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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3407/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente rel. Est. dr. Antonio Corte Consigliere dr. ssa Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 30.10.2023 a seguito della sentenza n. 23179/2023 della Suprema Corte pubblicata il 31.07.2023. da
, in qualità di cessionario dei diritti delle società Controparte_1 [...]
e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
[...]
Parte_1
, succeduti nei diritti della società estinta tutti
[...] Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv. Gerolamo Castellucci e Simone Maria Pottino e domiciliati nello studio del primo in MI via Parini 9
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
Contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_7 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Grilli e Giuseppe Ezio Cusumano ed elettivamente domiciliato presso il secondo in MI, Via Besana 9;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. – Distribuzione-
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione:
, , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di MI, contrariis rejectis e in ottemperanza della sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, ossia A) ACCERTARE E DUNQUE DICHIARARE, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali nazionali e comunitari richiamati negli atti precedenti, che la comunicazione di recesso – con un solo anno preavviso – dai contratti di concessione di vendita e di servizi post-vendita in essere inoltrata da agli attori è abusiva e dunque Controparte_7 invalida o, in via alternativa, inefficace anche in quanto l'obbligo di motivazione non è stato soddisfatto, ovvero perché non è stata ristrutturata la rete di vendita, come quel tipo di recesso presuppone;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE il perdurare dei vincoli contrattuali tra le parti in causa e perciò anche il danno subito dalle società attrici e dall'interveniente in forza delle cause indicate al § 6 della citazione originaria, con somme che si sono quantificate analiticamente con la seconda memoria 183 c.p.c. dell'11 aprile 2012, ovvero nella diversa somma che dovesse essere accertata, eventualmente anche in via equitativa;
C) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE la convenuta società a Controparte_7 risarcire agli odierni attori i danni da essi patiti nella misura qui di seguito liquidata, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, cod. civ.
e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo:
- , la somma nominale complessiva di € 5.555.019,46, risultante dalla Controparte_1 sommatoria dei crediti litigiosi di seguito indicati
1. , € 486.114,03. Controparte_2 CP_8
4. € 1.099.498,04. CP_3
5. € 828.717,00. CP_4
6. € 1.451.477,06. CP_6
Co 8. € 1.689.213,33. CP_5
pagina 2 di 9 - e , succeduti nel credito di Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
, la somma nominale complessiva di € 895.803,20. Controparte_9
Con vittoria degli onorari, oltre spese generali, cpa ed IVA, e le spese, anche tecniche, di tutti i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con espressa riserva di presentare ulteriori istanze nel proseguo, si da ora si chiede all'Ecc.ma
Corte di:
a) Disporre CTU tecnico – contabile tesa all'esatta liquidazione dei danni patiti dagli attori;
b) Ammettere i capitoli di prova testimoniale già articolati in primo grado nella memoria depositata in data 2 maggio 2012 (cfr. 1E), e quindi escutere i testi dipendente Testimone_1
; residente a [...], CP_10 Testimone_2 [...]
c/o c/o ; Sergio Morini, c/o Tes_3 CP_11 Testimone_4 Pt_3
MORINI GROUP;
sig. legale rappresentante CP_12 Controparte_13 legale rappresentante c/o e CP_14 Testimone_5 CP_15 Testimone_6
c/o c/o sui Tes_7 Controparte_16 Testimone_2 CP_17 seguenti capitoli:
1) ho partecipato ai c.d. dealer meetings del 23 giugno 2010; Con
2) in quella occasione fu illustrato dai rappresentanti n piano di ristrutturazione della rete di vendita in Italia;
CP_7
Con 3) fu detto dai rappresentanti i concessionari presenti che il loro piano industriale era in forte ritardo perché MC stava rinnovando i processi produttivi;
4) ho partecipato anche all'incontro del 13 gennaio 2011;
5) in quella sede fu detto dai rappresentanti DI ai concessionari convenuti che MC avrebbe sostenuto il più possibile le reti di vendita europee fino al 317172012 anche con la riomologazione euro 5 di TE, RI e OR e con il lancio di un nuovo modello derivato dalla Toyota YARIS 1.3;
6) fu completamente taciuto il piano di ristrutturazione della rete e fu annunciata la realizzazione di una rete di soli Riparatori Autorizzati;
7) confermo i resoconti delle riunione che mi si rammostrano;
8) dopo il 30 giugno 2011 non mi è stato consentito di consultare la disponibilità di veicoli, né di acquistare nessun prodotto Daihatsu tramite il sistema DCS, né di poter in alcun modo acquisire informazioni sulle incentivazione che invece venivano praticate ai cosiddetti
Riparatori Autorizzati o anche solo candidati tali;
pagina 3 di 9 9) ha scelto di escludere, dai modelli attualmente prodotti da MC per il mercato Controparte_7 europeo, la distribuzione della CUORE;
10) La (omologazione euro 5) è oggi regolarmente commercializzata in Persona_1
Germania.
