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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
468/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 468/2024, promossa da:
(c.f. ) nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dall'Avv. Simona Michelsanti con studio in Foligno (PG), Corso Cavour n. 84 presso cui è eletto il domicilio;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dall'Avv. Giada Bollati con studio in Foligno (PG) Via Santa Caterina n. 46 presso cui è eletto il domicilio;
RESISTENTE
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da note congiunte del 22/11/2024 Osserva il Tribunale
Con ricorso del 23/03/2024, si è rivolta al Tribunale di Spoleto, esponendo in sintesi Parte_1
e per quanto interessa:
- che ha intrattenuto per alcuni anni una relazione sentimentale con dalla quale sono Controparte_1
nati i due figli, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_1 Per_2
- che a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i due genitori veniva meno l'unione familiare e che la stessa riteneva opportuno adire codesto Tribunale per l'emissione di un provvedimento volto a regolare in via definitiva le modalità di affidamento collocamento e mantenimento dei figli minori.
La stessa ha illustrato le condizioni economiche delle parti e ha concluso chiedendo l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, percipiendi al 50% l'assegno unico, con collocamento Per_2 dei minori presso la casa materna e diritto di visita del padre e con obbligo in capo a quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre al versamento una tantum di € 9.462,00 per il figlio . Per_2
Il 10.05.2024 è pervenuta la memoria di costituzione di , nella quale vi è una diversa Controparte_1 ricostruzione dell'avvenuta crisi familiare e della situazione economica delle parti.
Lo stesso ha, pertanto, concluso chiedendo l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore
, percipiendi al 50% l'assegno unico, con collocamento paritario presso le rispettive Per_2
abitazioni e senza obbligo di mantenimento;
con riferimento al figlio maggiorenne , ha Per_1 chiesto che la madre versi un mantenimento mensile pari ad €400.00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/10/2024 le parti sono comparse personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare.
Dopo ampia discussione sulle prospettazioni difensive, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Le parti, in data 22/11/2024, hanno depositato note con le quali hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo, sia pure in termini diversi dalla proposta formulata dal Giudice in udienza:
“1. Il minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre Parte_1
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ogni decisione, anche urgente, dovrà essere presa congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Il padre si obbliga a trasferire la residenza del figlio presso la casa materna e la Per_2
presta sin d'ora il consenso affinché l'ufficio anagrafe possa provvedere. Parte_1 4. I tempi di permanenza presso il padre sono regolati come da accordo sottoscritto.
Relativamente alle vacanze, alle pause scolastiche ed ai giorni festivi: durante il periodo estivo che ha inizio con la fine della scuola e finisce con l'inizio delle attività scolastiche i genitori manterranno il piano di frequentazioni attualmente applicato, così come riportato nell'accordo sottoscritto.
Resta ferma la possibilità di far partecipare il minore ad uno o più campus estivi in base alla disponibilità di ogni genitore.
Ad entrambi i genitori durante le vacanze estive è garantito di trascorrere dei giorni con il figlio minore, almeno due settimane anche non consecutive, con preavviso almeno 30 giorni prima salvo ulteriori periodi da concordare tra le parti.
Durante il periodo natalizio secondo il criterio dell'alternanza annuale tra il giorno 24 dicembre e il giorno di Natale (Vigilia con il padre – Natale con la madre e viceversa l'anno successivo. Per
l'anno in corso sempre nel rispetto dell'alternanza vale la situazione di continuità rispetto al 2023-
2024) e tra il 31/12 e il primo dell'anno (31/12 con il padre e il primo gennaio con la madre e viceversa l'anno successivo. Per l'anno in corso sempre nel rispetto dell'alternanza vale la situazione di continuità rispetto al 2023-2024). Ad entrambi i genitori durante le vacanze invernali è garantito di trascorrere 7 giorni consecutivi con il figlio.
Durante il periodo pasquale il minore secondo il criterio dell'alternanza trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e viceversa. Per l'anno 2025 sempre nel rispetto dell'alternanza vale la situazione di continuità rispetto al 2023-2024.
