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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente Dott. Dario Colasanti Giudice
Dott.ssa Marta Paganini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG 30/25, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del nucleo familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII promosso su istanza depositata in data
16.05.2025;
[...]
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) entrambi residenti in [...], C.F._2
assistiti e difesi dagli Avv.ti Patrizia Marcazzan e Samanta Bescapè;
• letta la domanda dei debitori volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag.
[...]
ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo Persona_1
di completezza e attendibilità della documentazione fornita dai debitori;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono residenti in [...];
• rilevato che sussiste la legittimazione dei soggetti istanti ai sensi dell'artt 2, comma 1, lett c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile: infatti l'indebitamento del sig. è in gran parte Parte_1
riconducibile allo svolgimento di attività d'impresa, cancellata sin dal 2013; l'indebitamento della sig.ra è in gran parte relativa alle fideiussioni Pt_2
sottoscritte per garantire il marito;
• ritenuto che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 66 CCII, atteso che la situazione di sovraindebitamento nella quale versano i debitori ha origine comune e inoltre sono legati da vincolo di coniugio come previsto dall'art. 66 comma 2 CCII;
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• considerato che da quanto si evince dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, entrambi gli istanti percepiscono un reddito mensile e più specificatamente il sig.
svolge attività di lavoro dipendente e la sig.ra è Parte_1 Parte_2
titolare di pensione di anzianità, per cui sussiste il presupposto di cui all'art 268 comma
3 quarto periodo CCII e cioè “ è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”;
• ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII posto che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 2.650.310,45 di cui euro 1.591.870,68 riferibili al sig. Parte_1
ed euro 255.437,49 riferibili alla sig.ra , come illustrata in
[...] Parte_3
ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispongono i sovraindebitati è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo costituito solo dal reddito proveniente dall'attività lavorativa del sig. e dalla Parte_1
pensione percepita dalla sig.ra Pt_3
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli
268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ) e (CF ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], - NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott. ; CP_1
- ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni l'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155 quinques e 155- sexies disp att.cpc:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
b) chieda al Giudice Delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute;
- DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dai debitori e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente Dott. Dario Colasanti Giudice
Dott.ssa Marta Paganini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG 30/25, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del nucleo familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII promosso su istanza depositata in data
16.05.2025;
[...]
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) entrambi residenti in [...], C.F._2
assistiti e difesi dagli Avv.ti Patrizia Marcazzan e Samanta Bescapè;
• letta la domanda dei debitori volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag.
[...]
ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo Persona_1
di completezza e attendibilità della documentazione fornita dai debitori;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono residenti in [...];
• rilevato che sussiste la legittimazione dei soggetti istanti ai sensi dell'artt 2, comma 1, lett c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile: infatti l'indebitamento del sig. è in gran parte Parte_1
riconducibile allo svolgimento di attività d'impresa, cancellata sin dal 2013; l'indebitamento della sig.ra è in gran parte relativa alle fideiussioni Pt_2
sottoscritte per garantire il marito;
• ritenuto che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 66 CCII, atteso che la situazione di sovraindebitamento nella quale versano i debitori ha origine comune e inoltre sono legati da vincolo di coniugio come previsto dall'art. 66 comma 2 CCII;
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• considerato che da quanto si evince dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, entrambi gli istanti percepiscono un reddito mensile e più specificatamente il sig.
svolge attività di lavoro dipendente e la sig.ra è Parte_1 Parte_2
titolare di pensione di anzianità, per cui sussiste il presupposto di cui all'art 268 comma
3 quarto periodo CCII e cioè “ è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”;
• ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII posto che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 2.650.310,45 di cui euro 1.591.870,68 riferibili al sig. Parte_1
ed euro 255.437,49 riferibili alla sig.ra , come illustrata in
[...] Parte_3
ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispongono i sovraindebitati è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo costituito solo dal reddito proveniente dall'attività lavorativa del sig. e dalla Parte_1
pensione percepita dalla sig.ra Pt_3
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli
268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ) e (CF ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], - NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott. ; CP_1
- ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni l'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155 quinques e 155- sexies disp att.cpc:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
b) chieda al Giudice Delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute;
- DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dai debitori e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada