Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 23179
CASS
Sentenza 31 luglio 2023

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, con la sentenza n. 20586/2018, il 31 luglio 2023. Le parti in causa, da un lato, hanno richiesto la dichiarazione di illegittimità del recesso dal contratto di concessione di vendita e assistenza post-vendita, sostenendo che il termine di preavviso comunicato fosse inferiore a quello previsto dal contratto e dalla normativa europea. Dall'altro lato, la società convenuta ha giustificato il recesso come necessario per una riorganizzazione della rete di vendita, ritenendo legittimo il termine di preavviso ridotto.

Il giudice ha accolto i primi due motivi di ricorso, evidenziando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente considerato i principi stabiliti dalla giurisprudenza europea, secondo cui il fornitore deve dimostrare l'effettiva necessità di riorganizzazione per legittimare un preavviso di un anno. La Corte ha sottolineato che la mera affermazione di riorganizzazione non è sufficiente, e che la prova della necessità di tale riorganizzazione spetta al fornitore. Inoltre, ha criticato la decisione della Corte d'appello di escludere la lettera probatoria presentata dai ricorrenti, ritenendola inammissibile senza considerare le circostanze del caso. Pertanto, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame, seguendo i principi di diritto stabiliti.

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Massime1

In tema di concessione di vendita, il recesso "ad nutum" da parte del concedente è sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento CE n. 1400 del 2002 che, all'art. 3, comma 5, prevede un termine minimo di preavviso di due anni, ovvero, in deroga, di un anno, in ipotesi di riorganizzazione della rete di vendita; pertanto, ove la legittimità di un recesso con preavviso di un anno venga contestata, spetta al concedente provare la sussistenza del presupposto valevole a giustificare il minor termine del preavviso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 23179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23179
Data del deposito : 31 luglio 2023

Testo completo