Ammettere i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria datata 2 maggio 2012 in merito alla strategia commerciale di volta a minimizzare il rischio di trovarsi, all'inizio Parte_4 del 2013, auto invendute (necessità che sola giustifica l'intimazione del recesso straordinario)
e ad evitare il costo di sostegno alla rete commerciale, la testimonianza di Testimone_8 residente a [...]; residente a [...]; residente a Tes_9 Testimone_10
Rivanazzano (PV); residente a [...]; signori Testimone_11 Parte_5
e , c/o MC in Osaka, sui seguenti capitoli: Parte_6 Parte_7
11) il sig. consigliò ai vertici DI la scelta di intimare il recesso ad un anno Testimone_11 anziché due (spieghi il teste la ragione);
12) dalla fine del 2008 sapevo che il piano di espansione commerciale presentato alla rete del
2005 non sarebbe stato attuato;
13) dal 2009 sapevo, tramite il distributore in Inghilterra, che MC si sarebbe ritirata CP_7
a breve dal mercato europeo;
Con 14) i dirigenti dica il teste chi) decisero di intimare il recesso ad un anno per evitare l'onere finanziario di sostenere commercialmente la rete dei concessionario fino al 31/1/2013 e ridurre il rischio di rimanere con troppe auto invendute alla stessa data;
15) furono ritoccati i listini di rialzo quando il produttore li ribassava per contrastare gli effetti sfavorevoli del cambio yen-euro;
16) alla rete DI disse (dica il teste chi) che l'aumento era dovuto alla maggiorazione dei costi di produzione;
Con
17) i rappresentati di el meeting del luglio 2010 promisero ai concessionario della rete che avrebbero importato e commercializzato la CUORE euro 5;
18) fino ad oggi la commercializzazione della CUORE euro 5 è ferma;
19) nel meeting di settembre 2010 dichiarò all'assemblea che avrebbe Controparte_19
Con ricapitalizzato attraverso la Jap S.r.l. di cui egli è socio maggioritario) con un versamento di 1.000.000 euro.
Infine, ammettere le seguenti prove testimoniale (i teste sono indicati in calce al capitolo):
20) Lei era stato informato ufficiosamente (dica il teste da chi) della decisione di MC di cessare la produzione per l'Europa (teste e;
Parte_5 Testimone_11
pagina 4 di 9 21) la decisione di aumentare i listini nel 2009 fu presa da lei nell'interesse dei soci
[...]
Parte_8
22) MC aveva trasmesso a per il 2009 con prezzi ridotti rispetto a quelli dell'anno CP_20 precedente (testi e ); Parte_6 Parte_7
Con 23) MC aveva informato il sig. e il presidente di he MC avrebbe Controparte_19 interrotto la commercializzazione in Europa di veicoli nuovi dal 2013 (testi Parte_7
e ; Testimone_11
24) la notizia dell'interruzione della commercializzazione con Europa era stata data da MC ai Con vertici di rima del giugno 2010 (testi ed;
Parte_7 Testimone_11
25) la MC aveva informato nel 2009 i vertici IM GROUP ltd e il sig. della CP_21 cessazione degli investimenti per la produzione di modelli per il mercato Europeo (teste Pt_7
);
[...]
26) la IM OU aveva avuto notizia da MC nel 2009 della decisione di MC di interrompere la produzione di vetture per l'Europa ( c/o ); CP_21 Controparte_22
27) La IM OU ha deciso di interrompere l'importazione di auto nuove a causa della CP_7 notizia ricevuta sulla interruzione dello sviluppo del mercato investimenti di MC (
[...]
c/o ). CP_21 Controparte_22
Per i testi residenti all'estero il Giudice vorrà valutare l'opportunità che siano assunti mediante rogatoria internazionale.
Per parte appellata in riassunzione:
Controparte_7
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
a)- accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda ex adverso proposta e per l'effetto respingere le conclusioni rassegnate dalle attrici di cui sub A) e B) dell'atto di citazione in riassunzione, per le motivazioni di cui sub 1. della narrativa;
b)- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui sub a) che precede, accertare e dichiarare l'insussistenza ed apoditticità del danno asseritamente subito dalle attrici, per le motivazioni di cui sub 3. e 4. della narrativa;
c)- con vittoria di spese, diritti e onorari dei gradi di giudizio, inclusa la fase cautelare.
In via istruttoria, si ribadiscono le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, VI comma,
n. 2) e n. 3) depositate rispettivamente in data 10 e 30 aprile 2012 e, ove le prove ex adverso richieste fossero ritenute ammissibili, si chiede l'ammissione della prova contraria di cui sub 2)
(pag. 23, ult. cpv.) del presente atto.
pagina 5 di 9 “Ogni contraria eccezione, deduzione istanza respinta, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
MI, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 37739/2022 pubblicata in data 23.12.2022 che, in accoglimento del proposto ricorso per Cassazione dei qui riassumenti, lì ricorrenti, Sig.ri e Parte_9 Parte_10
, ha accertato che l'azione introduttiva del presente giudizio proposta
[...] dall'amministratore non è azione conservativa e quindi estranea ai poteri dell'amministratore
e quindi il difetto di legittimazione dello stesso, considerato motivo assorbente a tutti gli ulteriori motivi di Cassazione, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna valida delibera assembleare che assegni all'amministratore potere ulteriore a quello di legge per insussistenza di qualsivoglia valida delibera attributiva all'amministratore dei poteri specifici di essi condomini con conseguente difetto di legittimazione processuale dell'attore come eccepita dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione di primo grado.
Evidenziata, ribadita ed eccepita l'insussistenza di valido mandato ai Colleghi di controparte per il giudizio di cassazione, procura rilasciata dal solo amministratore senza alcuna delibera assembleare, fatto che vieppiù comprova come mai alcuna procura sia stata in realtà richiesta ai condomini per l'azione proposta dall'amministratore ritenuta rientrante nei di lui poteri.
Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA.
Nella denegata e non concessa ipotesi in cui fosse ritenuta esistente valida delega all'amministratore da parte dei condomini e con ogni riserva di impugnazione sul punto per disapplicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in ordine alla validità della delibera solo se l'argomento deciso era stato posto all'ordine del giorno e per insussistenza comunque delle maggioranze di legge, Voglia l'Ecc.ma Corte accertare l'infondatezza della domanda per tutte le ragioni di causa che vengono riproposte con tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali, come ricordate nella parte motiva del presente atto e comunque come precisate nel proposto ricorso per Cassazione e qui ribadite e ritenute assorbite, come dedotte in primo grado e richiamate nel Giudizio d'appello e quindi che il bene, e cioè il terrazzo de quo, a cui si accede esclusivamente dall'appartamento dei convenuti, deve accertarsi essere di proprietà degli stessi, come da rogito notarile e relativa continuità delle trascrizioni;
comunque per usucapione sanante ed in ogni caso come risulti illegittimo l'ordine di ripristino dello status quo ante in assenza di qualsivoglia prova di quale fosse lo status quo ante e particolarmente in assenza di qualsivoglia prova su qualsivoglia danno al o ai condomini per le CP_23 opere eseguite o di qualsivoglia limitazione/violazione del diritto di costoro pacificamente inesistente.
pagina 6 di 9 Con conseguente legittimità di quanto effettuato.
Ribadite comunque tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze di I grado anche in ordine alla proposta riconvenzionale di danno per lo stress e relativo danno biologico subito dall'illegittima azione, comunque per le opere abbattute e non più realizzate e per mancato utilizzo del bene come da titolo per ben oltre 10 anni, nell'importo pari ad € 50.000,
(cinquantamila) o altra anche maggiore comprovata in corso di causa o ritenuta di Giustizia.
Esclusa solo la richiesta manleva a carico dei terzi chiamati per essere stata la questione con gli stessi transatta.
Ribadita ogni richiesta istruttoria e, per quanto di ragione e comunque l'insussistenza di valida procura per il Giudizio di Cassazione agli Avv.ti Pietro Nigro e Aldo Pinto rilasciata dall'amministratore pro tempore per mancanza di valida delibera assembleare Controparte_24 per detto giudizio di Cassazione rilasciata dai condomini come già eccepito.