Le festività del 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, ponti scolastici, 8 dicembre, Epifania, ferragosto
e compleanni verranno equamente divise tra i genitori in modo alternato, così come tutte le festività religiose e/o civili.
5. La sig.ra provvederà alla voltura dell'intestazione della mensa del minore Parte_1 Per_2
attualmente intestata a . Controparte_1
6. Stante il collocamento prevalente del figlio presso la madre, tenuto conto dell'obbligo di Per_2
entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze, corrisponderà alla a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 125,00 (euro centoventicinque/00) da versare entro il giorno 05 del mese competenza sul conto corrente con il seguente iban: [...].
7. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico per il figlio Il Signor Parte_1 Per_2
si impegna a comunicare all'ufficio preposto la rinuncia del suo 50%. Controparte_1
Le spese straordinarie per il figlio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto di libri di testo per il ciclo della scuola dell'obbligo, corredo scolastico di inizio anno, le eventuali spese mediche, di cura, specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale) graveranno in ragione del 50%
(cinquanta per cento) su ciascun genitore.
In ogni caso le parti convengono di rinviare al Protocollo Perugia per la individuazione ed il regime delle spese straordinarie.
8. provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , CP_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, il quale continuerà a percepire personalmente
l'assegno unico per lui previsto.
* * * * *
L'accordo appare congruo alle attuali condizioni economico-sociali delle parti, del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese, alla luce della natura e dell'esito della controversia, sostanzialmente conclusasi con un accodo tra le parti, sono compensate tra le parti.
Atti inviati al PM.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, e , Per_2 Parte_1 Controparte_1
con collocazione prevalente degli stessi presso la casa materna;
2) Prende atto del diritto di visita del padre accordato tra le parti;
Controparte_1
3) Dispone in capo al padre l'obbligo di versare la somma di € 125,00 a Controparte_1
titolo di mantenimento per il figlio minore;
Per_2
4) Dispone che ciascuno dei genitori è obbligato al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo del Tribunale di Perugia;
5) Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 468/2024, promossa da:
(c.f. ) nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dall'Avv. Simona Michelsanti con studio in Foligno (PG), Corso Cavour n. 84 presso cui è eletto il domicilio;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dall'Avv. Giada Bollati con studio in Foligno (PG) Via Santa Caterina n. 46 presso cui è eletto il domicilio;
RESISTENTE
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da note congiunte del 22/11/2024 Osserva il Tribunale
Con ricorso del 23/03/2024, si è rivolta al Tribunale di Spoleto, esponendo in sintesi Parte_1
e per quanto interessa:
- che ha intrattenuto per alcuni anni una relazione sentimentale con dalla quale sono Controparte_1
nati i due figli, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_1 Per_2
- che a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i due genitori veniva meno l'unione familiare e che la stessa riteneva opportuno adire codesto Tribunale per l'emissione di un provvedimento volto a regolare in via definitiva le modalità di affidamento collocamento e mantenimento dei figli minori.
La stessa ha illustrato le condizioni economiche delle parti e ha concluso chiedendo l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, percipiendi al 50% l'assegno unico, con collocamento Per_2 dei minori presso la casa materna e diritto di visita del padre e con obbligo in capo a quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre al versamento una tantum di € 9.462,00 per il figlio . Per_2
Il 10.05.2024 è pervenuta la memoria di costituzione di , nella quale vi è una diversa Controparte_1 ricostruzione dell'avvenuta crisi familiare e della situazione economica delle parti.
Lo stesso ha, pertanto, concluso chiedendo l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore
, percipiendi al 50% l'assegno unico, con collocamento paritario presso le rispettive Per_2
abitazioni e senza obbligo di mantenimento;
con riferimento al figlio maggiorenne , ha Per_1 chiesto che la madre versi un mantenimento mensile pari ad €400.00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/10/2024 le parti sono comparse personalmente hanno confermato di non volersi riconciliare.
Dopo ampia discussione sulle prospettazioni difensive, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Le parti, in data 22/11/2024, hanno depositato note con le quali hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo, sia pure in termini diversi dalla proposta formulata dal Giudice in udienza:
“1. Il minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre Parte_1
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ogni decisione, anche urgente, dovrà essere presa congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Il padre si obbliga a trasferire la residenza del figlio presso la casa materna e la Per_2
presta sin d'ora il consenso affinché l'ufficio anagrafe possa provvedere. Parte_1 4. I tempi di permanenza presso il padre sono regolati come da accordo sottoscritto.
Relativamente alle vacanze, alle pause scolastiche ed ai giorni festivi: durante il periodo estivo che ha inizio con la fine della scuola e finisce con l'inizio delle attività scolastiche i genitori manterranno il piano di frequentazioni attualmente applicato, così come riportato nell'accordo sottoscritto.
Resta ferma la possibilità di far partecipare il minore ad uno o più campus estivi in base alla disponibilità di ogni genitore.
Ad entrambi i genitori durante le vacanze estive è garantito di trascorrere dei giorni con il figlio minore, almeno due settimane anche non consecutive, con preavviso almeno 30 giorni prima salvo ulteriori periodi da concordare tra le parti.
Durante il periodo natalizio secondo il criterio dell'alternanza annuale tra il giorno 24 dicembre e il giorno di Natale (Vigilia con il padre – Natale con la madre e viceversa l'anno successivo. Per
l'anno in corso sempre nel rispetto dell'alternanza vale la situazione di continuità rispetto al 2023-
2024) e tra il 31/12 e il primo dell'anno (31/12 con il padre e il primo gennaio con la madre e viceversa l'anno successivo. Per l'anno in corso sempre nel rispetto dell'alternanza vale la situazione di continuità rispetto al 2023-2024). Ad entrambi i genitori durante le vacanze invernali è garantito di trascorrere 7 giorni consecutivi con il figlio.
Durante il periodo pasquale il minore secondo il criterio dell'alternanza trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e viceversa. Per l'anno 2025 sempre nel rispetto dell'alternanza vale la situazione di continuità rispetto al 2023-2024.
Le festività del 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, ponti scolastici, 8 dicembre, Epifania, ferragosto
e compleanni verranno equamente divise tra i genitori in modo alternato, così come tutte le festività religiose e/o civili.
5. La sig.ra provvederà alla voltura dell'intestazione della mensa del minore Parte_1 Per_2
attualmente intestata a . Controparte_1
6. Stante il collocamento prevalente del figlio presso la madre, tenuto conto dell'obbligo di Per_2
entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze, corrisponderà alla a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 125,00 (euro centoventicinque/00) da versare entro il giorno 05 del mese competenza sul conto corrente con il seguente iban: [...].
7. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico per il figlio Il Signor Parte_1 Per_2
si impegna a comunicare all'ufficio preposto la rinuncia del suo 50%. Controparte_1
Le spese straordinarie per il figlio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto di libri di testo per il ciclo della scuola dell'obbligo, corredo scolastico di inizio anno, le eventuali spese mediche, di cura, specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale) graveranno in ragione del 50%
(cinquanta per cento) su ciascun genitore.
In ogni caso le parti convengono di rinviare al Protocollo Perugia per la individuazione ed il regime delle spese straordinarie.
8. provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , CP_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, il quale continuerà a percepire personalmente
l'assegno unico per lui previsto.
* * * * *
L'accordo appare congruo alle attuali condizioni economico-sociali delle parti, del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese, alla luce della natura e dell'esito della controversia, sostanzialmente conclusasi con un accodo tra le parti, sono compensate tra le parti.
Atti inviati al PM.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, e , Per_2 Parte_1 Controparte_1
con collocazione prevalente degli stessi presso la casa materna;
2) Prende atto del diritto di visita del padre accordato tra le parti;
Controparte_1
3) Dispone in capo al padre l'obbligo di versare la somma di € 125,00 a Controparte_1
titolo di mantenimento per il figlio minore;
Per_2
4) Dispone che ciascuno dei genitori è obbligato al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo del Tribunale di Perugia;
5) Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza