TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12434 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29859 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALDI JACOPO, Parte_1 giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 01/09/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'assegno mensile CP_1
di assistenza ex art. 13 L. 118/71 dovuti in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p.o. notificato all'Istituto il 09/04/2025, avendo in pari data notificato il modello AP70 relativo al possesso dei requisiti socio- economici, senza ottenere alcun riscontro. Con vittoria di spese da distrarsi.
L' , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
1 All'odierna udienza la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione con la decorrenza dovuta, documentata dalla parte ricorrente con nota di deposito del 1.12.2025, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse debbono essere poste a carico dell' , in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso che CP_1 il riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente è avvenuto il 22.9.2025, e quindi in epoca successiva al deposito del ricorso (avvenuto il
1.9.2025) e con inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. decorrente dalla domanda di liquidazione, ritualmente avanzata dalla parte in data
9.4.2025 con notifica del decreto di omologa e del modello attestante il possesso dei requisiti socio-economici per la concessione della prestazione.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite conseguente alla liquidazione della prestazione avvenuta in via amministrativa anteriormente all'udienza di discussione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] con ricorso depositato il 01/09/2025, così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. BALDI JACOPO, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice
2