Comunque con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio compresa la presente fase di riassunzione come da depositate note.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 30.10.2023 i signori Parte_1
, succeduti nei diritti della estinta società
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_2
e quale cessionario dei diritti di ed altre
[...] Controparte_1 Controparte_2 società, introducevano il presente giudizio a seguito di sentenza della Suprema Corte
n.23179/2023 pubblicata il 31 luglio 2023 che cassava con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di MI , sezione III civile n. 2147/2018 pubblicata in data 2 maggio 2018 all'esito del giudizio di appello di cui ad R.G. 2780/2016 pendente tra le suddette parti.
In guisa della sentenza di Cassazione i riassumenti chiedevano di A) Accertare e Dichiarare, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali nazionali e comunitari richiamati negli atti precedenti, che la comunicazione di recesso - con un solo anno preavviso - dai contratti di concessione di vendita e di servizi post-vendita in essere inoltrata da agli Controparte_7 attori è abusiva e dunque invalida o, in via alternativa, inefficace anche in quanto l'obbligo di motivazione non è stato soddisfatto, ovvero perché non è stata ristrutturata la rete di vendita, come quel tipo di recesso presuppone;
B) conseguentemente accertare il perdurare dei vincoli contrattuali tra le parti in causa e perciò anche il danno subito dalle società attrici e dall'interveniente in forza delle cause indicate al § 6 della citazione originaria, con somme che si sono quantificate analiticamente con la seconda memoria 183 c.p.c. dell'11 aprile 2012,
pagina 7 di 9 ovvero nella diversa somma che dovesse essere accertata, eventualmente anche in via equitativa;
C) conseguentemente condannare la convenuta società a Controparte_7 risarcire agli odierni attori i danni da essi patiti nella misura qui di seguito liquidata, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, cod. civ. e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo: - , la somma Controparte_1 nominale complessiva di € 5.555.019,46, risultante dalla sommatoria dei crediti litigiosi di seguito indicati 1. ( , € 486.114,03. 4. Controparte_2 CP_8 CP_3
Co
€ 1.099.498,04. 5. € 828.717,00. 6. € 1.451.477,06. 8.
[...] CP_4 CP_6
€ 1.689.213,33. - e , CP_5 Parte_1 Parte_1 Parte_1 succeduti nel credito di , la somma nominale complessiva di € Controparte_9
895.803,20. Con vittoria degli onorari, oltre spese generali, cpa ed IVA, e le spese, anche tecniche, di tutti i gradi del giudizio.”.
Si costituiva instando per la declaratoria di inammissibilità ed Controparte_7 improponibilità della domanda ex adverso proposta e per il rigetto delle relative conclusioni;
per l'accertamento dell'insussistenza del danno lamentato dai riassumenti ed insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
All'udienza di prima comparizione il Collegio, con ordinanza riservata, verificata l'incompatibilità del Consigliere Dott. Alessandro Bondì a comporre il Collegio, stante la sua precedente partecipazione al Collegio decidente il reclamo sul procedimento cautelare ex art. 700 instaurato di primo grado, rinviava ad altra data per la trattazione della causa avanti un
Collegio con diversa composizione.
Alla successiva udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti indi il Collegio, con ordinanza riservata, rinviava a successiva udienza al fine di interloquire con i procuratori delle parti in ordine alla possibilità di definire bonariamente la controversia.
Effettuati plurimi rinvii su richiesta delle parti stante la pendenza di trattative, all'udienza del
27 maggio 2025 con ordinanza in pari data, presa visione della comunicazione inviata dai procuratori delle parti con la quale si portava a conoscenza della Corte il raggiungimento di accordo transattivo tra le parti, la causa veniva rinviava all'odierna udienza ex art. 309 c.p.c.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti non comparivano e la causa veniva dunque trattenuta in decisione immediata.
pagina 8 di 9 Ritiene il Collegio che, a fronte della prolungata inattività delle parti, debba darsi corso alla pronunzia di sentenza, a mente del combinato disposto degli artt. 309 e 181 1° comma c.p.c., pertanto, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Rilevato, in ordine a tale ultimo aspetto, che la declaratoria di estinzione del processo, comportandone la sua definizione, deve assumere la forma di sentenza (cfr. ex pluribus Cass.
n. 15688 del 2.7.2010) e che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando, così dispone:
Visti gli artt. 309 e 181 1° comma c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, in MI il 17/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente rel. Est. dr. Antonio Corte Consigliere dr. ssa Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 30.10.2023 a seguito della sentenza n. 23179/2023 della Suprema Corte pubblicata il 31.07.2023. da
, in qualità di cessionario dei diritti delle società Controparte_1 [...]
e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
[...]
Parte_1
, succeduti nei diritti della società estinta tutti
[...] Parte_2 rappresentati e difesi dagli Avv. Gerolamo Castellucci e Simone Maria Pottino e domiciliati nello studio del primo in MI via Parini 9
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
Contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_7 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Grilli e Giuseppe Ezio Cusumano ed elettivamente domiciliato presso il secondo in MI, Via Besana 9;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 9 OGGETTO: appello a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. – Distribuzione-
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione:
, , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di MI, contrariis rejectis e in ottemperanza della sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, ossia A) ACCERTARE E DUNQUE DICHIARARE, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali nazionali e comunitari richiamati negli atti precedenti, che la comunicazione di recesso – con un solo anno preavviso – dai contratti di concessione di vendita e di servizi post-vendita in essere inoltrata da agli attori è abusiva e dunque Controparte_7 invalida o, in via alternativa, inefficace anche in quanto l'obbligo di motivazione non è stato soddisfatto, ovvero perché non è stata ristrutturata la rete di vendita, come quel tipo di recesso presuppone;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE il perdurare dei vincoli contrattuali tra le parti in causa e perciò anche il danno subito dalle società attrici e dall'interveniente in forza delle cause indicate al § 6 della citazione originaria, con somme che si sono quantificate analiticamente con la seconda memoria 183 c.p.c. dell'11 aprile 2012, ovvero nella diversa somma che dovesse essere accertata, eventualmente anche in via equitativa;
C) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE la convenuta società a Controparte_7 risarcire agli odierni attori i danni da essi patiti nella misura qui di seguito liquidata, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, cod. civ.
e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo:
- , la somma nominale complessiva di € 5.555.019,46, risultante dalla Controparte_1 sommatoria dei crediti litigiosi di seguito indicati
1. , € 486.114,03. Controparte_2 CP_8
4. € 1.099.498,04. CP_3
5. € 828.717,00. CP_4
6. € 1.451.477,06. CP_6
Co 8. € 1.689.213,33. CP_5
pagina 2 di 9 - e , succeduti nel credito di Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
, la somma nominale complessiva di € 895.803,20. Controparte_9
Con vittoria degli onorari, oltre spese generali, cpa ed IVA, e le spese, anche tecniche, di tutti i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con espressa riserva di presentare ulteriori istanze nel proseguo, si da ora si chiede all'Ecc.ma
Corte di:
a) Disporre CTU tecnico – contabile tesa all'esatta liquidazione dei danni patiti dagli attori;
b) Ammettere i capitoli di prova testimoniale già articolati in primo grado nella memoria depositata in data 2 maggio 2012 (cfr. 1E), e quindi escutere i testi dipendente Testimone_1
; residente a [...], CP_10 Testimone_2 [...]
c/o c/o ; Sergio Morini, c/o Tes_3 CP_11 Testimone_4 Pt_3
MORINI GROUP;
sig. legale rappresentante CP_12 Controparte_13 legale rappresentante c/o e CP_14 Testimone_5 CP_15 Testimone_6
c/o c/o sui Tes_7 Controparte_16 Testimone_2 CP_17 seguenti capitoli:
1) ho partecipato ai c.d. dealer meetings del 23 giugno 2010; Con
2) in quella occasione fu illustrato dai rappresentanti n piano di ristrutturazione della rete di vendita in Italia;
CP_7
Con 3) fu detto dai rappresentanti i concessionari presenti che il loro piano industriale era in forte ritardo perché MC stava rinnovando i processi produttivi;
4) ho partecipato anche all'incontro del 13 gennaio 2011;
5) in quella sede fu detto dai rappresentanti DI ai concessionari convenuti che MC avrebbe sostenuto il più possibile le reti di vendita europee fino al 317172012 anche con la riomologazione euro 5 di TE, RI e OR e con il lancio di un nuovo modello derivato dalla Toyota YARIS 1.3;
6) fu completamente taciuto il piano di ristrutturazione della rete e fu annunciata la realizzazione di una rete di soli Riparatori Autorizzati;
7) confermo i resoconti delle riunione che mi si rammostrano;
8) dopo il 30 giugno 2011 non mi è stato consentito di consultare la disponibilità di veicoli, né di acquistare nessun prodotto Daihatsu tramite il sistema DCS, né di poter in alcun modo acquisire informazioni sulle incentivazione che invece venivano praticate ai cosiddetti
Riparatori Autorizzati o anche solo candidati tali;
pagina 3 di 9 9) ha scelto di escludere, dai modelli attualmente prodotti da MC per il mercato Controparte_7 europeo, la distribuzione della CUORE;
10) La (omologazione euro 5) è oggi regolarmente commercializzata in Persona_1
Germania.
Ammettere i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria datata 2 maggio 2012 in merito alla strategia commerciale di volta a minimizzare il rischio di trovarsi, all'inizio Parte_4 del 2013, auto invendute (necessità che sola giustifica l'intimazione del recesso straordinario)
e ad evitare il costo di sostegno alla rete commerciale, la testimonianza di Testimone_8 residente a [...]; residente a [...]; residente a Tes_9 Testimone_10
Rivanazzano (PV); residente a [...]; signori Testimone_11 Parte_5
e , c/o MC in Osaka, sui seguenti capitoli: Parte_6 Parte_7
11) il sig. consigliò ai vertici DI la scelta di intimare il recesso ad un anno Testimone_11 anziché due (spieghi il teste la ragione);
12) dalla fine del 2008 sapevo che il piano di espansione commerciale presentato alla rete del
2005 non sarebbe stato attuato;
13) dal 2009 sapevo, tramite il distributore in Inghilterra, che MC si sarebbe ritirata CP_7
a breve dal mercato europeo;
Con 14) i dirigenti dica il teste chi) decisero di intimare il recesso ad un anno per evitare l'onere finanziario di sostenere commercialmente la rete dei concessionario fino al 31/1/2013 e ridurre il rischio di rimanere con troppe auto invendute alla stessa data;
15) furono ritoccati i listini di rialzo quando il produttore li ribassava per contrastare gli effetti sfavorevoli del cambio yen-euro;
16) alla rete DI disse (dica il teste chi) che l'aumento era dovuto alla maggiorazione dei costi di produzione;
Con
17) i rappresentati di el meeting del luglio 2010 promisero ai concessionario della rete che avrebbero importato e commercializzato la CUORE euro 5;
18) fino ad oggi la commercializzazione della CUORE euro 5 è ferma;
19) nel meeting di settembre 2010 dichiarò all'assemblea che avrebbe Controparte_19
Con ricapitalizzato attraverso la Jap S.r.l. di cui egli è socio maggioritario) con un versamento di 1.000.000 euro.
Infine, ammettere le seguenti prove testimoniale (i teste sono indicati in calce al capitolo):
20) Lei era stato informato ufficiosamente (dica il teste da chi) della decisione di MC di cessare la produzione per l'Europa (teste e;
Parte_5 Testimone_11
pagina 4 di 9 21) la decisione di aumentare i listini nel 2009 fu presa da lei nell'interesse dei soci
[...]
Parte_8
22) MC aveva trasmesso a per il 2009 con prezzi ridotti rispetto a quelli dell'anno CP_20 precedente (testi e ); Parte_6 Parte_7
Con 23) MC aveva informato il sig. e il presidente di he MC avrebbe Controparte_19 interrotto la commercializzazione in Europa di veicoli nuovi dal 2013 (testi Parte_7
e ; Testimone_11
24) la notizia dell'interruzione della commercializzazione con Europa era stata data da MC ai Con vertici di rima del giugno 2010 (testi ed;
Parte_7 Testimone_11
25) la MC aveva informato nel 2009 i vertici IM GROUP ltd e il sig. della CP_21 cessazione degli investimenti per la produzione di modelli per il mercato Europeo (teste Pt_7
);
[...]
26) la IM OU aveva avuto notizia da MC nel 2009 della decisione di MC di interrompere la produzione di vetture per l'Europa ( c/o ); CP_21 Controparte_22
27) La IM OU ha deciso di interrompere l'importazione di auto nuove a causa della CP_7 notizia ricevuta sulla interruzione dello sviluppo del mercato investimenti di MC (
[...]
c/o ). CP_21 Controparte_22
Per i testi residenti all'estero il Giudice vorrà valutare l'opportunità che siano assunti mediante rogatoria internazionale.
Per parte appellata in riassunzione:
Controparte_7
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
a)- accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda ex adverso proposta e per l'effetto respingere le conclusioni rassegnate dalle attrici di cui sub A) e B) dell'atto di citazione in riassunzione, per le motivazioni di cui sub 1. della narrativa;
b)- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui sub a) che precede, accertare e dichiarare l'insussistenza ed apoditticità del danno asseritamente subito dalle attrici, per le motivazioni di cui sub 3. e 4. della narrativa;
c)- con vittoria di spese, diritti e onorari dei gradi di giudizio, inclusa la fase cautelare.
In via istruttoria, si ribadiscono le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, VI comma,
n. 2) e n. 3) depositate rispettivamente in data 10 e 30 aprile 2012 e, ove le prove ex adverso richieste fossero ritenute ammissibili, si chiede l'ammissione della prova contraria di cui sub 2)
(pag. 23, ult. cpv.) del presente atto.
pagina 5 di 9 “Ogni contraria eccezione, deduzione istanza respinta, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
MI, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 37739/2022 pubblicata in data 23.12.2022 che, in accoglimento del proposto ricorso per Cassazione dei qui riassumenti, lì ricorrenti, Sig.ri e Parte_9 Parte_10
, ha accertato che l'azione introduttiva del presente giudizio proposta
[...] dall'amministratore non è azione conservativa e quindi estranea ai poteri dell'amministratore
e quindi il difetto di legittimazione dello stesso, considerato motivo assorbente a tutti gli ulteriori motivi di Cassazione, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna valida delibera assembleare che assegni all'amministratore potere ulteriore a quello di legge per insussistenza di qualsivoglia valida delibera attributiva all'amministratore dei poteri specifici di essi condomini con conseguente difetto di legittimazione processuale dell'attore come eccepita dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione di primo grado.
Evidenziata, ribadita ed eccepita l'insussistenza di valido mandato ai Colleghi di controparte per il giudizio di cassazione, procura rilasciata dal solo amministratore senza alcuna delibera assembleare, fatto che vieppiù comprova come mai alcuna procura sia stata in realtà richiesta ai condomini per l'azione proposta dall'amministratore ritenuta rientrante nei di lui poteri.
Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA.
Nella denegata e non concessa ipotesi in cui fosse ritenuta esistente valida delega all'amministratore da parte dei condomini e con ogni riserva di impugnazione sul punto per disapplicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in ordine alla validità della delibera solo se l'argomento deciso era stato posto all'ordine del giorno e per insussistenza comunque delle maggioranze di legge, Voglia l'Ecc.ma Corte accertare l'infondatezza della domanda per tutte le ragioni di causa che vengono riproposte con tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali, come ricordate nella parte motiva del presente atto e comunque come precisate nel proposto ricorso per Cassazione e qui ribadite e ritenute assorbite, come dedotte in primo grado e richiamate nel Giudizio d'appello e quindi che il bene, e cioè il terrazzo de quo, a cui si accede esclusivamente dall'appartamento dei convenuti, deve accertarsi essere di proprietà degli stessi, come da rogito notarile e relativa continuità delle trascrizioni;
comunque per usucapione sanante ed in ogni caso come risulti illegittimo l'ordine di ripristino dello status quo ante in assenza di qualsivoglia prova di quale fosse lo status quo ante e particolarmente in assenza di qualsivoglia prova su qualsivoglia danno al o ai condomini per le CP_23 opere eseguite o di qualsivoglia limitazione/violazione del diritto di costoro pacificamente inesistente.
pagina 6 di 9 Con conseguente legittimità di quanto effettuato.
Ribadite comunque tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze di I grado anche in ordine alla proposta riconvenzionale di danno per lo stress e relativo danno biologico subito dall'illegittima azione, comunque per le opere abbattute e non più realizzate e per mancato utilizzo del bene come da titolo per ben oltre 10 anni, nell'importo pari ad € 50.000,
(cinquantamila) o altra anche maggiore comprovata in corso di causa o ritenuta di Giustizia.
Esclusa solo la richiesta manleva a carico dei terzi chiamati per essere stata la questione con gli stessi transatta.
Ribadita ogni richiesta istruttoria e, per quanto di ragione e comunque l'insussistenza di valida procura per il Giudizio di Cassazione agli Avv.ti Pietro Nigro e Aldo Pinto rilasciata dall'amministratore pro tempore per mancanza di valida delibera assembleare Controparte_24 per detto giudizio di Cassazione rilasciata dai condomini come già eccepito.
Comunque con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio compresa la presente fase di riassunzione come da depositate note.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 30.10.2023 i signori Parte_1
, succeduti nei diritti della estinta società
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_2
e quale cessionario dei diritti di ed altre
[...] Controparte_1 Controparte_2 società, introducevano il presente giudizio a seguito di sentenza della Suprema Corte
n.23179/2023 pubblicata il 31 luglio 2023 che cassava con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di MI , sezione III civile n. 2147/2018 pubblicata in data 2 maggio 2018 all'esito del giudizio di appello di cui ad R.G. 2780/2016 pendente tra le suddette parti.
In guisa della sentenza di Cassazione i riassumenti chiedevano di A) Accertare e Dichiarare, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali nazionali e comunitari richiamati negli atti precedenti, che la comunicazione di recesso - con un solo anno preavviso - dai contratti di concessione di vendita e di servizi post-vendita in essere inoltrata da agli Controparte_7 attori è abusiva e dunque invalida o, in via alternativa, inefficace anche in quanto l'obbligo di motivazione non è stato soddisfatto, ovvero perché non è stata ristrutturata la rete di vendita, come quel tipo di recesso presuppone;
B) conseguentemente accertare il perdurare dei vincoli contrattuali tra le parti in causa e perciò anche il danno subito dalle società attrici e dall'interveniente in forza delle cause indicate al § 6 della citazione originaria, con somme che si sono quantificate analiticamente con la seconda memoria 183 c.p.c. dell'11 aprile 2012,
pagina 7 di 9 ovvero nella diversa somma che dovesse essere accertata, eventualmente anche in via equitativa;
C) conseguentemente condannare la convenuta società a Controparte_7 risarcire agli odierni attori i danni da essi patiti nella misura qui di seguito liquidata, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia all'esito dell'istruttoria, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, cod. civ. e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo: - , la somma Controparte_1 nominale complessiva di € 5.555.019,46, risultante dalla sommatoria dei crediti litigiosi di seguito indicati 1. ( , € 486.114,03. 4. Controparte_2 CP_8 CP_3
Co
€ 1.099.498,04. 5. € 828.717,00. 6. € 1.451.477,06. 8.
[...] CP_4 CP_6
€ 1.689.213,33. - e , CP_5 Parte_1 Parte_1 Parte_1 succeduti nel credito di , la somma nominale complessiva di € Controparte_9
895.803,20. Con vittoria degli onorari, oltre spese generali, cpa ed IVA, e le spese, anche tecniche, di tutti i gradi del giudizio.”.
Si costituiva instando per la declaratoria di inammissibilità ed Controparte_7 improponibilità della domanda ex adverso proposta e per il rigetto delle relative conclusioni;
per l'accertamento dell'insussistenza del danno lamentato dai riassumenti ed insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
All'udienza di prima comparizione il Collegio, con ordinanza riservata, verificata l'incompatibilità del Consigliere Dott. Alessandro Bondì a comporre il Collegio, stante la sua precedente partecipazione al Collegio decidente il reclamo sul procedimento cautelare ex art. 700 instaurato di primo grado, rinviava ad altra data per la trattazione della causa avanti un
Collegio con diversa composizione.
Alla successiva udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti indi il Collegio, con ordinanza riservata, rinviava a successiva udienza al fine di interloquire con i procuratori delle parti in ordine alla possibilità di definire bonariamente la controversia.
Effettuati plurimi rinvii su richiesta delle parti stante la pendenza di trattative, all'udienza del
27 maggio 2025 con ordinanza in pari data, presa visione della comunicazione inviata dai procuratori delle parti con la quale si portava a conoscenza della Corte il raggiungimento di accordo transattivo tra le parti, la causa veniva rinviava all'odierna udienza ex art. 309 c.p.c.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti non comparivano e la causa veniva dunque trattenuta in decisione immediata.
pagina 8 di 9 Ritiene il Collegio che, a fronte della prolungata inattività delle parti, debba darsi corso alla pronunzia di sentenza, a mente del combinato disposto degli artt. 309 e 181 1° comma c.p.c., pertanto, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Rilevato, in ordine a tale ultimo aspetto, che la declaratoria di estinzione del processo, comportandone la sua definizione, deve assumere la forma di sentenza (cfr. ex pluribus Cass.
n. 15688 del 2.7.2010) e che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando, così dispone:
Visti gli artt. 309 e 181 1° comma c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, in MI il 17/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Cassano Cicuto
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