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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/09/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 599/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Via Lu Narili nr. 18;
e pagina 1 di 6 nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._2
Arzachena, Via Oberdan nr. 13;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Sangaino (C.F.: , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, in Arzachena, Viale Costa Smeralda nr. 80;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da ricorso introduttivo, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare la casa familiare ubicata nel Comune di
Arzachena, in via Lu Narili 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra che Pt_1 continuerà a viverci unitamente alla figlia maggiorenne .
3. Disporre a carico del padre un Per_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente in misura di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 15 del mese, direttamente sulla carta Poste Pay Evolution della figlia n.
533317119175316 — IBAN [...], da rivalutarsi, annualmente secondo
l'indice ISTAT. Saranno suddivise tra i genitori al 50% tutte le spese straordinarie documentate. 4.
pagina 2 di 6 Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando
a1l'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per
l'espatrio.
6. Eventuali altre questioni economiche tra coniugi verranno regolate in separata sede.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In particolare, i coniugi ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio con rito concordatario in
Arzachena, il 15/07/1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzachena al nr. 27, anno 1990 Parte/Serie II, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Davano atto che, dalla loro unione, nasceva una figlia, nata ad [...] il [...], e che la Per_1 dimora familiare veniva fissata presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Arzachena, Via Lu
Narili nr. 18, dove continuavano ad abitare la con la figlia, maggiorenne, non economicamente Pt_1 autosufficiente.
Entrambi i coniugi rilevavano che, a causa di incomprensioni protrattesi nel corso del tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui, di fatto, gli stessi vivevano separati già dal 2017.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 settembre 2025, le parti confermavano di non volersi riconciliare, e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 10 settembre 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
pagina 3 di 6 Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, ed anche la condotta processuale dei ricorrenti, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra loro di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative,
o di ordine pubblico.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio, proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza nr. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di IR (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di NO (sentenza n. 3542/2023), CE, EN e EZ Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale.
Per il Tribunale di IR, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di NO, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
pagina 4 di 6 Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, mediante un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
Le spese devono essere compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
nata ad [...] il [...]; Parte_1
e pagina 5 di 6 nato ad [...] il [...]; CP_1
in relazione al matrimonio celebrato il 15/07/1990 in Arzachena, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Arzachena, anno 1990, N. 27, parte/serie II A;
CONFERMA le condizioni rassegnate dai coniugi nel ricorso introduttivo, già esposte in premessa, che si richiamano integralmente;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 10 settembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 599/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promosso da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Via Lu Narili nr. 18;
e pagina 1 di 6 nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._2
Arzachena, Via Oberdan nr. 13;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Sangaino (C.F.: , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, in Arzachena, Viale Costa Smeralda nr. 80;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da ricorso introduttivo, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare la casa familiare ubicata nel Comune di
Arzachena, in via Lu Narili 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra che Pt_1 continuerà a viverci unitamente alla figlia maggiorenne .
3. Disporre a carico del padre un Per_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente in misura di € 200,00 mensili, da versarsi entro il 15 del mese, direttamente sulla carta Poste Pay Evolution della figlia n.
533317119175316 — IBAN [...], da rivalutarsi, annualmente secondo
l'indice ISTAT. Saranno suddivise tra i genitori al 50% tutte le spese straordinarie documentate. 4.
pagina 2 di 6 Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando
a1l'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per
l'espatrio.
6. Eventuali altre questioni economiche tra coniugi verranno regolate in separata sede.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In particolare, i coniugi ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio con rito concordatario in
Arzachena, il 15/07/1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzachena al nr. 27, anno 1990 Parte/Serie II, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Davano atto che, dalla loro unione, nasceva una figlia, nata ad [...] il [...], e che la Per_1 dimora familiare veniva fissata presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Arzachena, Via Lu
Narili nr. 18, dove continuavano ad abitare la con la figlia, maggiorenne, non economicamente Pt_1 autosufficiente.
Entrambi i coniugi rilevavano che, a causa di incomprensioni protrattesi nel corso del tempo, l'affectio coniugalis era venuta meno, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui, di fatto, gli stessi vivevano separati già dal 2017.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 settembre 2025, le parti confermavano di non volersi riconciliare, e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 10 settembre 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
pagina 3 di 6 Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, ed anche la condotta processuale dei ricorrenti, che hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando così all'esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra loro di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, possano essere integralmente recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative,
o di ordine pubblico.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio, proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza nr. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di IR (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di NO (sentenza n. 3542/2023), CE, EN e EZ Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale.
Per il Tribunale di IR, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di NO, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
pagina 4 di 6 Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, mediante un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
Le spese devono essere compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione, così provvede:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
nata ad [...] il [...]; Parte_1
e pagina 5 di 6 nato ad [...] il [...]; CP_1
in relazione al matrimonio celebrato il 15/07/1990 in Arzachena, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Arzachena, anno 1990, N. 27, parte/serie II A;
CONFERMA le condizioni rassegnate dai coniugi nel ricorso introduttivo, già esposte in premessa, che si richiamano integralmente;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 10 settembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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