Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7645/2024,
TRA
, nato a [...] il [...] CF.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Napoli alla Via Sanfelice presso lo studio dell'avv. Luciano Grasso, C.F.
, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
( CF-P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1
Ing. con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola
(C.F. ) ed Anna Vingiani (C.F. ), tutti C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, 13/A presso il Servizio Cont Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Per_1
Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: festivo infrasettimanale.
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Con lite introdotta il 27.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere alle dipendenze della convenuta in qualità di “operatore tecnico disinfettatore”, inquadrato nella categoria BS5, ha esposto di lavorare con turnazione regolare mattino-pomeriggio- notte-smonto; di aver sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali;
di aver richiesto il riconoscimento dell'indennità per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali;
che lo svolgimento delle ore lavorate nei giorni festivi infrasettimanali risulta dai cartellini rilasciati dalla stessa convenuta, per il tramite dei rilevamenti delle timbrature;
che i giorni festivi infrasettimanali risultano per legge individuati nelle seguenti giornate: primo gennaio- sei gennaio- lunedì dell'angelo- venticinque aprile- primo maggio- due giugno- quindici agosto- diciannove settembre- primo novembre- otto dicembre- venticinque dicembre- ventisei dicembre;
di non aver fruito di alcun riposo compensativo;
che le parti contrattuali hanno previsto un'obbligazione alternativa, la cui scelta è stata attribuita al creditore-lavoratore, da effettuarsi entro il termine di giorni 30. Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto
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Sanità 7/4/99, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali- oggi art. 29 CCNL 2016-2018-; per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore, per il periodo dal 1.6.2018 ad “oggi” (i conteggi, invero, sono stati effettuati sino al dicembre 2022), della somma di euro 4.032,10 o della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi indicati in ricorso e come da conteggi allegati, o per i diversi periodi accertati in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Spese vinte. Nel resistere alla domanda, l' convenuta ne ha dedotto, con diffuse ed articolate CP_3 argomentazioni, l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. Preliminarmente, ha rappresentato l'assenza di prova in ordine ai fatti dedotti;
ha poi eccepito, in ogni caso, la decadenza dal preteso diritto, per non avere l'istante richiesto per iscritto alla convenuta la liquidazione del relativo orario di lavoro reso in regime di straordinario festivo, entro 30 giorni dalla festività lavorata. Nel merito, ha rappresentato la non applicabilità alla vicenda in esame dell'art. 9 del C.C.N.L. Comparto Sanità 20 settembre 2001 e successive modifiche, contestando la cumulabilità della predetta previsione con l'art 44 CCNL Sanità 1995 e successive modifiche, evidenziando che la parte ricorrente, per il lavoro straordinario prestato nelle giornate festive e non di turno, ha regolarmente percepito il compenso per lo straordinario.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, ha rilevato che le somme spettanti sarebbero state inferiori, detratte alcune giornate già pagate. Disposta udienza cartolare ex art. 127 c.p.c., il Giudice decide con sentenza.
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In questioni analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, 20743/2023).
In adesione a tale orientamento, va osservato che i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo>.
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e, all'art. 44 inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate della suprema Corte hanno ritenuto che la tesi delle aziende sanitarie, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive, nella disposizione in parola, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale, della quale la parte ricorrente ha invocato l'applicazione, è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. Cass. n. 1201 del 2019; Cass.
n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019), atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (... al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro …) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine, a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. Invero, seppur nei singoli mesi in cui la parte ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, abbia goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività, ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
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Non può, poi, considerarsi circostanza ostativa alla liquidazione la eventuale mancata preventiva richiesta da parte del lavoratore del riposo compensativo entro i previsti trenta giorni. Infatti, detta negativa conseguenza (id est “sanzione”) non è stata mai prevista dai CCNL di comparto e, quindi, non può configurarsi nessuna decadenza.
4 La resistente ha poi sostenuto di avere fatto fruire alla parte ricorrente molteplici CP_3 riposi compensativi. In primo luogo, deve evidenziarsi che l'asserzione dell' risulta generica e priva di CP_3 riferimenti fattuali specifici per poter escludere che si tratti di riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione degli stessi turni. Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma, del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, la convenuta ha allegato, prima CP_3 ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza. D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che la convenuta, pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale – come ribadito anche nelle argomentazioni sottese alla domanda riconvenzionale - abbia invece, di fatto e spontaneamente, dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale, sostenuto e giustificato nella presente sede giudiziale, mette in evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto la Azienda datrice di lavoro ne ha negato il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario. I principi affermati dalla Suprema Corte portano a superare, come già evidenziato, la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei CP_3 turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. Ha sostenuto in particolare l'Azienda pubblica che, dall'esame dei turni mensili osservati dalla parte ricorrente, emergerebbe che avrebbe goduto poi di riposi maggiori di quelli di cui avrebbe dovuto fruire in un anno. Tuttavia, non è dato comprendere – in quanto non motivato e provato - per quale ragione l' avrebbe riconosciuto dei riposi 'in più', CP_3 tra i quali peraltro non rientrerebbero quelli riferiti alla festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo l' applicabile al turnista CP_3 la clausola contrattuale della cui interpretazione di cui si controverte. Non da ultimo va considerato che, dai 'cartellini' versati agli atti, i giorni di riposo fruiti risultano essere quelli a ridossi dello 'smonto' dal turno notturno, secondo una ciclicità settimanale che non rispetta necessariamente la successione dei giorni del mese, travalicandone la durata per completare il ciclo secondo la sequenza riportata nella seconda colonna del 'cartellino'. Pertanto, detti documenti non risultano rilevanti. In altri termini dai documenti di cui si dispone non è emerso alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore /creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva può essere legittimamente espressa entro 30 giorni. Si dovrebbe registrare, pertanto, un inevitabile 'sfalsamento' temporale tra la giornata festiva infrasettimanale lavorata e la registrazione dei riposi compensativi in busta paga, che la convenuta – seppure solo ex post, ossia nelle difese svolte nella CP_3 presente sede giudiziale – ha asserito di avere di fatto riconosciuto unilateralmente in assenza di opzione del lavoratore.
Conclusivamente deve affermarsi che le eccezioni di merito della affondano in una CP_3 tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché la resistente – giova ribadirlo – ha affermato che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario, mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
5 Esclusa la prescrizione attesa la lettera interruttiva del 5.6.2023, in ordine alla quantificazione del credito, va osservato che per le giornate del 19.9.20, 8.12.20, 6.1.21, Cont 2.6.21, 6.6.22 (rectius: 6.1.22) e 8.12.22 l' ha specificamente eccepito di avere già pagato le somme a titolo di straordinario, come da cedolini paga allegati;
ha, pertanto, eccepito che, in caso di accoglimento della domanda, la somma dovuta sarebbe stata pari a
€ 3.464,15. A tale specifica eccezione, l'istante ha aderito riducendo la domanda (cfr. note del 10 e 15.1.25). Va, dunque, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.464,15, oltre interessi legali dal 5.6.2023 (coincidente con la lettera con cui è stato chiesto per la prima volta il pagamento del compenso) e sino al saldo, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. Controparte_1
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Le spese del giudizio vanno compensate per metà, attesa la diversità delle decisioni anche presso questo Ufficio, con condanna della convenuta soccombente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.464,15, oltre interessi legali dal 5.6.2023 e sino al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
- compensa le spese di lite nella misura della metà con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente. Napoli, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante