Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
11715/2023
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , all'esito dell'udienza del 24
Marzo 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11715/2023 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( CT ) il 04/11/1952 e residente ivi , Viale Catania 14, c. f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Petronaci come da C.F._1
Procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in ON , C.le Aida
n. 6 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresen- P.IVA_1
tato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri , come da procura alle liti in atti di giudizio depositata,
domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
Resistente
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito;
ticket di licenziamento art. 2 , L. n. 92/2012.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
85000 , formato in data 23 Settembre 2023 e notificato il 06/10/2023.
CP_ Con l'atto impugnato intimava al ricorrente il pagamento della somma di € 1,840,16 , compren siva di spese di notifica ed accessori , per contributi accertati e dovuti alla Gestione Aziende con
Lavoratori dipendenti per il periodo intercorso dal “10/2022 al 10/2022”.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità dell'atto impugnato per generi-
cità ed insufficienza della motivazione , in contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/1990 , per l'omes sa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato l'Istituto a muovere la pretesa verso il ricorrente odierno . Quest'ultimo in particolare , anche esaminando il dettaglio degli importi dovuti , non era in grado di risalire né al contenuto dei contributi richiesti né a presunte violazioni commesse, deduceva la nullità dell'atto impugnato per la genericità e per la mancanza di motiva -
zione.
L'atto impugnato sarebbe altresì privo dei requisiti e di tutti gli elementi che consentono l'esatta identificazione della pretesa nei confronti del ricorrente e la sua posizione debitoria.
Sotto il profilo del merito della richiesta di pagamento, il ricorrente premetteva di avere svolto attività di medico in convenzione con l' , a far tempo dal 23/3/1981 e di essere CP_2
rimasto in servizio sino al 29/10/2022 e di essersi dimesso per sopraggiunti limiti di età con propria comunicazione , recante data 22/8/2022 e indirizzata al Direttore ed al CP_2
Direttore del Distretto Sanitario di ON .
La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie veniva dichiarata con determina diri genziale n. 4702 del 06/10/2022 dell' . CP_2
Precisava di avere assunto a tempo indeterminato , part time , da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle
11,30 la Sig.ra a far tempo dal 25/10/2004 , con qualifica di segretaria e Parte_2
con applicazione del C.C.N.L. di categoria , livello IV°.
Pertanto con il raggiungimento del limite di età , al compimento dei 70 anni, il ricorrente avrebbe dovuto cessare per legge la propria attività ( art. 24 accordo collettivo nazionale medici di medicina generale , secondo art. 8 D.Lgs. 502/1992) . Pertanto comunicava la cessazione del rapporto lavorativo alla dipendente in data 08.09.2022, in coincidenza con la chiusura della propria attività. Successivamente in data 31.10.2022 veniva comunicata con pot. N. 01621328 l'interru- Pt_3
zione del rapporto di lavoro della dipendente, dovuta alla cessazione della propria attività per i limiti di età raggiunti .
Precisava altresì di avere proposto alla propria dipendente la possibilità di proseguire l'attività
lavorativa presso altro studio medico alle medesime condizioni del pregresso rapporto lavorativo,
tuttavia la dipendente non accettava detta proposta .
Pertanto , precisate tali circostanze , il ricorrente evidenziava l'ingiustizia della pretesa contributiva
, sottolineava che il rapporto con la propria dipendente era cessato per causa di forza maggio- CP_1
re non determinata né determinabile dal ricorrente personalmente .
CP_ Deduceva che la richiesta dell' di pagamento della somma portata dall'avviso di addebito fosse illegittima,tale illegittimità si palesava maggiormente evidente a fronte di una ipotesi di legge in cui non è dovuto il versamento di contributo di licenziamento.
Evidenziava che per il settore dell'edilizia esiste una deroga al versamento di questo contributo, con esonero in favore del datore di lavoro nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato, per completamento dei lavori e fine cantiere .
L'esonero contributivo è previsto dalla legge per la circostanza di fine dei lavori e chiusura del cantiere al completamento dei lavori , pertanto l'esonero è legato a ragioni che prescindono dalla volontà del datore di lavoro .
Deduceva pertanto che la situazione del ricorrente odierno , che aveva chiuso l'attività di medico convenzionato per limiti di età, fosse assimilabile a quella della chiusura di cantiere per completa-
mento dei lavori e che la richiesta di pagamento dei contributi al ricorrente fosse una violazione dinanzi a situazioni omogenee, tanto da configurarsi la violazione dell'art. 3 Costituzione .
Chiedeva pertanto che fosse riconosciuta l'illegittimità dell'avviso di addebito e che fosse annullato l'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' che contestava la tardività di tutte le doglian Controparte_3
ze sollevate per vizi di carattere formale dell'atto impugnato , proposte oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Evidenziava inoltre l'infondatezza di tali doglianze oltre il profilo della tardività.
Richiamava a fondamento della pretesa dell'istituto la legge n. 92/2012 e l' articolo 2 , commi 31-
35, posti a fondamento della contribuzione richiesta quale ticket di licenziamento e deduceva che la fattispecie all'esame rientrasse totalmente nell'ambito di applicabilità della norma richiamata .
Considerava eccezione l'esonero dalla contribuzione previsto dalla legge, in ipotesi di fine dei lavori e di chiusura di cantiere, ed in quanto norma derogatoria deduceva che fosse di stretta interpretazione , limitata al settore delle costruzioni e pertanto non applicabile alla fattispecie all'esa me . Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'atto impugnato e con l'obbligo di paga -
mento della pretesa dell'istituto .
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte ed allegati.
Successivamente delegata alla trattazione e decisione del presente procedimento , disposta la sostituzione dell'udienza del 24 marzo 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni , lette le note come in atti depositate , il giudizio si definisce con il presente provvedi –
mento.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito specificate .
In via preliminare risulta tempestiva nella fattispecie l'opposizione proposta all'avviso di addebito notificato in data 06/10/2023 , poiché il ricorso risulta depositato il 15/11/2023 entro il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
In via altrettanto preliminare risulta fondata l'eccepita inammissibilità delle doglianze di carattere formale proposte tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c. , ovverosia oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito , essendo qualificabili come opposizione agli atti esecutivi .
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va infatti desunto dall'art. 617 c.p.c. , at- teso che , ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 , le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si pongono nelle forme ordinarie . Detto termine è divenuto di venti giorni a decor- rere dal 1° marzo 2006 , per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14/3/2005 n. 35 , con vertito in legge 14/5/2005 n. 80.
Nella fattispecie il termine di venti giorni decorre dalla notifica dell'avviso di addebito oppo- sto avvenuta il 06/10/2023 e risulta trascorso alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio .
In ogni caso le doglianze di parte ricorrente si palesano infondate poiché l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 , comma 2 , del D.L. n. 78 del 2010 , come da esame documentale dell'atto in atti prodotto dalla resistente . CP_1
L'avviso di addebito impugnato contiene il riferimento al recupero di somme dovute alla Ges- tione aziende con dipendenti per il periodo 10/2022 , comunicato alla parte ricorrente con accertamento , recante protocollo n. 2100.11/07/2023.0469307 , notificato il 21/7/ CP_1
2023 .
L'avviso di addebito contiene il richiamo a tale accertamento, e dalle difese svolte dal ricor- rente, si evince che sia consapevole che si tratta di addebito contributivo per il “ ticket di licenziamento “, secondo la previsione di cui all'art. 2 comma31 della legge n. 92/2012 , dovu to in ragione del licenziamento della dipendente . Parte_2
Il comma 31 della disposizione sopra richiamata dispone : “ Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che , indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi , intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 , è dovuta ,
a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41per cento del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni .”
La contribuzione è pertanto dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo inde- terminato a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero per giusta causa;
a seguito di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo e per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.L.gs 4 marzo 2015 , n. 23.
Il contributo è altresì dovuto per la casistica ulteriore prevista al paragrafo 2 della Circolare
. Costituiscono giustificato motivo oggettivo la crisi di impresa, la cessazione Parte_4 dell'attività , il venire meno delle mansioni assegnate al lavoratore , senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda, compatibili con il suo livello di inquadramento .
La fattispecie all'esame rappresenta una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licen- ziamento che darebbe diritto all'indennità di disoccupazione ASPI e rientra pertanto nella pre visione di cui all'art. 2 legge 92/2012, sopra richiamato .
Tale circostanza risulta provata dalla comunicazione obbligatoria di cessazione del Pt_3
rapporto di lavoro , come sostenuto anche in ricorso principale .
Occorre a questo punto evidenziare che la fattispecie non è assimilabile alla ipotesi di esonero contributivo prevista dalla legge all'art. 2 comma 34 , lettera b .
Tale esonero rappresenta una deroga sostanziale al principio generale del pagamento del con tributo quale ticket licenziamento , dovuto nelle svariate ipotesi di cessazione del rapporto lavorativo , anche per giustificato motivo soggettivo ed oggettivo .
La deroga prevista nelle ipotesi di completamento dei lavori edilizi e chiusura cantiere ha na- tura di speciale previsione di legge ed ha natura di norma di stretta interpretazione , limitata all'ambito strettamente previsto dal legislatore , senza possibilità di applicazioni analogiche in ambiti diversi .
Sotto questo specifico profilo è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro , con sen- tenza n. 22905 depositata il 19 agosto 2024 .
Dalla motivazione, afferente l'art. 2 , comma 34 , della legge nr. 92 del 2012, si legge : “ 21. Si premette che l'art. 2 cit. ha istituito, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'assicurazione sociale per l'impiego( ASPI , sostituita per gli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, dalla NASPI) , con funzione di fornire ai lavoratori che abbiano per- duto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
22. La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi .
23. Per quanto più rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato , idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa ( art. 2 comma 31, della legge nr. 92 del 2012).
24. Si Tratta appunto del cd. <
in quest'ultimo caso , salva l'ipotesi in cui la risoluzione avvenga all'esito del tenta- tivo obbligatorio di preventiva conciliazione previsto nell'ambito della procedura di cui all'art.
7 , comma 7 , della legge nr. 604 del 1996 , come novellato dall'art. 1 , comma 40, della legge nr.
92 del 2012.
25 . Alla regola fanno tuttavia eccezione alcune ipotesi che sono quelle espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2 .
26 . Tra queste , vi è << l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere>> che rileva nella
presente controversia .
27 . Il contrasto verte in merito all'individuazione dei presupposti per l'operatività dell'esonero; in particolare, sull'esatto significato da attribuire alla seguente indicazione : << per completa- mento delle attività e chiusura del cantiere>>.
28 . L ritiene sussistente il <
lavori edili programmati.
29 . La sentenza impugnata privilegia , invece , una diversa e più estensiva interpretazione della norma , comprensiva cioè di ogni <
30 . Questa Corte ritiene corretta la prima delle due soluzioni interpretative perché maggior- mente aderente alla lettera e alla natura della disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro .
31 . La fattispecie normativa delinea un'eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo;
come tale non è estensibile al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata 32 . Per questa Corte il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere di cui all'art. 2, comma 34 , lettera b), della legge nr. 92 del 2012 si riferisce , in via esclusiva ,
all'ipotesi dell'esaurimento del cantiere per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori in senso tecnico ( la c.d. fine lavori ).
Sono invece estranee al perimetro di applicazione della disposizione ipotesi differenti di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori , per così dire necessitate , che pure possono costituire causa legittima di risoluzione dei rapporti di lavoro.
[…..]
34 . Così individuata la portata della disposizione , l'esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l'insegnamento della Corte che , in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione ( Cass. nr.
12092 del 2018 ; Cass. nr. 17447 del 2014 ; Cass. n. 18710 del 2013).
35 . Sia pure occupandosi di differenti fattispecie assicurative e/o agevolative rispetto al conte- nuto di normali obbligazioni contributive , la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere
i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati.( per tutte vedi Cass. nr. 1767 del 2021)
e ciò sul presupposto , appunto , della natura derogatoria che connota le discipline .”
Alla luce dell'esame e del richiamo alla motivazione della sentenza di Cassazione Sez. Lavoro
n. 22905, depositata il 19 agosto 2024 , cui questo giudice fa riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. facendone propria la motivazione , occorre escludere alla fattispecie all'esame l'esonero dal pagamento del contributo previsto quale Ticket di licenziamento, previsto limitatamente il caso dei lavori edilizi , essendo la deroga di stratta interpretazione .
Per tutte le ragioni svolte il ricorso non può trovare accoglimento e l'avviso di addebito deve trovare conferma .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11715/2023 R.G. Lavoro , promossa da con Parte_5 ricorso del 15.11.2023 , nei confronti dell' , così provvede : CP_1
Rigetta il ricorso , conferma l'avviso di addebito 593 20230001406285000 , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 884,5 , oltre rimborso al 15% , iva e cpa nella misura di legge.
Catania 07/04/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo