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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7525/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1
Cod. Fisc. , residente in [...] C.F._1 con l'Avv. Valentina Perego del Foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...] C.F._2 con l'Avv. Antonella Filippini del Foro di Brescia, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27.04.2017 in Milano, trascritto negli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 512 Parte I
separati con sentenza n. 2026/2024 del Tribunale di Milano del 06.11.2024 depositata il 29.11.2024
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], cittadina italiana (C.F. , Persona_1 C.F._3 minorenne
- nata a [...] il [...], cittadina italiana (C.F. Persona_2
, minorenne C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.06.2024, successivamente integrato con dichiarazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
2) e sono affidate ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
Per_1 Per_2
3) la casa coniugale di proprietà della madre resta alla medesima assegnata;
4) salvo diverso accordo fra i genitori - e con (diciasettenne) nel rispetto dei suoi desideri e Per_1 delle sue necessità, nonché in considerazione delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, ogni qualvolta le figlie lo desiderino e, in ogni caso, con le seguenti modalità:
* ogni mattina, anche nei giorni di competenza materna, quando accompagnerà una delle due figlie a scuola (l'altra verrà accompagnata dalla mamma) fino a quando le figlie vorranno gestirsi autonomamente con i mezzi pubblici;
* tutti i martedì e mercoledì dall'uscita di scuola accompagnando le figlie a scuola il mattino successivo, pernottando pertanto presso il padre;
in tali giorni si recherà, dopo la scuola, Per_1 direttamente a casa del padre, mentre verrà ritirata dal padre all'uscita da scuola;
in tali Per_2 giornate qualora coincidenti con il servizio di sostegno educativo con l'educatrice e fino a quando tale servizio sarà ritenuto necessario per , la stessa educatrice o ritirerà all' al Per_2 Per_2 Pt_3 termine dell'attività ivi svolta o si recherà a casa del padre alle ore 14.30, rimanendo con lei per l'attività di studio, sino al rientro del padre a casa;
in caso di eventuale indisponibilità dell'educatrice o diversa esigenza di al servizio presso il padre, sarà cura e onere dello stesso organizzarsi Per_2 diversamente;
nei periodi o giorni di sospensione scolastica le figlie verranno ritirate dal padre presso la casa materna verso le ore 10.30;
* le figlie staranno con il padre, tutti i fine settimana, nella giornata di domenica (dalla mattina alla sera con rientro alle ore 21:30); nel caso in cui un genitore desiderasse trascorrere un intero fine settimana con le figlie, lo concorderà con l'altro, e il fine settimana successivo sarà interamente di competenza dell'altro genitore;
* durante le vacanze estive, proseguiranno le frequentazioni sopra indicate, salvo l'impegno di ciascun genitore di trascorrere con le ragazze del tempo dedicato, per un periodo consecutivo non inferiore a 15 giorni in agosto e salva la possibilità, compatibilmente con gli impegni delle figlie e lavorativi dei genitori, di trascorrere ciascun genitore ulteriori giorni di vacanza con le figlie nei mesi di giugno, luglio e settembre da concordare entro la fine di marzo di ogni anno;
* durante le vacanze natalizie, le ragazze trascorreranno il giorno della Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma, così da rispettare le tradizioni dei rami parentali dei rispettivi genitori, mentre le restanti vacanze verranno suddivise in due periodi equivalenti, tenendo conto di eventuali viaggi da comunicare entro la fine del mese di novembre di ogni anno;
* Le vacanze pasquali verranno trascorse da ciascun genitore ad anni alterni per l'intero periodo;
* Per i compleanni delle figlie, i genitori si accorderanno di volta in volta, in considerazione dei desideri di e , mentre il giorno del compleanno dei genitori le figlie staranno con il Per_1 Per_2 genitore che compie gli anni sino al mattino successivo;
* Riguardo ai viaggi all'estero delle figlie, i genitori concordano sull'opportunità che le stesse possano viaggiare liberamente con entrambi i genitori, salvo preavviso nei termini sopra concordati per le vacanze estive e natalizie, dando comunicazione all'altro genitore dei luoghi, dei recapiti delle strutture e dei riferimenti da utilizzarsi in caso di urgenze ed emergenze. I costi dei viaggi e delle vacanze con le figlie verranno economicamente sostenuti dal genitore con cui viaggiano. * I genitori si occuperanno – anche delegando terze persone – di accompagnare e ritirare le figlie alle rispettive attività sportive ed extrascolastiche (attualmente in palestra e al maneggio, Per_1 Per_2 alle attività danza, ecc.) nei giorni di rispettiva spettanza, il tutto nel rispetto dei loro impegni Pt_3 ed attività scolastiche ed extrascolastiche.
* In caso di viaggi di lavoro dei genitori, che verranno comunicati con una settimana di anticipo, i genitori si sostituiranno reciprocamente nell'accudimento delle figlie.
* In caso di indisposizione delle ragazze, le frequentazioni con il padre verranno sospese nei giorni di malattia acuta e riprenderanno durante la convalescenza.
5) Entrambi i genitori concordano sulla necessità di assumere insieme le decisioni relative alle figlie
(ad esempio, relative a scuola, salute, attività sportive, ludiche, ricreative) in un clima di collaborazione e rispetto, considerando le condizioni personali delle figlie e i loro bisogni emotivi, affettivi, materiali ed affettivi;
per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci non da banco ciascun genitore dovrà provvedere come da prescrizione del pediatra, informandone l'altro genitore;
6) I genitori si impegnano a concordare le scelte e le regole educative così da garantire loro la necessaria continuità; si impegnano a scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti le figlie, soprattutto , impegnandosi a condividere la gestione dei Per_2 rapporti con la scuola informandosi reciprocamente, senza che venga meno l'onere di provvedere anche in autonomia (ad es. prendendo visione diretta del registro elettronico scolastico).
7) Le comunicazioni più significative tra i genitori dovranno avvenire tramite mail, salvo i casi di necessità e di urgenza.
8) Riguardo alla comunicazione con le ragazze, i genitori, potranno avere contatti telefonici con le figlie – che dispongono di un proprio cellulare - in qualsiasi momento, nel rispetto dei tempi e delle attività svolte con l'altro genitore.
9) I genitori si impegnano a rispettare il piano settimanale delle frequentazioni e gli impegni, dichiarandosi collaboranti per le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie a causa di impegni indifferibili e impedimenti sopraggiunti o, con preavviso di almeno 7 giorni, in caso di viaggi di lavoro, dichiarandosi disponibili a sostenersi vicendevolmente e a sostituirsi reciprocamente nell'accudimento delle figlie.
10) I genitori - qualora vi fosse l'intenzione di introdurre, nella vita delle figlie, persone con le quali abbiano instaurato una relazione sentimentale purché significativa e consolidata - si impegnano a informarsi reciprocamente e, in caso di disaccordo o qualora uno dei genitori ne ravvisi la necessità,
a confrontarsi con le psicologhe dell' che seguono o con altra professionista scelta di Pt_3 Per_2 comune accordo, impegnandosi a rispettare le eventuali indicazioni fornite, nonché le esigenze ed eventuali difficoltà delle figlie
11) Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie in maniera diretta nei periodi di rispettiva frequentazione;
tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali già effettuate in vita dal padre in favore delle figlie, si conviene che provvederà invece la madre a tutte le spese ordinarie e straordinarie delle figlie, compresa l'educatrice e i terapeuti di sino a quando necessari. Per_2
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27.04.2017 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1
Cod. Fisc. , residente in [...] C.F._1 con l'Avv. Valentina Perego del Foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...] C.F._2 con l'Avv. Antonella Filippini del Foro di Brescia, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27.04.2017 in Milano, trascritto negli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 512 Parte I
separati con sentenza n. 2026/2024 del Tribunale di Milano del 06.11.2024 depositata il 29.11.2024
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], cittadina italiana (C.F. , Persona_1 C.F._3 minorenne
- nata a [...] il [...], cittadina italiana (C.F. Persona_2
, minorenne C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.06.2024, successivamente integrato con dichiarazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
2) e sono affidate ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
Per_1 Per_2
3) la casa coniugale di proprietà della madre resta alla medesima assegnata;
4) salvo diverso accordo fra i genitori - e con (diciasettenne) nel rispetto dei suoi desideri e Per_1 delle sue necessità, nonché in considerazione delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, ogni qualvolta le figlie lo desiderino e, in ogni caso, con le seguenti modalità:
* ogni mattina, anche nei giorni di competenza materna, quando accompagnerà una delle due figlie a scuola (l'altra verrà accompagnata dalla mamma) fino a quando le figlie vorranno gestirsi autonomamente con i mezzi pubblici;
* tutti i martedì e mercoledì dall'uscita di scuola accompagnando le figlie a scuola il mattino successivo, pernottando pertanto presso il padre;
in tali giorni si recherà, dopo la scuola, Per_1 direttamente a casa del padre, mentre verrà ritirata dal padre all'uscita da scuola;
in tali Per_2 giornate qualora coincidenti con il servizio di sostegno educativo con l'educatrice e fino a quando tale servizio sarà ritenuto necessario per , la stessa educatrice o ritirerà all' al Per_2 Per_2 Pt_3 termine dell'attività ivi svolta o si recherà a casa del padre alle ore 14.30, rimanendo con lei per l'attività di studio, sino al rientro del padre a casa;
in caso di eventuale indisponibilità dell'educatrice o diversa esigenza di al servizio presso il padre, sarà cura e onere dello stesso organizzarsi Per_2 diversamente;
nei periodi o giorni di sospensione scolastica le figlie verranno ritirate dal padre presso la casa materna verso le ore 10.30;
* le figlie staranno con il padre, tutti i fine settimana, nella giornata di domenica (dalla mattina alla sera con rientro alle ore 21:30); nel caso in cui un genitore desiderasse trascorrere un intero fine settimana con le figlie, lo concorderà con l'altro, e il fine settimana successivo sarà interamente di competenza dell'altro genitore;
* durante le vacanze estive, proseguiranno le frequentazioni sopra indicate, salvo l'impegno di ciascun genitore di trascorrere con le ragazze del tempo dedicato, per un periodo consecutivo non inferiore a 15 giorni in agosto e salva la possibilità, compatibilmente con gli impegni delle figlie e lavorativi dei genitori, di trascorrere ciascun genitore ulteriori giorni di vacanza con le figlie nei mesi di giugno, luglio e settembre da concordare entro la fine di marzo di ogni anno;
* durante le vacanze natalizie, le ragazze trascorreranno il giorno della Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma, così da rispettare le tradizioni dei rami parentali dei rispettivi genitori, mentre le restanti vacanze verranno suddivise in due periodi equivalenti, tenendo conto di eventuali viaggi da comunicare entro la fine del mese di novembre di ogni anno;
* Le vacanze pasquali verranno trascorse da ciascun genitore ad anni alterni per l'intero periodo;
* Per i compleanni delle figlie, i genitori si accorderanno di volta in volta, in considerazione dei desideri di e , mentre il giorno del compleanno dei genitori le figlie staranno con il Per_1 Per_2 genitore che compie gli anni sino al mattino successivo;
* Riguardo ai viaggi all'estero delle figlie, i genitori concordano sull'opportunità che le stesse possano viaggiare liberamente con entrambi i genitori, salvo preavviso nei termini sopra concordati per le vacanze estive e natalizie, dando comunicazione all'altro genitore dei luoghi, dei recapiti delle strutture e dei riferimenti da utilizzarsi in caso di urgenze ed emergenze. I costi dei viaggi e delle vacanze con le figlie verranno economicamente sostenuti dal genitore con cui viaggiano. * I genitori si occuperanno – anche delegando terze persone – di accompagnare e ritirare le figlie alle rispettive attività sportive ed extrascolastiche (attualmente in palestra e al maneggio, Per_1 Per_2 alle attività danza, ecc.) nei giorni di rispettiva spettanza, il tutto nel rispetto dei loro impegni Pt_3 ed attività scolastiche ed extrascolastiche.
* In caso di viaggi di lavoro dei genitori, che verranno comunicati con una settimana di anticipo, i genitori si sostituiranno reciprocamente nell'accudimento delle figlie.
* In caso di indisposizione delle ragazze, le frequentazioni con il padre verranno sospese nei giorni di malattia acuta e riprenderanno durante la convalescenza.
5) Entrambi i genitori concordano sulla necessità di assumere insieme le decisioni relative alle figlie
(ad esempio, relative a scuola, salute, attività sportive, ludiche, ricreative) in un clima di collaborazione e rispetto, considerando le condizioni personali delle figlie e i loro bisogni emotivi, affettivi, materiali ed affettivi;
per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci non da banco ciascun genitore dovrà provvedere come da prescrizione del pediatra, informandone l'altro genitore;
6) I genitori si impegnano a concordare le scelte e le regole educative così da garantire loro la necessaria continuità; si impegnano a scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti le figlie, soprattutto , impegnandosi a condividere la gestione dei Per_2 rapporti con la scuola informandosi reciprocamente, senza che venga meno l'onere di provvedere anche in autonomia (ad es. prendendo visione diretta del registro elettronico scolastico).
7) Le comunicazioni più significative tra i genitori dovranno avvenire tramite mail, salvo i casi di necessità e di urgenza.
8) Riguardo alla comunicazione con le ragazze, i genitori, potranno avere contatti telefonici con le figlie – che dispongono di un proprio cellulare - in qualsiasi momento, nel rispetto dei tempi e delle attività svolte con l'altro genitore.
9) I genitori si impegnano a rispettare il piano settimanale delle frequentazioni e gli impegni, dichiarandosi collaboranti per le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie a causa di impegni indifferibili e impedimenti sopraggiunti o, con preavviso di almeno 7 giorni, in caso di viaggi di lavoro, dichiarandosi disponibili a sostenersi vicendevolmente e a sostituirsi reciprocamente nell'accudimento delle figlie.
10) I genitori - qualora vi fosse l'intenzione di introdurre, nella vita delle figlie, persone con le quali abbiano instaurato una relazione sentimentale purché significativa e consolidata - si impegnano a informarsi reciprocamente e, in caso di disaccordo o qualora uno dei genitori ne ravvisi la necessità,
a confrontarsi con le psicologhe dell' che seguono o con altra professionista scelta di Pt_3 Per_2 comune accordo, impegnandosi a rispettare le eventuali indicazioni fornite, nonché le esigenze ed eventuali difficoltà delle figlie
11) Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie in maniera diretta nei periodi di rispettiva frequentazione;
tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali già effettuate in vita dal padre in favore delle figlie, si conviene che provvederà invece la madre a tutte le spese ordinarie e straordinarie delle figlie, compresa l'educatrice e i terapeuti di sino a quando necessari. Per_2
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27.04.2017 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai