, ispezione PRA che attesta la proprietà del veicolo auto Suzuki Wagon R+ tg. BR 062 VN.
4 3) Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione per violazione dell'art. 148 D. Lgs. n. 209/2005, sollevata dalla compagnia assicurativa.
Nello specifico, nella lettera di costituzione in mora inviata all'odierna convenuta sono stati indicati: il codice fiscale della danneggiata, la dichiarazione che la stessa non gode di prestazione da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, i dati relativi all'età della danneggiata, la descrizione della dinamica del sinistro, l'allegazione del certificato di pronto soccorso, la dichiarazione che l'istante risulta guarita con postumi di natura invalidante, l'invito a nominare un medico fiduciario della compagnia al fine di quantificare le lesioni patite dall'istante ed addivenire ad una definizione bonaria della lite nonché l'invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita. Tuttavia, come eccepito dalla compagnia assicurativa a pag. 1 della comparsa di costituzione, nella lettera di costituzione in mora mancano alcuni elementi, quali la professione svolta dalla danneggiata ed il reddito annuo dalla stessa eventualmente percepito, elementi che non appaiono decisivi: invero, questo Tribunale si uniforma al principio secondo il quale la giurisprudenza di legittimità ha sempre privilegiato una interpretazione funzionale e non formalistica, sì che ai fini della proponibilità della domanda è dirimente l'indicazione degli elementi identificativi essenziali della vicenda (v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7437).
Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale invia all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga elementi necessari e sufficienti affinché l'assicuratore possa accertare le
5 responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo irrilevante, ai fini della suddetta proponibilità, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria (Corte appello, L'Aquila, 11/11/2020, n. 1546).
Nel caso in esame, alla lettera di costituzione in mora, veniva allegato il certificato di pronto soccorso relativo alle lesioni refertate alla Parte_1
rendendo così edotta la compagnia assicurativa convenuta del tipo e
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dell'entità delle lesioni patite dall'istante nel sinistro per cui è causa.
Il legislatore, nel disciplinare il contenuto della richiesta preventiva di risarcimento, ha fatto rinvio ai dettagliati contenuti di cui agli artt. 148 e ss. poiché la volontà del legislatore è nel senso di assicurare uno stretto legame tra la procedura stragiudiziale di risarcimento e la domanda giudiziale successivamente proposta, al fine di conseguire l'obiettivo che la fase propriamente contenziosa si apra solo una volta che si sia definitivamente esaurita la possibilità di una definizione amichevole del sinistro.
Ancora, Cass. n. 32919/2022 ha precisato che “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 codice delle assicurazioni, se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 cod. assicurazioni”.
Di tale facoltà di integrazione della documentazione non si è avvalsa l'odierna convenuta compagnia assicurativa: pertanto, l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa a pagina 1 della comparsa di costituzione deve essere rigettata.
4) Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione
6 per violazione degli artt. 164 c.p.c. e 163 n. 3 e 4 c.p.c., posto che l'atto introduttivo del giudizio contiene elementi sufficienti per l'individuazione della causa petendi e del petitum.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sussiste solo ove tali requisiti di forma e di contenuto siano omessi o risultino assolutamente incerti. A tal riguardo si richiamo quanto statuito dai precedenti di legittimità sul punto: “la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate
e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass.
Civ. II sezione, sentenza n. 1681 del 29.01.2015; in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass. civ., sentenza. n. 11751 del
7 15.05.2013). Nel caso in esame, parte attrice ha indicato con sufficiente precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, rappresentando le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò l'incidente, la sua dinamica e le lesioni subite, sicché parte convenuta è stata posta perfettamente in grado di approntare compiute difese senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018, Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012).
5) Occorre, a questo punto, verificare se la domanda risarcitoria dell'istante sia meritevole o meno di accoglimento. Parte_1
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale ritiene non provate - sulla base della deposizione testimoniale assunta - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Invero, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste escusso, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese.
Il teste disoccupata, escusso all'udienza del 17.01.2023, ha Tes_1
dichiarato di essere stata spettatrice occasionale del sinistro e che, al momento del fatto, si trovava sul posto ed attraversava la strada proprio dietro l'attrice
. Parte_1
La teste ha precisato che l'incidente si è verificato nel 2018, agli inizi di luglio, in Ponticelli alla via Botteghelle, e che: “la signora era davanti a me Pt_1
ed attraversava la strada sulle strisce pedonali, allorquando è sopraggiunta una macchina che l'ha investita, sfiorandola. La sig.ra cadde a terra. Pt_1
Io mi avvicinai, ma non volli toccarla, anche perché era sporca di sangue.
8 Volevo chiamare un'ambulanza, ma il conducente del veicolo investitore, che si era fermato, volle accompagnarla lui. Il conducente aiutò a Pt_1 rialzarsi, la fece salire in macchina ed insieme si allontanarono”.
La teste ha riferito, altresì, che sul posto non intervennero le forze dell'ordine, che altre persone guardarono a distanza, ma non si avvicinarono a prestare soccorso, precisando che l'incidente è avvenuto verso le ore 20.00 e che il veicolo investitore era una Suzuki di colore grigio;
che la sig.ra Pt_1
accusava dolori al lato destro e presentava anche del sangue,
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precisando che la stessa veniva investita sul proprio lato sinistro ed è caduta con il lato destro.
La teste ha riferito, altresì, che il conducente del veicolo era un uomo di circa
50 anni, il quale, subito dopo l'investimento scese dalla macchina e sinceratosi che la signora fosse viva, accostò la macchina sulla strada e poi tornò accanto alla signora, la quale era rimasta a terra vicino alla teste escussa.
La teste provvedeva poi a precisare che la sig.ra cadde sulle Parte_1
stesse strisce pedonali e rimase a terra per circa 10 minuti e che in questi 10 minuti non si avvicinarono altre persone ma rimasero distanti a guardare, mentre il traffico veicolare proseguì anche se più lentamente perché le auto giravano a lato.
Infine, la testimone ha precisato: “posso dire che non andava proprio piano, non so dire se la macchina prima di investire la sig.ra ha tentato di Pt_1
frenare, dopo l'urto la macchina si è fermata stesso sulle strisce, e come ho già detto, dopo, si è accostata alla strada”.
Dall'analisi della deposizione testimoniale, il Tribunale non può non evidenziare che l'unica testimone escussa:
- nulla ha riferito circa la distanza intercorrente tra lei e l'odierna istante, specificando solo che si trovava sul posto, dietro la , senza Parte_1
9 precisare la propria posizione sulla strada;
- non ha specificato a che altezza delle strisce pedonali era la sig.ra Parte_1
quando è stata investita;
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- nulla ha riferito circa il comportamento tenuto dall' e circa Parte_1
la possibilità di evitare l'impatto con il veicolo investitore, apparendo inverosimile che la stessa testimone non sia stata coinvolta lei stessa nel sinistro per cui è causa, considerato che si trovava proprio dietro l'istante;
- nulla ha riferito circa i punti d'impatto, limitandosi ad affermare che il veicolo investitore sfiorava l'istante la quale veniva Parte_1
investita sul proprio lato sinistro e cadeva sul lato destro, senza tuttavia precisare in quale parte del corpo l'odierna istante venisse investita se alla parte superiore o inferiore del proprio lato sinistro;
- nulla ha riferito circa la posizione del veicolo danneggiante sulla carreggiata, se procedeva regolarmente al centro della carreggiata o meno;
- nulla ha riferito circa il lato, se destro o sinistro, della strada in cui si trovava al momento dell'investimento, né ha precisato da quale lato della strada provenisse la vettura investitrice;
- nulla ha riferito circa le condizioni della strada né se l'asfalto fosse bagnato o meno;
- criticità e contraddizioni emergono anche circa la velocità tenuta dal veicolo investitore, invero, la teste escussa riferisce testualmente: “posso dire che non andava proprio piano, non so dire se la macchina prima di investire la sig.ra
ha tentato di frenare”: orbene, se il conducente del veicolo Pt_1
investitore avesse avuto una velocità eccessiva sicuramente non si sarebbe limitato a “sfiorare” l'odierna istante intenta ad attraversare la strada e le conseguenze lesive dell'investimento sarebbero state sicuramente più gravi;
- la teste escussa non ricorda se il conducente del veicolo investitore abbia
10 tentato di frenare prima di investire l'istante, circostanza inverosimile, in quanto, se la velocità fosse stata eccessiva, come espressamente riferito
(posso dire che non andava proprio piano) vi sarebbe stata sicuramente una frenata brusca e repentina.
Tra l'altro, avrebbe potuto accorgersi del sopraggiungersi Parte_1 dell'autovettura, atteso che al danneggiato è richiesta una condotta diligente, anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale.
Sul punto, la teste non ha accennato minimamente alle modalità di attraversamento del pedone, se procedeva speditamente o a passi lenti;
se aveva adottato tutte le cautele necessarie guardandosi intorno prima di impegnare la strada per accertarsi se procedessero o meno veicoli per poi scegliere il momento più propizio in rapporto alla circolazione.
Vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15101 del 21.07.2016, ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale:
“all'investimento del pedone non consegue automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”. Il teste escusso nulla ha riferito circa la possibilità di evitare l'impatto con l'autovettura danneggiante, atteso che l'istante avrebbe potuto fermarsi al sopraggiungere dell'autovettura modello Suzuki Wagon R+ tg BR 062 VN oppure accelerare per raggiungere
11 più velocemente il marciapiedi.
Ancora, quanto alle lesioni riportate, appare inverosimile la circostanza che l'istante, benché colpita al lato sinistro del corpo, abbia riportato lesioni localizzate solo alla parte destra restando, quindi, incolume alle altre parti.
A parte la deposizione testimoniale lacunosa dell'unico teste escusso, non vi sono ulteriori elementi a sostegno della domanda attorea, atteso che non sono intervenute sul posto, al momento del sinistro, le Autorità, né vi è stato l'intervento dell'ambulanza del 118, in quanto l'odierna istante si è recata con mezzi propri al presidio ospedaliero “Villa Betania” di Napoli.
È da precisare, altresì, che dalla banca dati Ivass sono emerse a carico dell'istante ben 13 ricorrenze per eventi sinistrosi occorsi tra il 2013 ed il
2017, come da documentazione in atti: risulta coinvolta in Parte_1
ben 13 sinistri stradali di cui 9 nel ruolo di danneggiata, 3 a titolo di responsabile, ed 1 in qualità di testimone;
alcuni dei suddetti sinistri risultano avvenuti in uno strettissimo arco temporale ed a poca distanza l'uno dall'altro.
Si ravvisa anche dalla scheda Ivass relativa ad Controparte_2
proprietario del veicolo danneggiante modello Suzuki Wagon R+ tg. BR 062
VN, un'accentuata sinistrosità, atteso che, dalla banca dati in atti, risultano a suo carico 5 ricorrenze per sinistri, di cui 4 nel ruolo di danneggiato ed 1 in quello di testimone.
Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato del testimone escusso, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate da siano causalmente ricollegabili Parte_1 alla condotta del conducente dell'autoveicolo investitore modello Suzuki
Wagon R+ tg BR 062 VN di proprietà di . Controparte_2
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento di una ctu medico-legale sulla persona dell'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti,
12 ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
Tra l'altro, occorre evidenziare che l'istante veniva accettata in Pronto
Soccorso alle ore 20.50 e dimessa alle ore 21.08: dunque 18 minuti in tutto comprensivi dell'amnesi in triage. Pertanto, risulta palese che trattasi di un quadro policontusivo escoriato di lievissimo significato clinico, sulla cui eziologia non può ritenersi raggiunta prova sufficiente nel presente giudizio.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della presente controversia è 60.781,00) liquidando le stesse secondo i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante l'esigua attività svolta in tale fase.
Va posto a carico dell'attrice, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ed , così definitivamente provvede: Controparte_2
1- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, a favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Controparte_1
€ 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
13 3- Pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte attrice soccombente.
Napoli, così deciso il 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN AR IA
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